Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA. Restano esclusi, solo per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche inviate al Sistema Tessera Sanitaria, i professionisti sanitari.
- Obbligo generalizzato e-fattura: D.Lgs. 127/2015 e successive modifiche; inclusi i forfettari dal 2024.
- Tempi: emissione entro 12 giorni dall’operazione; fattura differita entro il 15 del mese successivo (art. 21, DPR 633/1972).
- Codici SDI: 7 caratteri per imprese italiane; 0000000 per privati; XXXXXXX per esteri; CUU per PA.
Obbligo di fatturazione elettronica 2026: chi deve emettere e chi è esonerato
La fattura elettronica è un documento XML firmato e trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Sostituisce la fattura cartacea dove l’obbligo vige.
La base normativa è nel D.Lgs. 127/2015 (Normattiva) e nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo generalizzato B2B e B2C decorre dal 2019. Dal 2024 si applica anche ai contribuenti in regime forfettario.
Eccezione sanitaria: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non emettono e-fatture, tramite SdI, per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati confluiscono nel Sistema TS. Tale divieto discende dall’art. 9-bis del D.L. 135/2018 e successive proroghe, nonché dai provvedimenti del MEF e del Garante per la Privacy.
Per tutte le altre operazioni (ad esempio prestazioni sanitarie verso PA o imprese, se non rientrano nell’invio a TS), l’obbligo di e-fattura resta. In caso di dubbi, si verifica la casistica nei documenti MEF e nel portale Sistema Tessera Sanitaria.
Fonti utili: Normattiva per i testi di legge (D.Lgs. 127/2015; D.L. 119/2018; D.L. 135/2018), Agenzia delle Entrate – Portale Fatture e Corrispettivi, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Garante per la protezione dei dati personali.
Come si emette correttamente una e-fattura
Passi operativi
1) Abilita i servizi nello spazio “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Qui puoi generare, inviare e conservare le fatture elettroniche.
2) Compila il file XML con un software conforme. Puoi usare i servizi gratuiti dell’Agenzia o soluzioni di mercato. Inserisci anagrafica, numero e data fattura, imponibile, aliquota o natura IVA, codici destinatario e riferimenti pagamento.
3) Invia il file a SdI. SdI controlla struttura e dati minimi. Se tutto è corretto, smista al cliente e deposita nel suo cassetto fiscale.
Contenuti obbligatori e “principio di cassa”
La fattura deve contenere gli elementi dell’art. 21 del DPR 633/1972: dati delle parti, descrizione, imponibile, imposta o natura IVA, data, numero progressivo. Se operi in forfettario, applichi il “principio di cassa”, cioè tassazione quando incassi. La dicitura in fattura indica l’assenza di IVA per legge.
Per natura IVA usa i codici previsti dalle specifiche tecniche: ad esempio N2.x per non soggette, N3.x per non imponibili, N4 per esenti, N1 per escluse. Scegli il codice coerente con la norma applicata.
Codici destinatario, PEC e CUU
Inserisci nel file XML uno tra: codice destinatario a 7 caratteri per imprese italiane; 0000000 per privati consumatori; XXXXXXX per soggetti esteri. Per PA serve sempre il Codice Univoco Ufficio (CUU) di 6 caratteri, reperibile sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Se il cliente non ha un codice destinatario, puoi usare 0000000 e indicare la sua PEC nell’apposito campo. SdI recapita via PEC e rende disponibile la fattura nel cassetto fiscale del destinatario.
Tempi di emissione e invio
La data fattura coincide con la data di effettuazione dell’operazione (consegna beni o pagamento del servizio). Devi inviare a SdI entro 12 giorni (D.L. 119/2018 che modifica l’art. 21, DPR 633/1972).
Per la fattura differita, documentata da DDT o equipollenti, emetti entro il 15 del mese successivo con riferimento al mese di effettuazione. La data resta nel mese dell’operazione, il numero segue la progressione.
Regime forfettario: diciture, ritenute e bollo
Diciture IVA e ritenuta
In regime forfettario non addebiti l’IVA e non subisci ritenuta d’acconto. Inserisci una dicitura chiara, ad esempio: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014”.
Questa frase spiega in modo semplice perché non applichi IVA e ritenuta. Molti software compilano la nota in automatico quando selezioni il regime fiscale.
Imposta di bollo
Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro. Indicalo nel campo dedicato dell’XML. L’Agenzia delle Entrate calcola il dovuto e lo addebita trimestralmente secondo le modalità comunicate nell’area riservata.
Le regole sul bollo digitale discendono dal DM 17 giugno 2014 e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia. Controlla sempre la tua posizione nel Portale Fatture e Corrispettivi.
Operazioni con l’estero e con la PA
Clienti esteri (fuori Italia)
Per clienti esteri emetti una fattura elettronica verso SdI con codice destinatario XXXXXXX. Questo adempie anche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro sostituito dall’invio via SdI dal 1 luglio 2022, in base alle modifiche al D.Lgs. 127/2015).
Per la lingua e la valuta puoi inserire descrizioni in inglese e indicare la valuta con tasso di cambio. La numerazione resta unica e progressiva per tutto l’anno.
Pubblica Amministrazione
Le PA accettano solo fattura elettronica. Indica sempre il CUU corretto. Presta attenzione a CIG e CUP quando richiesti. Senza questi riferimenti, molte PA rifiutano la fattura.
Per la PA i tempi di pagamento seguono il D.Lgs. 192/2012 (tempi di pagamento nelle transazioni commerciali). Ricorda l’obbligo split payment dove previsto dalla normativa di settore.
Errori, scarti, note di variazione e conservazione
Scarto e reinvio
Se SdI scarta la fattura per errori formali, la fattura si considera non emessa. Correggi e reinvia con lo stesso numero e data entro cinque giorni dalla notifica di scarto, mantenendo il collegamento al file corretto.
Errori sostanziali
Se l’importo o l’aliquota sono errati, emetti una nota di credito (tipo documento TD04) e, se necessario, una nuova fattura corretta. Conserva il nesso logico tra documenti per eventuali controlli.
Sanzioni e ravvedimento
Per omissioni o ritardi si applicano le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, diverse a seconda che l’operazione incida o meno sulla liquidazione IVA. Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), se regolarizzi spontaneamente e in tempi brevi.
Conservazione digitale
Le e-fatture vanno conservate in modalità a norma per 10 anni (art. 2220 c.c., DMEF 17 giugno 2014, Linee guida AgID). Puoi usare i servizi gratuiti dell’Agenzia o un conservatore accreditato. La conservazione “a norma” garantisce integrità e reperibilità dei documenti.
Regola decisionale rapida
Schema pratico per non sbagliare
1) Il cliente è PA? Allora usa solo e-fattura con CUU corretto, rispetta eventuali CIG/CUP, invia via SdI.
2) Il cliente è italiano con Partita IVA? Usa e-fattura, codice destinatario a 7 caratteri o PEC. Invia via SdI entro 12 giorni (o entro il 15 del mese successivo se differita).
3) Il cliente è un privato consumatore (B2C)? Usa e-fattura, codice 0000000 e, se possibile, indica la sua PEC. Consegna sempre una copia leggibile al cliente.
4) Il cliente è estero? Emetti e-fattura con codice XXXXXXX; invia via SdI per assolvere l’esterometro. Gestisci valuta e descrizioni come necessario.
5) Sei un professionista sanitario tenuto al Sistema TS e fatturi a una persona fisica una prestazione i cui dati vanno a TS? Non usare SdI per quella fattura; segui le regole TS e le proroghe vigenti.
| Scenario | Codice da usare | Termine invio SdI | Note operative e diciture |
|---|---|---|---|
| B2B Italia (cliente con Partita IVA) | Codice destinatario a 7 caratteri o PEC | Entro 12 giorni dalla data operazione; differita entro il 15 del mese successivo | Inserisci natura/aliquota IVA corretta; riferimento ordine/contratto se richiesto |
| B2C Italia (privato consumatore) | 0000000 (+ PEC se disponibile) | Entro 12 giorni | Fornisci copia leggibile; per forfettari: dicitura Legge 190/2014 e bollo se dovuto |
| Cliente estero (UE o extra-UE) | XXXXXXX | Entro 12 giorni | Assolve comunicazione transfrontaliera; gestisci valuta e regime IVA (non imponibile/ fuori campo) con codice natura |
| Pubblica Amministrazione | CUU (6 caratteri) | Entro 12 giorni o secondo contratto | Inserisci CIG/CUP quando richiesti; possibile split payment ove applicabile |
| Professionista sanitario → persona fisica (dati a Sistema TS) | Nessun invio via SdI | Secondo regole TS | Vige il divieto di e-fattura via SdI per queste prestazioni; segui provvedimenti MEF e Garante |
| Forfettario (qualsiasi cliente, tranne caso TS) | Come scenario del cliente | Entro 12 giorni | Inserisci dicitura Legge 190/2014; no ritenuta; bollo 2€ sopra 77,47€; principio di cassa |
FAQ
1) Dal 2026 chi è ancora esonerato dalla fatturazione elettronica? Come si gestiscono i casi sanitari?
L’obbligo di e-fattura riguarda tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i forfettari. Rimane l’eccezione per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono inviati a TS. In questi casi non si usa lo SdI per la fattura. Il quadro discende dall’art. 9-bis del D.L. 135/2018 e successive proroghe attraverso atti del MEF e del Garante Privacy. Per tutte le altre operazioni diverse da quelle inviate a TS (ad esempio a imprese o PA, oppure prestazioni non soggette a invio TS), si emette la fattura elettronica via SdI. Verifica sempre, per ogni prestazione, se confluisce in TS: se sì, non usare SdI; se no, e-fattura obbligatoria.
2) Come si applica l’imposta di bollo sulle e-fatture senza IVA? Come e quando si paga?
Il bollo da 2 euro si applica se il documento è senza IVA e l’importo supera 77,47 euro. Nella e-fattura imposti il campo “Bollo virtuale” a “SI”. L’Agenzia delle Entrate, tramite il Portale Fatture e Corrispettivi, calcola l’ammontare dovuto per trimestre e indica le scadenze e le modalità di addebito/pagamento. Controlla periodicamente la sezione “Pagamento imposta di bollo” per evitare sanzioni. Se sbagli ad applicare il bollo, puoi regolarizzare con integrazione e ravvedimento operoso secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Conserva la ricevuta del pagamento per la tua contabilità digitale.
3) Posso usare preventivi, proforma o ricevute e poi fare la e-fattura? Come gestisco acconti e saldi?
Il “proforma” non è una fattura. Serve solo a chiedere il pagamento. Quando incassi un acconto, devi emettere fattura di acconto elettronica con indicazione chiara che si tratta di acconto. Alla consegna o ultimazione, emetti la fattura di saldo e richiami l’acconto. Se la prestazione si chiude a fine mese con più consegne documentate da DDT, puoi emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo. Ricorda che la numerazione deve essere progressiva e unica; i proforma non entrano nella progressione. La tassazione per il forfettario segue il principio di cassa: contano gli incassi, non l’emissione della proforma.
4) Ho inviato una fattura con dati errati (imponibile, aliquota, codice destinatario). Come correggo in modo corretto?
Se SdI ha scartato la fattura, il documento non esiste fiscalmente. Correggi e reinvia con lo stesso numero e data entro cinque giorni, riferendo lo scarto. Se SdI ha accettato ma l’importo o l’aliquota sono sbagliati, emetti una nota di credito (TD04) che azzera o rettifica l’importo e poi una nuova fattura corretta. Per errori non economici (ad esempio indirizzo o codice destinatario), valuta se basta un documento interno o se occorre una nota di variazione descrittiva. In ogni caso, mantieni traccia del flusso: fattura originaria, notifica SdI, nota di credito, fattura corretta. Così superi eventuali controlli ai sensi del D.Lgs. 471/1997 e puoi accedere al ravvedimento operoso se necessario.
5) Quali sono i casi IVA più frequenti e i codici “natura” da indicare? Come scelgo quello giusto senza errori?
Alcuni esempi pratici: prestazione in regime forfettario a cliente italiano: natura N2.2 (operazioni non soggette – altri casi) con dicitura Legge 190/2014. Cessione intra-UE non imponibile: natura N3.1 (esportazioni/operazioni assimilate secondo specifiche tecniche). Operazione esente ex art. 10, DPR 633/1972: natura N4 (esente). Fuori campo art. 7-ter e seguenti (servizi generici a committente estero): spesso N2.1 o N2.2 a seconda del caso. La scelta della natura deve riflettere l’esatta norma applicata. Controlla l’art. 7 e seguenti del DPR 633/1972 per territorialità, l’art. 21 per i contenuti della fattura, e le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate per l’elenco aggiornato dei codici. In caso di dubbio, annota in “Causale” la norma applicata in chiaro: aiuta te, il cliente e l’eventuale verifica.
