Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per prestazioni sanitarie verso privati non emettere fattura elettronica: rilascia documento cartaceo e invia i dati mensilmente al Sistema Tessera Sanitaria. E-fattura obbligatoria per B2B/non sanitarie. Bollo da 2 euro oltre 77,47 euro.
- Divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie verso persone fisiche tenute all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (art. 10-bis, DL 119/2018).
- Trasmissione STS mensile entro la fine del mese successivo al pagamento, con dati minimi privacy by design (DM 31/7/2015 e DM 19/10/2020).
- Operazioni esenti IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/1972; bollo di 2 euro oltre 77,47 euro; pagamenti tracciabili per detrazioni IRPEF.
Come funziona oggi: quadro sintetico e basi normative
Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati
Se sei tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), non puoi emettere fattura elettronica per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Il divieto tutela la privacy dei pazienti.
La base è l’art. 10-bis del DL 119/2018, confermato negli anni. Riferimento consultabile su Normattiva e documenti Agenzia delle Entrate e Garante Privacy.
Consegna invece una fattura cartacea o un documento commerciale. Poi trasmetti i dati al STS secondo le regole tecniche vigenti.
Quando l’e-fattura è obbligatoria
Devi emettere e-fattura tramite SdI se:
– la prestazione è sanitaria ma resa a un soggetto IVA o a una PA, e i dati non confluiscono nello STS (esempio: sorveglianza sanitaria aziendale);
– la prestazione non è sanitaria (docenze, perizie, consulenze non cliniche), verso chiunque;
– vendi beni o servizi non sanitari.
In e-fattura usa il codice Natura operazione coerente con l’esenzione IVA quando applicabile (tipicamente N1 ex art. 10). La fonte di riferimento è il DPR 633/1972.
Come funziona il Sistema Tessera Sanitaria (STS)
Lo STS raccoglie i dati delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata. Trasmetti i dati in modo sicuro via portale o software accreditati.
I dati minimi includono: codice fiscale del paziente, data del pagamento, importo, tipologia di spesa, modalità di pagamento, flag di opposizione. La diagnosi non si invia.
La disciplina tecnica discende dal DM 31 luglio 2015 e dagli aggiornamenti del MEF, incluso il DM 19 ottobre 2020. Le istruzioni operative sono pubblicate da MEF e Agenzia delle Entrate.
Scadenze 2026: invio mensile
L’invio è mensile. Trasmetti entro l’ultimo giorno del mese successivo al pagamento. Conta la data di incasso, non la data fattura.
Esempio: incasso il 9 aprile. Invio entro il 31 maggio. Se emetti documento a marzo ma incassi a maggio, rileva maggio.
Le scadenze mensili sostituiscono le vecchie scadenze semestrali. Consulta sempre il calendario operativo STS del MEF per eventuali proroghe tecniche.
Esenzione IVA, bollo e diciture corrette
Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972). Indica in fattura la norma di esenzione.
Se l’imponibile supera 77,47 euro, apponi la marca da bollo da 2 euro. Su fatture cartacee è fisica. Su e-fatture è virtuale con versamento periodico.
In fattura cartacea inserisci la dicitura “Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972” e il numero/timbro della marca, se fisica.
Pagamenti, detrazioni e opposizione del paziente
Pagamenti tracciabili e detraibilità
Per la detrazione IRPEF del 19%, il paziente deve pagare con mezzi tracciabili. Esempi: carte, bonifico, assegno, Satispay con ricevuta fiscale.
Sono esenti dall’obbligo di tracciabilità solo farmaci, dispositivi medici e prestazioni in strutture pubbliche o private accreditate. La base è la Legge di Bilancio 2020.
Indica sempre il metodo di pagamento nel documento. In STS seleziona la corretta modalità.
Opposizione del paziente alla precompilata
Il paziente può opporsi all’uso dei dati nella precompilata. Può farlo al momento del pagamento, o sul portale dell’Agenzia entro il 31 gennaio successivo.
Se il paziente si oppone, trasmetti comunque i dati con flag di opposizione. Servono per controlli statistici, non per la precompilata.
Questa facoltà deriva dal Codice Privacy e dal GDPR. Il Garante Privacy ha definito tempi e modalità.
Regola decisionale rapida
Se… allora… per decidere in pochi secondi
– Se la prestazione è sanitaria e il cliente è una persona fisica, non fare e-fattura. Rilascia documento cartaceo e invia allo STS a cassa.
– Se la prestazione è sanitaria ma verso azienda/PA, fai e-fattura SdI. Non invii STS, salvo casi particolari previsti dalle specifiche.
– Se la prestazione non è sanitaria, fai sempre e-fattura SdI. L’STS non c’entra.
– Se incassi un acconto, registra e trasmetti allo STS l’acconto nel mese successivo. Al saldo invia il resto.
– Se l’importo supera 77,47 euro ed è esente IVA, applica il bollo di 2 euro. Cartaceo o virtuale a seconda del canale.
Numerazione, archiviazione, corrispettivi e sanzioni
Serie documentali e conservazione
Usa serie distinte per chiarezza. Esempio: “A-” per fatture cartacee sanitarie, “E-” per e-fatture. La numerazione deve essere univoca e cronologica.
Conserva i documenti per 10 anni. Le e-fatture vanno in conservazione digitale a norma. I cartacei si archiviano in modo ordinato e leggibile.
Queste regole derivano dal Codice Civile, dal DPR 633/1972 e dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla conservazione.
Corrispettivi telematici e STS
Se trasmetti allo STS le prestazioni sanitarie, per quelle operazioni sei esonerato dall’invio dei corrispettivi via Registratore Telematico. La base è nei provvedimenti MEF/Agenzia.
Puoi comunque emettere documento commerciale da RT per esigenze organizzative. Resta l’obbligo STS quando previsto.
Non duplicare gli invii: evita invio sia a RT sia a STS per lo stesso incasso, se l’esonero vale.
Sanzioni per errori o ritardi STS
Se sbagli o invii tardi, si applicano le sanzioni del d.lgs. 175/2014, art. 3, comma 5-bis. 100 euro per comunicazione, tetto 50.000 euro per anno.
Le sanzioni si riducono con la correzione entro i termini previsti. Correggi entro 30 giorni per ridurre l’importo.
Per la mancata imposta di bollo sono dovute sanzioni e interessi secondo il DPR 642/1972.
Casi d’uso pratici
Prestazioni tipiche e gestione fiscale
Visita ambulatoriale a privato: rilascia fattura cartacea esente IVA e applica bollo se dovuto. Incaschi con POS. Invia allo STS entro il mese successivo.
Sorveglianza sanitaria a un’azienda: emetti e-fattura esente IVA con Natura N1. Nessun invio STS. Conserva digitalmente.
Docenza per un convegno: non è attività sanitaria. Emetti e-fattura con regime IVA appropriato. Nessuno STS.
Telemedicina, acconti, rimborsi
Televisita a privato: si tratta come visita in presenza. Documento cartaceo, pagamento tracciabile, invio STS a cassa.
Acconto: emetti ricevuta o fattura di acconto. Trasmetti allo STS l’importo incassato nel mese successivo. Al saldo invia la differenza.
Rimborso o storno: rettifica con nota. Aggiorna anche lo STS con annullamento o sostituzione secondo le specifiche tecniche.
| Scenario | Documento da rilasciare | Canale/Adempimento | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Visita medica a privato | Fattura cartacea o documento commerciale; esente IVA art. 10, n. 18 | Invio STS mensile; nessuna e-fattura | Invia entro fine mese successivo al pagamento; bollo 2 euro oltre 77,47 euro; pagamento tracciabile per detrazione |
| Sorveglianza sanitaria aziendale | Fattura elettronica B2B; esente IVA se sanitaria | SDI; niente STS | Emissione entro 12 giorni dall’operazione o incasso se a cassa; conservazione digitale; indicare Natura N1 |
| Perizia medico-legale per Tribunale (PA) | Fattura elettronica PA; esente IVA se sanitaria | SDI con tracciato PA | Eventuale split payment escluso se esente; bollo virtuale se dovuto; tempi PA secondo incarico |
| Docenza/consulenza non sanitaria | Fattura elettronica | SDI; nessuno STS | IVA o esenzione secondo caso; ritenuta/ENPAM/Albo secondo ordinamento; nessun dato sanitario |
| Televisita a privato con pagamento online | Fattura cartacea inviata in PDF o documento commerciale | STS mensile; nessuna e-fattura | Rileva la data di incasso; allega ricevuta del pagamento; bollo se dovuto |
FAQ
Il paziente mi chiede la fattura elettronica per la detrazione. Posso emetterla?
No, se la prestazione è sanitaria resa a una persona fisica e sei tenuto allo STS. In questo caso la legge vieta la e-fattura per proteggere i dati sanitari. Devi rilasciare una fattura cartacea o un documento commerciale. La detrazione del paziente non dipende dalla e-fattura, ma dall’invio allo STS e dal pagamento tracciabile quando richiesto. Indica sempre l’esenzione IVA in base all’art. 10, n. 18, DPR 633/1972 e applica il bollo oltre 77,47 euro. Cita in eventuali note che i dati saranno trasmessi allo STS ai sensi del DM 31/7/2015 e s.m.i., salvo opposizione.
Come gestisco acconti e saldi con lo STS e con l’e-fattura?
Per i privati con STS conta la data di incasso. Se ricevi un acconto, rilascia ricevuta o fattura di acconto e trasmetti allo STS l’importo incassato entro la fine del mese successivo. Al saldo fai lo stesso per la parte residua. In questo modo il totale in STS corrisponde agli importi effettivamente pagati dal paziente. Per B2B/PA con e-fattura, emetti fattura di acconto via SdI quando incassi o maturi il corrispettivo secondo l’accordo. Al saldo emetti fattura finale detraendo l’acconto. Ricorda bollo sui documenti esenti oltre soglia e corretta Natura in XML.
Ho sbagliato il codice fiscale del paziente o l’importo inviato allo STS. Come correggo?
Accedi al portale STS e usa le funzioni di annullamento o sostituzione previste dalle specifiche tecniche. Correggi il CF, l’importo o la modalità di pagamento. Effettua la correzione entro 30 giorni dall’invio per ridurre il rischio sanzioni. Le sanzioni per dati errati o tardivi sono previste dal d.lgs. 175/2014, art. 3, comma 5-bis: 100 euro per comunicazione con tetto annuo a 50.000 euro, con riduzioni in caso di ravvedimento. Conserva la documentazione che giustifica la rettifica (ricevute, quietanze, note). Se hai emesso anche un documento commerciale, allinealo alla correzione dove necessario.
Sono un professionista sanitario che svolge anche attività non sanitarie. Come separo correttamente gli adempimenti?
Usa due serie di documenti distinte. Per le prestazioni sanitarie B2C rilascia documenti cartacei e invia allo STS. Per le attività non sanitarie emetti sempre e-fattura via SdI. Mantieni registri e archiviazione separando le serie (ad esempio “A-” per sanitarie cartacee, “E-” per e-fatture). Indica in ciascun documento la corretta disciplina IVA o esenzione. Non trasmettere allo STS operazioni non sanitarie. Per la contabilità, ricorda che i professionisti seguono il principio di cassa: tassazione quando incassi. Verifica contributi e ritenute in base al tuo Ordine o Cassa professionale.
Chi è obbligato a inviare i dati al STS e quali dati vanno inviati?
Sono obbligati i soggetti elencati nei decreti MEF sul STS: medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici sanitari, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, farmacie e parafarmacie, ottici e altri operatori sanitari indicati nei DM 31/7/2015 e successivi aggiornamenti (come il DM 19/10/2020). I dati minimi sono: codice fiscale del paziente, data del pagamento, importo, tipologia di spesa, aliquota o esenzione, modalità di pagamento, flag di opposizione. Non si inviano diagnosi o dettagli clinici. Le fonti consultabili sono il portale Tessera Sanitaria del MEF, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e la normativa disponibile su Normattiva e sui siti istituzionali del Ministero della Salute e del Garante Privacy.
