Fattura dopo il pagamento: quanto tempo ho per emetterla?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

In Italia la fattura si emette entro 12 giorni dall’operazione (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita). Il pagamento non sposta le scadenze. I ritardi comportano sanzioni, riducibili con il ravvedimento operoso.

  • La scadenza dipende dal momento di effettuazione dell’operazione IVA (art. 6 e art. 21 DPR 633/1972), non dall’incasso.
  • Differita entro il 15 del mese successivo se supportata da DDT o documenti equipollenti (art. 21, c. 4, lett. a DPR 633/1972).
  • Sanzioni per tardiva fatturazione (art. 6 D.Lgs. 471/1997) riducibili con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Quando emettere la fattura: la regola base che vale nel 2026

La regola si fonda su due norme cardine: art. 6 e art. 21 del DPR 633/1972. L’obbligo di fatturazione nasce quando l’operazione IVA si considera effettuata. Non quando incassi.

Per cessioni di beni, l’operazione si effettua con consegna o spedizione. Per servizi, con il completamento della prestazione. Un acconto incassato anticipa l’effettuazione per la quota accontata.

Da questo momento decorrono i termini: 12 giorni per la fattura immediata; fino al 15 del mese successivo per la fattura differita, se hai i documenti idonei che provano consegne o prestazioni del periodo.

Pagamento e principio di cassa: cosa cambia davvero

Il pagamento non sposta le scadenze di emissione. Fa eccezione solo il regime IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012): l’IVA diventa esigibile all’incasso, ma la fattura si emette ai soliti termini e con la dicitura “IVA per cassa”.

Nel regime forfettario usi il principio di cassa per le imposte dirette (paghi le imposte quando incassi), ma la tempistica di emissione segue sempre l’art. 21 del DPR 633/1972.

Fattura immediata elettronica: 12 giorni, cosa scrivere e come contare

Nella fattura elettronica via SdI (obbligatoria per quasi tutti i soggetti passivi ai sensi del D.Lgs. 127/2015 e della normativa successiva), la regola è: emettere entro 12 giorni dall’operazione (art. 21 DPR 633/1972, come modificato dal DL 119/2018 e DL 34/2019).

Il file XML contiene una sola data (“Data”): per rispettare la norma, indica la data di effettuazione dell’operazione. La trasmissione al SdI può avvenire entro i 12 giorni successivi.

I 12 giorni si contano a giorni di calendario. Se il termine cade in giorno festivo, normalmente puoi trasmettere il primo giorno lavorativo successivo, in analogia alle regole generali sui termini tributari e alle prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Scarto SdI: quando la fattura “non esiste” e come rimediare

Se il SdI scarta il file, la fattura si considera non emessa (Provvedimento Agenzia delle Entrate 89757/2018 e successive specifiche tecniche). Devi correggere e rinviare.

Se la prima trasmissione è avvenuta nei termini e rinvii entro 5 giorni dalla notifica di scarto, puoi mantenere la numerazione e la data originarie, preservando la tempestività. Se invece anche il rinvio avviene oltre i 12 giorni e senza prima trasmissione valida, scatta la tardiva fatturazione.

Fatturazione differita: quando puoi usarla e quali prove servono

La differita consente di emettere una sola fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo per più operazioni del mese precedente (art. 21, c. 4, lett. a DPR 633/1972). Vale per cessioni di beni documentate da DDT o documenti equipollenti.

Per i servizi, è ammessa la differita se esiste un documento idoneo che prova l’esecuzione delle prestazioni, come rapportini firmati, ordini chiusi, SAL per lavori, verbali di intervento. Conserva questi documenti con cura.

Nella fattura riepilogativa indica: riferimenti dei DDT o dei rapportini (numero e data), periodo di riferimento, imponibili distinti per aliquota, IVA e totale. La data documento sarà entro il 15 del mese successivo.

Differita verso consumatori e corrispettivi telematici

Con i corrispettivi telematici, per B2C emetti scontrino elettronico; la fattura si rilascia solo su richiesta del cliente entro il momento dell’operazione. La differita in B2C è eccezionale e richiede sempre un documento idoneo che provi la prestazione.

Fattura cartacea nel 2026: quando è ancora ammessa e tempi

Nel 2026 la fattura elettronica tramite SdI è la regola generale (D.Lgs. 127/2015). Restano eccezioni, tra cui le operazioni sanitarie verso persone fisiche soggette a invio al Sistema Tessera Sanitaria, per cui permane il divieto di e-fattura per ragioni di privacy, secondo le proroghe annuali del MEF.

Nelle ipotesi in cui la cartacea è ammessa, valgono gli stessi termini dell’art. 21 DPR 633/1972: emissione entro 12 giorni dall’operazione (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita). Non esiste una finestra “24 ore” prevista dalla norma.

Anche in cartaceo serve data corretta dell’operazione, numerazione progressiva e contenuti obbligatori dell’art. 21. Conserva le copie secondo le regole sulla conservazione fiscale.

Sanzioni per tardiva fatturazione e riduzioni con ravvedimento

Se emetti o registri in ritardo incidendo sulla corretta liquidazione IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta relativa, con minimo 500 euro (art. 6, c. 1 D.Lgs. 471/1997). È la violazione più grave.

Se il ritardo non incide sulla liquidazione IVA (per esempio perché l’imposta è comunque confluita nel periodo giusto), la sanzione va da 250 a 2.000 euro (art. 6, c. 1-bis D.Lgs. 471/1997).

Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso, finché non ricevi atti di accertamento o contestazione (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Le principali riduzioni sono:

  • 1/10 del minimo se regolarizzi entro 30 giorni.
  • 1/9 del minimo se regolarizzi entro 90 giorni.
  • 1/8 del minimo se regolarizzi entro il termine per la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno della violazione.
  • 1/7 del minimo se regolarizzi entro il termine della dichiarazione IVA dell’anno successivo.
  • 1/6 del minimo se regolarizzi oltre il termine della dichiarazione IVA dell’anno successivo.

Dopo la contestazione, il ravvedimento non è più possibile. Puoi però definire l’atto con riduzione della sanzione a un terzo ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997.

Esempi rapidi

Servizio concluso il 2 aprile, e-fattura trasmessa il 12 aprile: ok. Trasmissione il 20 aprile senza prima trasmissione andata a buon fine: tardiva. Se non incide sull’IVA liquidata, applichi l’art. 6, c. 1-bis e valuti il ravvedimento.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi logici per scegliere come e quando emettere:

  • Domanda 1: Ho consegnato beni o concluso il servizio? Se sì, scatta l’obbligo di fatturare. L’incasso non rileva.
  • Domanda 2: Ho un DDT o un documento idoneo che prova le operazioni del mese? Se sì, posso fare la differita entro il 15 del mese successivo; altrimenti emetto entro 12 giorni.
  • Domanda 3: Devo emettere e-fattura o cartacea? Nel 2026 di solito e-fattura via SdI. Cartacea solo se rientro nelle eccezioni (es. operazioni soggette a Sistema TS verso persone fisiche).
  • Domanda 4: Ho sbagliato o sono in ritardo? Se non ho ricevuto atti, uso il ravvedimento operoso e riduco la sanzione. Se ho ricevuto un atto, valuto la definizione agevolata a un terzo.

Casi particolari e attenzioni operative nel 2026

Acconti e saldi

Se incassi un acconto prima della consegna o del completamento del servizio, devi fatturare l’acconto al momento dell’incasso. Il saldo seguirà la regola generale. Riferimenti: art. 6 DPR 633/1972.

Prestazioni continuative

Per contratti continuativi o periodici, l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo o alla scadenza del periodo pattuito. Fai attenzione alle clausole contrattuali e coordinale con le scadenze di fatturazione.

Reverse charge e integrazioni

In reverse charge interno, il cessionario integra la fattura del fornitore (tipo documento TD16) entro i termini della liquidazione. Per acquisti esteri, autofatture TD17-TD18-TD19 vanno emesse entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento del fornitore o di effettuazione dell’operazione, secondo le specifiche tecniche.

Fonti utili da consultare

Per approfondire, consulta sempre i testi su Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le basi principali: DPR 633/1972 (artt. 6 e 21), D.Lgs. 127/2015, DL 119/2018 convertito in Legge 136/2018, DL 34/2019 convertito in Legge 58/2019, D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997, oltre ai Provvedimenti e alle specifiche tecniche sul SdI.

Scenario Quando nasce l’obbligo Termine di emissione Documenti/Note operative
Fattura immediata e-fattura (B2B/B2C) Consegna bene o completamento servizio; acconto all’incasso Entro 12 giorni dall’operazione Data nell’XML = data operazione; trasmissione via SdI; attenzione a scarti
Fatturazione differita beni Consegne multiple nello stesso mese Entro il 15 del mese successivo DDT o documento equipollente con data/numero; fattura riepilogativa con riferimenti
Fatturazione differita servizi Prestazioni multiple nello stesso mese Entro il 15 del mese successivo Rapportini/SAL/verbali che provano l’esecuzione; riepilogo in fattura
Cartacea (eccezioni, es. operazioni soggette a Sistema TS verso persone fisiche) Come per e-fattura (art. 6 DPR 633/1972) 12 giorni (immediata) o 15 del mese successivo (differita) Contenuti art. 21; conservazione; nessuna “regola 24 ore” in normativa
Acconti e saldi Incasso dell’acconto Immediata all’incasso (acconto); saldo secondo regola generale Indica chiaramente “acconto” o “saldo” e riferimenti contrattuali
Reverse charge interno (TD16) Ricezione della fattura del fornitore Integrazione entro i termini della liquidazione IVA Integrazione con aliquota e imposta; registrazione vendita/acquisto
Autofatture per acquisti esteri (TD17, TD18, TD19) Ricezione documento estero o effettuazione operazione Entro il 15 del mese successivo Compilazione tipo documento corretto; verifica cambio e imponibile

FAQ

Devo emettere la fattura dopo aver ricevuto il pagamento?

No. La scadenza non dipende dall’incasso, ma dall’effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/1972). Se consegni un bene oggi, l’obbligo di fatturare sorge oggi. Hai 12 giorni per la fattura immediata o fino al 15 del mese successivo se puoi fare la differita. L’incasso è rilevante per l’IVA solo se hai optato per l’IVA per cassa, e per le imposte dirette se sei in forfettario. Ma anche in questi casi, la fattura si emette ai termini dell’art. 21.

Come si contano i 12 giorni per la fattura immediata elettronica?

Il giorno zero è quello dell’operazione (consegna o completamento del servizio). Da quel momento conti 12 giorni di calendario. Esempio: operazione il 3 maggio, ultimo giorno utile il 15 maggio. Se il termine cade in domenica o festivo, la trasmissione al SdI il primo giorno lavorativo successivo è considerata regolare in base alle regole sui termini tributari applicate dall’Agenzia. Ricorda di valorizzare la “Data” della fattura con la data dell’operazione, e non con la data di invio.

Qual è la differenza tra data dell’operazione e data di emissione nella e-fattura?

Nell’XML esiste un solo campo “Data”, che deve rappresentare la data di effettuazione dell’operazione (art. 21 DPR 633/1972). La “data di emissione” è il momento in cui trasmetti la fattura al SdI. Puoi trasmettere entro i 12 giorni, ma la data che scrivi in fattura resta quella dell’operazione. In caso di scarto SdI, se rinvii entro 5 giorni dalla notifica e la prima trasmissione era nei termini, puoi mantenere data e numero originari, come chiarito dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Posso emettere fattura differita per i servizi? Quali documenti devo avere?

Sì, è possibile. La legge consente la differita anche per servizi se hai documenti idonei a provare l’esecuzione nel mese, come rapportini firmati, SAL, verbali di intervento, ordini chiusi, estratti lavori. Questi documenti fungono da “pezza d’appoggio”, analogamente al DDT per i beni. La fattura riepilogativa va emessa entro il 15 del mese successivo e deve riportare i riferimenti dei documenti, il periodo coperto e gli imponibili per aliquota con relativa IVA.

Se fatturo in ritardo ma l’IVA non cambia, rischio comunque una sanzione?

Sì. Se il ritardo non incide sulla liquidazione IVA, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 6, c. 1-bis D.Lgs. 471/1997). Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurla: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90, 1/8 entro il termine della dichiarazione annuale, 1/7 entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, 1/6 oltre tale termine (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Se invece la tardiva fatturazione ha fatto saltare la corretta liquidazione dell’IVA, si applica il 90%-180% dell’imposta, minimo 500 euro, sempre ravvedibile finché non arriva un atto.

Quando è ancora ammessa la fattura cartacea nel 2026 e quali tempi devo seguire?

La cartacea è ammessa solo in specifiche eccezioni. La più rilevante è per le operazioni verso persone fisiche svolte da soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, per cui vige il divieto di emettere e-fattura per ragioni di privacy. In tali casi i tempi sono gli stessi previsti dall’art. 21 DPR 633/1972: 12 giorni per l’immediata e 15 del mese successivo per la differita. Non esiste in legge un termine speciale “di 24 ore” per la cartacea. Per conferme e aggiornamenti consulta i testi su Normattiva e i provvedimenti annuali del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

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