Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’importazione temporanea (ammissione temporanea) consente di far entrare beni extra-UE in Italia senza pagare dazi e IVA, se restano identificabili, usati per uno scopo ammesso e poi riesportati entro i termini.
- Normativa base: Codice Doganale dell’Unione, articoli 250-253, con Regolamenti 2015/2446 e 2015/2447.
- Imposte sospese o esenti se rispetti identifiabilità, finalità ammessa e termine di riesportazione.
- Garanzia obbligatoria salvo uso del Carnet ATA o esenzioni specifiche/semplificazioni.
Cos’è l’importazione temporanea e quando conviene
L’importazione temporanea, detta anche ammissione temporanea, è un regime doganale speciale. Permette l’ingresso di merci non unionali senza pagare dazi e, di norma, anche IVA.
Devi poi riesportare le merci entro una scadenza fissata in autorizzazione. Di regola non oltre 24 mesi, salvo categorie con termini più brevi.
È utile per fiere, mostre, eventi sportivi e culturali. Serve anche per strumenti professionali, prototipi, apparecchiature in prova o a noleggio breve.
La base giuridica è nel Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), articoli 250-253. Le regole applicative sono nei Reg. UE 2015/2446 e 2015/2447. La Convenzione di Istanbul del 1990 disciplina il Carnet ATA.
Per l’IVA si applica la Direttiva 2006/112/CE, articolo 143, per l’esenzione in temporanea ammissione con totale franchigia. In Italia le norme IVA sono nel DPR 633/1972, consultabile su Normattiva.
Requisiti: cosa devi rispettare senza eccezioni
1) Identificabilità del bene
Il bene deve essere riconoscibile al momento della riesportazione. Usa seriali, targhette, fotografie, sigilli o descrizioni tecniche precise in dichiarazione.
Non puoi cambiare la natura del bene. Sono ammessi solo interventi minimi per conservarlo in efficienza.
2) Finalità ammessa e temporanea
La merce entra per uno scopo specifico e limitato nel tempo. Esempi: esposizione, dimostrazione, test, utilizzo professionale puntuale.
Non puoi destinarla alla vendita o a un uso continuativo indefinito nel territorio doganale dell’UE.
3) Garanzia a copertura di dazi e IVA potenziali
Devi prestare una cauzione pari ai diritti che pagheresti in caso di importazione definitiva. Puoi scegliere deposito in denaro o fideiussione bancaria/assicurativa.
Il Carnet ATA, quando utilizzabile, sostituisce la garanzia e semplifica i passaggi in dogana.
Procedura operativa: i passaggi pratici
Passo 1 — Preparazione tecnica
Ottieni un codice EORI se non lo hai ancora. Classifica i beni con il codice TARIC corretto. Verifica divieti o autorizzazioni specifiche (dual use, cultura, sanitario).
Stabilisci la finalità ammessa, la durata stimata e come garantirai l’identificabilità. Valuta se il Carnet ATA è adatto al tuo caso.
Passo 2 — Scelta dello strumento: Carnet ATA o dichiarazione doganale
Con Carnet ATA gestisci più agevolmente l’ingresso e l’uscita. È indicato per fiere ed eventi con rientro entro la validità del carnet.
Senza carnet, presenti una dichiarazione doganale di ammissione temporanea. Indichi il regime, la causale e la garanzia. La dogana autorizza con condizioni e termine.
Passo 3 — Ingresso in UE e controlli
All’arrivo, la merce va presentata in dogana. Possono esserci controlli fisici o documentali. In alcuni trasporti si applicano anche obblighi di sicurezza ENS (ICS2) prima dell’arrivo.
La dogana appone riferimenti per l’identificazione. Conserva tutta la documentazione fino alla chiusura del regime.
Passo 4 — Uso nel territorio doganale
Usa i beni solo per lo scopo autorizzato. Evita cessioni, trasformazioni non ammesse o subnoleggi non previsti. Rispetta il luogo d’uso indicato, se imposto.
Se devi spostare i beni in un altro Stato membro, coordina transito o movimentazione sotto vigilanza doganale.
Passo 5 — Chiusura: riesportazione o alternativa lecita
Riesporta entro i termini, passando in dogana per la chiusura del regime. In alternativa, puoi vincolare i beni a un altro regime speciale o importarli definitivamente pagando i diritti.
Se chiedi proroga, fallo prima della scadenza, motivando l’esigenza. La concessione è discrezionale.
Imposte: dazi e IVA tra sospensione, esenzione e parzialità
Nella temporanea ammissione puoi avere totale esenzione dai dazi di importazione. In casi specifici, si applica solo una parziale esenzione, con calcolo proporzionale al tempo di permanenza previsto dai regolamenti di esecuzione.
Per l’IVA, la Direttiva 2006/112/CE, articolo 143, prevede l’esenzione se hai totale franchigia dai dazi. Le stesse logiche sono recepite nel DPR 633/1972 per l’Italia.
Se converti in importazione definitiva, paghi dazi e IVA. Le basi imponibili si calcolano alla data della conversione, con la tariffa e l’aliquota vigenti.
La garanzia viene svincolata alla chiusura corretta del regime. Se violi le condizioni, scatta l’escussione della garanzia e l’accertamento dei diritti.
Errori frequenti da evitare
Non confondere UE con extra-UE. Un invio Italia–Germania non è importazione. È circolazione intracomunitaria. La temporanea ammissione serve quando varchi la frontiera esterna dell’UE.
Evita modifiche sostanziali dei beni. Se devi riparare o trasformare, valuta i regimi giusti: perfezionamento attivo o passivo, oppure merci di ritorno.
Non sottovalutare l’identificazione. Senza seriali o evidenze, la chiusura del regime diventa difficile e rischi contestazioni.
Attenzione alle scadenze. La mancata riesportazione nei termini comporta diritti doganali e sanzioni. Chiedi la proroga per tempo, con motivi validi.
Controlla le licenze. Alcune categorie (dual use, medicali, beni culturali) richiedono autorizzazioni anche in temporanea ammissione.
Regola decisionale rapida
Chiediti: il bene entra da un Paese extra-UE? Se no, non è importazione. Se sì, prosegui.
È per uso temporaneo, con ritorno all’estero? Se sì, valuta ammissione temporanea. Se no, considera importazione definitiva.
Il bene resta identico e riconoscibile? Se sì, ammissione temporanea. Se serve riparazione/trasformazione, valuta perfezionamento attivo.
Uso breve per fiere/dimostrazioni? Preferisci Carnet ATA se disponibile. Uso professionale più lungo? Valuta autorizzazione con garanzia.
Dubbi su IVA/dazi o tempi? Se l’esenzione non è totale, considera la parziale esenzione o un regime alternativo più adatto.
Strumenti utili: Carnet ATA, AEO, EORI e ICS2
Il Carnet ATA semplifica ingresso e uscita in molti Paesi. Copre garanzia e documentazione. È ideale per fiere, mostre e strumenti professionali.
Lo status AEO può ridurre controlli e oneri di garanzia. Si basa sul rispetto di criteri di affidabilità, semplificazioni e solvibilità.
Il codice EORI identifica operatori economici nelle operazioni doganali. È obbligatorio per presentare dichiarazioni e per interagire con la dogana.
ICS2 richiede dati di sicurezza prima dell’arrivo per alcune modalità di trasporto. Coordina il tuo spedizioniere per rispettare le finestre temporali.
Alternative al regime: quando non usare l’importazione temporanea
Per riparazioni o trasformazioni in UE, usa il perfezionamento attivo. È un regime che sospende dazi e IVA mentre lavori la merce.
Per beni unionali spediti fuori UE per riparazione, usa il perfezionamento passivo. Al rientro paghi solo sul valore aggiunto, entro le regole.
Per beni UE che rientrano senza lavorazioni e senza cessione, valuta la franchigia sulle merci di ritorno. Riduce dazi e IVA.
Per depositare merci in attesa di decisioni commerciali, considera i depositi doganali. Sospendono i diritti fino all’estrazione.
Fonti normative e prassi (riferimenti testuali)
Codice Doganale dell’Unione: Regolamento (UE) n. 952/2013, articoli 250-253. Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 sul Carnet ATA. Direttiva IVA 2006/112/CE, articolo 143 sulle importazioni temporanee in esenzione.
DPR 633/1972 (IVA) e relative disposizioni nazionali consultabili su Normattiva. Prassi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Al 2026 la cornice UCC resta invariata. Gli aggiornamenti operativi riguardano semplificazioni digitali, ICS2 e adeguamenti procedurali pubblicati dall’Agenzia delle Dogane.
| Scenario | Requisiti chiave | Documenti e dichiarazioni | Tempistiche e note |
|---|---|---|---|
| Fiera a Milano con beni dagli USA | Identificabilità, uso espositivo, nessuna vendita | Carnet ATA o dichiarazione di ammissione temporanea con garanzia | Riesportazione entro 12 mesi (in linea col carnet) o termine autorizzato; possibili proroghe motivate |
| Noleggio di macchinari dal Canada per 6 mesi | Contratto di noleggio, uso professionale, nessuna trasformazione | Dichiarazione di ammissione temporanea; garanzia su dazi e IVA | Termine fino a 24 mesi complessivi; informare la dogana su eventuali spostamenti intra-UE |
| Test di prototipi giapponesi in laboratorio italiano | Uso per prove, riconoscibilità, nessuna cessione | Dichiarazione doganale; eventuale autorizzazione tecnica di settore | Durata conforme al progetto di test; poi riesportazione o importazione definitiva |
| Esposizione itinerante in più Paesi UE di opere cinesi | Beni culturali, autorizzazioni Paese d’origine, identità certa | Carnet ATA consigliato; coordinamento con dogane per spostamenti | Coerenza con calendario mostre; controlli più stringenti su tutela culturale |
| Attrezzature TV per evento sportivo con team UK | Strumenti professionali, uso puntuale, personale identificato | Carnet ATA o ammissione temporanea; elenchi dettagliati | Ingresso vicino alla data evento; uscita immediata post evento |
FAQ
Qual è la differenza tra importazione temporanea e perfezionamento attivo?
L’importazione temporanea permette di usare il bene senza trasformarlo. Il bene deve restare identico e poi uscire dall’UE entro i termini. Non paghi dazi e, in genere, nemmeno IVA, grazie alla franchigia prevista. Il perfezionamento attivo è diverso: serve per lavorare, riparare o trasformare merci extra-UE in UE. In questo regime puoi effettuare operazioni sul bene. I dazi e l’IVA sono sospesi durante la lavorazione. Alla fine, riesporti i prodotti compensatori o li svincoli al consumo pagando quanto dovuto. La scelta dipende dalla tua finalità: uso senza trasformazione (ammissione temporanea) oppure lavorazione (perfezionamento attivo). Le basi sono nel Codice Doganale dell’Unione, con le regole tecniche nei Regolamenti 2015/2446 e 2015/2447.
Come funziona l’IVA nella temporanea ammissione e quando posso avere l’esenzione totale?
L’IVA segue i dazi. Se ottieni la totale franchigia dai dazi con l’ammissione temporanea, rientri nell’esenzione IVA prevista dalla Direttiva 2006/112/CE, articolo 143. In Italia tali esenzioni sono recepite nel DPR 633/1972. Non versi l’IVA all’ingresso, ma devi rispettare condizioni e termini. Se cambi regime e importi definitivamente, paghi l’IVA sulla base imponibile alla data di conversione. In caso di parziale esenzione dai dazi, la posizione IVA può seguire un diverso trattamento, valutato caso per caso in base alla tipologia di bene e all’uso. Conviene pianificare prima l’operazione con doganalista e consulente IVA, per evitare sorprese in sede di conversione o controllo.
Quando è obbligatorio o conveniente usare il Carnet ATA?
Il Carnet ATA è conveniente quando partecipi a fiere, mostre o eventi, oppure usi strumenti professionali per periodi brevi. Copre la garanzia e fa da “passaporto” doganale. È accettato nei Paesi aderenti alla Convenzione di Istanbul. È utile anche se attraversi più frontiere in poco tempo, perché evita cauzioni multiple e semplifica le uscite. Non è obbligatorio per tutti i casi. Se il Paese non aderisce, oppure l’uso supera la durata del carnet, puoi usare la dichiarazione doganale di ammissione temporanea con garanzia. Verifica sempre se l’elenco merci e l’uso rientrano nelle categorie ammesse dal carnet, altrimenti passa alla procedura ordinaria.
Cosa succede se non riesporto entro la scadenza o se il bene cambia rispetto all’ingresso?
Se non riesporti entro la scadenza, l’autorità considera violato il regime. Scattano il recupero di dazi e IVA, interessi e possibili sanzioni. La garanzia viene escussa in tutto o in parte. Se il bene non è più identificabile o è stato trasformato, la dogana può riqualificare l’operazione come importazione definitiva dalla data della violazione. In alternativa, puoi chiedere per tempo una proroga motivata. Non è un diritto: la dogana valuta caso per caso. Se il tuo piano è cambiato, valuta una conversione volontaria in importazione definitiva. In questo modo paghi i diritti e chiudi regolarmente il regime, evitando conseguenze peggiori.
Posso spostare i beni in altri Stati UE durante la temporanea ammissione? E come gestisco i controlli 2026 (ICS2)?
Sì, puoi spostare i beni tra Stati membri, ma sotto controllo doganale. Usa transito o altre semplificazioni previste e informa la dogana secondo l’autorizzazione. Assicurati che l’identificabilità resti integra. Per i profili di sicurezza, l’UE ha esteso ICS2 a più modalità di trasporto. Dal 2026 molte spedizioni necessitano dati anticipati (ENS) anche per marittimo, stradale e ferroviario, oltre all’aereo. Coordina spedizioniere e corriere per l’invio puntuale dei dati di sicurezza. Questo è separato dalla temporanea ammissione, ma condiziona i tempi di ingresso e i controlli. Pianifica margini adeguati nel calendario dei tuoi eventi o cantieri.
Quali documenti devo preparare per una dogana “senza intoppi” e quali vantaggi ho se sono AEO?
Prepara: elenco dettagliato dei beni con codici TARIC, numeri di serie e valore; contratti che giustificano l’uso (noleggio, esposizione, test); prove di proprietà; assicurazioni; autorizzazioni di settore; documenti di trasporto; Carnet ATA se usato. Servono anche istruzioni chiare allo spedizioniere. Come AEO, puoi avere semplificazioni sui controlli, canali preferenziali e, in alcuni casi, riduzioni delle garanzie. Lo status AEO si fonda su conformità doganale, tracciabilità, sicurezza e affidabilità finanziaria. Non elimina gli obblighi, ma riduce la frizione operativa e i tempi, fattore cruciale in fiere ed eventi con finestre strette.
