Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In Italia la “flat tax” per le partite IVA coincide con il regime forfettario: imposta sostitutiva al 5% o 15% su reddito calcolato forfettariamente, soglie 85.000/100.000 euro, con precise cause di esclusione e adempimenti.
- Base imponibile: incassi annui x coefficiente di redditività (per codice ATECO) – contributi previdenziali versati. Imposta sostitutiva 5% (startup) o 15%.
- Soglie: fino a 85.000 euro per restare nel regime; uscita immediata se incassi superano 100.000 nell’anno.
- Cause tipiche di esclusione: spese per collaboratori oltre 20.000 euro; prevalenza verso ex datore; controllo di SRL “riconducibile”; regimi IVA speciali.
Cos’è davvero la “flat tax” del regime forfettario
Nel linguaggio quotidiano, “flat tax” indica un’aliquota fissa. In Italia, per i lavoratori autonomi di piccole dimensioni, questo si realizza con il regime forfettario. L’imposta è sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP.
La norma cardine è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (consultabile su Normattiva). Ha definito criteri, base imponibile e adempimenti. Successivi aggiornamenti sono arrivati con la Legge 145/2018 e con la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Il regime si fonda sul principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi nell’anno, non quando emetti la fattura. La base imponibile non è il fatturato, ma il reddito forfettario.
Come si calcola il reddito e l’imposta
Il reddito si calcola così: incassi annui x coefficiente di redditività del tuo codice ATECO. Il coefficiente sintetizza i costi “medi” del settore. Per esempio, professioni tecniche hanno spesso coefficienti alti; commercio più bassi.
Dal reddito forfettario puoi sempre dedurre i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati. La differenza è la base su cui applichi l’imposta sostitutiva.
Aliquote: 5% per i primi 5 anni se rispetti requisiti di “start-up” previsti dalla Legge 190/2014 (nessuna partita IVA nei 3 anni precedenti; non prosecuzione della stessa attività svolta come dipendente o autonomo, salvo praticantato; eventuale subentro con ricavi del precedente titolare sotto soglia). Altrimenti 15%.
Requisiti di accesso e di permanenza: soglie e cause di esclusione
Per entrare nel regime devi avere partita IVA ed essere residente in Italia. Se risiedi in UE/SEE, puoi rientrare se produci in Italia almeno il 75% del reddito (regola già chiarita dall’Agenzia delle Entrate).
Soglie economiche aggiornate dalla Legge 197/2022: puoi stare nel forfettario fino a 85.000 euro di incassi annui. Se superi 85.000 ma non 100.000, esci dal regime dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito nell’anno in corso con applicazione ordinaria dell’IVA dal momento del superamento.
Cause di esclusione rilevanti (Legge 190/2014 e modifiche):
- Spese per lavoro dipendente, collaboratori e compensi a terzi superiori a 20.000 euro lordi nell’anno precedente.
- Svolgere attività prevalentemente (oltre il 50% degli incassi) verso datori di lavoro con cui hai in corso un rapporto, o lo avevi nei due periodi d’imposta precedenti, salvo periodi di pratica obbligatoria.
- Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
- Controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività riconducibile alla tua, secondo l’art. 2359 c.c. (causa introdotta dalla Legge 145/2018).
- Applicazione di regimi IVA speciali (agricoltura, editoria, agenzie di viaggi, monofase per tabacchi ed editoria, e simili), come previsto dalla normativa IVA.
- Redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo che il rapporto sia cessato (regola prevista dalla Legge 190/2014; al momento, ad agosto 2026, non risultano modifiche definitive in Gazzetta oltre tale soglia).
Adempimenti pratici: IVA, ritenute, fatture elettroniche e bollo
Nel forfettario non addebiti IVA in fattura. Inserisci l’annotazione di operazione in franchigia ai sensi della Legge 190/2014. Non detrai l’IVA sugli acquisti.
Non subisci ritenuta d’acconto sui compensi. Devi però consegnare ai clienti una dichiarazione che attesti il regime agevolato. Resti sostituto d’imposta solo se hai dipendenti o collaboratori.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari dal 2024. Questo deriva dagli ultimi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Se la tua fattura senza IVA supera 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro (con versamento trimestrale tramite F24 o portale dell’Agenzia).
Contributi previdenziali: come incidono nel forfettario
I contributi si versano a seconda della gestione previdenziale. Professionisti senza cassa vanno in Gestione Separata INPS. Artigiani e commercianti sono iscritti alla gestione IVS con contributi fissi e percentuali.
Nel forfettario i contributi degli artigiani e commercianti possono avere la riduzione del 35% su richiesta annuale. La misura è prevista dalla Legge 190/2014 ed è gestita da INPS e Ministero del Lavoro con atti attuativi. In Gestione Separata non esiste riduzione del 35%.
I contributi versati sono sempre deducibili dal reddito forfettario. Dunque riducono direttamente la base dell’imposta sostitutiva, con un beneficio fiscale immediato.
Coefficienti di redditività e codici ATECO
Ogni codice ATECO ha un proprio coefficiente. Più è alto, più grande è la parte di incassi che diventa reddito. Esempio: molte attività professionali hanno coefficienti dal 78% in su; commercio anche intorno al 40%.
La scelta del codice ATECO è cruciale. Determina obblighi, contributi e livello di reddito forfettario. È buona prassi verificare la corrispondenza attività/ATECO usando le classificazioni ufficiali e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica. Ti aiuta a capire se puoi aderire e restare nel forfettario:
- Incassi previsti/realizzati nell’anno ≤ 85.000 euro? Sì: procedi. No: valuta regime semplificato/ordinario.
- Incassi superano 100.000? Sì: decadenza immediata nell’anno in corso, applicazione IVA dal superamento. No: continua.
- Hai spese per collaboratori e dipendenti ≤ 20.000 euro lordi? Sì: ok. No: escluso.
- Lavori in modo prevalente per ex attuale datore (ultimi 2 anni)? Sì: rischio esclusione. No: ok.
- Controlli una SRL con attività riconducibile alla tua o partecipi a società di persone/associazioni? Sì: escluso. No: ok.
- Hai redditi da lavoro dipendente > 30.000 euro e il rapporto è in corso? Sì: escluso. No: ok.
- Applichi un regime IVA speciale (agricoltura, editoria, monofase)? Sì: escluso. No: ok.
- Requisiti “start-up” rispettati (nessuna partita IVA nei 3 anni precedenti; non prosecuzione della stessa attività; subentro sotto soglia)? Sì: aliquota 5% per 5 anni. No: 15%.
Fonti normative di riferimento testuale: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (Normattiva); Legge 145/2018; Legge 197/2022; prassi dell’Agenzia delle Entrate; disposizioni INPS e Ministero del Lavoro per la riduzione contributiva.
Cosa succede se supero le soglie: esempi pratici
Se a novembre superi 85.000 ma resti sotto 100.000, concludi l’anno in forfettario. Dall’anno successivo passi al regime IVA ordinario. Continuerai ad applicare IVA e a dedurre i costi effettivi.
Se a settembre superi 100.000, scatta la decadenza immediata. Da quella fattura in poi devi addebitare IVA e gestire detrazione sugli acquisti. Le fatture già emesse restano senza IVA; da quel momento applichi il regime ordinario.
Attenzione alla pianificazione degli incassi. Se puoi programmare pagamenti e anticipi, evita salti di soglia involontari. Ricorda: nel forfettario vale il principio di cassa.
Costi reali e beni strumentali: cosa puoi fare
Nel forfettario non deduci i costi reali. Fa eccezione solo la deduzione dei contributi previdenziali. I beni strumentali non entrano come ammortamenti deducibili.
Puoi però sostenere investimenti utili all’attività. Non riducono l’imposta nel forfettario, ma possono renderti più efficiente. Valuta la convenienza rispetto al possibile passaggio al regime ordinario negli anni successivi.
| Scenario | Requisiti/condizioni | Aliquota e base imponibile | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con requisiti “start-up” | Nessuna partita IVA nei 3 anni precedenti; non prosecuzione della stessa attività; eventuale subentro con ricavi precedenti sotto soglia | 5% su (incassi x coefficiente – contributi) | Aliquota 5% per i primi 5 anni; verifica annuale soglie 85k/100k |
| Professionista con lavoro dipendente | Reddito da dipendente ≤ 30.000 euro, salvo rapporto cessato; attività non prevalente per ex datore | 15% o 5% se in start-up, su base forfettaria | Controllo soglie a fine anno; eventuale uscita dal periodo d’imposta successivo |
| Superamento di 85.000 euro | Incassi > 85.000 e ≤ 100.000 euro nell’anno | Forfettario fino a fine anno in corso; poi regime ordinario | Uscita dal 1° gennaio dell’anno successivo |
| Superamento di 100.000 euro | Incassi > 100.000 euro nell’anno | Decadenza immediata; IVA da applicare dal superamento | Decorrenza dal momento del superamento; adempimenti IVA immediati |
| Collaboratori/dipendenti oltre 20.000 euro | Spese lorde per lavoro superiori a 20.000 euro nell’anno precedente | Non ammesso al forfettario | Esclusione dall’anno successivo (o non accesso se in ingresso) |
| Controllo di SRL “riconducibile” | Controllo diretto/indiretto di SRL con attività collegata alla tua | Non ammesso al forfettario | Esclusione immediata in caso di sopravvenienza del controllo |
FAQ
Come si calcola, passo per passo, l’imposta sostitutiva nel regime forfettario?
Segui quattro passaggi semplici. 1) Somma tutti gli incassi dell’anno, cioè ciò che hai effettivamente riscosso entro il 31 dicembre. 2) Applica il coefficiente di redditività previsto per il tuo codice ATECO. Otterrai il reddito forfettario. 3) Deduci i contributi previdenziali obbligatori che hai pagato nello stesso anno. La differenza è la base imponibile. 4) Applica l’aliquota: 5% se hai i requisiti start-up per i primi cinque anni, altrimenti 15%. L’imposta è sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP. Ricorda che non puoi dedurre i costi reali (affitti, attrezzature, utenze), e non puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. Le regole discendono dalla Legge 190/2014, con chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
È vero che basta non superare 85.000 euro per restare sempre nel forfettario?
La soglia di 85.000 euro è necessaria ma non sufficiente. Devi anche rispettare tutte le altre condizioni previste dalla Legge 190/2014. Per esempio: non superare 20.000 euro lordi di spese per collaboratori e dipendenti; non lavorare prevalentemente per l’ex o attuale datore di lavoro; non controllare SRL “riconducibili”; non aderire a regimi IVA speciali. Inoltre, se oltrepassi 100.000 euro di incassi scatta la decadenza immediata nell’anno in corso, introdotta dalla Legge 197/2022. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, esci dal regime dall’anno successivo. Quindi, sì alla soglia, ma sempre insieme alle altre regole di accesso e permanenza.
Ho un lavoro dipendente e una partita IVA: posso stare nel forfettario e con quale aliquota?
Puoi restare nel forfettario se il reddito da lavoro dipendente rimane entro 30.000 euro e il rapporto non è in corso in modo da rendere prevalente l’attività verso l’ex datore. Se il rapporto è cessato, la soglia dei 30.000 euro non si applica. Questa regola è nella Legge 190/2014. A oggi (agosto 2026) non risultano in Gazzetta modifiche definitive alla soglia oltre i 30.000 euro. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è 5% se rispetti i requisiti start-up per i primi cinque anni; altrimenti 15%. Attenzione a coordinare i contributi: se sei professionista senza cassa, versi in Gestione Separata INPS; se sei artigiano o commerciante, versi alla gestione IVS, con possibile riduzione contributiva del 35% su domanda, come previsto dalla normativa di attuazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS.
Quali sono gli adempimenti concreti per la fatturazione, l’IVA e il bollo nel forfettario?
Emetti sempre fattura elettronica dal 2024 in poi, anche se sei forfettario. Nella fattura non indichi l’IVA e inserisci l’annotazione di operazione in franchigia ai sensi della Legge 190/2014. Se l’importo senza IVA supera 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro. Il bollo è virtuale, con addebito trimestrale e versamento tramite F24 o portale dell’Agenzia delle Entrate. Non detrai l’IVA sugli acquisti e non addebiti IVA nelle vendite. Non subisci ritenute d’acconto: consegna ai clienti la dichiarazione che attesti il tuo regime. Se assumi dipendenti o collaboratori, diventi sostituto d’imposta per loro e dovrai gestire ritenute e CU. Queste prassi sono coerenti con i provvedimenti e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Quando conviene uscire dal forfettario o passare al regime ordinario/semplificato?
Conviene valutare l’uscita quando i tuoi costi reali sono molto alti e l’IVA sugli acquisti è rilevante, oppure quando prevedi di superare stabilmente 85.000 euro di incassi. Nel regime ordinario/semplificato potrai dedurre i costi effettivi e detrarre l’IVA. Se superi 100.000 euro, la decadenza è immediata: da quel momento applichi l’IVA. Se ti mantieni stabilmente tra 70.000 e 85.000 euro ma con margini bassi, fai un confronto numerico: simula reddito, contributi e imposte in entrambi i regimi. Considera anche i contributi fissi degli artigiani/commercianti e la possibile riduzione del 35%. Le norme di riferimento restano la Legge 190/2014 e le successive modifiche della Legge 145/2018 e Legge 197/2022, con prassi dell’Agenzia delle Entrate. Una pianificazione annuale evita sorprese su soglie e adempimenti.
