Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per fatture con clienti/fornitori esteri usa la fattura elettronica via SdI con codice destinatario “XXXXXXX”, IdPaese estero, CAP “00000”, IdCodice del cliente fino a 28 caratteri e il corretto “Natura IVA”.
- Per operazioni attive estere invia sempre la e-fattura al SdI con codice “XXXXXXX”; invia poi una copia di cortesia al cliente.
- Per operazioni passive estere usa i documenti TD17–TD18–TD19 e rispetta i termini del mese successivo.
- Compila “IdPaese”, “CAP 00000”, “IdCodice”, “Natura IVA” (N3.x, N2.x, N6.x) e “Bollo” quando dovuto.
Quadro normativo e cosa è cambiato
La fatturazione elettronica per soggetti stabiliti o residenti in Italia è obbligatoria e comprende le operazioni con l’estero. La base normativa è nel D.Lgs. 127/2015 e nell’articolo 1, commi 909-916, della Legge 205/2017, consultabili su Normattiva. L’obbligo di trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere tramite SdI, che ha superato il vecchio “esterometro”, decorre dal 1° luglio 2022 (Decreto-legge 146/2021, convertito in Legge 215/2021). Le specifiche tecniche FatturaPA vengono aggiornate dall’Agenzia delle Entrate con appositi provvedimenti.
Le regole IVA di base restano quelle del DPR 633/1972 (Normattiva) e della direttiva IVA UE 2006/112/CE. Per e‑commerce e servizi B2C UE si applica la disciplina OSS/IOSS prevista dal diritto UE (Regolamento 282/2011 e norme nazionali di recepimento).
Dal 2024 la fatturazione elettronica è generalizzata anche ai forfettari. Quindi, in agosto 2026, chi opera con l’estero deve inviare al SdI sia le fatture attive sia i documenti per l’integrazione/autofattura sugli acquisti esteri.
Fatture attive verso clienti esteri: campi obbligatori e logica IVA
Campi minimi da compilare per l’estero
– Codice destinatario: “XXXXXXX” (sette X). Serve a instradare la fattura nel SdI quando il cliente non è “raggiungibile” dal sistema italiano.
– IdPaese: la sigla ISO del Paese del cliente (esempio: ES per Spagna, FR per Francia, US per Stati Uniti).
– CAP: inserisci “00000”. È il valore convenzionale per indirizzi esteri.
– IdCodice: fino a 28 caratteri che identificano il cliente (partita IVA estera, tax ID locale, o altro identificativo). Il SdI non verifica questo campo.
– Natura IVA: indica il regime IVA dell’operazione. Esempi frequenti: N3.1 per esportazioni non imponibili; N3.2 per cessioni intracomunitarie di beni; N2.1 per operazioni non soggette ex artt. 7–7-septies DPR 633/1972 (tipico per servizi generali B2B resi a soggetti UE/extracomunitari); N6.x quando si applica il reverse charge interno.
– Bollo: se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, valuta l’imposta di bollo virtuale (2 euro). Regole nel DPR 642/1972 e nei provvedimenti AdE.
Scelta della “Natura IVA” con esempi
– Cessione intracomunitaria di beni (B2B, merce spedita da Italia a altro Stato UE, cliente con partita IVA valida VIES): N3.2. L’operazione è non imponibile in Italia ex art. 41 DL 331/1993 e art. 138 Dir. 2006/112/CE.
– Esportazione extra-UE di beni con uscita doganale: N3.1, non imponibile ex art. 8 DPR 633/1972. Conserva il messaggio di uscita MRN.
– Servizi B2B “generali” resi a cliente UE o extra-UE: N2.1, non soggetti in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972). Il luogo d’imposizione è presso il committente.
– Servizi B2C verso privati UE: in molti casi l’IVA si applica nel Paese del cliente tramite OSS. Se usi OSS potresti non avere obbligo di fattura per singola vendita (verifica art. 22 DPR 633/1972 e disciplina OSS). Se emetti fattura volontariamente, compila IdPaese, CAP 00000, Natura coerente con regole OSS e indica l’aliquota del Paese di destinazione nei documenti interni.
Tipo documento per le attive
Usa TD01 per la fattura ordinaria, TD04 per la nota di credito, TD05 per la nota di debito. Per fatture differite (es. da DDT), TD24. Compila sempre “Cedente/Prestatore” italiano e “Cessionario/Committente” estero con i campi sopra indicati.
Acquisti da estero: integrazione e autofattura elettronica
Quando usare TD17, TD18, TD19
– TD17: servizi ricevuti da soggetto estero (UE o extra-UE) con inversione contabile. Indichi base imponibile, IVA e la natura N6.x laddove richiesto dai tracciati. È l’autofattura/integrazione per servizi esteri ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972.
– TD18: acquisti intracomunitari di beni. Integra la fattura del fornitore UE e invia il documento al SdI come integrazione elettronica.
– TD19: acquisti di beni da soggetti esteri con obbligo di autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972 (ad esempio fornitore estero non identificato ai fini IVA in Italia con consegna nel territorio nazionale). Serve a gestire il reverse charge.
Termini di trasmissione
Per TD17–TD18–TD19 la trasmissione al SdI avviene entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento estero o effettuazione dell’operazione. Questa finestra sostituisce l’esterometro (fonte: D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 e provvedimenti AdE).
Registri IVA e detrazione
Con l’integrazione/autofattura applichi il reverse charge: registri l’IVA sia nel registro vendite sia nel registro acquisti (se detraibile). Le regole di detrazione sono negli artt. 19 e seguenti del DPR 633/1972.
Compilazione operativa: passo per passo
1) Identifica il caso IVA
Chiedi al cliente/fornitore il suo VAT ID o tax ID. Verifica il VIES per clienti UE. Stabilisci se la merce lascia l’Italia, se il servizio è B2B o B2C, e il luogo di tassazione secondo gli artt. 7–7-septies del DPR 633/1972.
2) Scegli TipoDocumento e Natura
Per le uscite: TD01/TD24/TD04. Per le entrate estere: TD17–TD18–TD19. Abbina la corretta Natura (N3.1, N3.2, N2.1, N6.x) o l’aliquota italiana quando dovuta.
3) Compila i dati anagrafici esteri
Nel blocco “Cessionario/Committente” inserisci IdPaese, IdCodice, indirizzo estero, CAP “00000”, città e nazione. Il SdI non recapita la fattura all’estero: invia una copia PDF di cortesia al cliente.
4) Righe, valute e cambio
Se fatturi in valuta estera, indica il totale in valuta e in euro. Usa il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o quello concordato dalle regole IVA. Specifica la causale e gli estremi del contratto o DDT.
5) Bollo e annotazioni
Per operazioni senza IVA superiori a 77,47 euro verifica il bollo virtuale. Inserisci nelle note il riferimento normativo (es. “Operazione non imponibile art. 8 DPR 633/1972” o “Non soggetta art. 7-ter DPR 633/1972”).
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per scegliere codice e flusso
– Il cliente è in UE con partita IVA valida e la merce parte dall’Italia? Sì: TD01 + N3.2 (cessione intracomunitaria). No: vai sotto.
– La merce esce dall’UE con prova doganale? Sì: TD01 + N3.1 (esportazione). No: vai sotto.
– È un servizio B2B “generale” reso a soggetto estero? Sì: TD01 + N2.1 (non soggetta in Italia). No: vai sotto.
– È B2C UE con OSS attivo? Sì: emetti o meno fattura secondo art. 22 DPR 633/1972 e prassi OSS; se emetti, compila con IdPaese e CAP 00000 e applica annotazioni coerenti. No: valuta regole specifiche del servizio/Paese.
– Hai ricevuto un servizio da fornitore estero? Sì: TD17 entro il 15 del mese successivo. No: vai sotto.
– Hai comprato beni da fornitore UE? Sì: TD18 entro il 15 del mese successivo. No: vai sotto.
– Hai comprato beni da soggetto estero con consegna in Italia e reverse charge art. 17, c. 2? Sì: TD19 entro il 15 del mese successivo.
Invio al SdI: canali, tempistiche e copie
Canali disponibili
Puoi emettere e inviare la e-fattura:
– nell’area “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate;
– con i software gratuiti AdE (anche via PEC, dove previsto);
– con software gestionali di terze parti.
Tempistiche chiave
– Fattura immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 DPR 633/1972).
– Fattura differita: entro il 15 del mese successivo con DDT/altre prove idonee.
– TD17–TD18–TD19: entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione.
Copia di cortesia al cliente estero
Il SdI non recapita la fattura estera al cliente. Dopo l’invio, manda una copia PDF di cortesia via email. Non è “pro forma”, ma copia della fattura elettronica emessa.
Errori ricorrenti e sanzioni
Errori da evitare
– Usare un codice destinatario diverso da “XXXXXXX”.
– Dimenticare “IdPaese”, “CAP 00000” o inserire “IdCodice” incoerente.
– Sbagliare “Natura IVA” (es. N3.2 senza requisiti VIES, o N3.1 senza prova doganale).
– Non inviare TD17–TD18–TD19 nei termini.
– Non applicare il bollo quando dovuto.
Sanzioni
Per omessa o tardiva trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere è prevista la sanzione di 2 euro per fattura, con tetto mensile e riduzioni se si rimedia entro 15 giorni (art. 11 D.Lgs. 471/1997). Per errori sostanziali di fatturazione e IVA si applicano le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Consulta i testi su Normattiva.
Conservazione digitale e controlli
Conserva le fatture elettroniche per 10 anni secondo il Codice Civile e il Codice dell’Amministrazione Digitale. In caso di cessioni intracomunitarie e esportazioni, archivia anche i documenti di trasporto, le prove di uscita e i contratti.
| Scenario | Tipo documento / Natura IVA | Campi chiave estero (SdI) | Termini invio/registrazione | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Vendita beni B2B a cliente UE (merce spedita da IT) | TD01 + N3.2 | Codice destinatario “XXXXXXX”; IdPaese UE; CAP “00000”; IdCodice = VAT UE | Emissione: immediata o differita; invio entro i termini FE | Verifica VIES; prova di movimentazione; indica riferimenti art. 41 DL 331/1993 |
| Esportazione beni extra-UE con uscita doganale | TD01 + N3.1 | “XXXXXXX”; IdPaese extra-UE; CAP “00000”; IdCodice = tax ID disponibile | Emissione entro termini FE | Conserva MRN/uscita; annota “art. 8 DPR 633/1972” |
| Servizio B2B “generale” reso a soggetto estero | TD01 + N2.1 | “XXXXXXX”; IdPaese; CAP “00000”; IdCodice = VAT estera | Emissione entro termini FE | Luogo d’imposizione presso committente (art. 7-ter DPR 633/1972) |
| Vendita B2C UE con OSS attivo | Eventuale TD01; natura/aliquota conforme OSS | “XXXXXXX”; IdPaese; CAP “00000”; IdCodice = identificativo cliente | Secondo prassi; OSS per liquidazione trimestrale | Verifica se sussiste obbligo di fattura (art. 22 DPR 633/1972); separa i flussi OSS |
| Acquisto servizi da fornitore estero | TD17 (reverse charge) | Documento elettronico integrazione/autofattura | Entro il 15 del mese successivo | Registra nei registri IVA vendite/acquisti per neutralità |
| Acquisto beni intracomunitari | TD18 (integrazione) | Documento elettronico integrazione | Entro il 15 del mese successivo | Indica base e IVA; rispetta art. 39 DL 331/1993 |
| Acquisto beni da soggetto estero con reverse art. 17 c.2 | TD19 (autofattura) | Documento elettronico autofattura | Entro il 15 del mese successivo | Usa quando il cedente è estero e l’IVA è dovuta in Italia dal cessionario |
| Nota di credito su fattura estera | TD04 (stessa Natura della fattura originaria) | “XXXXXXX”; IdPaese; CAP “00000”; IdCodice coerente | Entro termini di variazione (art. 26 DPR 633/1972) | Riferisci il documento rettificato; invia copia di cortesia |
FAQ
Devo sempre emettere fattura elettronica per vendite a clienti esteri?
Sì, se sei stabilito o residente in Italia e soggetto all’obbligo di e‑fattura, devi trasmettere al SdI i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. Per le vendite attive usi TD01/TD24/TD04 secondo il caso, con codice destinatario “XXXXXXX”, IdPaese estero, CAP “00000”, IdCodice del cliente e corretta “Natura IVA” (N3.1, N3.2, N2.1, ecc.). Il SdI non recapita la fattura al cliente estero, quindi invia una copia di cortesia in PDF via email. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015 e il D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021, oltre ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle specifiche FatturaPA. I testi sono consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia.
Quali codici “Natura IVA” usare per estero e come li scelgo correttamente?
La scelta dipende dal tipo di operazione e dal luogo di tassazione. Alcuni casi tipici: N3.1 per esportazioni extra-UE con prova doganale (art. 8 DPR 633/1972); N3.2 per cessioni intracomunitarie di beni B2B con VIES valido (art. 41 DL 331/1993); N2.1 per servizi B2B “generali” resi a soggetti esteri, non soggetti in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972). Se l’operazione prevede reverse charge interno si usano codici N6.x secondo le specifiche tecniche. In dubbio, mappa prima la regola di territorialità IVA (artt. 7–7-septies DPR 633/1972) e poi scegli la “Natura” coerente. Conserva sempre le prove (VIES, DDT, MRN, contratti) a supporto.
Come gestisco gli acquisti esteri (servizi e beni) con la fattura elettronica?
Per servizi ricevuti da soggetti esteri utilizza TD17, che attiva il reverse charge ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972. Per acquisti intracomunitari di beni usa TD18 (integrazione). Per acquisti di beni da soggetti esteri con IVA dovuta in Italia dal cessionario, usa TD19 (autofattura). Invia il documento al SdI entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento estero o all’effettuazione dell’operazione. Registra l’IVA a debito e, se spettante, a credito nei rispettivi registri per la neutralità. Queste regole discendono dal D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 e dal DPR 633/1972.
Cosa scrivere nei campi anagrafici del cliente estero e come inviare la copia?
Compila il blocco “Cessionario/Committente” con: IdPaese (sigla ISO), IdCodice (VAT ID o altro identificativo valido fino a 28 caratteri), indirizzo completo, CAP “00000”, città e Paese. Imposta il codice destinatario a “XXXXXXX”. Il SdI non consegna la fattura al cliente straniero. Dopo l’invio andato a buon fine, scarica la copia PDF di cortesia e inviala via email al cliente. Specifica in fattura i riferimenti normativi (es. “non imponibile art. 8 DPR 633/1972” oppure “non soggetta art. 7-ter DPR 633/1972”) e gestisci l’eventuale bollo virtuale. Conserva le ricevute SdI e la documentazione di supporto.
Quali sono le scadenze e le sanzioni se sbaglio o invio in ritardo?
Le scadenze sono: 12 giorni per fattura immediata, 15 del mese successivo per fattura differita, 15 del mese successivo per TD17–TD18–TD19. Se invii in ritardo i dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione di 2 euro per documento (con tetti e riduzioni per correzione entro 15 giorni) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Errori sostanziali di applicazione IVA possono attivare le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Le basi normative sono consultabili su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate. Per ridurre il rischio, usa una checklist: verifica VIES, scegli correttamente “Natura IVA”, controlla scadenze e mantieni la prova documentale.
