Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fatturazione differita consente di emettere un’unica e-fattura entro il 15 del mese successivo per più consegne o servizi del mese precedente; serve DDT o altra prova idonea e l’IVA resta del mese dell’operazione.
- Base normativa: art. 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972; art. 6 DPR 633/1972 per il momento impositivo; D.Lgs. 127/2015 per la e-fattura; DL 36/2022 convertito in L. 79/2022 per l’estensione ai forfettari.
- Nel file XML si usa il tipo documento TD24 e si richiamano DDT/rapportini nel blocco DatiDDT o documenti equivalenti nei campi di riferimento.
- L’IVA si liquida nel mese/trim del fatto generatore, non nel mese di emissione; scadenze tipiche: 15 per invio SDI, 16 per versamento IVA.
Che cos’è la fatturazione differita e perché esiste
La fatturazione differita è una modalità che ti permette di emettere una fattura unica entro il 15 del mese successivo. Raccoglie più consegne o servizi resi nello stesso mese.
La norma è l’art. 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972. Dice che, se documenti le operazioni con un documento di trasporto o altro documento idoneo, puoi fatturare entro il 15 del mese dopo.
Questa regola semplifica la gestione quando fornisci beni o servizi ripetuti allo stesso cliente. Riduci il numero di fatture e conservi un flusso contabile più pulito.
Quando si può fare: requisiti oggettivi e documentali
Beni: serve il DDT o documento equipollente
Per le cessioni di beni, allega e conserva il DDT (documento di trasporto). Il DDT individua cosa, a chi e quando hai consegnato. È stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.P.R. 472/1996, come sostituto della vecchia bolla di accompagnamento.
Il DDT deve contenere data, numero, dati delle parti, descrizione e quantità dei beni. Senza un DDT o documento simile, la differita sui beni è rischiosa.
Servizi: “documentazione idonea”
Per i servizi, la legge parla di “idonea documentazione”. In pratica usa un rapportino firmato, un timesheet, un verbale di collaudo, un ordine controfirmato o e-mail PEC che provi l’esecuzione.
La prova deve consentire di collegare la prestazione alla fattura riepilogativa. È buona prassi indicare numero e data del documento nel corpo della e-fattura.
Attenzione ai corrispettivi telematici
Se vendi a privati con corrispettivi telematici, di norma emetti scontrino elettronico. La fattura differita si usa solo se il cliente chiede fattura o se il tuo modello di vendita lo prevede. Conserva comunque la traccia di consegne e servizi.
Come funziona nell’e-fattura: campi, codici e tempistiche
Tipo documento e riferimenti
Nell’XML seleziona TD24 “Fattura differita (art. 21, comma 4, lett. a) DPR 633/72)”. Per un’immediata useresti TD01. TD24 dice al Sistema di Interscambio che la fattura riepiloga operazioni del mese precedente.
Compila il blocco DatiDDT con numero e data dei DDT. Per i servizi, se non hai DDT, usa DatiOrdineAcquisto, DatiContratto o DatiSAL/DatiFattureCollegate richiamando rapportini, verbali o ordini.
Data del documento e invio allo SDI
Per prassi consolidata e chiarita dall’Agenzia delle Entrate (circolare 14/E del 2019), nella TD24 la Data del documento è l’ultimo giorno del mese delle operazioni. L’invio allo SDI deve avvenire entro il 15 del mese successivo.
Ricorda: la fattura è “emessa” quando la trasmetti allo SDI (D.Lgs. 127/2015). Se invii oltre il 15, è tardiva. Valuta le sanzioni in base all’impatto sulla liquidazione IVA.
IVA: mese dell’operazione, non dell’emissione
L’IVA matura quando l’operazione è effettuata (art. 6 DPR 633/1972). Per i beni è la consegna o spedizione. Per i servizi è l’esecuzione, o il pagamento se avviene prima.
La differita non sposta il mese di competenza IVA. Se riepiloghi ottobre e invii il 14 novembre, versi l’IVA di ottobre con la scadenza ordinaria (16 novembre se liquidazione mensile).
Regimi fiscali: ordinario, forfettario, IVA per cassa
Regime ordinario
Adotti la liquidazione mensile o trimestrale. Con la differita, l’imponibile e l’IVA rientrano nella liquidazione del mese/trim di effettuazione. Usa registri e scadenziario per non perdere la liquidazione corretta.
Regime forfettario
Nel forfettario non addebiti l’IVA e non la versi (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). Puoi comunque emettere TD24 per comodità amministrativa.
Imposta Natura operazione a N2.2. Inserisci la dicitura che l’operazione non sconta IVA ai sensi del forfettario. Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari (DL 36/2022 convertito in L. 79/2022).
IVA per cassa
Se applichi l’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012 convertito in L. 134/2012), l’esigibilità dell’IVA scatta con l’incasso, non con l’emissione. La fatturazione differita non cambia questa regola.
Continua a usare TD24 e a richiamare i documenti di prova. Traccia gli incassi per liquidare correttamente l’IVA quando la incassi.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per scegliere subito tra immediata e differita:
- Se la consegna/servizio è unico e non avrai altre operazioni a fine mese, emetti fattura immediata (TD01) entro 12 giorni dall’operazione.
- Se nello stesso mese farai più consegne/servizi allo stesso cliente e hai DDT o prova idonea, usa la differita (TD24) entro il 15 del mese successivo.
- Se manca un DDT per i beni e non hai altra prova certa, meglio emettere immediata per evitare rischi documentali.
- Se il cliente è PA e il contratto prevede fattura unica a fine mese con SAL/verbali, valuta differita; cura i riferimenti nei campi DatiSAL/DatiOrdine.
- Se sei in forfettario e vuoi semplificare la burocrazia, la differita è utile quando hai molte righe e consegne in un mese.
Compilazione pratica: passi operativi
Prima del 15 del mese successivo
Raccogli tutti i DDT o rapportini del mese. Verifica completezza dei dati: anagrafiche, descrizione, quantità, prezzi, aliquote o natura operazione.
Decidi la Data documento: ultimo giorno del mese delle operazioni. Predisponi la fattura TD24 con una riga per ciascuna consegna o con righe riepilogative per codici articolo/servizio.
Nel file XML
Compila DatiDDT con numero e data per ogni consegna. Per i servizi senza DDT, usa i blocchi DatiOrdineAcquisto o DatiContratto e indica numero, data e descrizione del rapportino o del verbale.
Se applichi split payment o reverse charge in casi particolari, usa la corretta natura/causale. Per il forfettario imposta Natura N2.2, senza IVA.
Trasmissione e conservazione
Trasmetti allo SDI entro il 15. Se SDI scarta, correggi e ritrasmetti appena possibile. L’emissione avviene quando SDI accetta.
Conserva le e-fatture per 10 anni secondo il Codice civile (art. 2220) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Conserva anche i DDT e i rapportini.
Impatto su liquidazioni, registri e sanzioni
Registrazione e liquidazione
Nei registri IVA vendite, annota la TD24 con data documento a fine mese. La liquidazione ricade nel periodo del fatto generatore, non nella data di invio.
Se sbagli mese, rettifica con nota di variazione (art. 26 DPR 633/1972) o registrazione correttiva. Evita duplicazioni imponibili.
Sanzioni per tardiva emissione
Il D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni. Se la tardiva emissione non incide sulla liquidazione, la sanzione va da 250 a 2.000 euro. Se incide sull’IVA, va dal 90% al 180% dell’imposta relativa.
Se emetti entro la liquidazione del periodo, puoi ridurre il rischio. Valuta il ravvedimento operoso per chiudere l’irregolarità prima dei controlli.
Casi pratici e trappole da evitare
Righe prezzo e aliquote miste
Se hai beni con aliquote diverse, separa le righe e applica la corretta aliquota. Non usare un’aliquota media. È un errore frequente e costa caro in caso di controllo.
Prestazioni continuative
Per servizi continuativi, definisci un periodo di competenza chiaro nel contratto. Usa il mese solare come taglio. Allega un SAL o un report mensile firmato.
Anticipi e acconti
Se incassi un anticipo, l’IVA può diventare esigibile sull’anticipo (art. 6 DPR 633/1972). In quel caso emetti fattura di acconto immediata, poi differita a saldo a fine mese.
| Scenario | Documento a supporto | Tipo documento SDI | Scadenze e impatto IVA |
|---|---|---|---|
| Beni B2B con più consegne nello stesso mese | DDT per ogni consegna con data e numero | TD24 con DatiDDT valorizzati | Invio entro il 15 del mese successivo; IVA nel mese della consegna; versamento al 16 (mensile) o nel trimestre |
| Servizi B2B ripetuti nel mese | Rapportino/timesheet/verbale firmato o altra prova idonea | TD24 con riferimenti in DatiOrdine/DatiContratto | Invio entro il 15; IVA nel mese di esecuzione o pagamento se antecedente |
| Regime forfettario con prestazioni ripetute | Rapportini o ordini confermati | TD24 con Natura N2.2 e dicitura forfettario | Nessuna IVA da versare; emissione entro il 15; obbligo e-fattura vigente |
| Pubblica Amministrazione con SAL mensile | SAL/verbale di regolare esecuzione, ordine MEF/contratto | TD24 in FatturaPA, riferimenti a SAL/ordine | Invio entro il 15; esigibilità IVA secondo regole generali o specifiche contrattuali |
| IVA per cassa con consegne/servizi mensili | DDT/rapportini; tracciatura incassi | TD24 con annotazione IVA per cassa | Emissione entro il 15; IVA esigibile all’incasso ex art. 32-bis DL 83/2012 |
| Acconti nel mese e saldo a fine mese | Ricevuta incasso acconto; DDT/rapportino per saldo | TD01 per acconto; TD24 per saldo | IVA sull’acconto all’incasso; IVA sul saldo nel mese di esecuzione |
FAQ
Posso emettere una fattura differita senza DDT per cessioni di beni?
Meglio evitarlo. L’art. 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972 richiede un documento di trasporto o un documento equipollente per le cessioni di beni. Senza DDT rischi che la fattura differita venga contestata in caso di controllo. Se non hai predisposto un DDT, valuta di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla consegna, oppure genera un documento di consegna con data certa e contenuti minimi prima della fattura. Per i servizi puoi ricorrere a rapportini o verbali, ma per i beni l’uso del DDT resta la prassi più sicura.
Come valorizzo la “Data” in una TD24 e cosa succede se invio il 16?
Per prassi operativa, nella TD24 la Data del documento è l’ultimo giorno del mese in cui hai effettuato consegne o servizi. Trasmetti allo SDI entro il 15 del mese successivo. Se invii il 16, sei in tardiva emissione. Valuta l’impatto: se la tardività non altera la liquidazione IVA (per esempio, rimani nello stesso mese/trim), si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista dal D.Lgs. 471/1997. Se invece la tardività sposta l’IVA a un periodo successivo, la sanzione è tra il 90% e il 180% dell’imposta. In entrambi i casi, considera il ravvedimento operoso per ridurre l’esborso sanzionatorio.
La fattura differita è ammessa per vendite B2C con corrispettivi telematici?
Sì, ma solo se il cliente chiede fattura o se il tuo flusso prevede fatturazione invece dello scontrino. In ambito B2C i corrispettivi telematici coprono la maggior parte delle operazioni. Se il cliente chiede fattura, puoi usare la differita se hai documentazione idonea delle consegne (DDT) o delle prestazioni. Ricorda che non devi duplicare: se emetti scontrino, non devi poi fatturare la stessa operazione, salvo emissione di “documento commerciale parlante” con successiva fattura di cortesia senza valenza fiscale. Imposta correttamente i registri per evitare doppie annotazioni e incongruenze nei corrispettivi.
Come si gestiscono sconti, resi o errori su una fattura differita già inviata?
Correggi con una nota di variazione elettronica, TD04, ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972. Se hai applicato uno sconto non pattuito o hai sbagliato quantità, emetti una nota di credito parziale o totale con riferimento alla TD24 originaria (numero e data). Per resi di beni fai riferimento ai DDT di reso, se disponibili. Se l’errore è solo formale e non incide sui valori fiscali (per esempio, un refuso in descrizione), puoi emettere una nuova fattura correttiva o una nota esplicativa interna, ma è preferibile la nota di variazione per allineare l’XML. Conserva sempre la catena documentale che spiega la modifica.
Quali sono le fonti ufficiali da consultare per restare aggiornato sulla fatturazione differita?
Per la base normativa IVA consulta il DPR 633/1972 su Normattiva, in particolare gli articoli 6 e 21. Per la fatturazione elettronica vedi il D.Lgs. 127/2015 e i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle specifiche tecniche (come il provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757 e successivi aggiornamenti). Per l’obbligo generalizzato ai forfettari vedi il DL 36/2022 convertito in L. 79/2022. Per le sanzioni fai riferimento al D.Lgs. 471/1997. Per la conservazione digitale consulta il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005, e il Codice civile all’art. 2220. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate, come la 14/E del 2019, offrono chiarimenti pratici molto utili.
