Fattura elettronica come avvocato: come si fa e quali dati inserire?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Gli avvocati emettono fattura elettronica via SdI con portale AdE, software o terze parti. Obbligatoria per tutti, includendo CPA 4%, rimborso 15%, bollo se dovuto, ritenuta quando prevista, entro termini.

  • Obbligo e-fattura per tutti gli avvocati, inclusi i forfettari (fonte: D.Lgs. 127/2015, Legge 205/2017, D.L. 36/2022; consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
  • Elementi tipici: contributo integrativo Cassa Forense 4%, rimborso spese generali fino al 15%, ritenuta d’acconto se dovuta, marca da bollo virtuale quando serve.
  • Canali SdI: portale “Fatture e Corrispettivi”, software AdE e canale PEC abilitato, oppure software gestionali di terzi conformi al tracciato XML FatturaPA.

Chi deve fare la fattura elettronica e quando emetterla

L’e-fattura è obbligatoria per tutte le operazioni tra privati in Italia dal 2019. L’obbligo per i forfettari è pieno dal 1° gennaio 2024. La base normativa è nel D.Lgs. 127/2015 e nella Legge 205/2017, integrate dal D.L. 36/2022.

Verso la Pubblica Amministrazione l’obbligo esiste dal 2014, con il formato FatturaPA definito dal D.M. 55/2013. Il transito avviene sempre tramite lo SdI, il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Quando emettere la fattura? Per i servizi, la prestazione si considera effettuata al pagamento. Puoi emettere la fattura entro 12 giorni dalla data operazione. Lo prevede l’articolo 6 del D.P.R. 633/1972.

Canali pratici per l’avvocato

Percorso 1: compili online su “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. È gratuito. Lo SdI invia la fattura al cliente.

Percorso 2: usi il software AdE per la creazione delle fatture. L’invio può avvenire tramite PEC accreditata allo SdI o canale web. La PEC è utile ma meno flessibile con allegati pesanti.

Percorso 3: utilizzi software gestionale di terzi abilitato. È comodo per parcelle ricorrenti, conservazione e controllo esiti dello SdI.

Come si compila la fattura elettronica di un avvocato

La fattura elettronica non è un PDF. È un file XML con campi tecnici obbligatori. Il Sistema di Interscambio controlla il file e lo recapita al cliente con un “Codice Destinatario” o una PEC.

Dati del cliente: per soggetti IVA inserisci Partita IVA e Codice Destinatario. Per privati senza IVA, usa il codice “0000000” e indicane il codice fiscale. Per clienti esteri, usa “XXXXXXX”.

Numero e data: il numero deve essere progressivo e senza salti ingiustificati. La data è quella di emissione. Ricorda il termine dei 12 giorni dalla data operazione.

Voci economiche tipiche nella parcella

Prestazione principale: descrivi la prestazione (esempio: assistenza legale in causa civile). Indica quantità e prezzo unitario.

Rimborso spese generali: fino al 15% del compenso. Questo ricarico copre spese ordinarie (telefono, cancelleria). È previsto dai parametri forensi (D.M. 55/2014 e aggiornamenti). È imponibile come il compenso.

Contributo integrativo Cassa Forense 4%: è una rivalsa obbligatoria per gli iscritti, da esporre in fattura. Si applica sul compenso (e, in prassi, anche sul rimborso forfettario). Concorre all’imponibile IVA se la prestazione è soggetta a IVA.

IVA, natura operazione e ritenuta d’acconto

Avvocato in ordinario: applichi IVA 22% salvo eccezioni. La natura IVA è standard. Usa Tipo Documento “TD01” per le fatture. Per note di credito usa “TD04”.

Avvocato in forfettario: non applichi IVA. Indichi la natura “N2.2 – Operazioni non soggette” e la dicitura di legge sul regime forfettario (Legge 190/2014 e s.m.i.). Il contributo integrativo 4% resta.

Ritenuta d’acconto: si applica se il cliente è sostituto d’imposta (impresa o PA che opera ritenute). L’aliquota ordinaria è il 20% (art. 25 del D.P.R. 600/1973). In forfettario non si applica ritenuta. La base della ritenuta, per prassi, esclude il 4% Cassa Forense e le spese anticipate ex art. 15 D.P.R. 633/1972.

Marca da bollo e codici pagamento

Marca da bollo: 2 euro per fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Nelle e-fatture il bollo è “virtuale” e si attiva spuntando l’apposito campo. La norma è nel D.P.R. 642/1972 e nel D.M. 17 giugno 2014.

Versamento bollo: l’Agenzia delle Entrate calcola gli importi trimestrali. Paghi con F24, codici tributo dedicati, entro le scadenze periodiche fissate dall’Agenzia.

Modalità di pagamento: nel tracciato XML indichi un codice. Per bonifico usa “MP05”. I software propongono il codice corretto in base al metodo selezionato.

Operazioni particolari: estero e Pubblica Amministrazione

Clienti esteri: dal 2022 invii i dati delle operazioni transfrontaliere tramite SdI. Puoi emettere un’e-fattura con codice destinatario “XXXXXXX”. Le prestazioni di servizi a soggetti UE o extra-UE seguono le regole di territorialità (articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972).

Reverse charge estero: spesso l’IVA non si applica in Italia e si usa la dicitura di non imponibilità con natura corretta. Valuta caso per caso la territorialità e conserva la prova dello status del cliente.

Pubblica Amministrazione: formato FatturaPA con Codice Univoco Ufficio. Spesso occorrono CIG e CUP. La PA verifica e accetta. L’obbligo deriva dal D.M. 55/2013.

Conservazione, correzioni ed errori

Conservazione: le fatture elettroniche vanno conservate per 10 anni. Puoi usare il servizio gratuito AdE o un conservatore accreditato. Le regole tecniche fanno riferimento alle Linee guida AgID e al Codice civile (art. 2220).

Errori formali: se lo SdI scarta la fattura, non è emessa. Correggi e rinvia entro 5 giorni dal rifiuto per rispettare i termini IVA. Se è già transitata, usa una nota di credito “TD04” o una nota di debito “TD05”.

Sanzioni: per omessa o tardiva fatturazione si applicano gli articoli 6 e 11 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni variano in base all’IVA dovuta e al tipo di violazione. La fonte normativa è consultabile su Normattiva.

Regola decisionale rapida

Sei in forfettario?

Sì: emetti e-fattura “TD01” con natura “N2.2”. Esponi CPA 4% e bollo se superi 77,47 euro. Nessuna IVA. Nessuna ritenuta. Indica il regime in fattura.

No: applichi IVA 22% salvo eccezioni di territorialità. Valuta la ritenuta al 20% se il cliente è sostituto d’imposta. Esponi sempre CPA 4%.

Cliente è PA?

Sì: usa FatturaPA via SdI con Codice Univoco Ufficio. Inserisci CIG/CUP quando richiesti. Rispetta i campi obbligatori previsti dal D.M. 55/2013.

No: usa il canale SdI standard. Se il cliente è privato senza codice destinatario, metti “0000000”.

Cliente è estero?

Sì: emetti e trasmetti i dati via SdI (codice “XXXXXXX”). Applica natura non imponibile secondo gli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972.

No: segui le regole domestiche. Applica o meno IVA e ritenuta secondo il tuo regime e il tipo di cliente.

Hai superato 77,47 euro senza IVA?

Sì: attiva il bollo virtuale da 2 euro e versa trimestralmente con F24 secondo le scadenze dell’Agenzia delle Entrate.

No: il bollo non è dovuto.

Sintesi dei riferimenti normativi

Obbligo e-fattura: D.Lgs. 127/2015; Legge 205/2017; D.L. 36/2022. PA: D.M. 55/2013. IVA e territorialità: D.P.R. 633/1972. Ritenuta: D.P.R. 600/1973. Bollo: D.P.R. 642/1972 e D.M. 17 giugno 2014. Consultabili su Normattiva e sito dell’Agenzia delle Entrate.

Scenario Dati/righe obbligatorie Aliquote e codici Tempistiche e note operative
Forfettario → Cliente italiano con P.IVA Regime forfettario in dicitura; CPA 4%; eventuale rimborso 15%; bollo se > 77,47 euro; codice destinatario cliente Natura N2.2; TD01; niente IVA; niente ritenuta; pagamento MP05 se bonifico Emetti entro 12 giorni dalla data operazione/incasso; invio via SdI; conservazione 10 anni
Ordinario → Impresa/sostituto d’imposta IVA 22%; ritenuta 20% se dovuta; CPA 4%; rimborso 15%; dati cliente e codice destinatario TD01; IVA 22%; ritenuta art. 25 DPR 600/1973; pagamento MP05/MP08 Fattura entro 12 giorni; la ritenuta la versa il cliente; verifica esito SdI
Privato consumatore (B2C) Codice fiscale cliente; codice destinatario “0000000”; CPA 4%; bollo se senza IVA e > 77,47 euro Forfettario: N2.2; Ordinario: IVA 22%; nessuna ritenuta; TD01 Invio via SdI; consegna copia di cortesia se richiesta; conserva accettazione SdI
Cliente estero UE/extra-UE Stato estero; partita IVA estera o dati identificativi; codice destinatario “XXXXXXX”; descrizione servizio Natura non imponibile secondo artt. 7-ter e seguenti DPR 633/1972; TD01; nessuna ritenuta italiana Trasmetti via SdI per operazioni transfrontaliere; valuta prova status e territorialità
Pubblica Amministrazione (FatturaPA) Codice Univoco Ufficio; eventuali CIG/CUP; CPA 4%; ritenuta se prevista; dati ordine Formato FatturaPA; TD01; IVA secondo regole; verifica richieste specifiche dell’ente Invio tramite SdI; la PA accetta o rifiuta; termini pagamento secondo contratto
Acconto/Anticipo su prestazione Indicazione “acconto”; riferimenti prestazione; CPA 4%; elementi fiscali coerenti TD01 per fattura di acconto; IVA se ordinario; Natura N2.2 se forfettario Fattura al momento dell’incasso; conguaglio a saldo con richiamo all’acconto

FAQ

Come si compila passo-passo la fattura elettronica di un avvocato in regime forfettario?

Accedi al portale “Fatture e Corrispettivi” o usa un gestionale conforme. Seleziona “TD01 – Fattura”. Inserisci data e numero progressivo. Compila i tuoi dati e quelli del cliente. Se il cliente è con Partita IVA, aggiungi il suo Codice Destinatario. Se è un privato senza Partita IVA, usa “0000000” e inserisci il codice fiscale. Descrivi la prestazione in modo chiaro (esempio: “consulenza legale stragiudiziale su contratto”). Indica il compenso e, se pattuito, il rimborso spese generali fino al 15% del compenso. Aggiungi il contributo integrativo Cassa Forense del 4%. Non applicare IVA e seleziona “N2.2 – Operazioni non soggette”. Se l’importo totale senza IVA supera 77,47 euro, attiva il bollo virtuale da 2 euro. Compila la sezione pagamento e scegli il codice, ad esempio “MP05” per bonifico. Inserisci nel blocco “Altri dati gestionali” la dicitura di legge sul regime forfettario (Legge 190/2014 e s.m.i.). Invia allo SdI, verifica l’esito e conserva digitalmente. Le fonti per l’obbligo e i codici sono su Normattiva e nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il rimborso spese generali del 15% è obbligatorio? Come incide su IVA, ritenuta e CPA?

Non è automatico né sempre obbligatorio. Deriva dai parametri forensi (D.M. 55/2014 e successive modifiche) e si applica quando previsto dal mandato o dai criteri giudiziali. In pratica è una maggiorazione del compenso. In regime ordinario, il rimborso concorre all’imponibile IVA. In regime forfettario non c’è IVA, ma la voce aumenta il totale e, quindi, può far scattare il bollo se superi 77,47 euro. Sulla ritenuta d’acconto: se il cliente è sostituto d’imposta, la ritenuta si calcola sul compenso e, di regola, sul rimborso forfettario; non si applica su spese anticipate in nome e per conto ex art. 15 D.P.R. 633/1972. Sulla CPA 4%: la rivalsa si applica anche su questa voce, secondo prassi professionale. Verifica sempre le pattuizioni con il cliente e i parametri applicabili al caso concreto.

Come funziona la marca da bollo sulle e-fatture degli avvocati e quando si paga con F24?

La marca da bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. Nel tracciato XML attivi il campo del bollo virtuale. Lo SdI contabilizza i bolli dovuti e l’Agenzia delle Entrate rende disponibile l’importo trimestrale. Paghi con modello F24, usando i codici tributo dedicati all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, entro le scadenze trimestrali pubblicate dall’Agenzia. Se l’importo dei primi trimestri è basso, sono previsti slittamenti secondo le regole in vigore. La base normativa è il D.P.R. 642/1972 e il D.M. 17 giugno 2014. Conserva le ricevute di pagamento F24 insieme alle fatture per una corretta tenuta documentale.

Fatturo a un cliente estero: devo emettere e-fattura e come gestisco l’IVA?

Dal 2022 devi trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere tramite SdI. La via più lineare è emettere un’e-fattura “TD01” verso cliente estero usando il codice destinatario “XXXXXXX”. Per l’IVA, verifica la territorialità: per le prestazioni di servizi tra soggetti passivi, di regola il luogo è quello del committente estero (art. 7-ter D.P.R. 633/1972). In questi casi la fattura italiana è non imponibile, con corretta natura e dicitura (ad esempio “operazione non soggetta ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972”). Non si applica ritenuta italiana. Se il cliente è un consumatore estero, la regola cambia e può rendersi imponibile in Italia. Valuta eventuali regimi speciali UE. Conserva prove dello status del cliente (VAT number valido VIES per UE) e dei requisiti di territorialità. Fonti: D.P.R. 633/1972 e documentazione dell’Agenzia delle Entrate.

Ho sbagliato una e-fattura già inviata: annullo o faccio una nota di credito?

Se lo SdI l’ha scartata, la fattura non esiste fiscalmente. Correggi e rinvia entro pochi giorni per restare nei termini. Se lo SdI l’ha consegnata, non puoi “cancellarla”. Devi emettere una nota di variazione. Usa “TD04 – Nota di credito” per ridurre o azzerare gli importi. Usa “TD05 – Nota di debito” per integrarli. Richiama sempre la fattura originaria con numero e data. Se l’errore è solo anagrafico ma non incide su imposta e base imponibile, alcune correzioni sono possibili con comunicazioni al cliente e, talvolta, con storni e riemissioni concordate. Per errori rilevanti ai fini IVA, le note di variazione seguono l’articolo 26 del D.P.R. 633/1972. Ricorda la conservazione sostitutiva sia della fattura originaria sia del documento di variazione. Le sanzioni per irregolarità sono nel D.Lgs. 471/1997; consulta Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate per i casi particolari.

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