Imposta di bollo sulle fatture elettroniche verso la PA: chi la paga?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Sì: sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro si applica l’imposta di bollo da 2 euro, anche verso le Pubbliche Amministrazioni. Nell’e-fattura si assolve virtualmente e si paga trimestralmente tramite F24 o addebito diretto.

  • Base giuridica: D.P.R. 642/1972 (Tariffa, parte I), obbligo e-fattura PA: D.M. 3 aprile 2013 n. 55; regole tecniche e pagamento: Provvedimenti Agenzia Entrate dal 30 aprile 2018 in poi.
  • Scatta solo se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro; non si applica su operazioni soggette a IVA (anche con reverse charge o split payment).
  • Pagamento trimestrale: F24 codici tributo 2521-2524 o addebito; possibili rinvii con soglia 5.000 euro secondo provvedimento 28 febbraio 2023.

Imposta di bollo sulle fatture verso la PA: quando si applica

L’imposta di bollo è un tributo fisso. Riguarda documenti e atti indicati nella Tariffa del D.P.R. 642/1972. Per le fatture, l’importo è 2 euro oltre la soglia di 77,47 euro.

La regola è semplice: se la fattura non sconta l’IVA, allora sopra 77,47 euro devi il bollo. Questo vale anche per le fatture verso le Pubbliche Amministrazioni.

Il riferimento principale è il D.P.R. 642/1972 e la sua Tariffa, parte I, art. 6. Le norme sono consultabili su Normattiva. L’obbligo di e-fattura verso la PA nasce dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55.

Operazioni che richiedono il bollo

Paghi il bollo se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro. Esempi: prestazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972; operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9; fuori campo ex art. 2 e 3, e chi è in regime forfettario.

Se la fattura contiene solo operazioni senza IVA, il bollo è dovuto. Se contiene anche una sola riga con IVA, in genere il bollo non si applica all’intero documento.

Le somme escluse ex art. 15 D.P.R. 633/1972 non fanno scattare l’IVA. Se la fattura è composta solo da rimborsi ex art. 15 e supera 77,47 euro, il bollo si applica.

Operazioni escluse dal bollo

Niente bollo quando l’operazione è soggetta a IVA, anche se l’imposta non è addebitata dal fornitore. Esempi: reverse charge (art. 17) e split payment verso PA (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).

La logica è chiara: se l’operazione rientra nel campo IVA, il bollo non si applica. Lo precisa la Nota alla Tariffa dell’imposta di bollo.

Vale anche per fatture miste con almeno una riga imponibile IVA: in tali casi, il bollo di norma non è dovuto sull’intero documento.

Obbligo di e-fattura verso la PA e assolvimento “virtuale”

Verso la PA la fattura è sempre elettronica in formato FatturaPA. Il canale è il Sistema di Interscambio (SdI). Le regole tecniche derivano dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il bollo si assolve “in modo virtuale”. Significa che non applichi marche fisiche. Indichi il bollo in fattura e paghi cumulativamente a fine trimestre.

Le modalità operative sono definite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (dal 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti, incluso il 28 febbraio 2023).

Come valorizzare il campo “DatiBollo” nell’e-fattura

Nel file XML inserisci “DatiBollo”. Imposta “BolloVirtuale” a “SI”. Indica “ImportoBollo” pari a 2.00. Fallo solo se il documento richiede il bollo.

Lo SdI e l’Agenzia delle Entrate verificano le fatture. Se dimentichi il campo ma il bollo risulta dovuto, il portale somma l’importo ai fini del pagamento trimestrale.

Puoi controllare e confermare gli importi dovuti nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Pagamento: scadenze, codici tributo e rinvii

Paghi il bollo a trimestre. Le scadenze ordinarie sono: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), fine febbraio dell’anno successivo (4°).

Puoi pagare con F24 indicando i codici tributo dedicati: 2521 (1° trim.), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). In alternativa, puoi disporre l’addebito diretto da “Fatture e Corrispettivi”.

Esistono rinvii se gli importi sono contenuti. Il provvedimento del 28 febbraio 2023 consente di spostare il pagamento del 1° trimestre alla scadenza del 2° e, in alcuni casi, cumulare 1° e 2° al 3° se sotto soglia 5.000 euro.

Regolarizzazioni e sanzioni

Se paghi in ritardo, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 642/1972. Puoi usare il ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997 per ridurre sanzioni e interessi.

Regolarizza appena possibile. Versa l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Conserva le ricevute.

Se hai dubbi sui calcoli, verifica nel cassetto fiscale e nella sezione “Fatture e Corrispettivi”. Lì trovi il dettaglio delle fatture rilevate con bollo.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi logici prima di emettere la fattura:

  • La tua operazione è soggetta a IVA? Se sì, niente bollo (anche con reverse charge o split payment). Se no, vai al punto successivo.
  • L’importo totale documento supera 77,47 euro? Se no, niente bollo. Se sì, vai al punto successivo.
  • La fattura contiene almeno una riga con IVA? Se sì, in genere niente bollo sul documento. Se no, imposta DatiBollo: SI e ImportoBollo: 2.00.
  • Verifica a fine trimestre la somma dovuta in “Fatture e Corrispettivi”. Paga con F24 (codici 2521-2524) o attiva l’addebito.

Esempi pratici

Forfettario verso Comune: parcella 500 euro, senza IVA. Bollo dovuto. In fattura, DatiBollo SI, ImportoBollo 2.00. Paghi nel trimestre con codice 2521/2522/2523/2524 secondo il periodo.

Imprese con split payment: fornitura imponibile IVA a una PA in scissione pagamenti. La fattura è soggetta a IVA. Bollo non dovuto.

Fattura mista: 300 euro imponibili IVA + 120 euro esenti. Documento soggetto a IVA. In via generale, bollo non dovuto sul documento.

Normativa di riferimento e prassi

Imposta di bollo: D.P.R. 642/1972 e Tariffa, parte I (consultabili su Normattiva). Sanzioni e regolarizzazioni: D.P.R. 642/1972 e D.Lgs. 472/1997.

E-fattura: D.M. 3 aprile 2013 n. 55 (PA). Obbligo B2B/B2C: D.Lgs. 127/2015 e Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916. Regole operative e pagamenti: Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2018, con aggiornamenti inclusi al 28 febbraio 2023.

Operazioni rilevanti IVA: D.P.R. 633/1972 (artt. 2-3, 8-9, 10, 15, 17, 17-ter). Queste basi normative guidano le scelte pratiche su bollo e diciture in fattura.

Controlli e riconciliazioni

A fine trimestre, l’Agenzia delle Entrate calcola il bollo dovuto sulle e-fatture. Trovi il prospetto nell’area riservata. Puoi integrare o contestare importi incoerenti.

Riconcilia con la tua contabilità. Verifica: fatture con DatiBollo valorizzato; fatture senza IVA oltre soglia; note di credito che stornano bollo.

Conserva la documentazione almeno per i termini di accertamento. Una gestione ordinata evita sanzioni e recuperi.

Scenario Dicitura IVA in fattura Bollo dovuto oltre 77,47 € Pagamento e scadenza Riferimenti
Professionista in regime forfettario verso PA Operazione senza IVA (regime forfettario) Sì (2,00 €) Trimestrale; F24 cod. 2521-2524 o addebito; possibili rinvii se sotto soglia 5.000 € D.P.R. 642/1972; D.Lgs. 127/2015; Provv. AE 30/04/2018 e 28/02/2023
Prestazione esente ex art. 10 verso PA Esente IVA (art. 10) Sì (2,00 €) Come sopra D.P.R. 642/1972; D.P.R. 633/1972 art. 10
Fornitura in split payment alla PA IVA soggetta ma versata dalla PA (art. 17-ter) No Nessun bollo D.P.R. 633/1972 art. 17-ter; Nota Tariffa bollo
Reverse charge IVA soggetta con inversione contabile (art. 17) No Nessun bollo D.P.R. 633/1972 art. 17; Nota Tariffa bollo
Fattura mista (riga imponibile + riga esente) Documento con almeno una riga imponibile Di norma no Nessun bollo Prassi AE; Tariffa bollo
Solo rimborsi spese ex art. 15 Somme escluse dalla base imponibile Sì, se oltre 77,47 € Come sopra D.P.R. 633/1972 art. 15; D.P.R. 642/1972
Nota di credito che storna fattura con bollo Variazione in diminuzione Recupero proporzionale Confluisce nel calcolo trimestrale D.P.R. 633/1972 art. 26; Provv. AE su e-fattura

FAQ

Devo applicare il bollo se fatturo alla PA in split payment una prestazione imponibile IVA?

No. Lo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972) indica che l’operazione è soggetta a IVA. L’imposta la versa la PA, non il fornitore. Ma l’operazione resta nel campo IVA. La Nota alla Tariffa del D.P.R. 642/1972 esclude l’imposta di bollo quando l’atto è soggetto a IVA. Quindi, anche se non addebiti l’IVA in fattura per via della scissione, il bollo non si applica. Assicurati che la fattura riporti correttamente la dicitura di split payment e il riferimento normativo. Questo evita rilievi nei controlli automatizzati di SdI e Agenzia delle Entrate.

Sono in regime forfettario e fatturo a un Comune: come gestisco il bollo in pratica?

Il regime forfettario non addebita l’IVA. Se la fattura supera 77,47 euro, applichi il bollo. In e-fattura valorizza DatiBollo: BolloVirtuale “SI” e ImportoBollo “2.00”. Nel portale “Fatture e Corrispettivi” vedrai, a fine trimestre, la somma dei bolli dovuti. Paga con F24 usando i codici tributo 2521-2524 o attiva l’addebito diretto. Se emetti molte fatture, verifica periodicamente per evitare sorprese al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e fine febbraio. Le basi sono nel D.P.R. 642/1972 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bollo virtuale.

Ho emesso per errore una fattura senza bollo quando era dovuto. Cosa rischio e come rimediare?

L’Agenzia delle Entrate intercetta spesso queste omissioni. Ti chiederà il pagamento del bollo dovuto. Se paghi in ritardo, si applicano sanzioni e interessi secondo il D.P.R. 642/1972. Puoi ridurre i costi con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Agisci così: ricalcola il bollo dovuto; versa con F24 il trimestre interessato; aggiungi sanzione ridotta e interessi legali. Conserva l’F24 e le evidenze. Se l’errore riguarda una singola fattura, puoi anche emettere una nota di variazione se necessario, ma in genere basta regolarizzare i conteggi trimestrali nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Fattura mista con riga imponibile IVA e riga esente: devo mettere il bollo?

Di norma no. Se il documento contiene almeno una riga soggetta a IVA, l’imposta di bollo non si applica sull’intero documento. È una conseguenza della regola generale: il bollo non è dovuto sugli atti soggetti a IVA. Fai attenzione però a come costruisci la fattura. Evita di emettere due documenti separati senza motivo. Se per esigenze contrattuali fai due fatture distinte e una risulta senza IVA e sopra 77,47 euro, su quella si applicherà il bollo. Riferimenti: Tariffa del D.P.R. 642/1972 e prassi operative dell’Agenzia delle Entrate.

Quali scadenze e codici devo usare per pagare l’imposta di bollo sulle e-fatture?

Le scadenze ordinarie sono quattro: 31 maggio per il 1° trimestre (gennaio-marzo), 30 settembre per il 2° (aprile-giugno), 30 novembre per il 3° (luglio-settembre), fine febbraio dell’anno successivo per il 4° (ottobre-dicembre). Paghi con F24 usando i codici 2521 (1° trim.), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). In alternativa attiva l’addebito diretto nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il provvedimento del 28 febbraio 2023 consente rinvii se l’imposta dovuta è sotto 5.000 euro, con cumuli ai trimestri successivi. Verifica sempre il prospetto messo a disposizione dall’Agenzia per allineare i tuoi calcoli interni.

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