Fattura per la vendita di un cespite usato: come si fa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Quando vendi un cespite usato devi emettere fattura al momento della cessione; in forfettario senza IVA e con bollo se dovuto, in ordinario di norma con IVA e con registrazioni ai fini di plusvalenza/minusvalenza.

  • Regime forfettario: fattura senza IVA, con diciture di legge e marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.
  • Regime ordinario: la cessione del bene strumentale è in genere imponibile IVA (DPR 633/1972), con rilevazione di plusvalenza/minusvalenza (TUIR).
  • Emissione e tempi: fattura elettronica via SDI entro 12 giorni; aggiornare il registro dei cespiti e la contabilità entro le scadenze fiscali.

Che cos’è un “cespite” e quando serve la fattura

Un cespite è un bene strumentale durevole usato nell’attività, come PC, macchinari o auto. Quando lo vendi, effettui una cessione di bene dell’impresa o dello studio.

La cessione richiede sempre una fattura. Vale sia se vendi a un’azienda, sia se vendi a un privato. La fattura va emessa al momento della cessione o entro 12 giorni come fattura “immediata”.

Questa regola discende dal DPR 633/1972 (IVA) per l’operazione e dal DLgs 127/2015 per la fatturazione elettronica via SDI. I testi aggiornati sono consultabili sul portale Normattiva.

Regime forfettario: come si compila la fattura di vendita del cespite

Contenuto minimo e diciture obbligatorie

Nel forfettario non addebiti l’IVA. La fattura è “in franchigia IVA” per legge (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89). Inserisci questi elementi:

– Dati tuoi e del cliente. Numero e data della fattura. Descrizione chiara del bene (marca, modello, matricola o inventario). Prezzo di vendita.

– Dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 – Regime forfettario”.

– Dicitura ritenute: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014”.

Marca da bollo e fattura elettronica

Se l’importo supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Sulle e-fatture il bollo si paga in modalità virtuale (DPR 642/1972 e DM 17/06/2014). L’Agenzia delle Entrate addebita trimestralmente gli importi dovuti; versi con F24 entro le scadenze del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari; in agosto 2026 resta obbligatoria per tutti i soggetti IVA, salvo rare eccezioni di legge (DL 36/2022 e DLgs 127/2015). Trasmetti via SDI entro 12 giorni dalla cessione.

Effetti sul reddito forfettario

Nel forfettario non calcoli plusvalenze o minusvalenze ai fini dell’imposta sostitutiva. Il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi (Legge 190/2014). La vendita del cespite non altera il reddito forfettario, ma resta un’operazione da fatturare.

È buona prassi tenere un prospetto dei beni strumentali con date e valori, anche se non deduci ammortamenti. Ti servirà per eventuali controlli e per chiarezza gestionale.

Regime ordinario: IVA e determinazione di plusvalenza/minusvalenza

IVA sulla cessione del bene strumentale

Nell’ordinario, la cessione di un bene strumentale è, in via generale, imponibile IVA perché rientra nelle “cessioni di beni” effettuate nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo (DPR 633/1972, art. 2). Applichi l’aliquota propria del bene (di regola 22%, salvo eccezioni merceologiche).

Eccezioni IVA sono limitate a regimi speciali o a particolari beni/settori (per esempio regime del margine per commercianti di beni usati, discipline specifiche per rottami, editoria, ecc.). Se non rientri in un regime speciale, addebiti l’IVA ordinaria sulla vendita del cespite.

Come si compila la fattura in ordinario

Indica dati delle parti, numero e data, descrizione dettagliata del bene, base imponibile, aliquota IVA, imposta e totale lordo. Se vendi a un privato, emetti comunque fattura; se vendi a un soggetto estero, applica le regole territoriali IVA e la comunicazione via SDI per operazioni transfrontaliere.

Per cessioni intracomunitarie di beni con spedizione in altro Stato UE, puoi applicare la non imponibilità con i presupposti dell’art. 41 del DL 331/1993 (iscrizione VIES del cliente, prova di trasporto, ecc.). In assenza di requisiti, si applica l’IVA italiana.

Plusvalenza o minusvalenza: definizioni e calcolo

Plusvalenza: differenza positiva tra prezzo di vendita e valore contabile netto del bene. Il valore netto è il costo storico meno gli ammortamenti dedotti. Minusvalenza: differenza negativa quando il prezzo è inferiore al valore netto.

Per le imprese, le plusvalenze sono disciplinate dall’art. 86 del TUIR (DPR 917/1986). Per i professionisti in contabilità ordinaria o semplificata, si applica l’art. 54 del TUIR. Se il bene è completamente ammortizzato, il valore netto è zero: l’intero corrispettivo è plusvalenza.

Imprese: se il bene è posseduto da più di tre anni, puoi rateizzare la plusvalenza fino a cinque esercizi (art. 86, comma 4, TUIR). Professionisti: di regola tassazione per cassa nell’anno di incasso, senza rateizzazione, salvo specifiche ipotesi di legge.

Registro dei cespiti e scritture contabili

Obblighi e tempi

Chi tiene la contabilità ordinaria deve aggiornare il registro dei beni ammortizzabili, con l’indicazione della dismissione, del prezzo e della data (DPR 600/1973). In contabilità semplificata l’obbligo formale può essere assolto anche con registri IVA integrati che contengano tutte le informazioni richieste.

Registra la cessione entro i tempi ordinari di tenuta delle scritture e comunque in coerenza con la liquidazione IVA e la chiusura dell’esercizio. La prova documentale include la fattura, l’eventuale verbale di dismissione e i movimenti contabili.

Casi particolari: rottamazione, permuta, beni a deducibilità limitata

Rottamazione senza corrispettivo: registri l’eliminazione del bene. Per imprese e professionisti in ordinario, la differenza tra valore netto e zero genera una minusvalenza. In forfettario la rilevanza fiscale è neutra.

Permuta: se scambi un cespite con un corrispettivo in natura, rilevi comunque il valore normale a fattura e calcoli IVA e plus/minus come se fosse una vendita. Il fornitore che ti cede il nuovo bene fattura a sua volta.

Autovetture e beni con IVA detraibile limitata: la cessione resta, di norma, imponibile IVA sull’intero corrispettivo. Le limitazioni a monte sulla detraibilità non eliminano l’imponibilità a valle, salvo discipline speciali espressamente previste dal DPR 633/1972.

Regola decisionale rapida

Sei forfettario o ordinario? Ecco cosa fare in 60 secondi

1) Sei in regime forfettario (Legge 190/2014)?

– Sì: emetti e-fattura senza IVA via SDI. Inserisci diciture forfettario e no ritenuta. Se imponibile supera 77,47 euro, bollo da 2 euro virtuale. Non calcoli plus/minus ai fini dell’imposta sostitutiva.

– No: vai al punto 2.

2) Sei in regime ordinario o semplificato IVA?

– Sì: di regola applichi l’IVA ordinaria sulla cessione del cespite (DPR 633/1972). Calcoli plus/minus confrontando prezzo e valore netto contabile (TUIR). Aggiorni il registro cespiti e la contabilità.

– Eccezione: applichi regimi speciali IVA o cessioni non imponibili/esenti espressamente previste? Verifica la norma specifica prima di fatturare.

3) Tempistiche:

– Emissione fattura entro 12 giorni dalla cessione (DLgs 127/2015). Se e-fattura senza IVA con importo oltre 77,47 euro, il bollo si paga trimestralmente con scadenze dell’Agenzia delle Entrate.

Come descrivere il bene e i controlli da fare prima della vendita

Descrizione chiara = meno contestazioni

Indica nel corpo della fattura: tipologia del bene, marca e modello, numero di serie o inventario, anno di acquisto e stato d’uso. Aggiungi “bene strumentale usato – non nuovo”. Questo aiuta in caso di verifiche e tutela entrambe le parti.

Allega, se possibile, un verbale di consegna con lettura dei seriali e stato d’uso. Non è obbligatorio, ma è prudente.

Controlli fiscali rapidi

– Verifica il regime IVA applicabile al bene. In dubbio? Riferimento al DPR 633/1972 e, per UE, al DL 331/1993.

– Calcola il valore netto contabile aggiornato. Servirà per plus/minus (TUIR, DPR 917/1986).

– Aggiorna il registro beni ammortizzabili (DPR 600/1973) e conserva la documentazione.

Fatturazione elettronica e operazioni con l’estero

SDI e tempi

L’e-fattura viaggia tramite SDI. Per fattura “immediata” hai 12 giorni dall’effettuazione. Per “differita” (se documenti la consegna con DDT), emetti entro il 15 del mese successivo, riepilogando le consegne del mese.

Per clienti esteri invia il file XML allo SDI usando il codice “XXXXXXX”. L’adempimento sostituisce l’esterometro. Applica le regole IVA di territorialità: imponibile, non imponibile UE, o fuori campo, secondo i casi.

Riferimenti normativi utili (testi consultabili su Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate)

Le basi di legge da conoscere

– DPR 633/1972: definisce le cessioni di beni e l’IVA applicabile.

– DLgs 127/2015 e provvedimenti AE: disciplina e-fattura, SDI e bollo virtuale. Utili i provvedimenti del 28/12/2018 e del 04/07/2019.

– DPR 642/1972 e DM 17/06/2014: imposta di bollo su fatture non soggette a IVA e modalità virtuale.

– DPR 917/1986 (TUIR), artt. 54 e 86: plusvalenze e minusvalenze per professionisti e imprese.

– DPR 600/1973: obblighi di tenuta dei registri, compreso il registro beni ammortizzabili.

– Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89: regime forfettario (IVA, ritenute, imponibile forfettario).

Scenario IVA in fattura Requisiti/diciture Marca da bollo Registrazioni/effetti Tempistiche
Forfettario che vende un PC aziendale No IVA (franchigia Legge 190/2014) Dicitura forfettario; no ritenuta; descrizione bene e seriale 2 euro se imponibile > 77,47 euro; virtuale su e-fattura Nessuna plus/minus ai fini dell’imposta sostitutiva; conserva documenti e-Fattura via SDI entro 12 giorni; bollo trimestrale AE
Impresa ordinaria che vende un macchinario Sì, IVA ordinaria salvo regimi speciali Indicare aliquota e base; descrizione tecnica e inventario Non dovuta perché operazione imponibile IVA Calcolo plus/minus (TUIR art. 86); aggiorna registro cespiti Fattura entro 12 giorni; scritture in tempo per liquidazioni IVA
Professionista ordinario che vende un bene completamente ammortizzato Sì, IVA ordinaria Descrizione bene; base imponibile pari al prezzo Non dovuta L’intero prezzo è plusvalenza (art. 54 TUIR); tassazione per cassa Fattura via SDI entro 12 giorni; registrazioni entro fine periodo
Cessione intracomunitaria di cespite con spedizione UE Non imponibile se ricorrono i requisiti art. 41 DL 331/1993 Cliente iscritto VIES; prova trasporto; dicitura non imponibile UE Non dovuta (operazione non imponibile, non “fuori campo”) Plus/minus secondo TUIR; gestione Intrastat se dovuto Fattura entro termini; conservare prove di movimentazione

FAQ

Devo sempre addebitare l’IVA quando vendo un cespite?

No, non sempre. Se sei in regime forfettario non applichi l’IVA per legge e indichi la relativa dicitura in fattura (Legge 190/2014). Se sei in regime ordinario o semplificato, in via generale sì: la cessione del bene strumentale è imponibile IVA perché rientra nelle cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo (DPR 633/1972, art. 2). Esistono eccezioni specifiche per regimi speciali o per operazioni non imponibili/esenti previste dalla normativa. Prima di emettere la fattura verifica il tuo regime e, se pensi di rientrare in un’eccezione, controlla la norma puntuale o confrontati con un consulente.

Quando e come pago la marca da bollo sulla fattura di vendita del cespite?

L’imposta di bollo da 2 euro è dovuta quando la fattura è non soggetta a IVA e supera 77,47 euro. Nei regimi forfettari questo capita spesso, perché la fattura è senza IVA. Per le e-fatture il bollo è virtuale: indichi il bollo nel file XML e l’Agenzia delle Entrate calcola gli importi da versare trimestralmente con F24, entro le scadenze definite dai provvedimenti dell’Agenzia (norma base: DPR 642/1972, DM 17/06/2014). Se emetti una fattura cartacea (oggi rara), applichi fisicamente la marca da bollo da 2 euro e ne riporti gli estremi sul documento.

Come calcolo plusvalenza o minusvalenza e come incidono sulle tasse?

Formula semplice: prezzo di vendita meno valore netto contabile. Il valore netto è il costo storico meno ammortamenti già dedotti. Se il risultato è positivo, hai una plusvalenza; se negativo, una minusvalenza. Per le imprese la disciplina è nell’art. 86 del TUIR: la plusvalenza concorre al reddito d’impresa; se il bene è posseduto da oltre tre anni, puoi rateizzare fino a cinque esercizi. Per i professionisti (art. 54 TUIR) la plusvalenza concorre al reddito di lavoro autonomo secondo il principio di cassa. Nel forfettario le plusvalenze e minusvalenze non rilevano per il calcolo dell’imposta sostitutiva, perché il reddito è determinato in modo forfettario sui ricavi.

Posso emettere la fattura dopo aver incassato il corrispettivo? Quali sono i tempi?

La regola generale prevede che, se non emetti fattura contestuale, hai fino a 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per trasmettere la fattura elettronica allo SDI (DLgs 127/2015 e relative norme IVA). L’effettuazione, per i beni, coincide con la consegna o la spedizione, o con il pagamento se anteriore. Se documenti la consegna con DDT, puoi emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo, riepilogando le consegne del mese. Ricorda che l’incasso non sposta i tempi di emissione, ma può incidere sulla tassazione per i professionisti che applicano il principio di cassa.

Cosa devo conservare per essere a prova di controllo fiscale?

Conserva: la fattura di vendita, la documentazione del bene (scheda cespite, matricola, inventario), l’eventuale verbale di dismissione o consegna, la prova di spedizione se il bene viaggia (soprattutto per UE), e le scritture contabili che mostrano il calcolo di valore netto, plus/minus e l’aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili (DPR 600/1973). Se la fattura è elettronica, la conservazione digitale a norma segue le regole dell’Agenzia delle Entrate. In caso di bollo virtuale, conserva anche le ricevute dei pagamenti periodici. Le norme di riferimento sono consultabili su Normattiva e nei documenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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