Calcolo della parcella del commercialista: come si fa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se sei in regime forfettario, devi applicare l’imposta di bollo di 2,00 euro quando la parcella supera 77,47 euro ed è fuori IVA. In e-fattura la assolvi in modo virtuale e paghi trimestralmente.

  • Soglia e importo: bollo di 2,00 euro sopra 77,47 euro su documenti non soggetti a IVA (DPR 642/1972, Tariffa, Allegato A, art. 13).
  • E-fattura: indicare “Bollo” e “2,00” nei DatiBollo; pagamento trimestrale in Fatture e Corrispettivi con codici tributo 2521-2524.
  • Niente bollo se l’operazione è soggetta a IVA, anche con reverse charge o split payment (DPR 633/1972, art. 17).

Cos’è l’imposta di bollo sulle parcelle professionali e quando si applica

L’imposta di bollo è un tributo fisso su atti e documenti. Sulle parcelle, scatta quando il documento non sconta l’IVA e supera 77,47 euro. L’importo è 2,00 euro per documento.

La base giuridica è nel DPR 642/1972 e nella Tariffa, Allegato A, articolo 13. La stessa normativa esclude il bollo quando l’operazione è soggetta a IVA. Questo vale anche con inversione contabile o split payment: l’operazione resta “soggetta a IVA”, quindi niente bollo.

Se emetti fattura elettronica, assorbi il bollo in modo virtuale. Lo prevede il DM MEF 17 giugno 2014 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento è periodico e tracciato nel portale Fatture e Corrispettivi.

Il regime forfettario: perché non c’è IVA ma c’è il bollo

Il regime forfettario è un regime semplificato per persone fisiche. È disciplinato dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, con modifiche successive (ad esempio Legge 197/2022). Non addebiti l’IVA in fattura e non subisci ritenuta d’acconto.

Proprio perché non applichi l’IVA, le tue fatture superati 77,47 euro ricadono nel bollo di 2,00 euro. Questo vale per parcelle a privati, aziende e PA. Se fai e-fattura, lo indichi nei DatiBollo e lo paghi a scadenze trimestrali.

Per i testi aggiornati consulta il portale Normattiva. Per gli aspetti previdenziali dei professionisti con Cassa, verifica anche le fonti delle Casse e le pagine istituzionali del Ministero del Lavoro.

Come si assolve il bollo: cartaceo e elettronico

Parcella cartacea: apponi una marca da bollo da 2,00 euro sull’originale. Indica accanto la data e la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale”. Conserva copia della marca.

Fattura elettronica (XML): compila il blocco DatiBollo con “Bollo virtuale” uguale a “SI” e “Importo bollo” uguale a “2.00”. Inserisci la dicitura in testata o piede: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.

Il portale Fatture e Corrispettivi calcola il totale bollo per trimestre. Paghi entro le scadenze con addebito diretto o F24 (codici tributo 2521-2524). In caso di differenze, l’Agenzia genera comunicazioni con importi integrativi.

Gli elementi obbligatori della parcella e cosa cambia per regime ordinario e forfettario

Ogni parcella deve riportare elementi fissi in intestazione: data di emissione, numero progressivo, tuoi dati e del cliente, Partita IVA o codice fiscale, coordinate di pagamento.

Nel corpo della parcella inserisci: descrizione chiara della prestazione, onorario, eventuali spese. Distingui tra “spese anticipate in nome e per conto” (art. 15, DPR 633/1972) e “spese non documentate”. Le prime sono fuori IVA e ritenuta. Le seconde seguono il trattamento del compenso.

Se appartieni a una Cassa professionale, indichi il contributo integrativo (esempio: 4% per INARCASSA). La “rivalsa” è l’importo che addebiti al cliente. Se sei senza Cassa e iscritto alla Gestione Separata INPS, puoi addebitare la rivalsa del 4% (art. 1, comma 212, L. 662/1996).

Regime ordinario: IVA e ritenuta

In regime IVA ordinario, applichi l’IVA (tipicamente 22%) salvo esenzioni specifiche (ad esempio prestazioni sanitarie esenti, art. 10, DPR 633/1972). La base IVA include compenso, spese non documentate e contributo integrativo di Cassa.

La ritenuta d’acconto del 20% si applica se il cliente è sostituto d’imposta (art. 25, DPR 600/1973). La calcoli su compenso e spese non documentate. Escludi il contributo integrativo e le spese ex art. 15. Non indichi ritenuta se il cliente è privato, forfettario o estero senza stabile organizzazione.

Regime forfettario: niente IVA e ritenuta, ma bollo

In regime forfettario non addebiti IVA né subisci ritenuta. Devi però applicare l’imposta di bollo di 2,00 euro se la parcella supera 77,47 euro. Questo vale anche se la prestazione è fuori campo IVA per territorialità.

Continua a indicare il contributo integrativo della tua Cassa se previsto. La rivalsa previdenziale non influisce sul bollo (che è fisso), ma conta per il totale documento ai fini della soglia.

Regola decisionale rapida

Decidi in 5 passaggi

1) La tua operazione è soggetta a IVA in Italia? Sì: niente bollo, anche se applichi reverse charge o split payment. No: vai al punto 2.

2) La fattura è non soggetta a IVA (forfettario, esente, fuori campo)? Sì: calcola il totale del documento. Escludi eventuali spese anticipate ex art. 15. Se totale supera 77,47 euro, bollo dovuto.

3) Emissione elettronica: indica il bollo nei DatiBollo e usa la dicitura standard. Paghi trimestralmente in Fatture e Corrispettivi.

4) Emissione cartacea: applica la marca fisica da 2,00 euro sull’originale con data e dicitura.

5) Se hai dubbi su casi speciali (estero, PA, misti), verifica norme su DPR 633/1972 e DPR 642/1972 o consulta il portale Normattiva.

Esempi numerici corretti: ordinario vs forfettario per un architetto

Scenario: onorario 10.000 euro, spese non documentate 500 euro, contributo integrativo INARCASSA 4%

Regime ordinario:

– Onorario: 10.000 euro.

– Spese non documentate: 500 euro.

– Contributo integrativo 4% su 10.500: 420 euro.

– Base IVA: 10.000 + 500 + 420 = 10.920 euro.

– IVA 22%: 2.402,40 euro.

– Ritenuta d’acconto 20% su 10.500: -2.100,00 euro.

– Totale da pagare dal cliente: 10.000 + 500 + 420 + 2.402,40 – 2.100,00 = 11.222,40 euro.

Nota: nessun bollo, perché l’operazione è soggetta a IVA (DPR 642/1972 esclude il bollo).

Regime forfettario:

– Onorario: 10.000 euro.

– Spese non documentate: 500 euro.

– Contributo integrativo 4% su 10.500: 420 euro.

– Niente IVA, niente ritenuta.

– Totale documento: 10.920 euro.

– Bollo: 2,00 euro, perché il totale supera 77,47 euro.

– Totale da pagare dal cliente: 10.922,00 euro (se cartacea con marca fisica). In e-fattura il cliente paga 10.920 euro; il bollo lo versi tu trimestralmente in via virtuale.

Spese documentate vs non documentate: impatti pratici

Spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15, DPR 633/1972) non entrano nella base IVA e nella ritenuta. Non contano nemmeno per la soglia dei 77,47 euro. Indicale separatamente e con documenti a supporto.

Spese non documentate sono rimborsi forfettari o costi interni. Entrano nella base IVA (se IVA c’è) e nella base ritenuta. Contano nella soglia bollo. Chiamale in modo chiaro in fattura.

Scadenze, codici tributo e sanzioni

Pagamenti del bollo su fatture elettroniche

Scadenze trimestrali: 31 maggio (primo trimestre), 30 settembre (secondo), 30 novembre (terzo), ultima giornata di febbraio dell’anno successivo (quarto). Verifica sempre le scadenze correnti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Puoi pagare con addebito sul conto dal portale Fatture e Corrispettivi oppure con F24. I codici tributo sono: 2521 (primo trimestre), 2522 (secondo), 2523 (terzo), 2524 (quarto). Per interessi e sanzioni si usa il codice 2525.

Sanzioni e regolarizzazioni

Se ometti il bollo su fattura elettronica o paghi in ritardo, si applicano le sanzioni per omesso o tardivo versamento. Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13). L’Agenzia invia anche comunicazioni per differenze dovute.

Se dimentichi la marca su una fattura cartacea, il DPR 642/1972, art. 25, prevede sanzioni dal 100% al 500% dell’imposta. Puoi sanare apponendo la marca tardiva e versando sanzioni ridotte se intervieni spontaneamente.

Diciture utili da riportare in fattura

Regime forfettario: “Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario). Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014” (in e-fattura) oppure “Imposta di bollo assolta sull’originale” (su carta).

Operazione esente: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/1972”. Se il totale supera 77,47 euro e non c’è IVA, applichi il bollo.

Reverse charge: “Inversione contabile ai sensi dell’art. 17, DPR 633/1972”. Nessun bollo, perché l’operazione è soggetta a IVA per natura.

Scenario Quando scatta il bollo Come si assolve Scadenze/versamento Note operative
Forfettario, parcella a cliente italiano Totale documento > 77,47 euro E-fattura: bollo virtuale nei DatiBollo; Cartacea: marca da 2,00 euro Trimestrale su Fatture e Corrispettivi (codici 2521-2524) o addebito Niente IVA e ritenuta; contributo integrativo di Cassa resta dovuto
Ordinario con IVA 22% Mai, perché l’operazione è soggetta a IVA Nessuna imposta di bollo IVA su compenso + spese non doc + contributo integrativo; ritenuta su compenso + spese non doc
Operazione esente art. 10 DPR 633/1972 Se totale > 77,47 euro Bollo virtuale o marca fisica Trimestrale se e-fattura; immediato se cartacea Verifica se ci sono spese ex art. 15 da escludere dal conteggio soglia
Reverse charge/split payment Non scatta Nessuna imposta di bollo L’operazione resta soggetta a IVA per natura, anche se l’imposta non è addebitata in fattura
Prestazione fuori campo territoriale (art. 7-ter e seguenti) Se emetti fattura e il totale > 77,47 euro Bollo virtuale o marca fisica Trimestrale se e-fattura; immediato se cartacea La non territorialità non è IVA; quindi il bollo può essere dovuto
Fattura con sole spese anticipate ex art. 15 Di norma non scatta Nessuna imposta di bollo Le spese ex art. 15 non si sommano alla soglia e sono fuori IVA e ritenuta

FAQ

Devo sempre mettere il bollo da 2,00 euro sulle mie e-fatture in regime forfettario?

No, solo se la fattura supera 77,47 euro e l’operazione non è soggetta a IVA. In regime forfettario le prestazioni sono senza IVA per legge (L. 190/2014), quindi di solito il bollo scatta spesso. Nelle e-fatture lo assolvi in modo virtuale: imposti “SI” nel campo Bollo e “2.00” nell’importo. A fine trimestre il portale Fatture e Corrispettivi calcola la somma dovuta. Paghi entro 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e fine febbraio per il quarto trimestre, con addebito o F24 (codici 2521-2524). Se la fattura è sotto 77,47 euro, non devi inserire il bollo. Se sbagli e lo indichi per errore, puoi rettificare con nota di variazione o chiedere assistenza all’Agenzia delle Entrate sul portale.

Come calcolo correttamente IVA e ritenuta d’acconto in regime ordinario con contributo integrativo e spese?

Segui questa sequenza pratica: 1) somma compenso e spese non documentate; 2) calcola il contributo integrativo di Cassa (esempio INARCASSA 4%) su questa somma; 3) calcola l’IVA sulla base complessiva: compenso + spese non documentate + contributo integrativo (DPR 633/1972). 4) calcola la ritenuta d’acconto al 20% (se il cliente è sostituto) su compenso + spese non documentate, escludendo il contributo integrativo e le spese anticipate ex art. 15 (DPR 600/1973, art. 25). Non applicare il bollo, perché l’operazione è soggetta a IVA e quindi esclusa dal bollo ai sensi del DPR 642/1972. Questo metodo evita errori frequenti, come dimenticare che il contributo integrativo entra nella base IVA ma non nella base ritenuta.

Il bollo è dovuto con reverse charge o split payment?

No. Se la prestazione è soggetta a IVA per natura, il bollo non si applica. Con il reverse charge (art. 17, DPR 633/1972) l’imposta non appare in fattura perché la assolve il cliente. Con lo split payment la PA trattiene l’IVA. In entrambi i casi l’operazione è comunque “soggetta a IVA”. La regola della bollo dice che si applica solo ai documenti non soggetti a IVA. Quindi niente bollo, a prescindere dall’importo. Ricorda però che le diciture obbligatorie devono essere presenti per chiarire il meccanismo IVA usato.

Ho dimenticato il bollo: cosa rischio e come rimediare?

Fattura elettronica: se non hai indicato il bollo o non lo hai versato, l’Agenzia delle Entrate può segnalare l’irregolarità. Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) per ridurre le sanzioni e versare quanto dovuto, con gli interessi. I codici tributo per sanzioni e interessi sono dedicati (2525). Fattura cartacea: se manca la marca, il DPR 642/1972, art. 25, prevede sanzioni dal 100% al 500% dell’imposta. Agisci subito: apponi la marca tardiva, annota la data, e versa la sanzione ridotta se rientri nei termini del ravvedimento. Conserva la documentazione. In caso di controllo, dimostri di aver sanato spontaneamente.

Per operazioni con clienti UE o extra UE devo mettere il bollo in regime forfettario?

Dipende dal tipo di operazione. Se la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-ter e seguenti, DPR 633/1972) e quindi non applichi l’IVA, la regola del bollo può operare. Se emetti un documento verso il cliente estero e il totale supera 77,47 euro, il bollo è dovuto perché il documento è emesso in Italia e l’operazione non sconta IVA. In e-fattura, indichi il bollo virtuale; se emetti un documento analogico, apponi la marca. Fai attenzione ai casi in cui non devi emettere fattura secondo le regole estere o agli obblighi OSS/IVA locale: la disciplina IVA internazionale è complessa. Verifica sempre il luogo di tassazione (art. 7-ter e seguenti) e, in dubbio, consulta le fonti su Normattiva o un consulente per evitare errori formali.

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