Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fattura omaggio si gestisce così: senza rivalsa emetti fattura a zero e un’autofattura TD27 per versare l’IVA; con rivalsa addebiti solo l’IVA al cliente. In regime forfettario niente IVA.
- Riferimenti: DPR 633/1972 artt. 2 (cessioni gratuite), 13 (valore normale), 18 (rivalsa facoltativa); art. 19-bis1 e D.M. 19 novembre 2008 (spese di rappresentanza, soglia 50 euro).
- E-fattura: se senza rivalsa usa Natura N2.2 e tipo documento TD27 per autofattura; con rivalsa emetti fattura con sola IVA in addebito.
- Tempistiche: IVA confluisce nella liquidazione del periodo; versamento con F24 entro il 16 del mese (mensile) o secondo scadenze trimestrali.
Cos’è la fattura con omaggio e quando serve
La “fattura con omaggio” documenta una cessione gratuita di beni. Cessione gratuita significa che regali il bene, senza prezzo.
Ai fini IVA, le cessioni gratuite dei beni che formano oggetto della tua attività rientrano nel campo IVA. Lo dice l’art. 2, comma 2, n. 4, del DPR 633/1972. Sono esclusi i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
Puoi scegliere se addebitare l’IVA al cliente (rivalsa) o pagarla tu. La rivalsa è facoltativa secondo l’art. 18 del DPR 633/1972. Questa scelta cambia i documenti da emettere e quando versi l’imposta.
Quadro normativo di riferimento
Art. 2 DPR 633/1972: cessioni gratuite e campioni
L’art. 2 definisce cosa è cessione di beni. Le cessioni gratuite dei beni della tua attività sono equiparate a cessioni a titolo oneroso. Quindi, in linea generale, sono imponibili IVA. Non lo sono i campioni gratuiti di modico valore, se contrassegnati in modo indelebile come tali.
Art. 18 DPR 633/1972: rivalsa dell’IVA
L’art. 18 afferma che il cedente “può rivalersi” dell’IVA nei confronti del cessionario. Non è un obbligo. Se rinunci alla rivalsa, versi tu l’IVA allo Stato tramite autofattura.
Art. 13 DPR 633/1972: base imponibile e valore normale
La base imponibile, in assenza di corrispettivo, è il “valore normale” del bene. Valore normale significa prezzo mediamente praticato per beni simili in condizioni di libera concorrenza.
Art. 19-bis1 DPR 633/1972 e DM 19/11/2008: detraibilità IVA
Se acquisti beni da regalare che NON formano oggetto della tua attività, l’IVA a monte è detraibile solo se il costo unitario è fino a 50 euro. Questi sono “spese di rappresentanza” secondo il DM 19 novembre 2008.
Se invece i beni sono il tuo prodotto abituale, l’IVA a monte è normalmente detraibile, ma la cessione gratuita è imponibile. In pratica recuperi l’IVA sull’acquisto e versi quella sull’omaggio.
Fattura elettronica 2026: codici e specifiche
Nell’e-fattura si usano i codici Natura IVA delle Specifiche tecniche del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Per cessioni gratuite senza rivalsa si usa, di regola, Natura N2.2 (non soggette – altri casi). Per l’autofattura si usa il tipo documento TD27 (autoconsumo/cessioni gratuite).
Le leggi si consultano su Normattiva. Le prassi IVA su circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come emettere la fattura omaggio: due strade operative
1) Omaggio senza rivalsa: ti accolli l’IVA
Questa via è tipica per fidelizzare il cliente. Il cliente non paga nulla. Tu versi l’IVA.
- Emetti una fattura al cliente con importo totale zero. Indica il bene, il suo valore normale e uno storno di pari importo.
- Inserisci la dicitura: “Cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 senza obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72”.
- Nell’e-fattura, sulla riga di storno, usa la Natura N2.2. Il totale documento resta 0.
- Emetti un’autofattura TD27 per la base imponibile pari al valore normale del bene e l’IVA corrispondente. Registra l’autofattura nel registro IVA vendite.
- Versa l’IVA nella liquidazione del periodo.
Esempio: regali una borraccia che vendi a 20 euro, IVA 22%.
Fattura al cliente: valore 20, storno -20, totale 0, dicitura legge e Natura N2.2.
Autofattura TD27: base 20, IVA 4,40. L’IVA confluisce nella liquidazione.
2) Omaggio con rivalsa: addebiti l’IVA al cliente
Questa via è utile quando vuoi sostenere solo il costo del bene, non l’IVA.
- Emetti una fattura al cliente con indicazione del bene e suo valore normale.
- Inserisci uno storno o sconto commerciale pari al valore del bene, così il cliente non paga il prezzo.
- Calcola e addebita l’IVA sul valore del bene. L’imponibile per l’IVA è il valore normale, anche se azzeri il corrispettivo.
- Inserisci la dicitura: “Cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72”.
Esempio: borraccia da 20 euro, IVA 22%.
Valore bene 20; storno -20; IVA 4,40; totale fattura 4,40. Il cliente paga solo 4,40.
Casi particolari e buone prassi
Campioni gratuiti
I campioni gratuiti di modico valore, contrassegnati come tali, sono fuori dall’IVA (art. 2). Per sicurezza indica in documento “campioni gratuiti contrassegnati” e conserva la prova del contrassegno. Nessuna autofattura.
Omaggi sotto 50 euro non oggetto dell’attività
Se regali gadget che non vendi di solito (ad esempio penne), l’IVA sull’acquisto è detraibile solo se il costo unitario è fino a 50 euro. Oltre 50 euro, l’IVA a monte è indetraibile. La cessione gratuita non genera IVA in uscita, perché non è bene oggetto dell’attività. Base: art. 19-bis1 e DM 19/11/2008.
B2B, B2C e corrispettivi telematici
Nel B2B usa sempre l’e-fattura. Nel B2C puoi emettere fattura o documento commerciale. Se fai omaggio senza rivalsa in ambito retail, non battere corrispettivo con IVA. Emetti autofattura TD27 e, se serve, un documento commerciale di cortesia con totale zero e dicitura “omaggio”.
Documento di trasporto (DDT)
Se spedisci il bene in omaggio senza fattura immediata, emetti un DDT con causale “omaggio/cessione gratuita”. Poi completa con la fattura omaggio o con l’autofattura TD27, secondo la scelta sulla rivalsa.
Forfettari nel 2026
Nel regime forfettario (legge 190/2014, commi 54-89), non applichi l’IVA e non la detrai. Dal 2024 l’e-fattura è generalizzata anche per i forfettari, ma l’omaggio resta fuori IVA.
Se regali un bene: niente rivalsa e niente autofattura. Puoi emettere un documento (fattura a zero o DDT) per tracciare l’uscita del bene. Il costo non incide perché le spese sono sostituite da una percentuale forfettaria.
Regola decisionale rapida
1) Il bene è oggetto della tua attività?
- Sì: la cessione gratuita è, in principio, imponibile IVA. Scegli se rivalsa o no.
- No: verifica la detraibilità a monte. Se costo unitario fino a 50 euro, IVA a monte detraibile; oltre 50, indetraibile. Nessuna IVA in uscita.
2) Vuoi addebitare l’IVA al cliente?
- Sì: emetti fattura con importo merce e storno, calcoli e addebiti solo l’IVA. Dicitura art. 2 e art. 18 con rivalsa.
- No: emetti fattura a zero con Natura N2.2 e dicitura senza rivalsa; poi autofattura TD27 per versare l’IVA.
3) Il bene è un campione contrassegnato?
- Sì: fuori campo IVA, niente autofattura. Conserva prova del contrassegno.
- No: applica le regole sopra.
Tempi, registrazioni e sanzioni
Registrazioni contabili
Registra la fattura al cliente nel registro IVA vendite (anche se a zero). Registra l’autofattura TD27 nel registro vendite. Non esiste un “registro omaggi” obbligatorio per legge. È però utile tenere un prospetto interno con data, cliente, bene, aliquota e valore.
Liquidazioni e versamenti
L’IVA degli omaggi senza rivalsa confluisce nella liquidazione del mese o trimestre. Versi con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o secondo scadenze trimestrali. Indica il codice tributo IVA periodica corretto.
Errori comuni e sanzioni
Se dimentichi l’autofattura TD27 per un omaggio senza rivalsa, rischi il recupero dell’IVA più sanzioni dal 90% al 180% (D.Lgs. 471/1997, art. 6). Puoi ridurre gli effetti con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13), emettendo i documenti mancanti e versando imposta, sanzioni ridotte e interessi.
| Scenario | Documento da emettere | Codici e diciture in e-fattura | Quando versi l’IVA | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Omaggio senza rivalsa (bene oggetto dell’attività) | 1) Fattura al cliente a zero 2) Autofattura TD27 | Natura N2.2 sulla riga di storno; dicitura “cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 senza obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72” | Nella liquidazione del periodo dell’autofattura | Base imponibile = valore normale; registra TD27 nel registro vendite |
| Omaggio con rivalsa (bene oggetto dell’attività) | Fattura al cliente con sola IVA in addebito | Dicitura “cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72” | Nella liquidazione del periodo della fattura | Espone IVA su valore normale; il cliente paga solo l’IVA |
| Gadget non oggetto dell’attività (≤ 50 euro) | Facoltativo: documento a zero o DDT | Non si applica; IVA a monte detraibile entro 50 euro (art. 19-bis1; DM 19/11/2008) | Non c’è IVA da versare sulla cessione | Conserva prova del costo unitario e della natura promozionale |
| Campioni gratuiti contrassegnati | Facoltativo: documento con causale “campioni gratuiti” | Fuori campo per art. 2; nessun TD27 | Non c’è IVA da versare | Contrassegno indelebile obbligatorio per qualificare il campione |
| Forfettario | Facoltativo: fattura a zero o DDT | Nessuna IVA; indicazioni di cortesia “omaggio” | Non c’è IVA da versare | E-fattura obbligatoria dal 2024, ma operazione resta fuori IVA |
FAQ
1) Come valuto correttamente il “valore normale” per calcolare l’IVA sull’omaggio?
Il valore normale è il prezzo che pratichi abitualmente per beni uguali o simili, in condizioni di libera concorrenza. Se hai un listino, usa quello. Se il bene è spesso scontato, considera il prezzo praticato mediamente nel periodo. Se mancano riferimenti interni, guarda prezzi di mercato di operatori comparabili. Documenta la scelta con listini, offerte, ordini o preventivi. Questa prova ti tutela in caso di controlli, perché l’art. 13 del DPR 633/1972 richiede che la base imponibile rifletta il valore normale quando manca un corrispettivo.
2) Come gestisco omaggi multipli nella stessa fattura e aliquote diverse?
Inserisci ogni bene su una riga con la propria aliquota e il proprio valore normale. Per ogni riga aggiungi lo storno di pari importo. Se sei senza rivalsa, applica Natura N2.2 alle righe di storno e mantieni il totale documento a zero. Poi emetti un’unica autofattura TD27 riepilogativa con le basi imponibili distinte per aliquota e la relativa IVA. Se sei con rivalsa, calcola e addebita l’IVA per ogni aliquota e mostra un totale composto dalle singole IVA. Registra i documenti in modo che le basi imponibili per aliquota riconducano al quadro VP o LIPE del periodo.
3) Posso regalare servizi anziché beni? Cambia qualcosa per l’IVA?
Per i servizi, l’omaggio segue regole diverse. La prestazione gratuita, in quanto tale, non genera corrispettivo e, di norma, non è imponibile. Tuttavia l’art. 3 del DPR 633/1972 prevede l’autoconsumo di servizi se usi risorse per fini estranei all’impresa. Se il servizio gratuito è reso a un cliente nell’ambito dell’attività (per esempio un mese di assistenza incluso), in genere non applichi IVA aggiuntiva. Se invece eroghi servizi gratuiti fuori logica commerciale, valuta con il consulente se ricorre l’autoconsumo. In pratica, gli omaggi-Servizi richiedono un’analisi caso per caso. Documenta sempre la finalità promozionale o commerciale.
4) E se invio omaggi all’estero (UE o extra-UE)?
Nell’UE, la cessione intracomunitaria non si applica perché manca il corrispettivo. L’operazione resta rilevante in Italia come cessione gratuita di beni. Quindi: senza rivalsa, emetti fattura a zero e autofattura TD27 in Italia; con rivalsa, addebiti solo l’IVA italiana al cliente UE, salvo regole particolari se il bene è spedito e l’IVA è dovuta altrove per specifiche norme sulla destinazione. Per l’extra-UE, l’esportazione non si applica senza corrispettivo. Spedisci con documento doganale adeguato (ad esempio dichiarazione per invio senza valore commerciale) e gestisci l’IVA in Italia come cessione gratuita. Coordina con lo spedizioniere e conserva le prove di spedizione. Le basi restano gli artt. 2, 13 e 18 del DPR 633/1972 e le norme doganali del Testo Unico.
5) Ho sbagliato a gestire un omaggio: come correggo documenti e IVA?
Se hai emesso una fattura al cliente errata (ad esempio hai addebitato IVA ma volevi fartene carico), emetti una nota di credito elettronica (tipo documento TD04) per stornare l’IVA addebitata e poi ricrea i documenti corretti (fattura a zero e autofattura TD27). Se manca l’autofattura TD27 e sei senza rivalsa, emettila appena possibile e versa l’IVA con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13): sanzioni ridotte e interessi legali. Se hai già versato troppa IVA, puoi emettere una nota di variazione in diminuzione dove consentito o portare a detrazione nella liquidazione successiva, rispettando l’art. 26 del DPR 633/1972. Conserva un dossier con cronologia dei documenti, spiegazione dell’errore e riferimenti normativi. In caso di dubbi, consulta le fonti su Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate, perché le prassi possono aggiornarsi.
