Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per inviare le fatture al Sistema Tessera Sanitaria: registrati, compila i campi obbligatori, trasmetti mensilmente per cassa (data pagamento), includi anche contanti, gestisci correzioni e conserva le ricevute d’invio.
- Invio mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di pagamento (principio di cassa).
- Campi minimi: P.IVA, dati documento, CF paziente, tipologia spesa, importi, metodo di pagamento, eventuale acconto.
- Sanzioni: 100 euro per spesa omessa, massimo 50.000 euro annui; riduzione di un terzo entro 60 giorni.
Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria e perché ti riguarda
Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) raccoglie le spese sanitarie dei cittadini. L’Agenzia delle Entrate usa questi dati per la dichiarazione precompilata.
L’obbligo di invio riguarda strutture e professionisti sanitari. Rientrano medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri, ostetriche, ottici, veterinari, farmacie e parafarmacie.
La base giuridica è nel Decreto MEF 31 luglio 2015 e nelle specifiche tecniche STS curate da MEF e Sogei. Trovi i testi su Normattiva e sui portali istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi aggiornati al 2026: cadenza, regole e sanzioni
Cadenza di invio: regime mensile per cassa
Dal 2024 è operativo il calendario mensile. Invia entro l’ultimo giorno del mese successivo al pagamento. Vale il principio di cassa: conta quando incassi, non quando emetti.
Questa impostazione discende dal DM 19 ottobre 2020, poi reso operativo con i successivi provvedimenti del MEF. I riferimenti sono reperibili su Normattiva e sui portali istituzionali.
Esempio: incasso il 10 aprile. Devo inviare entro il 31 maggio. Se incasso il 31 dicembre, invio entro il 31 gennaio.
Pagamenti tracciabili e contanti: cosa inviare
Devi inviare tutte le spese sanitarie, anche se pagate in contanti. Non filtrare in base al mezzo di pagamento.
La tracciabilità incide sulla detrazione del cittadino. La detrazione al 19% richiede pagamenti tracciabili, salvo eccezioni. Lo prevede la Legge 160/2019, articolo 1, commi 679 e seguenti.
Nel file STS indichi il tipo pagamento. Il sistema userà l’informazione per la precompilata.
Sanzioni e riduzioni
Se ometti o ritardi, si applica la sanzione di 100 euro per ogni spesa, con tetto annuale di 50.000 euro. La norma è nell’articolo 3, comma 5-bis, del Decreto legislativo 175/2014.
Se invii entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo. Puoi anche correggere e annullare entro i termini previsti dalle specifiche tecniche STS.
Queste regole sono richiamate da MEF e Agenzia delle Entrate nelle istruzioni operative pubbliche.
Come registrarsi e configurare il portale STS
Passo 1: abilitazione e accesso
Accedi con SPID, CIE o CNS. Se non hai l’abilitazione, richiedila nell’area “Sistema TS”. Segui la procedura guidata.
Ti serviranno: codice fiscale, numero e scadenza della tessera sanitaria, partita IVA, codice ATECO (codice a 6 cifre dell’attività), indirizzo PEC, numero di iscrizione all’albo.
Questi dati servono a identificarti e a firmare digitalmente gli invii.
Passo 2: profilo e deleghe
Configura il profilo studio o struttura, se lavori in equipe. Inserisci sedi secondarie, se presenti. Verifica i codici tipologia spesa ammessi per la tua professione.
Puoi delegare un intermediario abilitato. La delega non ti esonera dalla responsabilità sui dati trasmessi.
Le istruzioni sono pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Sogei nelle guide utente STS.
Compilare e inviare: campi, casi particolari e controlli
Campi minimi da inserire per ogni documento
Vai su “Gestione dati di spesa 730” e compila per ciascuna spesa:
- Partita IVA del prestatore.
- Data di emissione e numero del documento.
- Data di pagamento (principio di cassa) ed eventuale flag “pagamento anticipato”.
- Codice fiscale del paziente.
- Tipologia di spesa (codice STS coerente con la tua attività).
- Importo totale, importi parziali, ticket, eventuali rimborsi.
- Metodo di pagamento (tracciabile/non tracciabile; circuito, se richiesto).
Allega eventuali informazioni richieste dalle specifiche di tracciato aggiornate. Controlla sempre i codici ammessi.
Acconti, saldi e fatture con più pagamenti
Se incassi un acconto, indicalo e invia i dati dell’acconto nel mese corretto. Farai poi un invio per il saldo quando lo incassi.
Per pagamenti frazionati, riparti gli importi e usa la data di ogni singolo incasso. Mantieni la coerenza con il documento.
Questa gestione evita scarti e allinea la precompilata.
Rettifiche, annullamenti e controlli pre-invio
Se sbagli un campo, usa la funzione di rettifica o annullamento nei tempi previsti. Leggi sempre le ricevute di esito (accettato, scartato, con avvisi).
Conserva le ricevute. Servono in caso di verifica. Un controllo preventivo riduce i rigetti e le sanzioni.
Le finestre di rettifica sono indicate nelle specifiche tecniche STS e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Privacy, opposizione e fattura elettronica
Opposizione del cittadino
Il cittadino può opporsi all’uso dei dati per la precompilata. Tu devi comunque inviare al STS, marcando l’opposizione.
La regola nasce dal DM 31 luglio 2015 e dal DPCM 12 gennaio 2017. Trovi indicazioni sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e su Normattiva.
Conserva la prova dell’opposizione. Aggiorna le procedure di front office per gestirla in modo tracciabile.
Divieto di fattura elettronica via SdI per prestazioni sanitarie a privati
Per tutela della privacy, vige il divieto di e-fattura via SdI per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. La base è l’articolo 10-bis del Decreto-legge 119/2018, con proroghe successive.
Alla data di agosto 2026 il divieto è confermato, salvo eccezioni specifiche. Verifica sempre gli aggiornamenti su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Se il cliente è un’impresa o un professionista e la prestazione non è sanitaria verso privato, valgono le regole ordinarie di e-fattura.
Regola decisionale rapida
Segui questi nessi logici per decidere cosa fare, quando farlo e come farlo.
- La prestazione è sanitaria e resa verso un privato? Emissione documento analogico o elettronico extra-SdI; trasmetti sempre al STS.
- Quando inviare? Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di incasso (principio di cassa), anche per acconti.
- Il pagamento è contante? Trasmetti comunque; la detrazione per il cittadino potrà non spettare, ma l’invio resta obbligatorio.
- Il cittadino ha esercitato opposizione? Invia con flag di opposizione; i dati non alimenteranno la precompilata.
- Hai commesso un errore? Rettifica o annulla entro i termini; se sei oltre i termini, invia e applica la riduzione di un terzo entro 60 giorni.
Fonti normative e operative di riferimento
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2015: istituzione dei flussi delle spese sanitarie per la precompilata 730.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020: modalità tecniche e cadenze di trasmissione, con regime mensile a regime e successivi provvedimenti attuativi.
Decreto-legge 119/2018, articolo 10-bis, e successive proroghe: divieto di fatturazione elettronica via SdI per prestazioni sanitarie verso persone fisiche.
Decreto legislativo 175/2014, articolo 3, comma 5-bis: sanzioni per omissioni o errori nei dati per la precompilata.
Legge 160/2019, articolo 1, commi 679 e seguenti: obbligo di tracciabilità per le detrazioni al 19% delle spese sanitarie, con eccezioni.
| Scenario | Requisiti operativi | Termine di invio STS | Note tecniche e rischio sanzioni |
|---|---|---|---|
| Visita privata pagata con carta il 10/04/2026 | Documento con CF paziente, tipologia spesa, metodo tracciabile | 31/05/2026 | Principio di cassa; controlla ricevuta accettazione. Sanzione 100€ se omessa. |
| Prestazione pagata in contanti il 05/03/2026 | Trasmetti comunque; indica “non tracciabile” | 30/04/2026 | La detrazione può non spettare al paziente; obbligo di invio invariato. |
| Acconto 200€ il 20/06/2026, saldo 300€ il 15/07/2026 | Due invii separati con riferimento documento | Acconto: 31/07/2026; Saldo: 31/08/2026 | Allinea importi e date; evita scarti per incoerenza. |
| Errore su CF paziente, scoperto il 10/02/2026 | Rettifica/annullo secondo specifiche STS | Appena possibile; se scaduto, entro 60 giorni | Riduzione sanzione a 1/3 se entro 60 giorni. |
| Opposizione all’uso in precompilata | Flag opposizione nel flusso | Secondo calendario mensile | Invio obbligatorio; i dati non alimentano il 730 del cittadino. |
| Prestazione sanitaria verso soggetto IVA (non privato) | Valuta e-fattura via SdI se non rientra nel divieto | Non si invia a STS se non spesa “sanitaria” del cittadino | Verifica natura della prestazione e codici STS ammessi. |
FAQ
Chi è obbligato a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria nel 2026 e come si ottiene l’abilitazione?
Sono obbligati tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie detraibili ai cittadini. Rientrano professionisti sanitari iscritti ad albi, strutture accreditate, farmacie, parafarmacie, ottici e veterinari. L’obbligo deriva dal Decreto MEF 31 luglio 2015 e dalle istruzioni operative STS.
Per abilitarti, accedi con SPID, CIE o CNS al portale STS. Completa l’anagrafica con codice fiscale, tessera sanitaria (numero e scadenza), partita IVA, codice ATECO, PEC e numero di iscrizione all’albo. Se lavori in struttura, verifica se l’invio avviene centralmente. Puoi delegare un intermediario, ma resti responsabile della correttezza dei dati.
Controlla i codici tipologia di spesa associati alla tua professione. Solo quelli ammessi possono essere inviati. Le specifiche e gli elenchi sono pubblicati dal MEF e da Sogei.
Quali sono le scadenze mensili e come gestire incassi a cavallo d’anno o fine mese?
La regola è semplice: invii entro l’ultimo giorno del mese successivo all’incasso. Se incassi il 31 gennaio, hai tempo fino al 28 o 29 febbraio. Se incassi il 31 dicembre, invii entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Vale sempre il principio di cassa.
Per incassi a cavallo d’anno, i dati confluiscono nell’anno fiscale del pagamento. Questo allinea STS e precompilata. Se emetti a dicembre e incassi a gennaio, comunichi a gennaio. Se ricevi acconti e saldi in mesi diversi, invii ogni quota nel mese successivo al relativo incasso.
Programma un calendario interno di chiusura mensile. Prevedi un controllo sugli incassi degli ultimi giorni del mese. Riduci così il rischio di saltare la scadenza del mese successivo.
Devo trasmettere anche le spese pagate in contanti? Come incide sulla detrazione del cittadino?
Sì, devi trasmettere anche i pagamenti in contanti. Il perimetro dell’invio riguarda le spese sanitarie sostenute, non il mezzo di pagamento. Indica correttamente nella trasmissione se il pagamento è tracciabile o meno, come previsto dalle specifiche STS.
La detrazione IRPEF al 19% richiede pagamenti tracciabili, con eccezioni previste dalla Legge 160/2019 (ad esempio farmaci e dispositivi medici, e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate). Quindi l’invio resta obbligatorio, ma il cittadino potrebbe non ottenere la detrazione per i contanti. È il sistema a gestire questa distinzione.
Comunicare tutto, in modo completo e coerente, evita anomalie nella dichiarazione precompilata e riduce richieste di chiarimenti.
Come correggo un invio errato o omesso e quali riduzioni di sanzioni posso ottenere?
Se hai inviato un dato errato, usa le funzioni di rettifica o annullamento previste dal portale STS. Agisci appena scopri l’errore. Le finestre e le regole operative sono nelle specifiche tecniche e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se hai saltato una scadenza, invia il prima possibile. Entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014). Superata questa finestra, si applica la misura piena: 100 euro per spesa, tetto 50.000 euro annui.
Conserva le ricevute di scarto e di successiva accettazione. Dimostrano la tua diligenza e supportano eventuali istanze di riduzione o di autotutela.
Il divieto di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie a privati è ancora valido? Come si coordina con lo STS?
Sì, alla data di agosto 2026 il divieto risulta confermato. La base è l’articolo 10-bis del Decreto-legge 119/2018, con proroghe successive pubblicate su Normattiva e richiamate dall’Agenzia delle Entrate. Il divieto tutela la riservatezza del paziente per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
In pratica, per le prestazioni sanitarie verso privati non emetti e-fattura via SdI. Emetti documento analogico o digitale fuori SdI, poi trasmetti i dati al STS secondo le regole viste. Se la prestazione è verso un soggetto IVA e non rientra nel divieto, puoi utilizzare lo SdI seguendo le regole ordinarie.
Resta sempre ferma la trasmissione al STS per le spese sanitarie del cittadino, nel rispetto di privacy e opposizione all’uso per la precompilata.
