Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per emettere fattura elettronica: abilita il servizio, compila il file XML con dati corretti e invialo allo SdI entro 12 giorni. In forfettario indichi l’esenzione IVA e, sopra 77,47 euro, applichi il bollo.
- Attiva la fatturazione elettronica nell’area Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate con SPID/CIE/CNS e registra l’indirizzo telematico.
- Compila il tracciato FatturaPA (TD01), indica RegimeFiscale RF19 e Natura IVA N2.2 se operi in forfettario.
- Invia allo SdI entro 12 giorni; conserva a norma per 10 anni; applica l’imposta di bollo se dovuta.
Cos’è la fattura elettronica e chi è obbligato nel 2026
La fattura elettronica è un documento XML con standard FatturaPA. Viaggia solo tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. SdI controlla il file e lo recapita al cliente.
L’obbligo è generale per titolari di partita IVA dal 2019 (B2B e B2C) in base al Decreto Legislativo 127/2015. Dal 2024 l’obbligo include tutti i contribuenti in regime forfettario, senza più soglie di ricavi. Questo deriva dal Decreto-Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022, e successive modifiche.
Restano esclusi dall’invio a SdI solo i soggetti che trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria. Esempio: medici e psicologi. Questi emettono documenti secondo le regole del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i dati sanitari.
Fonti normative da conoscere
Riferimenti principali: Decreto Legislativo 127/2015 (obbligo FE e SdI); Provvedimento Agenzia delle Entrate 89757/2018 (specifiche tecniche SdI); Decreto-Legge 36/2022 convertito in Legge 79/2022 (estensione ai forfettari); DPR 633/1972, articolo 21 (tempi di emissione, 12 giorni); Legge 190/2014, articolo 1 commi 54-89 e comma 58 (regime forfettario e non applicazione IVA); DPR 642/1972 (imposta di bollo); Linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 82/2005.
Flusso operativo: abilitazione, compilazione, invio
1) Abilita il servizio e registra l’indirizzo telematico
Accedi all’area Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS. Attiva la fatturazione elettronica. Registra l’indirizzo telematico dove vuoi ricevere le fatture: codice destinatario (7 caratteri del tuo provider) oppure PEC.
La registrazione dell’indirizzo telematico è importante. Anche se il fornitore sbaglia, SdI recapita alla sede “pre-registrata”. Riduci errori e mancate consegne.
2) Compila il file XML FatturaPA
Se usi l’applicativo web gratuito dell’Agenzia, segui la procedura guidata. Se usi un software terzo, verifica che produca XML conforme allo standard FatturaPA aggiornato.
Dati obbligatori principali: dati del cedente/prestatore, partita IVA e regime fiscale; dati del cessionario/committente; indirizzo telematico del cliente; numero e data fattura; descrizione riga; imponibile; imposta o natura; imposta di bollo se dovuta; modalità di pagamento.
Campi chiave per il forfettario: RegimeFiscale = RF19; Natura IVA = N2.2 (operazioni senza IVA ai sensi di norme particolari); TipoDocumento = TD01 (fattura). Inserisci la dicitura “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge 190/2014”. Se non subisci ritenuta, aggiungi “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014”.
3) Invia allo SdI e gestisci gli esiti
Invia entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. La data di effettuazione coincide, di regola, con la data di consegna del bene o di pagamento del servizio, come da DPR 633/1972, articolo 21.
SdI restituisce un esito: consegna, mancata consegna, o scarto. Se la fattura è scartata, correggila e reinviala con stesso numero e data entro 5 giorni per non rendere l’operazione inesistente. Conserva ricevute ed esiti insieme alla fattura.
Regole specifiche per il regime forfettario
Il regime forfettario è un regime agevolato basato su un coefficiente fisso di redditività. Non applichi l’IVA e calcoli le imposte sul forfettario. Lo prevede la Legge 190/2014.
In fattura indichi l’assenza di IVA. Compili Natura N2.2 e RegimeFiscale RF19. Inserisci la dicitura di esenzione e, se il corrispettivo supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Il bollo è virtuale in e-fattura. Rileverai il campo “DatiBollo” nel file XML.
Il bollo si paga per trimestri. Scadenze tipiche: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo, con possibilità di posticipo per importi contenuti in base ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le regole derivano dal DPR 642/1972 e dai decreti attuativi del MEF.
I forfettari non subiscono ritenuta d’acconto. Ricorda la dicitura dell’articolo 1, comma 67, Legge 190/2014. Se il committente applica erroneamente la ritenuta, chiedi nota di variazione e regolarizza.
Operazioni particolari e casi ricorrenti
Fatture a consumatori finali (B2C)
Puoi emettere fattura elettronica indicando il codice destinatario standard “0000000” e una PEC se il cliente la fornisce. In alternativa puoi rilasciare documento commerciale se non richiesto diversamente. Se emetti fattura, passa sempre da SdI.
Fatture a imprese e professionisti (B2B)
Richiedi codice destinatario o PEC. Se il cliente ha registrato l’indirizzo telematico, SdI recapita comunque correttamente. Inserisci sempre il numero ordine o riferimenti contrattuali se richiesti nei capitolati.
Fatture alla Pubblica Amministrazione (B2G)
Usa i codici ufficio PA del destinatario. Compila CIG e CUP se la norma lo richiede. Anche in forfettario non applichi IVA. Il meccanismo dello split payment non si applica ai forfettari perché non addebitano l’imposta.
Operazioni con clienti esteri
Per cessioni verso soggetti esteri emetti comunque una e-fattura verso SdI. Indica un recapito “0000000”. Riporta l’ID fiscale estero e il Paese. Per cessioni intracomunitarie a impresa estera, evidenzia la non imponibilità secondo la norma UE applicabile nella descrizione, pur restando in forfettario senza IVA.
Per acquisti dall’estero il forfettario non applica il reverse charge. Non invia autofatture TD17/TD18/TD19 per fini IVA. Verifica però oneri doganali o imposte indirette applicabili caso per caso.
Errori frequenti e come evitarli
Scarti per codice fiscale errato: verifica sempre anagrafica. Bollo dimenticato: attiva il calcolo automatico nel software. Natura IVA sbagliata: in forfettario usa N2.2, non N1. Data operazione incoerente: rispetta il principio dei 12 giorni.
Conservazione digitale e controlli
Devi conservare a norma le fatture per 10 anni. La regola deriva dall’articolo 2220 del Codice Civile e dalle Linee guida AgID. La semplice “consultazione” non equivale a conservazione. Serve un processo che garantisca immodificabilità e integrità.
Puoi usare un conservatore qualificato o la funzione di conservazione offerta dal tuo software. Stipula il manuale di conservazione, definisci responsabile e tempi. In caso di verifica fiscale, esibisci pacchetti di versamento e di archiviazione.
Regime sanzionatorio essenziale
Per tardiva o omessa fatturazione si applicano le sanzioni del Decreto Legislativo 471/1997. Se l’operazione è senza IVA (forfettario), la sanzione è dal 5% al 10% dei corrispettivi. In assenza di base imponibile determinabile, da 250 a 2.000 euro.
Per errori sull’imposta di bollo sono dovuti imposta, interessi e sanzioni. Puoi ravvederti spontaneamente con riduzione. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per calcolare gli importi.
Regola decisionale rapida
Quando, cosa e come fatturare
Se hai partita IVA attiva e cedi beni o servizi: emetti fattura elettronica. Se sei in forfettario: non addebiti IVA, usi RF19 e Natura N2.2. Se l’importo supera 77,47 euro: attiva il bollo nel file XML.
Se il cliente è impresa o professionista: richiedi codice destinatario o PEC. Se è consumatore: usa “0000000” o PEC, oppure documento commerciale se non serve fattura. Se è PA: usa il codice ufficio e compila CIG/CUP quando richiesti.
Se la fattura è scartata: correggi e reinvia entro 5 giorni. Se sbagli bollo: integra e versa con ravvedimento. Se superi i 12 giorni: emetti comunque e valuta il ravvedimento per ridurre sanzioni.
| Scenario | Requisiti tecnici XML | Dicitura da inserire | Tempistiche e scadenze | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Forfettario B2B Italia | TD01; RegimeFiscale RF19; Natura N2.2; CodiceDestinatario/PEC cliente; DatiBollo se > 77,47 | “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. 190/2014”. “Non soggetta a ritenuta, art. 1, c. 67, L. 190/2014”. | Invio entro 12 giorni; bollo trimestrale: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02 | Verifica anagrafica cliente e registrazione indirizzo telematico su SdI |
| Forfettario B2C Italia | TD01; RF19; N2.2; CodiceDestinatario “0000000” o PEC; DatiBollo se > 77,47 | Stessa dicitura di esenzione IVA e ritenuta | 12 giorni dall’operazione | Documento commerciale alternativo se non serve fattura |
| Forfettario verso PA (B2G) | TD01; RF19; N2.2; CodiceUfficio PA; campi CIG/CUP se richiesti; DatiBollo se > 77,47 | Dicitura esenzione IVA; indicare riferimenti ordine PA | 12 giorni; tempi pagamento PA da capitolato | Controlla formato FatturaPA e codici ufficio su anagrafica PA |
| Forfettario verso estero | TD01; RF19; N2.2; CodiceDestinatario “0000000”; ID fiscale estero | Dicitura esenzione IVA; per UE specifica motivo non imponibilità in descrizione | 12 giorni | Nessun reverse charge su acquisti; cura dogana per import |
| Non forfettario B2B | TD01; aliquota IVA; Natura solo se operazione senza imposta; DatiBollo per esenti | Eventuale norma di non imponibilità o esenzione | 12 giorni; liquidazioni IVA periodiche | Gestisci ritenuta se professionista ordinario |
| Fattura scartata da SdI | Correggi campi indicati nell’esito di scarto | Stesse diciture; non variare numero/data se reinvio entro 5 giorni | Reinvio entro 5 giorni | Conserva esiti; verifica registrazione indirizzo telematico |
FAQ
Devo emettere la fattura elettronica anche se sono in regime forfettario con compensi bassi?
Sì. Dal 2024 l’obbligo è generale per tutti i forfettari, senza più soglie di ricavi o compensi. La base normativa è il Decreto-Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022, che ha esteso gradualmente l’obbligo fino alla totalità dei contribuenti minori. Devi compilare il file XML in formato FatturaPA, impostare RegimeFiscale RF19 e Natura N2.2 e inviare allo SdI entro 12 giorni. L’unica eccezione riguarda chi invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria, come alcuni professionisti sanitari. Questi ultimi seguono le istruzioni specifiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i documenti relativi a spese sanitarie. Per tutto il resto dei casi, anche con fatture di piccolo importo, l’emissione elettronica è obbligatoria.
Qual è la dicitura corretta da inserire in fattura per il forfettario e dove va nel file XML?
La dicitura consigliata è: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge 190/2014”. Aggiungi anche: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014”. Nel file XML indichi RegimeFiscale = RF19 e, per ogni riga, Natura = N2.2. La dicitura testuale puoi inserirla nella descrizione della riga o nelle note del documento. Se l’importo è superiore a 77,47 euro, attiva il campo DatiBollo (bollo virtuale pari a 2 euro). Queste regole derivano dalla Legge 190/2014 (commi 54-89), dal DPR 642/1972 per il bollo, e dalle specifiche tecniche SdI emanate dall’Agenzia delle Entrate.
Come funziona l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche senza IVA e quando la pago?
Il bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA con importo superiore a 77,47 euro. In e-fattura si marca nel blocco DatiBollo del file XML. Il pagamento avviene per trimestre con F24 precompilato dall’Agenzia delle Entrate, di norma con scadenze 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3) e 28 febbraio dell’anno successivo (Q4). Con importi limitati sono previsti posticipi, secondo i provvedimenti del MEF e dell’Agenzia. Se dimentichi il bollo, puoi regolarizzare con ravvedimento operoso, versando imposta, interessi e sanzioni ridotte. La disciplina fa capo al DPR 642/1972 e ai provvedimenti attuativi consultabili tramite Normattiva e documenti AdE.
Quali sono le sanzioni se invio la fattura oltre i 12 giorni o se sbaglio i dati?
La tardiva o omessa fatturazione è sanzionata dal Decreto Legislativo 471/1997. Per operazioni senza IVA (forfettario), la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, oppure da 250 a 2.000 euro se l’imponibile non è determinabile. Se la fattura è scartata da SdI e la reinvii corretta entro 5 giorni con lo stesso numero e data, di norma l’operazione è sanata. Errori formali sanabili includono: codice fiscale errato, CAP non valido, codice destinatario assente. Errori sostanziali, come l’omessa applicazione del bollo o l’aliquota errata per chi è fuori dal forfettario, richiedono integrazione e, se necessario, ravvedimento. Conserva sempre esiti e ricevute SdI: servono per dimostrare la tempestività e l’avvenuta emissione.
Che differenza c’è tra “consultazione” delle fatture nel portale AdE e “conservazione a norma”? Serve davvero la conservazione per 10 anni?
La consultazione permette di visualizzare e scaricare le fatture transitate da SdI. Non sostituisce la conservazione a norma. La conservazione è un processo regolato dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle Linee guida AgID. Assicura integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo. Devi predisporre pacchetti di versamento, di archiviazione e di distribuzione, firmati e marcati secondo le regole tecniche. L’obbligo di tenuta e conservazione per 10 anni discende dall’articolo 2220 del Codice Civile. In caso di controllo, l’assenza di conservazione a norma può comportare sanzioni e la non opponibilità delle scritture. Molti software gestionali includono un modulo di conservazione; in alternativa puoi affidarti a un conservatore qualificato.
