Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’e-fattura è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA. Restano esclusi solo i sanitari per prestazioni verso privati (dati al Sistema Tessera Sanitaria). Invio al SdI entro 12 giorni.
- Obbligo generale dal 2024 per tutti i regimi fiscali; esonero solo per prestazioni sanitarie verso persone fisiche con invio al Sistema Tessera Sanitaria.
- Invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni; differita entro il 15 del mese successivo.
- Forfettari: operazioni senza IVA (N2.2), marca da bollo da 2 euro oltre 77,47 euro, conservazione digitale per 10 anni.
Obbligo di fatturazione elettronica: quadro normativo e ambito soggettivo
La fattura elettronica è obbligatoria per quasi tutti i titolari di Partita IVA. Lo prevede il decreto legislativo 127/2015 e la Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916. L’estensione ai forfettari è arrivata con il Decreto-Legge 36/2022, art. 18.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è generalizzato. Fanno eccezione le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Queste non devono transitare nel SdI per motivi di privacy e vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
Riferimenti consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Chi deve emettere e-fattura
Devono emettere e-fattura:
- Professionisti e imprese in regime ordinario, semplificato o forfettario.
- Soggetti in regime dei minimi ancora in essere (fino a uscita dal regime).
- Operatori che vendono o acquistano con l’estero, per le comunicazioni transfrontaliere via SdI.
Base normativa: DPR 633/1972 (IVA), D.Lgs. 127/2015, Legge 205/2017, provvedimenti Agenzia delle Entrate.
Chi è esonerato (solo in casi precisi)
Sono esonerati dall’invio via SdI soltanto i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Esempi: medici, psicologi, odontoiatri.
L’esonero non è totale. Vale solo per le prestazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Se il sanitario fattura a un’impresa o a una PA, l’e-fattura resta obbligatoria.
Fonti: provvedimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate relativi al Sistema Tessera Sanitaria; Codice Privacy e atti attuativi.
Regimi fiscali e contenuto della fattura
Regime forfettario: cosa scrivere e come impostare l’XML
Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva e senza IVA. Tradotto: non addebiti IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti.
Nell’XML usa il campo “Natura” con il codice N2.2 (operazioni non soggette – altri casi). Inserisci una dicitura semplice, ad esempio: Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014.
Se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta la marca da bollo da 2 euro. Nella e-fattura attiva il flag DatiBollo e versa il bollo in modo virtuale a scadenza trimestrale.
Regimi ordinario e semplificato: IVA e informazioni tecniche
Se applichi l’IVA, indica aliquota, imponibile, imposta e natura per eventuali esenzioni. Usa i codici documento corretti (TD01 per fattura, TD02 per acconto, TD24 per fattura differita, TD16-TD19 per integrazioni).
Per operazioni non imponibili, esenti o fuori campo, usa i codici natura N3.x, N4, N2.x secondo la casistica. Le regole stanno nelle specifiche tecniche SdI e nel DPR 633/1972.
Come emettere e inviare la fattura elettronica: il flusso operativo
Passo 1: abilitazione ai servizi
Accedi al Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Abilita i servizi di fatturazione elettronica e conservazione. Puoi usare SPID, CIE o CNS.
La piattaforma consente emissione, ricezione e conservazione a norma. In alternativa puoi usare software di terze parti.
Passo 2: creazione dell’XML
L’XML FatturaPA è lo schema standard. Contiene dati del cedente, del cliente, linee di dettaglio, aliquote o natura IVA, bollo e modalità di pagamento.
Elementi chiave da compilare:
- Codice destinatario del cliente (7 caratteri) o PEC. Per privati senza codice usa 0000000 e inserisci la PEC.
- Tipo documento (TD01 fattura, TD02 acconto, TD24 differita, TD04 nota di credito).
- Causale e riferimenti ordine/contratto se necessari.
- Eventuale bollo virtuale e split payment se PA.
Passo 3: invio al Sistema di Interscambio (SdI)
Invia l’XML via portale, web service, PEC o software. SdI controlla formato e coerenza. Se tutto è ok, consegna al cliente e rilascia la ricevuta.
Conserva le ricevute: attestano l’emissione e la data di invio. Sono utili in caso di controlli.
Tempistiche: emissione e invio
Fattura immediata: entro 12 giorni dalla data dell’operazione. Fattura differita: entro il 15 del mese successivo, richiamando DDT o documenti idonei.
La data documento è la data dell’operazione. La data di trasmissione è la data di invio a SdI. Entrambe contano per sanzioni e registri.
Fonti: art. 21 DPR 633/1972; prassi Agenzia delle Entrate.
Prestazioni sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria
Quando non usare la e-fattura
Se eroghi prestazioni sanitarie a persone fisiche e sei tenuto all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, non devi emettere e-fattura via SdI per quelle prestazioni. Emetti documento analogico o elettronico non transitato da SdI.
Trasmetti i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le scadenze previste dai decreti MEF. Le scadenze sono di norma mensili o periodiche stabilite da atti amministrativi.
Quando il sanitario deve usare la e-fattura
Se il cliente è una impresa o un ente pubblico e la prestazione non rientra tra quelle da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, usa la e-fattura. Vale anche per forniture non sanitarie.
Con le PA vige la fattura elettronica con codice univoco ufficio e regole di split payment quando previste.
Bollo, conservazione e sanzioni
Marca da bollo sulle e-fatture senza IVA
Se l’imponibile supera 77,47 euro e la fattura è senza IVA, applichi la marca da bollo da 2 euro. Nella e-fattura abilita il bollo virtuale. L’Agenzia delle Entrate addebita trimestralmente.
Scadenze di versamento di norma: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, fine febbraio. Possibili proroghe o cumulazioni oltre soglie di 5.000 euro.
Base normativa: DPR 642/1972 e provvedimenti Agenzia delle Entrate sul bollo virtuale in fattura elettronica.
Conservazione digitale a norma
Conserva le e-fatture per 10 anni. Puoi usare il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o un conservatore accreditato.
La conservazione garantisce autenticità, integrità e leggibilità nel tempo. Riferimenti: art. 2220 Codice Civile, art. 39 DPR 633/1972, Linee guida AgID sulla conservazione digitale.
Sanzioni per tardiva o omessa fatturazione
Se invii in ritardo o ometti la fattura, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. In sintesi:
- Operazioni con IVA: dal 90% al 180% dell’imposta relativa.
- Operazioni senza IVA: da 250 a 2.000 euro.
Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) se regolarizzi spontaneamente e in tempi brevi.
Operazioni con l’estero, PA e casi particolari
Fatture verso clienti esteri
Per vendite a clienti esteri, emetti fattura e trasmetti i dati via SdI. Per i clienti senza codice destinatario usa 0000000 e indica “estero”.
Per acquisti dall’estero usa i tipi documento TD17, TD18, TD19 per integrare o autofatturare via SdI. Queste comunicazioni hanno sostituito l’esterometro.
Fonti: provvedimenti Agenzia delle Entrate su fatturazione transfrontaliera e specifiche tecniche SdI.
Fatture alla Pubblica Amministrazione
Usa il codice univoco ufficio della PA. Applica lo split payment quando previsto dalla legge. Le regole sono nel DPR 633/1972 e nei decreti MEF.
I termini di pagamento e interessi di mora seguono il D.Lgs. 231/2002 in caso di ritardi.
Corrispettivi e ricevute
Se emetti scontrini o invii corrispettivi telematici, non devi fatturare salvo richiesta del cliente entro 12 giorni. Per le prestazioni sanitarie verso privati valgono le regole del Sistema Tessera Sanitaria.
Regola decisionale rapida
Decidi in 5 passaggi logici
- La tua prestazione è sanitaria verso persona fisica e rientra nel Sistema Tessera Sanitaria? Sì: niente e-fattura via SdI, invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria. No: vai al punto successivo.
- Il cliente è una PA? Sì: e-fattura obbligatoria con codice univoco ufficio e regole PA. No: vai al punto successivo.
- Il cliente è estero? Sì: emetti fattura e trasmetti i dati via SdI (codici estero/0000000), usa TD corretti per acquisti. No: vai al punto successivo.
- Sei in forfettario? Sì: non addebiti IVA, usa Natura N2.2 e valuta bollo da 2 euro oltre 77,47 euro. No: applica l’IVA o la corretta natura.
- Quando inviare? Immediata entro 12 giorni dall’operazione. Differita entro il 15 del mese successivo se hai DDT o documenti idonei.
Fonti e riferimenti normativi utili (solo testuali)
Decreto legislativo 127/2015; Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916; Decreto-Legge 36/2022, art. 18; DPR 633/1972 (IVA), art. 21; D.Lgs. 471/1997, art. 6; D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso); DPR 642/1972 (imposta di bollo); art. 2220 Codice Civile; provvedimenti Agenzia delle Entrate su SdI, specifiche tecniche e Sistema Tessera Sanitaria; decreti MEF su trasmissioni al Sistema Tessera Sanitaria. Reperibili su Normattiva, Agenzia delle Entrate, MEF.
| Scenario | Obbligo e-fattura | Requisiti operativi | Termine invio SdI | Nota normativa |
|---|---|---|---|---|
| Professionista in forfettario, cliente italiano B2B | Sì | Natura N2.2, dicitura regime forfettario, bollo 2€ oltre 77,47€ | Entro 12 giorni (immediata) o 15 mese successivo (differita) | D.L. 36/2022 art. 18; DPR 633/1972 art. 21; DPR 642/1972 |
| Medico verso persona fisica | No via SdI per la prestazione sanitaria | Documento analogico o elettronico non via SdI; invio dati al Sistema Tessera Sanitaria | Secondo scadenze Sistema Tessera Sanitaria | Provv. MEF/Agenzia su Sistema Tessera Sanitaria; Codice Privacy |
| Impresa ordinaria verso PA | Sì | Codice univoco ufficio, eventuale split payment, XML conforme PA | Entro 12 giorni o secondo termini di emissione | DPR 633/1972; prassi PA; D.Lgs. 231/2002 per interessi |
| Vendita a cliente estero (UE o extra UE) | Sì, con trasmissione dati via SdI | Uso codice 0000000, indicazione estero; per acquisti TD17-19 | Entro i termini generali di emissione | Provv. Agenzia su operazioni transfrontaliere; D.Lgs. 127/2015 |
| Reverse charge interno (subappalti edili, rottami, ecc.) | Sì | Natura N6.x, indicazione inversione contabile; integrazione per acquisti | Entro i termini generali | DPR 633/1972 art. 17; specifiche SdI per N6.x |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo emettere sempre la fattura elettronica? Cosa cambia dal 2024 in poi?
Sì, dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Non fa differenza il fatturato. L’obbligo deriva dall’estensione prevista dal Decreto-Legge 36/2022. Cosa cambia in pratica? Continui a non addebitare l’IVA, ma devi emettere il documento in formato XML e inviarlo al SdI. Nel file imposti la Natura IVA N2.2 e inserisci una dicitura che spiega il regime forfettario. Se l’importo supera 77,47 euro applichi il bollo virtuale da 2 euro. Conservi digitalmente per 10 anni. I tempi restano quelli ordinari: 12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita. Se vendi all’estero, invii comunque i dati via SdI per adempiere alla comunicazione transfrontaliera. Le sanzioni per omissioni o ritardi valgono anche per i forfettari: da 250 a 2.000 euro per operazioni senza IVA, riducibili con ravvedimento operoso.
2) Sono psicologo/medico: quando posso o non posso usare la e-fattura?
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, non devi emettere e-fattura via SdI. In questo caso compili un documento fiscale tradizionale o elettronico non transitato per SdI e invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le scadenze fissate dai decreti del MEF e dai provvedimenti dell’Agenzia. Se invece emetti fattura verso imprese, professionisti o Pubbliche Amministrazioni e la prestazione non rientra tra quelle da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, usi la e-fattura. Ricorda che con le PA devi usare il codice univoco ufficio e potresti applicare lo split payment. Se svolgi attività miste (sanitarie e non sanitarie), valuta singola per singola operazione: ciò che rientra nel Sistema Tessera Sanitaria non passa da SdI; il resto sì. Conserva le evidenze di entrambi i flussi.
3) Cosa devo scrivere in una e-fattura senza IVA? E come funziona il bollo da 2 euro?
In una e-fattura senza IVA devi spiegare perché non addebiti l’imposta. Se sei in forfettario, usa la Natura N2.2 e una dicitura del tipo: Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Se l’imponibile supera 77,47 euro, devi l’imposta di bollo da 2 euro. Nella e-fattura attiva il DatiBollo e indica l’assolvimento virtuale. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto e lo rende pagabile con addebito o F24 su base trimestrale, con scadenze generalmente a fine del secondo mese successivo al trimestre (maggio, agosto, novembre, febbraio). Se superi soglie annuali, alcune scadenze possono essere accorpate. Base normativa: DPR 642/1972 e provvedimenti dell’Agenzia sulle modalità di assolvimento del bollo virtuale.
4) Non conosco il codice destinatario del cliente: come invio la e-fattura? E cosa cambia per i privati?
Se non hai il codice destinatario del cliente, puoi usare:
- Codice 0000000 e indicare la PEC del cliente, così SdI recapita via PEC.
- Codice 0000000 senza PEC: SdI deposita l’e-fattura nel cassetto fiscale del cliente, che la scarica. Invia comunque una copia cortesia al cliente.
Per i consumatori finali privati senza Partita IVA, usa 0000000. La fattura arriverà nel loro cassetto fiscale e, se hai la PEC, anche via PEC. Ricorda di fornire sempre una copia cortesia in PDF se richiesta, ma il documento valido è l’XML transitato da SdI. Per le PA non usare 0000000: serve il codice univoco ufficio. Verifica sempre il canale preferito del cliente per evitare scarti da SdI.
5) Ho sbagliato una e-fattura: come la correggo? Posso annullarla?
Se la fattura è stata già accettata da SdI, non si “annulla”. Devi emettere una nota di credito elettronica (tipo documento TD04) per stornare in tutto o in parte. Poi puoi emettere una nuova fattura corretta. Se l’errore è formale (ad esempio indirizzo errato ma partita IVA corretta), puoi emettere un documento integrativo o accordarti col cliente senza variazioni economiche. Se SdI ha scartato la fattura, è come non emessa: correggi l’errore e rinvia entro 5 giorni dalla notifica di scarto, mantenendo lo stesso numero e data, così non maturano sanzioni. Se hai inviato tardi, puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni (D.Lgs. 472/1997). Conserva le ricevute di scarto, di consegna e le note di credito: dimostrano la tua diligenza in caso di controllo.
