Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari; restano escluse solo le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Segui regole, scadenze e codici qui.
- Obbligo e-fattura per tutti i forfettari dal 2024. Eccezione: prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
- Scadenze: fattura immediata entro 12 giorni; differita entro il 15 del mese successivo. Conservazione 10 anni.
- Codici: B2B 7 caratteri; privati 0000000; estero XXXXXXX; PA con CUU. Forfettari: natura IVA N2.2 e bollo se dovuto.
Obbligo 2024 per i forfettari: il quadro normativo e cosa significa in pratica
Dal 1° gennaio 2024 i contribuenti in regime forfettario devono emettere solo fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI). La regola vale per tutti, indipendentemente dai ricavi dell’anno precedente.
La base normativa è nella Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916, che ha introdotto l’e-fattura B2B e B2C dal 2019. L’estensione ai forfettari è nel Decreto-Legge 36/2022, art. 18, convertito nella Legge 79/2022. Puoi consultare i testi su Normattiva e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
“Regime forfettario” significa tassazione agevolata con imposta sostitutiva fissa e semplificazioni contabili. Anche se il regime è semplificato, l’obbligo di e-fattura resta pieno, salvo l’eccezione sanitaria spiegata sotto.
L’eccezione sanitaria: quando non si usa lo SdI
Se eroghi prestazioni sanitarie a persone fisiche, non devi emettere fattura elettronica tramite SdI per quelle operazioni. Devi inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). La ragione è la tutela dei dati sanitari.
Il divieto di trasmissione via SdI per le fatture sanitarie verso persone fisiche deriva dal D.L. 119/2018, art. 10-bis, e successive proroghe. Le regole del Sistema TS sono in decreti del MEF (ad esempio D.M. 31 luglio 2015 e aggiornamenti) e nelle istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Attenzione: se il tuo servizio non è prestazione sanitaria (esempio: formazione HR in azienda), oppure fatturi a un’impresa o a una PA, usi la fattura elettronica anche se sei un professionista sanitario.
Altri soggetti minimi e “vantaggio”
L’obbligo 2024 riguarda anche chi applica il regime di vantaggio (ex “minimi”). Le eccezioni e i flussi operativi sono gli stessi dei forfettari, con l’eventuale specifica dicitura di regime nel documento.
Come si emette una fattura elettronica: abilitazione, dati e flusso operativo
“Fattura elettronica” significa file XML conforme al tracciato FatturaPA, inviato allo SdI. Il sistema controlla il file e lo recapita al destinatario attraverso il suo canale.
Per abilitarti, entra nel Portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Da lì puoi emettere, ricevere e conservare le fatture, oppure attivare e gestire un canale di trasmissione diverso.
Canali disponibili e conservazione
Puoi operare con il servizio web gratuito, una PEC, un canale accreditato, o un software gestionale. La scelta non cambia le regole fiscali, ma incide su usabilità e automazioni.
La conservazione digitale a norma è obbligatoria per 10 anni (Codice Civile, art. 2220; linee guida AgID; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate). Il Portale offre un servizio gratuito di conservazione, che puoi attivare.
Compilazione: campi chiave per il forfettario
Inserisci i dati minimi obbligatori: dati delle parti, descrizione, imponibile, natura IVA, eventuale bollo, modalità e termini di pagamento. Numerazione progressiva per anno.
Per il forfettario, la natura IVA tipica è N2.2 (operazioni non soggette, altri casi). Inserisci in “Causale” frasi chiare come: “Operazione in franchigia IVA – Regime forfettario, art. 1, commi 54-89, L. 190/2014; non soggetta a ritenuta d’acconto, comma 67”.
Se l’importo supera 77,47 euro, scatta l’imposta di bollo da 2 euro in modalità virtuale. Imposta il campo Bollo a “SI”. Le scadenze di versamento sono trimestrali, comunicate nel Portale. La disciplina del bollo virtuale è nei decreti MEF sul bollo (ad esempio D.M. 17 giugno 2014 e aggiornamenti) e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Tempistiche e tipologie: immediata e differita
Fattura immediata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La data operazione è la consegna del bene o il pagamento del servizio, se applichi il principio di cassa.
Fattura differita entro il 15 del mese successivo, se hai documenti di trasporto o idonea documentazione che attesta le consegne del mese. Indica i riferimenti dei DDT.
Per le note di credito usa il tipo documento TD04. Per gli acconti puoi emettere fatture distinte con richiamo al saldo finale.
Codici destinatario, PA e operazioni con l’estero
Per recapitare la fattura, serve il codice destinatario corretto. È un codice di 7 caratteri per imprese e professionisti residenti o stabiliti in Italia. Chiedilo al cliente o leggi il suo QR-code.
Se fatturi a un consumatore finale italiano senza PEC o codice dedicato, inserisci 0000000. Invia una copia di cortesia al cliente (PDF o cartaceo), ma vale solo l’XML trasmesso allo SdI.
Se il cliente è estero, usa XXXXXXX come codice destinatario. Indica i dati anagrafici completi e il Paese. Il file passa dallo SdI, che registra l’operazione ai fini delle comunicazioni transfrontaliere.
Fatture alla Pubblica Amministrazione
Per le PA usa il Codice Univoco Ufficio (CUU) di 6 caratteri. Compila i campi richiesti dalla PA (CIG, CUP, riferimenti ordine). La base normativa è nel D.M. 55/2013 e nei provvedimenti tecnici della FatturaPA.
Acquisti ed estero: integrazioni e autofatture
Se acquisti servizi dall’estero o beni intracomunitari, potresti dover integrare o emettere autofattura. Anche i forfettari, pur non detraendo IVA, sono soggetti all’assolvimento dell’imposta in reverse charge.
Usa i tipi documento TD17 (servizi da estero), TD18 (acquisti intracomunitari di beni), TD19 (acquisti da soggetti esteri ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972). Trasmetti al SdI secondo i termini previsti. La base è nel D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis, come modificato, e nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia.
Sanzioni: cosa rischi e come ridurre i danni
Se non emetti o emetti in ritardo una fattura, si applica l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Per operazioni senza IVA (come nei forfettari) la sanzione va da 250 a 2.000 euro.
Per le comunicazioni transfrontaliere tramite SdI, si applica l’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 471/1997: 2 euro per documento (massimo 400 euro al mese), ridotta a 1 euro (massimo 200) se invii entro 15 giorni.
Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso se regolarizzi spontaneamente prima dei controlli. Le regole sono nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Regola decisionale rapida
Decidi in 5 passaggi logici
1) Sei in regime forfettario o di vantaggio? Sì: vai al punto 2. No: segui le regole ordinarie di e-fattura.
2) La prestazione è sanitaria e il cliente è una persona fisica? Sì: non usare SdI; invia al Sistema TS. No: vai al punto 3.
3) Il cliente è una PA? Sì: usa CUU e tracciato PA; rispetta richieste CIG/CUP. No: vai al punto 4.
4) Il cliente è estero? Sì: codice XXXXXXX; compila dati Paese; rispetta regole territorialità IVA. No: usa il codice destinatario a 7 caratteri o 0000000 se privato.
5) Tipo documento: TD01 per fattura; TD04 per nota di credito; TD17-19 per integrazioni estero. Imposta natura N2.2; bollo se dovuto; invia allo SdI.
Casi pratici aggiornati al 2026
Consulente marketing in forfettario, cliente PMI italiana
Usa TD01. Codice destinatario a 7 caratteri. Natura N2.2. Nessuna ritenuta. Bollo se imponibile supera 77,47 euro. Emissione entro 12 giorni dalla data pagamento o prestazione.
Psicologo che fattura a paziente persona fisica
Non emettere e-fattura tramite SdI per quella prestazione. Invia i dati al Sistema TS. Se fatturi un’azienda per formazione, emetti e-fattura allo SdI.
Designer forfettario con cliente in Francia
Usa TD01. Codice destinatario XXXXXXX. Natura N2.2. Indica Paese FR e partita IVA del cliente se disponibile. Emissione entro 12 giorni. L’operazione transita dallo SdI ai fini statistici e di controllo.
Acquisto servizio software dagli USA
Emetti TD17 per integrazione. Calcola l’IVA dovuta in Italia secondo l’art. 17, c. 2, DPR 633/1972. Versi l’IVA, senza detrarla. Invio al SdI entro i termini previsti.
Fattura differita per consegne multiple in mese
Richiama i DDT. Emissione entro il 15 del mese successivo. Numerazione progressiva. Natura N2.2. Bollo se dovuto sul totale documento.
| Scenario | Documento/TD e Codice destinatario | Scadenza emissione/integrazione | Sanzioni/Note normative |
|---|---|---|---|
| B2B Italia (forfettario → impresa) | TD01; codice 7 caratteri cliente | Entro 12 giorni (immediata) o 15 mese successivo (differita) | D.Lgs. 471/1997 art. 6; L. 205/2017; DL 36/2022 art. 18 |
| B2C Italia (forfettario → privato) | TD01; 0000000; copia di cortesia al cliente | Entro 12 giorni | D.Lgs. 471/1997 art. 6; privacy garantita dall’XML in SdI |
| Prestazione sanitaria a persona fisica | Nessun invio SdI; invio a Sistema TS | Secondo calendario Sistema TS | D.L. 119/2018 art. 10-bis; MEF e Garante Privacy |
| Fattura a PA | TD01-PA; CUU 6 caratteri; CIG/CUP se richiesti | Secondo contratto/ordine; invio via SdI | DM 55/2013; specifiche FatturaPA |
| Vendita a cliente estero | TD01; XXXXXXX; indicare Paese e dati fiscali | Entro 12 giorni | D.Lgs. 127/2015 art. 1, c. 3-bis; regole territorialità IVA |
| Acquisto servizi da estero | TD17 (integrazione/autofattura) | Secondo termini AE; in pratica entro il 15 del mese successivo | DPR 633/1972 art. 17; sanzioni art. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/1997 |
| Acquisto beni intra-UE | TD18 (integrazione) | Secondo termini AE; entro il 15 del mese successivo | DPR 633/1972; D.Lgs. 127/2015; sanzioni transfrontaliere |
| Acquisto beni da extra-UE (operazioni art. 17 c. 2) | TD19 (integrazione) | Secondo termini AE | DPR 633/1972 art. 17; D.Lgs. 127/2015 |
FAQ
1) In regime forfettario devo sempre emettere fattura elettronica? E se fatturo solo a privati?
Sì, dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari, anche se fatturi solo a privati consumatori. In quel caso usa il codice destinatario 0000000 e invia allo SdI. Fornisci al cliente una copia di cortesia (PDF o cartacea), ma ha valore solo il file XML transitato dallo SdI. Resta esclusa l’e-fattura per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche: in quel caso invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria, secondo il calendario e le specifiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le norme di riferimento sono la Legge 205/2017 e il DL 36/2022 per l’obbligo generale, e il D.L. 119/2018, art. 10-bis, per l’eccezione sanitaria.
2) Come imposto correttamente una e-fattura da forfettario? Quali diciture devo inserire?
Compila i dati del cliente, la descrizione chiara del servizio, il corrispettivo e la natura IVA. Per i forfettari la natura consigliata è N2.2 (operazioni non soggette). Nel campo “Causale” inserisci: “Regime forfettario – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Operazione non soggetta a IVA. Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67”. Se l’importo documento supera 77,47 euro, imposta il bollo virtuale a “SI”. La numerazione deve essere progressiva nell’anno. Emissione entro 12 giorni per l’immediata o entro il 15 del mese successivo per la differita. Conserva a norma per 10 anni. Le basi sono nelle specifiche tecniche FatturaPA emanate dall’Agenzia delle Entrate, nel Codice Civile art. 2220 e nei decreti MEF sul bollo.
3) Fatturo o compro dall’estero: cosa cambia per un forfettario tra UE ed extra-UE?
Se vendi a un cliente estero, emetti TD01 con codice destinatario XXXXXXX. Compila Paese, indirizzo e, se disponibile, il numero IVA estero. Indica natura N2.2. Rispetta le regole di territorialità IVA del DPR 633/1972 (ad esempio servizi generici a soggetto passivo UE sono fuori campo in Italia). Se acquisti dall’estero, devi spesso integrare l’IVA in reverse charge: TD17 per servizi, TD18 per beni intra-UE, TD19 per acquisti da soggetti extra-UE rilevanti in Italia. Come forfettario non detrai l’IVA, quindi la versi come costo. Trasmetti i documenti al SdI entro i termini. Le sanzioni per comunicazioni transfrontaliere seguono l’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997. Le basi sulle comunicazioni via SdI sono nel D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis, e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
4) Ho sbagliato una fattura elettronica: come la correggo? E cosa rischio se sono in ritardo?
Se l’importo da incassare diminuisce o annulli l’operazione, emetti una nota di credito TD04 che richiama la fattura errata. Se devi solo integrare dati formali, puoi annullare con nota di credito e riemettere correttamente, o emettere un documento integrativo secondo le casistiche accettate. Per il ritardo, l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 prevede, per operazioni non soggette a IVA, una sanzione da 250 a 2.000 euro. Puoi ridurre con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) pagando spontaneamente in tempi rapidi. Se il problema riguarda comunicazioni estere via SdI, valgono le sanzioni specifiche dell’art. 11, comma 2-quater, con riduzioni se rimedi entro 15 giorni.
5) Imposta di bollo e ritenuta d’acconto nei forfettari: quando si applicano e come si gestiscono in e-fattura?
Nel regime forfettario la ritenuta d’acconto non si applica. Devi informare il cliente con la dicitura in fattura che non si effettua ritenuta, come da art. 1, comma 67, L. 190/2014. L’imposta di bollo da 2 euro si applica se il totale documento supera 77,47 euro e l’operazione non è assoggettata a IVA. In e-fattura imposta il campo Bollo a “SI” e lo SdI conteggerà gli importi dovuti. Il versamento avviene in via telematica con scadenze trimestrali indicate nel Portale Fatture e Corrispettivi. La disciplina del bollo virtuale è nei decreti del MEF e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Mantieni traccia dei totali trimestrali e verifica gli addebiti nel cassetto fiscale per evitare sanzioni e interessi.
