Le fatture su cui non devi applicare la marca da bollo sono:
- soggette al pagamento dell’IVA
- non imponibili perché relative ad esportazioni di merci e a cessioni di beni all’interno della UE
- effettuate in reverse charge per il pagamento dell’IVA
- di importo inferiore o uguale a 77,43€
Se applichi la marca da bollo su fatture che non lo richiedono non succede nulla, non sei soggetto a sanzioni ma non puoi recuperare i soldi spesi.
Al contrario, hai l’obbligo di applicare la marca da bollo su fatture che sono contemporaneamente:
- esenti IVA
- di importo superiore a 77,47€
Se per queste fatture non paghi la marca da bollo rischi una multa che va da 2€ a 10€ per ogni imposta di bollo non versata.
Il metodo di applicazione della marca da bollo varia a seconda del tipo di fattura che emetti:
Se emetti fattura cartacea devi acquistare la marca da bollo in tabaccheria e applicarla alla fattura originale che consegnerai al tuo cliente mentre sulle altre copie dovrai inserire la dicitura “marca da bollo sull’originale”.
La marca da bollo deve avere la data della fattura o un data precedente. Se ne applichi una con una data successiva a quella della fattura, sarà come se non l’avessi applicata e dovrai pagare una multa che va da 4€ a 10€.
Puoi emettere fattura cartacea solo se hai un’attività in regime forfettario e nel 2021 hai incassato meno di 25.000€. Per te l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.
Se emetti fattura elettronica devi selezionare l’applicazione dell’imposta di bollo virtuale nel software che utilizzi per generare il file .xml della fattura.
Devi pagare l’imposta di bollo virtuale ogni trimestre tramite modello F24 che puoi scaricare direttamente dal sito web dell’agenzia delle entrate e pagare:
- tramite home banking se la tua banca è abilitata
- direttamente dal sito dell’agenzia delle entrate se hai un IBAN registrato
Le scadenze fisse per i versamenti cadono ogni trimestre e sono:
- 31 maggio: pagamento delle imposte di bollo relative al primo trimestre
- 30 settembre: secondo trimestre
- 30 novembre: terzo trimestre
- 28 febbraio dell’anno successivo: quarto trimestre
Inoltre, puoi rimandare i pagamenti se:
- l’importo da pagare per il primo trimestre non supera i 250€: puoi rimandare al 30 settembre
- la somma degli importi per primo e secondo trimestre non supera i 250€: puoi pagare tre trimestri in un’unica soluzione entro il 30 novembre
Per assicurarti di applicare le marche da bollo solo dove servono veramente, il commercialista è il professionista giusto a cui chiedere supporto.
Puoi ricevere una consulenza fiscale gratuita e senza impegno con un esperto Fiscozen compilando il form qui sotto.