Fattura forfettaria ed ordinaria: cosa sono e qual è la differenza?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La fattura forfettaria non espone IVA né ritenuta d’acconto e richiede bollo se dovuto; la fattura ordinaria espone IVA e, verso sostituti d’imposta, la ritenuta. In entrambe puoi avere rivalsa INPS o contributo integrativo.

  • Forfettario: no IVA e no ritenuta; bollo da 2 euro sopra 77,47; dicitura norme forfettarie in fattura.
  • Ordinario: IVA esposta, ritenuta d’acconto al 20% quando il cliente è sostituto d’imposta.
  • Fattura elettronica: obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2024 tramite SdI; emissione entro 12 giorni.

Che cosa distingue davvero fattura forfettaria e fattura ordinaria

La differenza nasce dal tuo regime fiscale. Il regime forfettario è il regime agevolato per persone fisiche con limiti di ricavi. Prevede imposta sostitutiva e franchigia IVA. Il regime ordinario applica IVA, IRPEF e addizionali con regole complete.

La norma che istituisce il forfettario è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata da Legge 208/2015 e Legge 145/2018. Dal 2023 il limite di ricavi è stato innalzato a 85.000 euro (Legge 197/2022). Puoi verificare il testo aggiornato su Normattiva.

La fattura, in ogni regime, deve rispettare l’art. 21 del DPR 633/1972 (contenuto obbligatorio del documento). Per la ritenuta d’acconto su lavoro autonomo si applica l’art. 25 del DPR 600/1973.

Fattura forfettaria: elementi obbligatori e diciture

Se sei in regime forfettario emetti fatture senza IVA. “Senza IVA” significa che non addebiti l’imposta al cliente perché sei in franchigia. Devi inserire una nota che richiama la legge: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, come modificata da L. 208/2015 e L. 145/2018”.

Se l’importo supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. “Imposta di bollo” significa una tassa fissa sui documenti non assoggettati a IVA. La regola sta nel DPR 642/1972. In e-fattura la assolvi in modo virtuale e l’Agenzia delle Entrate la addebita trimestralmente.

Esempio pratico (professionista forfettario in Gestione Separata INPS con rivalsa facoltativa): imponibile 2.000; rivalsa INPS 4% 80; bollo 2; totale da pagare 2.082. La rivalsa INPS è un addebito al cliente, ma aumenta il tuo reddito.

Rivalsa INPS e contributo integrativo delle Casse

Se versi i contributi alla Gestione Separata INPS puoi indicare la rivalsa del 4%. “Rivalsa” vuol dire che trasferisci una quota del costo previdenziale al cliente. È facoltativa. Se la aggiungi, entra nel tuo reddito imponibile fiscale e previdenziale.

Se sei iscritto a una Cassa professionale privata (come avvocati, ingegneri, medici) applichi il contributo integrativo con l’aliquota prevista dallo statuto della tua Cassa (spesso 2%-5%). È obbligatorio in fattura e non è IVA. Le regole sono nei regolamenti delle Casse e sul portale del Ministero del Lavoro per la vigilanza sugli enti previdenziali.

Fattura ordinaria: quando si usa e cosa deve contenere

Se sei nel regime ordinario, la fattura espone l’IVA. “IVA esposta” significa indicare aliquota, imponibile, imposta e totale. Devi anche gestire la ritenuta d’acconto quando il cliente è un sostituto d’imposta (ad esempio un’azienda o uno studio professionale).

La ritenuta d’acconto è il 20% dell’imponibile per prestazioni di lavoro autonomo. Il cliente-trattiene questa quota e la versa al Fisco a tuo nome. La base legale è l’art. 25 del DPR 600/1973. Se fatturi a un privato senza partita IVA, di norma non si applica la ritenuta.

Esempio pratico (professionista ordinario verso società): imponibile 2.000; IVA 22% 440; ritenuta 20% su 2.000 pari a -400; totale da pagare 2.040. L’IVA la versi tu con la liquidazione periodica, la ritenuta la versa il cliente.

Diciture tipiche e codici natura IVA

Per operazioni esenti, non imponibili o in reverse charge devi usare le “Nature” IVA corrette nel tracciato FatturaPA (ad esempio N2, N3, N6). Servono a spiegare perché l’IVA non è addebitata. La fonte resta il DPR 633/1972 e le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica 2026: regole, tempi e sanzioni

La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, inclusi i forfettari, dal 1° gennaio 2024. La base legale è il D.Lgs. 127/2015 e il DL 36/2022. Invi la fattura tramite Sistema di Interscambio (SdI).

Devi emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. “Effettuazione” significa data pagamento per servizi in cassa o consegna/spedizione per beni, secondo il DPR 633/1972. La scadenza dei 12 giorni nasce dal DL 119/2018.

Conservi le fatture per 10 anni. La regola sta nell’art. 2220 del Codice Civile. Puoi usare la conservazione elettronica a norma. Le specifiche operative sono nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Imposta di bollo in e-fattura

Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, scatta il bollo da 2 euro (DPR 642/1972). In e-fattura lo indichi come riga a parte (importo 2) e flagghi il campo “Bollo virtuale”. L’Agenzia delle Entrate calcola il dovuto trimestrale e ti rende disponibile il pagamento, di solito tramite F24.

Il mancato versamento del bollo comporta sanzioni e interessi. Se ti accorgi dell’errore, versa il dovuto appena possibile per ridurre le sanzioni con il “ravvedimento operoso” (D.Lgs. 472/1997).

Regola decisionale rapida

Scelgo “fattura forfettaria” se…

– Sei persona fisica nel regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 e successive modifiche.

– Non devi addebitare IVA al cliente. Inserisci la dicitura di legge. Applica il bollo da 2 euro sopra 77,47.

– Valuti se aggiungere la rivalsa INPS 4% (Gestione Separata) o applichi il contributo integrativo se hai una Cassa privata (obbligatorio secondo lo statuto).

Scelgo “fattura ordinaria” se…

– Sei nel regime ordinario IVA. Addebiti l’IVA con aliquota corretta. Indichi base imponibile, imposta e totale.

– Se il cliente è un sostituto d’imposta, applichi la ritenuta d’acconto al 20% sull’imponibile. Inserisci la dicitura “ritenuta art. 25 DPR 600/1973”.

– Per privati senza partita IVA, in genere non applichi la ritenuta. Per PA o estero, gestisci le casistiche particolari (split payment/ue/reverse charge) secondo DPR 633/1972.

Casi particolari da conoscere nel 2026

Forfettario e ritenuta d’acconto

Nel forfettario non subisci ritenuta d’acconto se rilasci la dichiarazione al cliente. Lo prevede la Legge 190/2014, art. 1, c. 67. In fattura inserisci una nota: “Compensi non soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”.

Se il cliente trattiene per errore la ritenuta, chiedi nota di variazione o compensi la differenza nel rapporto successivo. Meglio prevenirlo con la dichiarazione scritta e la dicitura in fattura.

Operazioni con clienti esteri

Servizi a clienti UE o extra-UE seguono le regole di territorialità IVA (artt. 7 e seguenti, DPR 633/1972). Spesso l’operazione è “non imponibile in Italia” o soggetta a “reverse charge” nel Paese del cliente. Indica la natura IVA corretta nel tracciato.

Se vendi beni a soggetti esteri, controlla se si tratta di esportazione, cessione intracomunitaria o vendita domestica con consegna in Italia. Ogni scenario ha regole IVA diverse e codici natura specifici.

Split payment con la Pubblica Amministrazione

Se sei in ordinario e fatturi alla PA soggetta a split payment, emetti fattura con IVA esposta ma la PA trattiene l’IVA e la versa allo Stato (art. 17-ter, DPR 633/1972). Tu incassi solo l’imponibile (al netto di eventuale ritenuta).

Errori tipici e come evitarli

Bollo dimenticato o IVA esposta per sbaglio

Se dimentichi il bollo su una fattura senza IVA sopra 77,47, regolarizza col versamento trimestrale o con ravvedimento. Se in forfettario hai esposto l’IVA per errore, emetti nota di variazione (art. 26, DPR 633/1972) per annullare l’imposta non dovuta.

Ritenuta applicata al forfettario

Se un cliente ti ha applicato la ritenuta nonostante la tua dichiarazione, chiedi rettifica. In alternativa, recupera la ritenuta nella dichiarazione dei redditi come credito. Ma la via migliore è la nota di variazione del cliente.

Emissione tardiva

La fattura va emessa entro 12 giorni. La tardiva o mancata fatturazione espone a sanzioni amministrative (D.Lgs. 471/1997). Riduci il rischio con un gestionale che controlla scadenze e con numerazioni sequenziali senza salti.

Scenario Voci obbligatorie in fattura Norme di riferimento Tempistiche e note operative
Forfettario verso impresa italiana (Gestione Separata) Imponibile; eventuale rivalsa INPS 4%; bollo 2 euro sopra 77,47; dicitura forfettario; totale L. 190/2014 artt. 1, c. 54-89; DPR 642/1972; D.Lgs. 127/2015 E-fattura via SdI entro 12 giorni; bollo liquidato trimestralmente dall’Agenzia delle Entrate
Forfettario iscritto a Cassa privata Imponibile; contributo integrativo con aliquota della Cassa; bollo 2 euro se dovuto; dicitura forfettario; totale Statuti Casse professionali; L. 190/2014; DPR 642/1972 E-fattura via SdI; versamento contributo secondo regolamento Cassa; bollo trimestrale
Ordinario verso società (sostituto d’imposta) Imponibile; IVA con aliquota; ritenuta d’acconto 20%; totale al netto ritenuta DPR 633/1972 art. 21; DPR 600/1973 art. 25 E-fattura via SdI entro 12 giorni; cliente versa ritenuta; tu versi l’IVA nelle liquidazioni
Ordinario verso privato consumatore Imponibile; IVA con aliquota; nessuna ritenuta; totale lordo DPR 633/1972 art. 21 E-fattura via SdI; valuta obbligo di documento commerciale per vendite al dettaglio

FAQ

1) Qual è la differenza pratica tra fattura forfettaria e ordinaria nel 2026?

La fattura forfettaria non presenta IVA e non subisce ritenuta d’acconto. Devi però inserire la dicitura di legge sul regime forfettario e applicare il bollo da 2 euro se l’importo supera 77,47. Se sei in Gestione Separata INPS puoi aggiungere la rivalsa 4% (facoltativa). Se hai una Cassa privata, devi applicare il contributo integrativo con l’aliquota prevista dal tuo ente. La base normativa è la L. 190/2014, modificata da L. 208/2015 e L. 145/2018, e il DPR 642/1972 per il bollo.

La fattura ordinaria, invece, espone sempre l’IVA con aliquota corretta. Se il cliente è un sostituto d’imposta (per esempio una società), applichi anche la ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973. Per B2C di norma non c’è ritenuta. Entrambe le fatture sono elettroniche e transitano via SdI secondo il D.Lgs. 127/2015 e il DL 36/2022.

2) La rivalsa INPS 4% conviene sempre? Come incide su tasse e contributi?

No, la rivalsa non conviene sempre. È un addebito al cliente che aumenta l’incasso, ma entra nel tuo reddito imponibile fiscale e previdenziale. Quindi su quella quota paghi imposta sostitutiva (se forfettario) o IRPEF e contributi. Se il tuo margine è già alto e vuoi contenere basi imponibili, potresti decidere di non applicarla. La rivalsa è facoltativa in Gestione Separata; è invece obbligatorio il contributo integrativo se sei iscritto a una Cassa privata, con aliquota fissata dallo statuto dell’ente previdenziale vigilato dal Ministero del Lavoro.

In pratica: imponibile 1.000 senza rivalsa, totale 1.002 con bollo. Con rivalsa 4%, totale 1.042 più bollo. Quel +40 entra nel tuo reddito. Valuta con il consulente l’impatto su imposte e contributi.

3) Come funziona l’imposta di bollo in e-fattura e chi la paga?

Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, devi applicare il bollo da 2 euro (DPR 642/1972). In e-fattura lo indichi come riga di spesa e contrassegni il campo “Bollo virtuale”. L’Agenzia delle Entrate calcola il totale trimestrale delle marche e ti rende disponibile il pagamento, di solito con F24 precompilato nell’area riservata. Il bollo è a carico del soggetto che emette la fattura, salvo diverso accordo economico con il cliente riportato in documento. Se dimentichi il bollo, puoi sanare con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997), versando l’imposta, interessi e una sanzione ridotta.

4) Un forfettario deve indicare la ritenuta d’acconto? Quale nota va inserita?

No. Il forfettario non è soggetto a ritenuta d’acconto sui compensi, se rilascia una dichiarazione al cliente. Lo prevede la L. 190/2014, art. 1, comma 67. In fattura inserisci la dicitura: “Operazione effettuata da contribuente in regime forfettario; compensi non soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”. Aggiungi la formula sulla non applicazione dell’IVA con il riferimento ai commi 54-89. In questo modo il cliente non trattiene il 20% e non versa ritenute a tuo nome.

Se il cliente ha già applicato la ritenuta per errore, chiedi la correzione con nota di variazione. In mancanza, potrai recuperare la ritenuta nella tua dichiarazione come credito, ma è preferibile sistemare il documento.

5) Ho sbagliato una fattura (IVA errata, importo o bollo). Come la correggo correttamente?

Usa la nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972. Se hai addebitato IVA per errore in forfettario, emetti una nota di credito per stornare l’imposta non dovuta e riemetti la fattura corretta senza IVA e con la dicitura di legge. Se hai indicato un totale o una ritenuta sbagliati, usa nota di debito o di credito a seconda del segno della correzione. Per il bollo dimenticato, non serve una nota: regolarizza versando il bollo dovuto, con ravvedimento se sei oltre la scadenza trimestrale.

Ricorda i tempi: la nota di variazione può essere emessa entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui è sorto l’errore. Mantieni coerenza di numerazione e conserva i documenti per 10 anni (art. 2220 c.c.). Per casi con PA, reverse charge o estero, verifica anche eventuali adempimenti Intrastat o specifiche del committente.

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