Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
I professionisti con Partita IVA emettono fatture elettroniche via Sistema di Interscambio; restano esclusi, per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; bollo virtuale a soglia e scadenze trimestrali.
- Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per ordinari e forfettari; esclusione specifica per operatori sanitari verso persone fisiche con invio al Sistema Tessera Sanitaria.
- Formato XML FatturaPA, trasmissione tramite SdI, termini di emissione: 12 giorni (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita).
- Marca da bollo virtuale di 2 euro per documenti senza IVA sopra 77,47 euro, con versamenti tramite F24 su base trimestrale.
Cos’è la fatturazione elettronica per i professionisti
La fatturazione elettronica è una fattura in formato XML, cioè un file strutturato leggibile dai sistemi. Non è un PDF. Il file segue lo standard “FatturaPA”.
La fattura passa dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. SdI controlla i dati minimi e recapita il documento al cliente. La data di consegna o di messa a disposizione costituisce prova dell’emissione.
Norme di base: Decreto Legislativo 127/2015 (introduzione e SdI), Legge 205/2017, commi 909-916 (obbligo generalizzato B2B/B2C), Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tracciato XML. Le fonti sono reperibili su Normattiva e sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Chi è obbligato, chi è escluso e da quando
Obbligo per ordinari e forfettari
Se hai Partita IVA in regime ordinario, emetti sempre e-fattura per operazioni nazionali. Se sei in regime forfettario, l’obbligo è generalizzato. È entrato a regime dopo la fase transitoria avviata con l’art. 18 del DL 36/2022 (PNRR 2) e conclusa dal 1° gennaio 2024.
Per tutti i professionisti che fatturano alla Pubblica Amministrazione, l’obbligo vige da anni. La base è la Legge 244/2007 e il DM 55/2013 (FatturaPA verso PA con codice univoco ufficio).
Esclusioni nel settore sanitario
Se sei un operatore sanitario che invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), non emetti e-fattura verso persone fisiche per le prestazioni sanitarie oggetto di invio a STS. Questa esclusione nasce dall’art. 10-bis del DL 119/2018 e dai successivi decreti MEF di proroga per motivi di privacy.
Di norma, l’obbligo STS resta per le spese sanitarie verso privati. Per prestazioni rese a imprese/enti o verso PA, si applica l’e-fattura quando la normativa lo consente. Verifica sempre le istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, poiché le proroghe possono essere aggiornate.
Operazioni estere e casi particolari
Per operazioni con soggetti esteri, non recapiti la fattura via SdI al cliente estero. Tuttavia, molte operazioni transfrontaliere si comunicano comunque via SdI usando specifici tipi documento (per esempio TD17, TD18, TD19 per integrazione/autofattura). Questo ha sostituito l’“esterometro”. Fonte: provvedimenti Agenzia delle Entrate sul tracciato XML e specifiche tecniche.
Regola decisionale rapida
Se emetti verso cliente italiano ed eserciti attività non sanitaria: usa sempre e-fattura via SdI.
Se sei in regime forfettario: emetti e-fattura senza IVA, indica la natura dell’operazione e ricorda il bollo sopra soglia.
Se fatturi alla PA: usa il formato FatturaPA con codice univoco dell’ufficio.
Se sei un operatore sanitario e la prestazione è resa a persona fisica e soggetta a invio STS: non emettere e-fattura; invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Se l’operazione è estera: valuta l’invio di documenti integrativi via SdI (TD17/18/19) e le regole IVA (reverse charge). In dubbio, controlla D.Lgs. 127/2015, provvedimenti AE e le istruzioni STS/MEF.
Come emettere correttamente la fattura elettronica
1) Abilitazione e canali
Accedi all’area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Abilita i servizi di fatturazione. Puoi usare i servizi gratuiti AE o un software accreditato. Puoi ricevere le fatture via codice destinatario o PEC.
Se il cliente non ti dà il codice destinatario, inserisci “0000000” e indica un recapito (PEC o codice) per la consegna. Il cliente potrà sempre scaricare la fattura dalla sua area riservata.
2) Compilazione del file XML
Inserisci dati del cedente/prestatore, del cliente, numero e data, imponibile e imposta o natura dell’operazione. Aggiungi il codice destinatario/PEC e, se serve, la ritenuta d’acconto.
Professionisti in regime ordinario: applicano IVA con l’aliquota corretta e, se il cliente è sostituto d’imposta, indicano la ritenuta d’acconto (20%) nei campi “DatiRitenuta”.
Professionisti in regime forfettario: non applicano IVA e non subiscono ritenuta d’acconto. Indicano la natura operazione (es. N2.2 – non soggetta per regime forfettario) e inseriscono la dicitura di legge: “Operazione in franchigia da IVA – regime forfettario – art. 1, commi 54–89, L. 190/2014”.
3) Invio a SdI e ricevute
Invia il file a SdI. Se SdI scarta, la fattura si considera non emessa. Correggila e reinviala. Se SdI la recapita o la mette a disposizione, la fattura è emessa nei termini.
Non serve la firma digitale per B2B/B2C, salvo casi specifici o richieste contrattuali. Per la PA spesso è richiesta la firma.
4) Termini di emissione
Fattura immediata: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Per i servizi, di regola coincide con la data del pagamento o con il momento di maturazione pattuito.
Fattura differita: entro il 15 del mese successivo per riepilogo di operazioni documentate da DDT o documenti idonei. Riferimenti: DPR 633/1972 e circolari AE.
5) Conservazione e tempi
Conserva le fatture per 10 anni. Base: Codice Civile, art. 2220. La conservazione digitale a norma segue le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Determinazione AgID n. 407/2020).
L’Agenzia delle Entrate offre consultazione delle e-fatture nell’area riservata se aderisci al servizio. La consultazione non sostituisce la conservazione a norma ai fini civilistici.
Marca da bollo sulle e-fatture
Quando si applica
Sulle fatture elettroniche senza IVA di importo superiore a 77,47 euro si applica la marca da bollo virtuale di 2 euro. È tipico per forfettari e per operazioni esenti/non imponibili specifiche.
Normativa: DM 17 giugno 2014 e provvedimenti AE in tema di imposta di bollo elettronica. Le istruzioni ufficiali sono sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Come si paga
Indica il bollo in fase di creazione della fattura nel software. L’imposta si paga trimestralmente con modello F24 precompilato disponibile nell’area riservata dell’Agenzia.
Scadenze: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio dell’anno successivo (4°). Se paghi in ritardo, usa il ravvedimento operoso.
Sanzioni, errori frequenti e come evitarli
Sanzioni per emissione tardiva o irregolare
Se emetti in ritardo con IVA, si applicano le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 (percentuali sull’imposta). Se sei forfettario, si applicano sanzioni fisse per irregolarità formali o documenti non rilevanti ai fini IVA (da 250 a 2.000 euro).
Se SdI scarta la fattura, non è emessa. Devi correggerla e rinviarla entro 5 giorni dove possibile per rispettare gli obblighi sostanziali. Consulta sempre le circolari AE per i casi di moratoria o attenuanti.
Errori ricorrenti
- Codice destinatario errato: la fattura non viene recapitata; il cliente però può scaricarla dall’area riservata.
- Natura IVA mancante per forfettari: la fattura risulta incoerente; inserisci sempre il codice natura corretto e la dicitura di legge.
- Mancato bollo oltre 77,47 euro: l’Agenzia rileva il dovuto e applica sanzioni; regolarizza con ravvedimento.
- Date non coerenti: la data documento deve rientrare nei termini di emissione; attenzione alla differita.
Fonti normative e istituzionali utili
D.Lgs. 127/2015 (SdI e fatturazione elettronica B2B/B2C). Legge 205/2017, commi 909-916 (obbligo generalizzato). DM 55/2013 e Legge 244/2007 (PA). DL 36/2022, art. 18 (estensione ai forfettari). D.L. 119/2018, art. 10-bis e decreti MEF (esclusione e-fattura per sanitario con STS). DM 17 giugno 2014 (bollo virtuale). D.Lgs. 471/1997 (sanzioni). Codice Civile art. 2220 (conservazione). Linee guida AgID n. 407/2020 (documenti informatici). Portali: Normattiva, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sistema Tessera Sanitaria.
| Scenario | Obbligo e-fattura | Requisiti tecnici | Adempimenti e scadenze |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime ordinario (B2B/B2C Italia) | Sì, sempre via SdI | XML FatturaPA; codice destinatario/PEC; eventuale ritenuta d’acconto | Immediata entro 12 giorni o differita entro il 15 del mese successivo; conservazione 10 anni; sanzioni art. 6 D.Lgs. 471/1997 |
| Professionista in regime forfettario (2026) | Sì, sempre via SdI | XML con natura IVA (es. N2.2); dicitura L. 190/2014; no ritenuta | Bollo di 2 euro oltre 77,47 euro; F24 bollo trimestrale: 31/5, 30/9, 30/11, 28/2; conservazione 10 anni |
| Prestazioni verso Pubblica Amministrazione | Sì, obbligo storico | FatturaPA con codice univoco ufficio; spesso firma digitale | Termini fattura ordinari; rispetto regole PA (DM 55/2013); eventuale split payment se previsto |
| Operatori sanitari verso persone fisiche (spese sanitarie) | No e-fattura; sì invio STS | Invio dati a Sistema Tessera Sanitaria secondo specifiche tecniche | Scadenze STS come da decreti MEF; verifica proroghe; conservazione documenti fiscali 10 anni |
| Operazioni con estero (acquisti/servizi) | Non recapito via SdI al cliente estero; sì invii integrativi | Documenti TD17/TD18/TD19 per integrazione/autofattura; codici IVA corretti | Invio nei termini tecnici AE; applicazione reverse charge dove previsto; registrazioni contabili |
FAQ sulla fatturazione elettronica per professionisti
Come si attiva la fatturazione elettronica e qual è il flusso corretto dall’inizio alla fine?
Accedi all’area “Fatture e Corrispettivi” con SPID, CIE o CNS. Abilita la fatturazione elettronica e, se vuoi, genera il tuo QR Code con i dati anagrafici/IVA. Scegli il canale di ricezione: codice destinatario (del tuo software) o PEC. Compila la fattura in XML inserendo i dati obbligatori: dati emittente e cliente, numero e data, imponibile, IVA o natura IVA, eventuale ritenuta, bollo, modalità e termini di pagamento. Invia a SdI. Se ricevi “ricevuta di consegna”, la fattura è recapitata; se ricevi “messa a disposizione”, il cliente potrà scaricarla dal portale; se ricevi “scarto”, correggi gli errori e rinvia. Conserva il documento a norma per 10 anni. Questo flusso è in linea con D.Lgs. 127/2015, Legge 205/2017 e specifiche tecniche AE.
Sono in regime forfettario: cosa devo inserire in fattura e quali diciture sono obbligatorie?
In regime forfettario non addebiti IVA e non applichi ritenuta d’acconto. Nel tracciato XML indica la natura IVA dell’operazione (ad esempio N2.2) e inserisci la dicitura: “Operazione in franchigia da IVA – regime forfettario – art. 1, commi 54–89, L. 190/2014”. Se l’importo supera 77,47 euro, barrerai il campo bollo e il sistema calcolerà 2 euro per documento. Il pagamento del bollo avviene per via telematica con F24 trimestrale. Ricorda la numerazione progressiva e i termini di emissione: 12 giorni per l’immediata, 15 del mese successivo per la differita. Conserva tutto per 10 anni come da art. 2220 c.c. e Linee Guida AgID.
Opero nel sanitario: quando posso o non posso emettere e-fattura e come mi regolo con il Sistema Tessera Sanitaria?
Se eroghi prestazioni sanitarie a persone fisiche e sei tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, non devi emettere la fattura elettronica. L’esclusione nasce dall’art. 10-bis del DL 119/2018, reiterata da decreti MEF per ragioni di tutela dei dati. In questi casi emetti un documento analogico o digitale non transitante in SdI e invii i dati a STS secondo le specifiche tecniche. Se fatturi a imprese/enti o alla PA per prestazioni non oggetto di invio a STS, generalmente utilizzi l’e-fattura via SdI. Verifica sempre le istruzioni aggiornate del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, perché le proroghe possono cambiare nel tempo e incidono sul perimetro dell’esclusione.
Quali sono le sanzioni per errori o ritardi e come posso rimediare senza aggravare i costi?
Per emissioni tardive con IVA, si applicano le sanzioni dell’art. 6 D.Lgs. 471/1997, proporzionali all’imposta. Per i forfettari, si applicano sanzioni fisse per irregolarità formali, di solito tra 250 e 2.000 euro, poiché non è dovuta IVA. Se SdI scarta la fattura, non è emessa: correggi e rinvia il prima possibile. Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni in caso di tardiva emissione o tardivo pagamento del bollo virtuale. Mantieni un calendario delle scadenze (12 giorni, 15 del mese successivo, trimestri del bollo) e prevedi controlli automatici nel software per intercettare incongruenze su natura IVA, ritenute e bollo.
Come gestisco operazioni estere, reverse charge e autofatture nel mondo e-fattura?
Per clienti esteri non recapiti la fattura via SdI, ma puoi comunque generare una fattura in XML per finalità di registrazione interna. Per acquisti/servizi da estero soggetti a reverse charge, invii via SdI i documenti integrativi: TD17 (servizi dall’estero), TD18 (acquisti intracomunitari di beni) e TD19 (acquisti da soggetti esteri con particolarità). Questi invii sostituiscono la vecchia comunicazione “esterometro”. Usa le corrette nature IVA e rispetta i termini tecnici previsti dalle specifiche AE. In dubbio, consulta il D.Lgs. 127/2015, le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni ministeriali pubblicate su Normattiva e sui siti istituzionali.
