Fattura per vendita cespiti: quando e come si fa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per vendere un cespite emetti fattura al momento della cessione: forfettario senza IVA e bollo se oltre 77,47€; ordinario con IVA (22% salvo eccezioni). Registra l’operazione e calcola plusvalenza o minusvalenza.

  • La cessione di un bene strumentale è una “cessione di beni” ai fini IVA (DPR 633/1972, art. 2). In ordinario è imponibile, in forfettario è fuori IVA per legge.
  • Fattura elettronica via SdI obbligatoria per tutti, entro 12 giorni dall’operazione o come differita (D.Lgs. 127/2015; DPR 633/1972, art. 21).
  • Marca da bollo da 2€ su fatture senza IVA oltre 77,47€; pagamento trimestrale in modalità virtuale (DM 17/06/2014; prassi Agenzia delle Entrate).

Che cos’è un cespite e perché la sua vendita richiede fattura

Un cespite è un bene strumentale. In pratica, un bene che usi stabilmente per lavorare, come computer, macchine, arredi, automezzi. Non è merce destinata alla rivendita.

Quando lo vendi, realizzi una “cessione di beni” ai fini IVA. La norma base è l’articolo 2 del DPR 633/1972. Devi quindi emettere fattura, anche se sei un professionista e non un’impresa.

La data dell’operazione è quando consegni il bene o lo metti a disposizione dell’acquirente. Da quella data decorrono i termini per la fattura elettronica.

Quando emettere la fattura

Puoi emettere una fattura immediata entro 12 giorni dalla cessione. In alternativa, se accompagni il bene con un DDT, puoi emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo (DPR 633/1972, art. 21).

La fattura è sempre elettronica tramite SdI, anche per i contribuenti forfettari, ormai dal 2024 in poi (D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti Agenzia delle Entrate).

Fattura di vendita del cespite in regime forfettario

Contenuti obbligatori e indicazioni operative

Se sei in regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89), emetti una normale fattura elettronica senza IVA. Inserisci:

  • i tuoi dati e quelli dell’acquirente;
  • numero e data della fattura;
  • descrizione chiara del bene (marca, modello, anno, eventuale matricola);
  • prezzo di vendita concordato;
  • nella sezione Natura IVA, il codice di non imponibilità tipico dei forfettari (es. N2.2 – non soggetta);
  • dicitura di legge: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi della L. 190/2014, art. 1, commi 54-89”.

Se l’importo totale supera 77,47 euro, devi applicare la marca da bollo da 2 euro. Nella e-fattura imposti “Bollo virtuale = Sì”. L’Agenzia delle Entrate calcola il dovuto trimestralmente. Paghi con F24 o addebito su conto, secondo il DM 17/06/2014 e i provvedimenti annuali.

In forfettario non si applica ritenuta d’acconto. Non indichi neppure la cassa previdenziale separata se non prevista dal tuo ordinamento professionale.

Effetti sul reddito del forfettario

Nel regime forfettario il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi e compensi incassati, al netto solo dei contributi previdenziali (L. 190/2014, comma 64). Le plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali, in via ordinaria, non rilevano nella base imponibile del forfettario, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari interpretative come la n. 10/E del 2016).

Tradotto: vendi il bene, incassi, emetti fattura senza IVA e, di norma, quell’operazione non entra nel conteggio su cui applichi il coefficiente. Restano fermi eventuali casi particolari chiariti di volta in volta dall’Agenzia.

Fattura di vendita del cespite in regime ordinario

IVA: regola generale ed eccezioni

In regime ordinario la vendita del bene strumentale è imponibile IVA. Applichi l’aliquota ordinaria 22%, salvo casi specifici (DPR 633/1972, art. 2 e art. 16). Esempi di eccezioni:

  • regime del margine per rivenditori di beni usati, se ne ricorrono i requisiti (DL 41/1995, art. 36 e seguenti);
  • operazioni esenti specifiche elencate nell’art. 10 del DPR 633/1972 (raro per i cespiti comuni);
  • reverse charge in settori particolari (rottami, alcuni elettronici, ecc.), secondo l’art. 17 del DPR 633/1972.

Se all’acquisto non hai detratto l’IVA (perché acquistato da privato o in regime del margine), la rivendita resta in linea di principio imponibile, salvo tu rientri nel regime del margine come rivenditore abituale.

Come si calcola plusvalenza o minusvalenza

Confronti il prezzo di vendita con il valore contabile netto: costo storico meno fondo ammortamento residuo. Se vendi a un prezzo maggiore del valore netto, hai una plusvalenza. Se minore, una minusvalenza (TUIR, DPR 917/1986, art. 86).

La plusvalenza è un componente positivo del reddito d’impresa. Se il bene è stato posseduto per almeno tre anni, puoi rateizzare la plusvalenza fino a cinque esercizi (art. 86, comma 4, TUIR). La minusvalenza è deducibile secondo le regole ordinarie.

Registrazioni contabili e registro cespiti

Aggiorni il registro dei beni ammortizzabili (DPR 600/1973). In contabilità, rilevi la fattura con IVA, giri costo storico e fondo ammortamento, e rilevi plusvalenza o minusvalenza.

Se cedi gratuitamente un bene su cui hai detratto IVA, scatta l’autoconsumo imponibile IVA (DPR 633/1972, art. 2, comma 2, n. 4). Valuti la base imponibile al valore normale.

Altri casi frequenti da conoscere

Cessione a privato, a estero o alla PA

Se vendi a un privato italiano, emetti comunque e-fattura. Indichi il codice destinatario “0000000”. Il privato può scaricare la fattura dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Se vendi a un soggetto estero, usi l’e-fattura con canale SdI compilando l’anagrafica estera. Per le operazioni transfrontaliere resta l’obbligo di trasmissione dei dati via SdI secondo il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Se vendi alla Pubblica Amministrazione, emetti fattura elettronica PA. In ordinario si applica lo split payment quando previsto (DL 50/2017 e norme collegate). In forfettario non c’è IVA, quindi niente split; resta l’obbligo di e-fattura.

Permuta, rottamazione, cessione gratuita

Nella permuta ci sono due cessioni distinte. Ciascuna si fattura sul valore pieno, senza compensare a netto. Applichi l’IVA secondo le regole ordinarie.

Se rottami un bene e ricevi un corrispettivo dalla demolizione, quello è un ricavo da cessione. Se lo dismetti senza corrispettivo e avevi detratto l’IVA, può configurarsi autoconsumo imponibile.

La cessione gratuita a dipendenti o terzi, quando hai detratto IVA, è in linea di principio imponibile. Verifica sempre l’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/1972 e le prassi Agenzia.

Regola decisionale rapida

Dal caso pratico alla fattura giusta in 6 passaggi

  • Sei forfettario? Emetti e-fattura senza IVA con natura N2.2 e dicitura L. 190/2014. Se totale oltre 77,47€, attiva Bollo virtuale=SI. Di norma, l’operazione non entra nel reddito forfettario.
  • Sei in ordinario? Verifica il regime IVA applicabile. Regola base: 22% imponibile. Eccezioni: margine (solo rivenditori usato), esenzioni art. 10, reverse charge settoriale.
  • Hai consegnato oggi? Emissione immediata entro 12 giorni. Hai DDT? Puoi fatturare entro il 15 del mese successivo.
  • Importo e descrizione: indica sempre marca, modello, matricola, anno. Evita descrizioni generiche.
  • Registrazioni: aggiorna il registro cespiti e calcola plus/minusvalenza (art. 86 TUIR). Se bene posseduto da almeno 3 anni e plusvalenza rilevante, valuta la rateizzazione fino a 5 anni.
  • Controlla adempimenti accessori: bollo trimestrale via F24 se dovuto (DM 17/06/2014), split payment con PA, invio transfrontaliero via SdI per clienti esteri.

Fonti normative utili da consultare

  • DPR 633/1972: articoli 2, 16, 17, 21 (IVA e fatturazione).
  • DPR 917/1986 (TUIR): articolo 86 (plusvalenze e minusvalenze).
  • DPR 600/1973: obblighi contabili e registro beni ammortizzabili.
  • Legge 190/2014: regime forfettario.
  • D.Lgs. 127/2015: fattura elettronica e trasmissioni via SdI.
  • DM 17/06/2014: imposta di bollo su documenti informatici fiscali.
  • Prassi Agenzia delle Entrate e portale Normattiva per testi aggiornati.

Tabella scenari, requisiti e tempistiche

Scenario Fattura/IVA Adempimenti contabili e fiscali Tempistiche e note operative
Forfettario vende PC aziendale a soggetto italiano E-fattura senza IVA (N2.2). Dicitura L. 190/2014. Bollo 2€ se >77,47€. Conserva documenti. Nessun registro cespiti obbligatorio, ma utile per tracciabilità. Di norma non rileva nel reddito. Fattura entro 12 giorni o differita al 15 mese successivo con DDT. Bollo: versamento trimestrale via F24.
Ordinario vende bene ammortizzabile con plusvalenza E-fattura con IVA 22% (salvo eccezioni). Niente bollo. Scarico cespite: costo e fondo. Rileva plusvalenza (TUIR art. 86). Possibile rateo fino a 5 anni se posseduto ≥3 anni. Fattura entro 12 giorni. Registrazioni su prima nota, IVA vendite, registro cespiti nel mese di competenza.
Ordinario vende bene con minusvalenza E-fattura con IVA 22% (salvo eccezioni). Niente bollo. Scarico cespite. Rileva minusvalenza deducibile secondo regole ordinarie. Verifica effetti su IRAP per soggetti tenuti. Stesse scadenze. Conserva perizia o elementi a supporto del prezzo se molto basso.
Vendita a cliente estero (UE/extra-UE) E-fattura via SdI con anagrafica estera. Regole IVA da verificare caso per caso (territorialità, margine, esenzioni). Trasmissione dati transfrontalieri via SdI secondo D.Lgs. 127/2015. Documentazione di trasporto e prova uscita, se rilevante. Fattura nei termini ordinari. Attenzione a clausole di resa e prova della cessione per eventuali non imponibilità.

FAQ: domande frequenti sulla vendita di cespiti

Devo applicare l’IVA se vendo un computer aziendale usato?

Dipende dal tuo regime fiscale. Se sei in regime forfettario, non applichi l’IVA perché operi in franchigia per legge (Legge 190/2014). Emetti e-fattura senza IVA, con natura N2.2, e applichi il bollo da 2€ se la fattura supera 77,47 euro.

Se sei in regime ordinario, la regola generale è che applichi l’IVA al 22% perché si tratta di una cessione di beni (DPR 633/1972, art. 2). Fanno eccezione casi particolari: rivenditori di beni usati in regime del margine, specifiche esenzioni dell’art. 10 o ipotesi di reverse charge. Se all’acquisto non hai detratto IVA, la rivendita resta normalmente imponibile, salvo tu rientri nel margine come rivenditore.

Come compilo la fattura elettronica per la vendita del cespite?

Compila sempre i dati anagrafici delle parti, numero e data, e una descrizione tecnica chiara del bene (marca, modello, matricola, anno). In regime forfettario usa il codice natura N2.2 e inserisci la dicitura “Operazione in franchigia da IVA ai sensi della L. 190/2014”. Se l’importo supera 77,47 euro, imposta “Bollo virtuale = Sì”.

In regime ordinario indica l’aliquota IVA applicabile (di regola 22%). Se ricorrono particolarità (margine, esenzione art. 10, reverse charge), usa il relativo codice natura e la dicitura normativa di riferimento. Invia la e-fattura via SdI entro 12 giorni dalla cessione o entro il 15 del mese successivo se differita con DDT. Le regole derivano dal DPR 633/1972, art. 21, e dal D.Lgs. 127/2015.

Come calcolo plusvalenza o minusvalenza e come incidono sulle imposte?

Confronta il prezzo di vendita con il valore contabile netto del bene: costo storico meno fondo ammortamento. Se il prezzo è maggiore, hai una plusvalenza; se minore, una minusvalenza (TUIR, art. 86). In regime ordinario la plusvalenza concorre al reddito d’impresa. Se il bene è posseduto da almeno tre anni, puoi frazionarla in massimo cinque quote annuali. La minusvalenza è deducibile secondo le regole ordinarie.

Nel regime forfettario, in via ordinaria, plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali non rientrano nella base imponibile determinata a forfettone, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda che l’IRAP non si applica alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni dal 2022, mentre resta per società ed enti secondo le regole regionali vigenti.

Cosa succede se il bene è completamente ammortizzato o lo regalo?

Se il bene è del tutto ammortizzato, il valore contabile netto è zero. Qualsiasi prezzo di vendita genera plusvalenza pari all’incasso (in ordinario). L’IVA segue sempre la natura dell’operazione: in ordinario, imponibile al 22% salvo eccezioni; in forfettario, senza IVA.

Se lo cedi gratis e, a suo tempo, hai detratto l’IVA sull’acquisto, scatta l’autoconsumo imponibile: devi emettere autofattura e versare l’IVA sul valore normale (DPR 633/1972, art. 2, comma 2, n. 4). Se non avevi detratto l’IVA, verifica caso per caso; resta l’obbligo di documentare la dismissione e aggiornare il registro cespiti.

Marca da bollo: quando si applica e come si paga sulle e-fatture?

La marca da bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro. Tipici casi: forfettari, operazioni esenti, non soggette o in reverse charge lato cedente. Sulle e-fatture non si attacca fisicamente la marca: si attiva il bollo virtuale nel tracciato XML e si versa trimestralmente.

L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto per trimestre. Le scadenze ordinarie sono l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (ad esempio, 30 aprile per il primo trimestre), con possibilità di posticipo se l’importo è entro determinate soglie, come previsto dal DM 17/06/2014 e dai successivi provvedimenti. Puoi pagare via F24 o con addebito su conto nell’area riservata. Conserva le ricevute per eventuali controlli.

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