Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La flat tax incrementale è stata un’imposta sostitutiva del 15% per i redditi 2023 di lavoratori autonomi e imprese in regime ordinario, calcolata solo sulla quota di reddito che eccede il massimo triennale maggiorato del 5%.
- Base agevolabile: differenza tra reddito 2023 e il reddito più alto del triennio 2020-2022 aumentato del 5%, con tetto massimo di 40.000 euro.
- Aliquota: imposta sostitutiva del 15% su quella differenza; il resto del reddito 2023 resta tassato con IRPEF ordinaria e relative addizionali.
- Platea: persone fisiche con redditi d’impresa o di lavoro autonomo in regime ordinario; esclusi i forfettari e, in pratica, chi non ha tre annualità di confronto omogenee.
Cos’è la flat tax incrementale e su quali redditi si applica
La flat tax incrementale è un’agevolazione una tantum prevista per i redditi 2023. Consiste in un’imposta sostitutiva del 15% applicata alla sola parte “incrementale” del reddito.
Per “incrementale” si intende quanto il reddito 2023 supera il massimo dei redditi dei tre anni precedenti, aumentato del 5%. Questa maggiorazione del 5% funziona come una franchigia: se l’aumento è entro il 5%, non c’è beneficio.
La base agevolabile è comunque limitata a 40.000 euro. Quindi, anche con incrementi più alti, l’imposta sostitutiva del 15% si applica al massimo su 40.000 euro.
La misura nasce con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). La disciplina è consultabile su Normattiva. L’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative nelle istruzioni del Modello Redditi PF 2024 e in documenti di prassi 2023.
Chi può usarla: requisiti e ambito soggettivo
Soggetti ammessi
Riguarda solo persone fisiche con partita IVA che producono redditi d’impresa o di lavoro autonomo determinati con regole ordinarie. Per il lavoro autonomo si usa il principio di cassa, cioè contano gli incassi dell’anno. Per l’impresa si usa il principio di competenza, cioè ricavi e costi maturati nell’anno.
Serve un triennio di confronto omogeneo. In pratica, devi poter individuare per gli anni 2020, 2021 e 2022 un reddito comparabile a quello 2023, calcolato con lo stesso regime (ordinario) e con le stesse regole fiscali di base.
Casi di esclusione e limiti
Restano esclusi i contribuenti che nel 2023 erano nel regime forfettario (il regime agevolato con imposta sostitutiva e coefficiente di redditività). Sono esclusi anche quelli che, nel triennio di confronto, hanno applicato il forfettario e non dispongono quindi di tre periodi omogenei e confrontabili.
Non si applica ai redditi diversi da lavoro autonomo o impresa (esempio: redditi fondiari, di capitale, diversi). Inoltre non sostituisce IRAP, se dovuta. L’imposta sostitutiva rimpiazza l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali solo sulla quota incrementale; sul resto del reddito si calcolano IRPEF e addizionali ordinarie.
Base agevolabile massima: 40.000 euro. Franchigia integrata: aumento minimo del 5% rispetto al massimo del triennio. Se non superi questa soglia, non spetta nulla.
Come si calcola: metodo pratico passo-passo
Passo 1: individua il “reddito passato”
Prendi i redditi 2020, 2021 e 2022. Scegli il più alto. Aumentalo del 5%. Il risultato è il “reddito passato” (cioè la soglia di confronto da battere).
Esempio: massimo triennale 60.000 euro. Maggiorazione 5% = 3.000 euro. Reddito passato = 63.000 euro.
Passo 2: trova la quota incrementale 2023
Sottrai il reddito passato dal reddito 2023. Se il risultato è negativo o zero, l’agevolazione non spetta. Se è positivo, rappresenta l’incremento lordo.
Applica il tetto: base agevolabile = min(incremento lordo, 40.000 euro).
Passo 3: applica il 15% e coordina con l’IRPEF
Calcola il 15% sulla base agevolabile. Questa è l’imposta sostitutiva. Sulla differenza tra il reddito 2023 e la base agevolabile, calcoli l’IRPEF con gli scaglioni ordinari dell’anno 2023, più le addizionali.
Le detrazioni (per lavoro autonomo, carichi di famiglia, oneri) si applicano contro l’IRPEF ordinaria, non contro la sostitutiva. I contributi previdenziali restano dovuti con le regole di cassa e non sono influenzati dalla sostitutiva.
Esempio numerico completo (redditi 2020–2023)
Dati: 2023 = 90.000 euro; 2022 = 60.000 euro; 2021 = 35.000 euro; 2020 = 50.000 euro.
Reddito passato = 60.000 + 5% = 63.000 euro. Incremento 2023 = 90.000 – 63.000 = 27.000 euro. Tetto 40.000 non rilevante qui (27.000 < 40.000). Imposta sostitutiva = 27.000 × 15% = 4.050 euro.
Reddito residuo per IRPEF ordinaria = 90.000 – 27.000 = 63.000 euro. Scaglioni IRPEF 2023: 23% fino a 15.000; 25% da 15.000 a 28.000; 35% da 28.000 a 50.000; 43% oltre 50.000.
IRPEF su 63.000 euro: 15.000 × 23% = 3.450; 13.000 × 25% = 3.250; 22.000 × 35% = 7.700; 13.000 × 43% = 5.590. Totale IRPEF ordinaria: 19.990 euro (al netto di eventuali detrazioni non considerate nell’esempio).
Totale imposte: 4.050 (sostitutiva) + 19.990 (IRPEF ordinaria) = 24.040 euro. Se si applicasse l’IRPEF ordinaria sull’intero reddito 2023 (90.000), l’imposta lorda sarebbe 31.600 euro. Risparmio lordo: 7.560 euro.
Adempimenti, moduli e scadenze
L’agevolazione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 (Modello Redditi PF 2024). L’indicazione dell’imposta sostitutiva avviene nel quadro dedicato ai redditi soggetti a imposta sostitutiva (le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello Redditi PF 2024 lo specificano con dettaglio operativo).
I versamenti si effettuano con i codici tributo indicati dall’Agenzia delle Entrate per saldo e acconti dell’anno di presentazione, seguendo le scadenze ordinarie del calendario fiscale. In assenza di proroghe, valgono i termini standard di dichiarazione e pagamento previsti per le persone fisiche titolari di partita IVA.
Fonti da consultare: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Normattiva) per la disciplina primaria; Istruzioni del Modello Redditi PF 2024 (Agenzia delle Entrate) per il quadro dichiarativo; eventuali circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate per i codici tributo e i chiarimenti applicativi.
Coordinamento con contributi previdenziali, addizionali e IRAP
L’imposta sostitutiva è alternativa all’IRPEF e alle relative addizionali solo sulla quota incrementale. Sull’importo soggetto a sostitutiva non si applicano addizionali regionali e comunali. Queste restano dovute sulla porzione di reddito tassata ordinariamente.
I contributi previdenziali si calcolano con le regole ordinarie e sugli imponibili previdenziali di competenza o di cassa. L’imposta sostitutiva non riduce i contributi dovuti. Può però ridurre l’IRPEF e quindi modificare il quadro di acconti dell’anno successivo.
L’IRAP, ove dovuta, non è sostituita dalla flat tax incrementale. Si calcola con le regole proprie dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Regola decisionale rapida
La sequenza logica per capire se ti conviene
1) Identità: sei persona fisica con partita IVA e nel 2023 eri in regime ordinario (impresa o lavoro autonomo)? Se no, non si applica. Se sì, vai al punto 2.
2) Triennio omogeneo: hai tre anni precedenti (2020–2022) con redditi comparabili, calcolati in regime ordinario? Se no, difficilmente applicabile. Se sì, vai al punto 3.
3) Soglia del 5%: calcola il massimo tra 2020–2022 e aumentalo del 5%. Il tuo 2023 supera questa soglia? Se no, agevolazione nulla. Se sì, vai al punto 4.
4) Base agevolabile: differenza tra 2023 e soglia del punto 3, con tetto 40.000 euro. Applica il 15% su questa base. Sul resto, IRPEF ordinaria.
5) Convenienza: confronta il totale imposte con e senza sostitutiva. Ricorda che detrazioni e addizionali incidono sulla quota ordinaria. La convenienza aumenta all’aumentare dell’incremento fino al tetto.
Errori frequenti e controlli da parte del Fisco
Errori da evitare
– Confronto non omogeneo: usare redditi forfettari in uno dei tre anni di confronto. Questo altera la base e può far decadere il beneficio.
– Dimenticare il tetto dei 40.000 euro: oltre questa soglia, l’eccedenza torna in IRPEF ordinaria.
– Ignorare la franchigia del 5%: se l’aumento del 2023 non supera il 5% del massimo triennale, non c’è base agevolabile.
– Trattare la sostitutiva come credito d’imposta: non lo è. È un’imposta dovuta, che si somma o sostituisce l’IRPEF su una parte di reddito.
Profili di controllo
L’Agenzia delle Entrate può verificare coerenza dei redditi dichiarati in 2020–2022 e 2023, corretto calcolo della base incrementale e tetto, uso delle addizionali sulla parte ordinaria e corretta indicazione in dichiarazione.
Tenere documentazione contabile, parcelle, contratti, estratti conto e registri. Verificare che i componenti positivi e negativi siano coerenti con cassa o competenza secondo il tipo di reddito.
Aggiornamento 2026: stato dell’agevolazione
La flat tax incrementale è stata disegnata per i redditi 2023 dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197. A oggi (agosto 2026) la misura non risulta strutturale. Eventuali proroghe o riaperture richiedono norme successive (di solito nella Legge di Bilancio) e provvedimenti attuativi.
Per verificare lo stato vigente, consulta il testo aggiornato su Normattiva e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sui Modelli Redditi dell’anno in corso. Verifica anche eventuali comunicati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i documenti di prassi pubblicati nel 2025–2026.
| Scenario | Requisiti minimi | Base agevolabile (regola) | Tempistiche/dichiarazione |
|---|---|---|---|
| Professionista in ordinario con tre annualità omogenee 2020–2022 | Pers. fisica, reddito 2023 da lavoro autonomo; triennio 2020–2022 in ordinario; incremento > 5% | 2023 – (max 2020–2022 × 105%), con tetto 40.000 euro | Modello Redditi PF 2024; versamenti secondo scadenze ordinarie dell’anno di presentazione |
| Impresa individuale in semplificata/ordinaria | Pers. fisica con reddito d’impresa; triennio omogeneo con competenza; niente forfettario nel triennio | Stessa formula; tetto 40.000 euro; sostitutiva su quota incrementale | Indicazione nel quadro dedicato all’imposta sostitutiva; calcolo IRAP separato se dovuta |
| Partita IVA avviata dopo il 2020 | Mancano tre anni completi e omogenei di confronto | In linea di principio non applicabile per assenza di triennio omogeneo | Verificare istruzioni dell’Agenzia delle Entrate; in mancanza di triennio, nessuna opzione |
| Contribuente con forfettario in uno dei tre anni | Triennio non omogeneo per calcolo comparabile | Esclusione pratica dall’agevolazione | Nessuna indicazione nel Modello Redditi PF 2024 per la sostitutiva incrementale |
FAQ
La flat tax incrementale vale anche per i redditi 2024 o 2025?
La norma originaria (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, consultabile su Normattiva) ha previsto l’agevolazione per i redditi 2023. Non è stata concepita come misura strutturale. Per estenderla ai redditi 2024 o 2025 servirebbe una nuova legge, in genere una Legge di Bilancio successiva, accompagnata dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la relativa dichiarazione (Modello Redditi). Alla data di agosto 2026, occorre quindi verificare se negli anni successivi il legislatore abbia reintrodotto l’agevolazione e, in caso affermativo, con quali condizioni e limiti. La fonte da consultare resta il testo vigente su Normattiva e i documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate nell’anno interessato.
Come si coordina la sostitutiva con detrazioni e oneri deducibili?
La sostitutiva del 15% si applica solo alla quota incrementale di reddito. Su quella parte non si calcolano IRPEF e addizionali, quindi non si applicano detrazioni d’imposta su tale quota. Le detrazioni (ad esempio per spese sanitarie, interessi mutuo, carichi di famiglia) incidono sull’IRPEF ordinaria calcolata sul reddito residuo. Gli oneri deducibili (come i contributi previdenziali) restano deducibili dal reddito complessivo secondo le regole ordinarie, a prescindere dall’agevolazione. Le istruzioni del Modello Redditi PF 2024 dell’Agenzia delle Entrate spiegano come compilare i quadri per riflettere correttamente la ripartizione tra parte sostitutiva e parte ordinaria.
Se nel 2021 ero in forfettario e nel 2022–2023 in ordinario, posso applicarla?
La ratio della norma richiede un confronto omogeneo su tre annualità precedenti. Se una o più annualità del triennio 2020–2022 sono in regime forfettario, il confronto con il reddito 2023 ordinario non è omogeneo. La prassi 2023 e le istruzioni del Modello Redditi PF 2024 hanno impostato l’agevolazione per contribuenti in regime ordinario con triennio comparabile. In questo scenario, l’applicazione risulta in pratica preclusa. Per casi particolari (passaggi di regime, riorganizzazioni), è opportuno rileggere la norma su Normattiva e consultare i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati nel 2023, valutando l’eventuale presenza di esempi o casistiche simili.
La base agevolabile di 40.000 euro sostituisce tutta l’IRPEF anche per addizionali e acconti futuri?
La base agevolabile è un tetto massimo sulla quale si applica la sostitutiva del 15%. Sulla quota così tassata non si applicano addizionali regionali e comunali per il 2023. Tuttavia, le addizionali restano dovute sulla parte di reddito 2023 rimasta in IRPEF ordinaria. Inoltre, l’agevolazione influisce sul calcolo dell’imposta netta 2023, che a sua volta condiziona gli acconti dell’anno successivo, secondo le regole ordinarie sugli acconti IRPEF. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello Redditi PF 2024 danno indicazioni su come determinare correttamente saldo e acconti in presenza di imposte sostitutive.
Se ho avuto un picco eccezionale nel 2023 (ad esempio una plusvalenza), entra nel calcolo incrementale?
La legge fa riferimento al “reddito” d’impresa o di lavoro autonomo determinato con le regole ordinarie del TUIR. Se un componente straordinario concorre al reddito 2023 secondo quelle regole, rientra anche nel confronto per la quota incrementale. Non ci sono, nella disciplina primaria della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, esclusioni settoriali esplicite per componenti straordinari. Tuttavia, occorre verificare caso per caso la qualificazione fiscale del componente e la sua effettiva imponibilità nel 2023. Per dubbi operativi, fare riferimento alla prassi dell’Agenzia delle Entrate del 2023 e alle istruzioni del Modello Redditi PF 2024, che spesso includono esempi utili per la compilazione dei quadri interessati.
