Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il reverse charge sposta il versamento IVA sul cliente. Con fornitori esteri emetti un’autofattura elettronica (TD17/TD18/TD19), calcoli l’IVA dovuta e la versi in Italia, anche se operi in regime forfettario.
- Base normativa: articolo 17 del DPR 633/1972 (inversione contabile) e regole di territorialità IVA degli articoli 7 e seguenti.
- Documenti 2026: TD17 per servizi da estero, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per acquisti di beni da soggetti extra-UE.
- Scadenze tipiche: invio dell’autofattura entro il 15 del mese successivo; versamento IVA entro il 16 del mese di liquidazione. I forfettari non detrarrebbero l’IVA.
Cos’è il reverse charge e perché esiste
Il reverse charge IVA e il suo funzionamento si basano sull’inversione contabile dell’imposta. Invece di addebitarla in fattura il fornitore, la calcola e la versa il cliente.
La base legale è l’articolo 17 del DPR 633/1972, consultabile su Normattiva. Le regole europee discendono dalla Direttiva IVA 2006/112/CE. Le istruzioni operative sono state chiarite da circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Stato usa il reverse charge per ridurre l’evasione e semplificare i controlli. L’imposta resta neutrale per i contribuenti con detrazione, perché l’IVA si versa e si detrae nella stessa liquidazione. Non è così per i forfettari, che non detrarrebbero.
Ambiti di applicazione principali
Il reverse charge opera in due grandi famiglie di casi.
Primo: operazioni interne per specifici settori indicati all’articolo 17, comma 6, DPR 633/1972. Ad esempio edilizia, pulizie, installazioni di impianti, cessioni di determinati materiali lapidei, alcune forniture nel settore energetico e prestazioni rese alle cooperative o ai consorzi da imprese consorziate.
Secondo: operazioni con fornitori non stabiliti in Italia. In tal caso il cliente italiano emette un documento sostitutivo (autofattura o integrazione) e versa l’IVA in Italia, se l’operazione è territorialmente rilevante qui.
Reverse charge con fornitori esteri: come funziona nel 2026
Se acquisti servizi o beni da un soggetto estero, la regola generale B2B dice: l’IVA si applica dove è stabilito il cliente. La fonte è l’articolo 7-ter del DPR 633/1972 e seguenti sulle regole di territorialità.
Nella pratica, il fornitore estero emette una fattura senza IVA del suo Paese. Tu, cliente italiano con partita IVA, emetti l’autofattura elettronica via Sistema di Interscambio.
Quale documento elettronico emettere
Nel sistema FatturaPA si usano tre codici “Tipo Documento” per l’inversione da estero:
TD17: per servizi ricevuti da soggetti esteri (UE o extra-UE). È l’autofattura per servizi.
TD18: per acquisti intracomunitari di beni. Si usa se il bene viaggia da un Paese UE all’Italia.
TD19: per acquisti di beni da soggetti extra-UE senza importazione doganale (ad esempio cessioni con resa in Italia senza passaggio in dogana). Non si usa quando l’IVA si paga in dogana.
Queste regole derivano dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021 (aggiornamento specifiche tecniche), emanato ai sensi del D.Lgs. 127/2015.
Tempistiche operative
Invia il TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo alla data di ricezione della fattura estera o di effettuazione dell’operazione, se manca la fattura. Questa scadenza è indicata nelle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate e nelle specifiche tecniche FatturaPA.
Versa l’IVA nella liquidazione del periodo di riferimento. Il versamento scade, di norma, il 16 del mese successivo per i mensili e il 16 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali. Il riferimento normativo è il DPR 633/1972 e il DPR 542/1999 per le scadenze.
Esempio numerico semplice
Importo servizio estero: 1.000 euro.
Aliquota IVA italiana: 22%.
TD17 emesso: imponibile 1.000, IVA 220, totale documento 1.220. In contabilità: l’IVA è a debito e, se sei in regime ordinario con detrazione piena, anche a credito nello stesso periodo (effetto finanziario nullo). Se sei forfettario, non detrai: versi 220 euro, che diventano costo indiretto.
Reverse charge domestico: settori e regole pratiche
L’articolo 17, comma 6, del DPR 633/1972 elenca i casi di inversione contabile tra soggetti entrambi stabiliti in Italia. I principali: subappalti nel settore edile, servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici; talune cessioni di materiali lapidei direttamente da cave; prestazioni rese dalle imprese alle cooperative o ai consorzi; particolari operazioni in ambito gas ed energia elettrica tra operatori qualificati.
Nel 2026 il fornitore emette fattura elettronica senza IVA, indicando la natura N6.x corretta (codici N6 differenziati per tipologia di reverse charge interno come da specifiche FatturaPA). Il cliente integra la fattura ai soli fini contabili per l’IVA. Non invia un’ulteriore e-fattura per l’operazione interna, salvo casi di regolarizzazione.
Dicitura consigliata
Sulla fattura del fornitore è buona prassi indicare “Inversione contabile ex art. 17 DPR 633/1972”. La norma non impone una frase obbligatoria univoca, ma la dicitura aiuta i controlli.
Regola decisionale rapida
In 5 passaggi logici
1) Il fornitore è stabilito in Italia?
Se sì, verifica se l’operazione rientra tra i casi dell’art. 17, comma 6. Se rientra, reverse charge interno: il fornitore emette fattura con natura N6.x; tu integri e versi l’IVA in Italia. Se non rientra, si applica il regime IVA ordinario: il fornitore addebita l’IVA.
2) Il fornitore non è stabilito in Italia?
Se sì, valuta la territorialità (artt. 7 e seguenti DPR 633/1972). Se l’operazione è rilevante in Italia, emetti TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo.
3) È un servizio B2B generale?
Di regola è territorialmente rilevante in Italia se sei tu il committente stabilito qui (art. 7-ter). Quindi TD17.
4) È un acquisto intracomunitario di beni con trasporto verso l’Italia?
Allora TD18 e reverse charge intracomunitario.
5) Sei in regime forfettario?
Emetti comunque TD17/TD18/TD19 e versi l’IVA dovuta, ma non puoi detrarla. L’esonero IVA dei forfettari vale solo per le vendite, non per questi acquisti.
Adempimenti elettronici e scadenze nel 2026
E-fattura obbligatoria anche per i forfettari
Dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti i forfettari. Nel 2026 devi quindi trasmettere i documenti TD17/TD18/TD19 via Sistema di Interscambio, anche se aderisci al regime forfettario. Questo deriva dal D.Lgs. 127/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Registrazioni IVA e versamenti
Se applichi l’IVA ordinaria, registri il documento sia nel registro acquisti sia nel registro vendite per riflettere l’IVA a debito e a credito. Se sei forfettario, registri secondo le regole del tuo regime e versi l’IVA risultante dall’autofattura. Il versamento avviene con modello F24, sezione Erario, utilizzando i codici tributo delle liquidazioni periodiche riferiti al mese o al trimestre di competenza, secondo l’inquadramento applicato dal consulente e coerente con l’operazione. In assenza di detrazione, l’importo resta integralmente dovuto.
Controlli VIES e dati del fornitore
Se acquisti da soggetti UE, verifica la validità della loro partita IVA nel sistema VIES. La verifica riduce il rischio di errori sulla territorialità e sull’esigibilità. L’obbligo di corretta identificazione discende dalle norme IVA e dalle prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Errori frequenti e sanzioni
Errore 1: non emettere il TD17/TD18/TD19 nei termini. Può comportare sanzioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Se l’IVA non è stata assolta, la sanzione può andare dal 90% al 180% dell’imposta.
Errore 2: usare il tipo documento sbagliato (ad esempio TD01 al posto di TD17). Rischi scarti, errata comunicazione e sanzioni formali. In caso di correzione spontanea, si applica il ravvedimento operoso.
Errore 3: detrarre l’IVA se sei in regime forfettario. Non è consentito. L’IVA paga diventa costo indiretto.
Errore 4: confondere reverse charge con importazione. Se paghi l’IVA in dogana per beni extra-UE, non emettere TD19. Usa i dati della bolletta doganale per la detrazione, se ne hai diritto.
Errore 5: non indicare l’inversione contabile nelle fatture domestiche dei settori previsti. La mancata indicazione non invalida l’operazione, ma espone a contestazioni e a sanzioni formali.
Casi particolari da conoscere
Piattaforme pubblicitarie e marketplace
Le piattaforme che vendono spazi pubblicitari o addebitano commissioni spesso emettono fatture da soggetti UE. Se hai partita IVA italiana e comunichi i tuoi dati, riceverai fatture senza IVA locale. Eseguirai il reverse charge con TD17. Se non comunichi la partita IVA, la piattaforma può trattarti come consumatore e addebitare un’IVA estera. In tal caso la regola potrebbe cambiare e potresti dover rettificare i dati anagrafici per ricevere correttamente documenti B2B.
SaaS e altri servizi digitali
Molti servizi cloud e software rientrano nella regola generale B2B. Quindi si applica TD17 se il prestatore è estero. Verifica sempre la territorialità e le eventuali eccezioni settoriali.
Acquisti di beni extra-UE: dogana vs TD19
Se importi beni e paghi l’IVA in dogana, non emettere TD19. Usa la bolletta doganale per gli adempimenti IVA. TD19 è per acquisti di beni da estero con consegna in Italia senza importazione doganale classica.
Consorzi e cooperative
Le prestazioni rese dalle imprese al proprio consorzio possono cadere nel reverse charge domestico. Verifica le condizioni dell’articolo 17, comma 6, e le circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate.
Tabella operativa: scenari, documenti e tempistiche
| Scenario | Documento da emettere/indicare | Scadenza emissione | Versamento IVA |
|---|---|---|---|
| Servizio acquistato da soggetto estero (UE o extra-UE) | Autofattura elettronica TD17; indicare aliquota italiana e natura coerente | Entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione | Nella liquidazione del periodo; pagamento F24 entro il 16 (mensile) o termini trimestrali |
| Acquisto intracomunitario di beni | TD18; integrazione con IVA italiana su imponibile estero | Entro il 15 del mese successivo | Come sopra; l’IVA è a debito e, se detraibile, anche a credito |
| Acquisto di beni da extra-UE senza passaggio doganale | TD19; per cessioni con resa in Italia | Entro il 15 del mese successivo | Liquidazione periodica; in dogana non si paga IVA in questo caso |
| Subappalto edile o servizi di pulizia/impianti | Fornitore: fattura elettronica con natura N6.x; Cliente: integra ai fini IVA | Fattura al momento di effettuazione; integrazione in registrazione | Nella liquidazione del cliente; il fornitore non versa l’IVA |
| Commissioni addebitate da marketplace UE | TD17 per il cliente italiano con partita IVA | Entro il 15 del mese successivo | Liquidazione del periodo; i forfettari non detrarrebbero |
| Importazione con bolletta doganale | Nessun TD19; uso della bolletta doganale | Alla data di svincolo | IVA pagata in dogana; eventuale detrazione secondo regime |
FAQ: domande frequenti sul reverse charge
1) Sono in regime forfettario: devo fare il reverse charge per servizi acquistati da estero?
Sì. Il regime forfettario ti esonera dall’addebito dell’IVA sulle vendite, non dagli obblighi sugli acquisti. Se acquisti servizi da un soggetto estero e l’operazione è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972), devi emettere TD17. Calcoli l’IVA con l’aliquota italiana applicabile e la versi in Italia. Non puoi detrarre l’IVA perché il forfettario è un regime senza detrazione. Invia il TD17 entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura o all’effettuazione dell’operazione. Versa l’IVA con F24 nei termini della liquidazione di riferimento. Questa prassi si allinea ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e alla disciplina del D.Lgs. 127/2015 sulle e-fatture transfrontaliere.
2) Il fornitore estero ha addebitato la sua IVA locale: cosa devo fare?
Prima verifica se lo hai correttamente qualificato come fornitore B2B. Se non hai comunicato la partita IVA, il fornitore può averti trattato come consumatore, addebitando un’IVA estera non detraibile in Italia. Correggi i dati anagrafici presso il fornitore e chiedi una nota di credito con riemissione della fattura senza IVA. Poi emetti il TD17/TD18/TD19 e versa l’IVA italiana. Se non riesci a ottenere la rettifica, valuta con il consulente una regolarizzazione in Italia. La base resta l’articolo 17 DPR 633/1972 e le regole di territorialità del Titolo I, Capo I, del medesimo decreto.
3) Come compilo tecnicamente il TD17 nel 2026?
Nel file XML FatturaPA indica come Cedente/Prestatore il fornitore estero con i suoi dati identificativi, come Cessionario/Committente i tuoi dati italiani e imposta Soggetto Emittente come “CC” (committente che emette). Inserisci l’imponibile, applica l’aliquota IVA italiana e compila la sezione imposte. Nel blocco DatiGeneraliDocumento usa “TD17”. Nel caso in cui la fattura estera sia in valuta, indica l’importo in euro applicando il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o di ricezione secondo prassi contabile. Queste regole discendono dalle specifiche tecniche FatturaPA aggiornate con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, consultabili sui canali istituzionali.
4) Quali sono le sanzioni se dimentico il reverse charge o invio in ritardo il TD17?
L’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni importanti. Se ometti l’autofattura/integrazione e non versi l’IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta. Se l’IVA è stata comunque assolta, si applicano sanzioni ridotte per irregolarità formali (in genere da 250 a 2.000 euro), fermo restando il potere di contestazione dell’ufficio. Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, versando spontaneamente imposta, interessi e sanzione ridotta. Le fonti interpretative sono le circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
5) Quando si usa TD19 e quando, invece, pago l’IVA in dogana?
Usi TD19 per acquisti di beni da soggetti extra-UE quando non si configura una vera e propria importazione doganale, ma la cessione del bene avviene con consegna in Italia e il fornitore non è stabilito qui. Se invece il bene entra fisicamente in UE e viene vincolato a un regime di importazione, l’IVA si paga in dogana sulla bolletta doganale. In quel caso non si emette TD19. La distinzione deriva dall’articolato del DPR 633/1972 e dal Codice Doganale dell’Unione, oltre che dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane. Verifica sempre i documenti di trasporto e lo schema contrattuale (resa, luogo di consegna, chi sdogana) per scegliere l’adempimento corretto.
Riferimenti normativi utili (citati per testo)
Fonti italiane ed europee
DPR 633/1972, articolo 17 (inversione contabile) e articoli 7 e seguenti (territorialità), consultabili su Normattiva. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (sistema comune dell’IVA). D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica e trasmissione telematica). Provvedimenti Agenzia delle Entrate sulle specifiche tecniche FatturaPA, in particolare 30 aprile 2018 e 28 ottobre 2021. Circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate su reverse charge nei settori indicati all’art. 17, comma 6.
