Fattura elettronica: come si fa e quanto tempo hai per emetterla?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La fattura elettronica immediata si trasmette entro 12 giorni dall’operazione; la differita entro il giorno 15 del mese successivo. Indica sempre la data di effettuazione dell’operazione in fattura. Previste sanzioni per ritardi.

  • Fattura elettronica immediata: trasmissione al SdI entro 12 giorni dalla cessione o prestazione (art. 21, DPR 633/1972).
  • Fattura elettronica differita: invio entro il 15 del mese successivo se supportata da DDT o documento idoneo (art. 21, DPR 633/1972).
  • Sanzioni per tardiva emissione secondo D.Lgs. 471/1997, con ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997.

Che cosa significa “emettere” una fattura elettronica oggi

Per emissione si intende creare la fattura e trasmetterla al Sistema di Interscambio (SdI). La fattura è emessa quando viene inviata al SdI entro i termini. La data riportata in fattura deve rispettare le regole IVA.

Se il SdI scarta il file, la fattura si considera non emessa. Devi correggerla e rinviarla. Le regole tecniche del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le Specifiche FatturaPA chiariscono flussi, codici e controlli.

La base normativa è nel DPR 633/1972, in particolare l’articolo 21 per i termini di emissione e l’articolo 6 per il momento di effettuazione dell’operazione. Per l’obbligo di e-fattura B2B e B2C si fa riferimento al D.Lgs. 127/2015 e al DL 36/2022.

Termini: fattura immediata e fattura differita

Fattura immediata: quando usarla e come contare i 12 giorni

La fattura immediata si usa nella maggior parte dei casi. È la fattura emessa “subito” dopo la consegna del bene o la conclusione del servizio. Hai 12 giorni di calendario per trasmetterla al SdI.

La base è l’art. 21, comma 4, DPR 633/1972. L’Agenzia delle Entrate (circolare 14/E del 2019) ha chiarito che il termine di 12 giorni decorre dalla data dell’operazione e vale la data di invio al SdI.

Esempio pratico: consegni un sito web finito il 3 ottobre. Devi inviare la fattura al SdI entro il 15 ottobre. In fattura indichi la data dell’operazione (3 ottobre) e la data documento coerente con i termini.

Fattura differita: quando puoi arrivare al 15 del mese successivo

La fattura differita raggruppa più operazioni verso lo stesso cliente svolte nello stesso mese. Devi avere documenti che provano consegne o interventi. Per i beni serve il DDT (documento di trasporto). Per i servizi basta un documento idoneo, ad esempio un rapportino firmato, un SAL, un verbale di intervento.

Base normativa: art. 21, comma 4, lett. a), DPR 633/1972. Devi inviare la fattura al SdI entro il giorno 15 del mese successivo. Nella fattura indichi gli estremi dei DDT o dei documenti di servizio.

Esempio: più prestazioni a ottobre allo stesso cliente. Puoi emettere una sola fattura differita che riepiloga tutto. Invio al SdI entro il 15 novembre. In fattura riporti le date e i riferimenti dei rapportini o DDT.

Acconti, sal e prestazioni continuative

Se incassi un acconto, devi fatturarlo al momento del pagamento. L’operazione si considera effettuata per l’acconto alla data dell’incasso (art. 6, DPR 633/1972). Vale il termine dei 12 giorni da quella data.

Per i contratti continuativi o con SAL (stati di avanzamento) si emette fattura ad ogni SAL o a fine periodo, secondo quanto pattuito e documentato. Se riepiloghi con fattura differita, rispetta il limite del giorno 15 del mese successivo.

Per i canoni periodici con corrispettivo fisso, la data di effettuazione è fine periodo o pagamento, la prima che si verifica. Registra e invia entro i termini previsti per l’immediata o la differita, in base ai documenti.

Cosa scrivere in fattura: date e riferimenti obbligatori

La fattura deve riportare sempre la data di effettuazione dell’operazione. È la data in cui consegni il bene, finisci il servizio o incassi un acconto. Questa data governa la liquidazione IVA.

Nelle e-fatture il campo “Data” del documento indica la data della fattura. Devi anche riportare la data dell’operazione. Se non coincide, inserisci la data operazione nel corpo fattura o nei riferimenti ai DDT, SAL o rapportini.

Le Specifiche tecniche FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate prevedono campi per elencare DDT, periodi di riferimento e note. Usa questi campi per rendere il documento completo e facilmente verificabile.

Sanzioni e come rimediare

Sanzioni per tardiva fatturazione

Le sanzioni sono nel D.Lgs. 471/1997, art. 6. Se emetti tardi e l’errore incide sulla liquidazione IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA, con minimo 500 euro. L’importo dipende dall’IVA collegata al ritardo.

Se il ritardo non incide sulla liquidazione IVA (ad esempio invii tardi ma l’IVA è confluita correttamente nel periodo giusto), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 6, comma 1-ter). È comunque una violazione da sanare.

Nei regimi senza IVA detraibile o dovuta (come il regime forfettario, cioè il regime con imposta sostitutiva e niente IVA in fattura), la sanzione segue l’ambito dei 250-2.000 euro per tardiva documentazione.

Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni

Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Paghi una sanzione ridotta, più interessi legali, se regolarizzi spontaneamente prima dei controlli.

Passaggi pratici: emetti o reinvii la fattura corretta, sistemi i registri, versi la sanzione ridotta tramite F24 con i codici tributo corretti, calcoli gli interessi dal giorno della violazione. Conservi le ricevute.

La riduzione dipende dal tempo trascorso: prima si rimedia, meno si paga. Un consulente può definire la scelta corretta, specie se il ritardo impatta la liquidazione IVA.

Scarto SdI e nuova trasmissione

Se il SdI scarta la fattura, questa non esiste fiscalmente. Devi correggerla e rinviarla. Le regole operative dell’Agenzia delle Entrate prevedono un invio sostitutivo tempestivo. In genere, un rinvio entro pochi giorni consente di salvaguardare la tempestività.

In ogni caso, controlla le notifiche di scarto e conserva esiti e ricevute. Se il termine è ormai spirato, usa il ravvedimento per limitare i rischi sanzionatori.

Regola decisionale rapida

Se… allora… con perché

Se hai una singola consegna o prestazione conclusa oggi, allora usa la fattura immediata. Perché l’operazione si è effettuata oggi e hai 12 giorni per l’invio al SdI.

Se hai più consegne o interventi nello stesso mese verso lo stesso cliente e hai DDT o documenti firmati, allora usa la fattura differita. Perché puoi riepilogare e inviare entro il 15 del mese successivo.

Se incassi un acconto, allora emetti fattura di acconto entro 12 giorni dall’incasso. Perché l’operazione, per l’acconto, si considera effettuata al pagamento.

Se il SdI scarta, allora correggi e rinvia subito. Perché la fattura scartata non è emessa e rischi la tardività se non la rimandi in tempo utile.

Se hai servizi continuativi con canone, allora fattura a fine periodo o per SAL. Perché l’effettuazione segue il periodo o la maturazione del corrispettivo.

Operazioni estere e reverse charge: termini specifici

Acquisti da estero: integrazione o autofattura

Per acquisti di servizi da fornitori esteri o per acquisti intracomunitari di beni, devi integrare o emettere autofattura elettronica con tipi documento TD17, TD18 o TD19. Il termine è il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera o di effettuazione dell’operazione.

La base è nel D.Lgs. 127/2015 e nelle istruzioni tecniche dell’Agenzia delle Entrate. L’invio via SdI sostituisce la vecchia comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Attenzione al momento di effettuazione (art. 6, DPR 633/1972) e alla data di ricezione del documento estero. Tieni prova della data di ricezione per contare correttamente i termini.

Cessioni verso clienti esteri

Per le vendite verso soggetti esteri, la e-fattura non è tecnicamente obbligatoria, ma è utilizzabile. In ogni caso, devi emettere il documento entro i termini IVA previsti, indicando la natura operazione corretta (non imponibile, esclusa, fuori campo) secondo il caso.

L’indicazione della data di effettuazione resta obbligatoria. Segui le Specifiche tecniche per i codici natura IVA e per i riferimenti normativi in fattura.

Obbligo di e-fattura per forfettari e altri soggetti

Dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. La norma è nel DL 36/2022, convertito in legge, che ha esteso progressivamente l’obbligo. Nel 2026 l’obbligo è a regime per la generalità dei soggetti IVA.

I termini di 12 giorni e del 15 del mese successivo valgono anche per i forfettari, anche se non addebitano l’IVA in fattura. Restano comunque gli obblighi sulle date e sulla corretta trasmissione al SdI.

Chi emette solo corrispettivi (ventilazione o RT) emette fattura solo su richiesta o per particolari operazioni. Quando emette, deve rispettare le stesse regole sui termini.

Conservazione, numerazione e registrazioni

Conserva le e-fatture a norma per 10 anni. La base è nell’art. 2220 del Codice Civile e nell’art. 39 del DPR 633/1972. La conservazione digitale deve garantire integrità, leggibilità e reperibilità.

La numerazione deve essere progressiva e senza salti non giustificati. Per le differite, indica tutti i DDT o i documenti che sostengono il riepilogo. La registrazione contabile deve rispettare i termini IVA.

Per errori in numerazione o dati, emetti nota di variazione o storna e riemetti, secondo i casi. Segui l’art. 26 del DPR 633/1972 per le note di credito e debito.

Scenario Quando si considera effettuata (art. 6 DPR 633/1972) Tipo fattura ammessa Termine invio al SdI Documenti necessari Sanzione in caso di ritardo (D.Lgs. 471/1997)
Cessione di beni con consegne multiple nello stesso mese Alla consegna di ciascun bene Differita riepilogativa Entro il 15 del mese successivo DDT per ogni consegna 90%-180% dell’IVA se incide su liquidazione; altrimenti 250-2.000 euro
Prestazione di servizi singola e conclusa Al completamento del servizio o anticipo al pagamento Immediata Entro 12 giorni dalla data operazione Ordine, contratto, rapportino a supporto 90%-180% dell’IVA o 250-2.000 euro se non incide
Acconto su contratto di servizi Alla data di incasso dell’acconto Immediata per acconto Entro 12 giorni dall’incasso Quietanza o evidenza del pagamento Come sopra; ravvedimento operoso applicabile
Acquisto servizi da fornitore estero (reverse charge) Alla ricezione fattura estera o effettuazione operazione Autofattura TD17 Entro il 15 del mese successivo Fattura estera, prova data ricezione Sanzioni per tardiva integrazione/autofattura; ravvedimento possibile
Prestazioni ricorrenti con canone mensile Alla fine del periodo di riferimento o al pagamento Immediata o differita se documentata 12 giorni o 15 del mese successivo Contratto, prospetto periodi, eventuali SAL In base all’impatto su liquidazione IVA

FAQ

Entro quando devo emettere e trasmettere la fattura elettronica immediata, e cosa succede se sforo i 12 giorni?

Devi trasmettere la fattura immediata al SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. La data di effettuazione è quella della consegna del bene o del completamento del servizio, oppure del pagamento se incassi un acconto prima. Se invii oltre i 12 giorni, la fattura è tardiva. Le sanzioni sono previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Se il ritardo incide sulla liquidazione IVA (ad esempio porti l’IVA in un mese diverso), la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA con minimo 500 euro. Se non incide sulla liquidazione (tardività formale), si va da 250 a 2.000 euro. Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni, regolarizzando spontaneamente, versando la sanzione ridotta e gli interessi legali.

Quando posso usare la fattura differita per i servizi, dato che il DDT è tipico dei beni?

La fattura differita non vale solo per i beni con DDT. La norma (art. 21, comma 4, DPR 633/1972) consente l’emissione differita anche per servizi documentati da idonei documenti. Non serve un DDT, ma devi avere un riscontro oggettivo, ad esempio un rapportino firmato dal cliente, un verbale d’intervento, un SAL, una conferma d’ordine con consuntivo ore accettato. Con questi documenti puoi emettere una fattura riepilogativa differita entro il 15 del mese successivo, indicando in fattura gli estremi dei documenti che giustificano il rinvio. L’Agenzia delle Entrate, nelle prassi, ha confermato l’ammissibilità della differita per i servizi se c’è un documento certo che prova data e quantità della prestazione.

Che differenza c’è tra data fattura e data operazione nella e-fattura? Come le inserisco correttamente?

La data fattura è la data del documento e indica quando emetti la fattura. La data operazione è la data in cui l’operazione IVA si considera effettuata (consegna, completamento, incasso acconto). Nella e-fattura il campo “Data” del documento riporta la data della fattura. Devi anche indicare la data dell’operazione. Se coincidente, basta la data del documento. Se diversa, inserisci la data dell’operazione nel corpo della fattura, nei riferimenti ai DDT o nei campi di periodo (ad esempio periodo di riferimento). Le Specifiche tecniche FatturaPA prevedono campi per DDT, inizio/fine periodo e riferimenti testuali. Indicare chiaramente entrambe evita contestazioni e allinea la liquidazione IVA al momento corretto, come richiesto dal DPR 633/1972.

Il SdI ha scartato la fattura: ho perso la scadenza o posso rimediare senza sanzioni?

Una fattura scartata dal SdI non è emessa. Devi correggere e rinviare. Se rinvii in tempi stretti, di regola puoi mantenere la corretta tempestività, perché l’errore tecnico non deve penalizzare se correggi subito. Le regole operative dell’Agenzia delle Entrate, contenute nel Provvedimento sulle Specifiche e nelle FAQ istituzionali, riconoscono che lo scarto azzera l’emissione. Quindi non considerare l’originale “valida”. Se però il rinvio corretto oltrepassa i termini (12 giorni o 15 del mese successivo), valuterai il ravvedimento operoso. Conserva sempre notifica di scarto, fattura corretta e ricevute di consegna per dimostrare la diligenza in caso di controlli.

Quali norme devo conoscere per gestire i termini della e-fattura nel 2026? Ci sono novità per forfettari e operazioni estere?

I riferimenti chiave sono: art. 21 del DPR 633/1972 per i termini di emissione (12 giorni per l’immediata, 15 del mese successivo per la differita); art. 6 del DPR 633/1972 per il momento di effettuazione dell’operazione; D.Lgs. 127/2015 per l’obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione via SdI; DL 36/2022, convertito, per l’estensione dell’obbligo ai forfettari (a regime dal 2024); D.Lgs. 471/1997, art. 6, per le sanzioni; D.Lgs. 472/1997, art. 13, per il ravvedimento operoso; Specifiche tecniche e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per i dettagli operativi. Nel 2026 l’obbligo di e-fattura per i forfettari è stabile. Per l’estero, per gli acquisti con inversione contabile usi i documenti TD17-TD19 entro il 15 del mese successivo alla ricezione o effettuazione. Per le vendite verso estero rispetti i termini IVA e indichi la corretta natura dell’operazione, potendo utilizzare la e-fattura anche su base volontaria. Per dubbi puntuali, consulta i testi su Normattiva e i documenti del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate.

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