Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’imposta di bollo si paga su documenti non soggetti a IVA. 2 euro sulle fatture oltre 77,47 euro; 16 euro su atti (es. contratti, certificati). Cartacea o virtuale; per e-fatture pagamento trimestrale.
- Importi standard: 2 euro su fatture/ricevute senza IVA sopra 77,47 euro; 16 euro per atti, contratti e certificati. Soglie e voci sono fissate dal DPR 642/1972.
- Fatture elettroniche: si marca con “bollo virtuale” e si paga trimestralmente tramite F24 predisposto in Fatture e Corrispettivi.
- Responsabilità e sanzioni: risponde l’emittente/istante; sanzione dal 100% al 500% dell’imposta (art. 25 DPR 642/1972) con possibilità di ravvedimento.
Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica
L’imposta di bollo è un tributo dovuto in misura fissa su determinati documenti. Colpisce fatture senza IVA, contratti, istanze e certificati.
La regola generale è semplice: se un documento non sconta IVA, può scattare il bollo in cifra fissa. Le somme non sono percentuali, ma importi standard.
La base normativa è nel DPR 642/1972 e nella Tariffa allegata. Per i documenti digitali valgono le regole del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014.
Normativa di riferimento essenziale
La fonte principale è il DPR 642/1972 (Testo Unico dell’imposta di bollo). La Tariffa, Allegato A, Parte I, indica gli importi per categorie di atti.
Per i documenti informatici e le fatture elettroniche si applica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014. I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate coordinano scadenze e modalità operative.
Le sanzioni sono previste dall’articolo 25 del DPR 642/1972 e il ravvedimento operoso segue il Decreto Legislativo 472/1997. Le leggi sono consultabili su Normattiva e i chiarimenti pratici presso l’Agenzia delle Entrate.
Importi, soglie e casi tipici
Fatture e ricevute senza IVA
Su fatture o ricevute che non riportano IVA si paga 2 euro di bollo quando il totale documento supera 77,47 euro. “Supera” significa importo maggiore di 77,47.
La soglia guarda il totale delle somme non soggette a IVA. Include oneri come contributo integrativo previdenziale e spese riaddebitate, salvo anticipazioni in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972).
Se la fattura contiene anche una sola riga con IVA, il bollo non si applica all’intero documento. Questa è la regola pratica più importante da ricordare.
Contratti di locazione
Sui contratti di affitto in forma cartacea o digitale, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte o 100 righe. Si somma all’imposta di registro, salvo opzione per la cedolare secca.
Con la cedolare secca non si pagano imposta di registro e imposta di bollo per la registrazione del contratto. La disciplina è coerente con il DPR 642/1972 e la normativa sulla cedolare.
La registrazione telematica con il modello RLI calcola in automatico le imposte dovute e consente il pagamento in via virtuale.
Documenti rilasciati o presentati alla PA
Per istanze, certificati e autorizzazioni è spesso dovuto il bollo da 16 euro. Molti casi specifici sono esenti per legge, ma occorre verificare le tabelle di esenzione.
Le esenzioni derivano da norme speciali e dalla stessa Tariffa. È bene controllare le note esplicative e le circolari dell’Agenzia delle Entrate prima di applicare il contrassegno.
Se il documento è digitale, il bollo si assolve in modalità virtuale, anche tramite il servizio @e.bollo con pagamento PagoPA.
Cartacea o virtuale: come si acquista e come si applica
Marca da bollo cartacea: dove comprarla e come annullarla
La marca cartacea (contrassegno telematico) si acquista in tabaccheria o in ufficio postale. Va applicata sull’originale del documento.
Dati presenti: valore, data di emissione e codice identificativo. La data della marca deve essere uguale o precedente a quella del documento.
Per annullarla scrivi vicino alla marca la data del documento e una sigla. Evita riutilizzi illeciti. Conserva copie e numeri di serie per eventuali controlli.
Marca da bollo virtuale e servizio @e.bollo
Il bollo virtuale è un certificato digitale del pagamento dell’imposta. Puoi acquistarlo tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, compreso @e.bollo, pagando con strumenti PagoPA.
Per contratti e istanze digitali indichi nel file la dicitura di assolvimento in modo virtuale. Il sistema genera l’attestazione di pagamento.
Sui documenti elettronici contabili, come registri o libri, valgono regole specifiche degli atti digitali previste dal DM 17 giugno 2014.
Fatture elettroniche: flag bollo, dicitura e addebito al cliente
Nella fattura elettronica indica “bollo virtuale” e l’importo 2,00 euro se la soglia è superata e non c’è IVA. Questa informazione è letta dallo SdI.
Inserisci in fattura la dicitura: “Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17/06/2014”. Puoi addebitare i 2 euro al cliente come rivalsa fuori campo IVA.
L’emittente resta comunque responsabile verso il Fisco. Il mancato addebito al cliente non elimina l’obbligo di versamento.
Pagamento trimestrale per le fatture elettroniche
Per le e-fatture il versamento è trimestrale. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto in base alle fatture transitate dallo SdI.
Trovi il totale nel portale Fatture e Corrispettivi, con F24 precompilato. In alternativa puoi attivare l’addebito su conto, se disponibile.
Scadenze ordinarie: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio dell’anno successivo. Se l’importo è fino a 5 euro, puoi rinviare al trimestre seguente, ma non oltre il pagamento di gennaio.
Se non hai attivato il bollo su una o più e-fatture, il portale segnala le anomalie. Puoi integrare e versare senza sanzioni entro i termini indicati dai provvedimenti dell’Agenzia.
Sanzioni, controlli e ravvedimento
La sanzione per omesso o insufficiente bollo va dal 100% al 500% dell’imposta dovuta, più interessi. La prevede l’art. 25 del DPR 642/1972.
Puoi usare il ravvedimento operoso del D.Lgs. 472/1997. Paghi imposta, interessi legali e una sanzione ridotta in base al ritardo.
Per e-fatture l’Agenzia invia comunicazioni bonarie. Se regolarizzi nei tempi, la sanzione può ridursi ulteriormente. Conserva sempre la documentazione di pagamento.
Regola decisionale rapida
Decidi in 6 passaggi logici
- Il documento è una fattura, ricevuta, contratto o istanza? Se no, verifica la Tariffa del DPR 642/1972.
- C’è IVA in fattura? Se sì, niente bollo. Se no, prosegui.
- Il totale non IVA supera 77,47 euro? Se sì, 2 euro di bollo; se no, nulla.
- È un atto/contratto/certificato? Applica 16 euro, salvo esenzioni di legge.
- Documento digitale? Assolvi in modo virtuale (DM 17/06/2014). Per e-fatture attiva il flag bollo e versa a trimestre.
- Hai dimenticato? Usa Fatture e Corrispettivi, regolarizza e valuta il ravvedimento.
Esempi pratici ed eccezioni frequenti
Professionista in regime forfettario
Emette fattura senza IVA. Se il totale è 120 euro, scatta il bollo da 2 euro. Indica la dicitura e addebita 2 euro al cliente come rivalsa.
Se il totale è 70 euro, non scatta il bollo. Attenzione alle spese riaddebitate: rilevano nel totale per la soglia, salvo anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972.
Fattura mista (con e senza IVA)
Se la fattura contiene almeno una riga con IVA, non si applica il bollo all’intero documento. È irrilevante che siano presenti voci non imponibili.
Conserva un tracciato chiaro delle voci IVA e non IVA. Questo ti tutela in caso di controlli.
Contratto di locazione con cedolare secca
Con la cedolare secca non si paga l’imposta di registro né il bollo sulla registrazione. La piattaforma di registrazione calcola in automatico le esenzioni.
Senza cedolare, si applica il bollo da 16 euro per ogni 4 facciate o 100 righe, per ciascuna copia da registrare.
Ricevuta per prestazione occasionale
La ricevuta non ha IVA. Se il totale supera 77,47 euro, applica il bollo da 2 euro. Chi emette è responsabile, ma può chiedere il rimborso al committente.
Indica chiaramente la ritenuta d’acconto, il netto a pagare e la rivalsa del bollo, se richiesta.
Tabella di sintesi operativa
| Scenario | Importo/Soglia bollo | Come indicarlo | Quando e come si paga | Riferimenti |
|---|---|---|---|---|
| Fattura elettronica senza IVA (forfettario, esente art. 10, fuori campo) | 2 euro se totale > 77,47 euro | Flag “bollo virtuale” e dicitura “Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17/06/2014” | Trimestralmente su F24 precompilato in Fatture e Corrispettivi; possibile addebito su conto | DPR 642/1972, Tariffa Allegato A; DM 17/06/2014; provvedimenti AE |
| Fattura con almeno una riga soggetta a IVA | Nessun bollo | Nessuna dicitura di bollo | Nessun versamento di bollo | DPR 642/1972, Tariffa Allegato A |
| Ricevuta per prestazione occasionale senza IVA | 2 euro se totale > 77,47 euro | Marca cartacea sulla ricevuta o indicazione di assolvimento virtuale | Contestualmente (cartacea) o tramite servizi AE (virtuale) | DPR 642/1972, Tariffa Allegato A |
| Contratto di locazione senza cedolare secca | 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe per copia | Dicitura di assolvimento e applicazione marca (cartaceo) o assolvimento virtuale (RLI) | Alla registrazione (anche telematica) insieme all’imposta di registro | DPR 642/1972, Tariffa Allegato A; prassi AE su registrazione RLI |
| Istanza/certificato presso PA | Di norma 16 euro, salvo esenzioni | Dicitura di assolvimento; per digitale via @e.bollo | Al momento della richiesta o generazione del documento | DPR 642/1972, Tariffa Allegato A; indicazioni PA competenti |
| Nota di credito su fattura con bollo | Nessun nuovo bollo; possibile rimborso/compensazione | Gestione in contabilità; istanza di rimborso se dovuto | Secondo DM 17/06/2014 (e-fatture) o istanza AE entro 3 anni | DPR 642/1972 art. 37; DM 17/06/2014 |
FAQ: domande frequenti sull’imposta di bollo
1) Ho una fattura senza IVA con spese anticipate e contributo integrativo: come calcolo la soglia di 77,47 euro?
La soglia guarda il totale non IVA della fattura. In genere rientrano compenso, contributo integrativo previdenziale e spese riaddebitate. Fanno eccezione le anticipazioni in nome e per conto del cliente, documentate ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972.
Esempio: compenso 70, contributo 4% = 2,80, spese riaddebitate 10. Totale 82,80. Superi 77,47, quindi applichi il bollo da 2 euro. Se invece le spese sono vere anticipazioni ex art. 15, non entrano nel totale per la soglia: 70 + 2,80 = 72,80, quindi niente bollo.
Indica nella fattura la natura delle voci. La trasparenza documentale è decisiva in caso di controlli.
2) Ho dimenticato di flaggare il bollo su alcune fatture elettroniche: come rimediare e quali sanzioni rischio?
Accedi a Fatture e Corrispettivi e verifica la sezione “Imposta di bollo”. Il sistema rileva le fatture che dovevano riportare il bollo e propone l’importo da versare.
Se regolarizzi entro la scadenza trimestrale indicata dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, di norma eviti sanzioni. Se sei oltre, usa il ravvedimento operoso: versi imposta, interessi legali e una sanzione ridotta, calcolata in base ai giorni di ritardo.
La cornice sanzionatoria è nell’art. 25 del DPR 642/1972 e nel D.Lgs. 472/1997. Conserva la prova dei versamenti e le ricevute generate dal portale.
3) Prestazione occasionale: chi deve applicare il bollo e come lo indico nella ricevuta?
Chi emette la ricevuta è responsabile del bollo. Se il totale supera 77,47 euro, apponi la marca da 2 euro o assolvilo in modo virtuale.
Puoi chiedere il rimborso dei 2 euro al committente, aggiungendo in ricevuta una riga “Rivalsa imposta di bollo art. 13 Tariffa DPR 642/1972: 2,00 euro”. La ritenuta d’acconto si calcola sul compenso lordo, indipendentemente dal bollo.
Conserva copia della marca e della ricevuta. In caso di ricezione digitale, usa i servizi dell’Agenzia per l’assolvimento virtuale.
4) Contratto di affitto: quanto bollo si paga, chi lo paga e cosa cambia con la cedolare secca?
In assenza di cedolare secca, il bollo è 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe, per ciascuna copia. Di solito l’imposta è a carico di entrambe le parti in parti uguali, salvo accordi diversi nel contratto.
Con la cedolare secca non si paga bollo né imposta di registro sulla registrazione del contratto. Il sistema telematico RLI calcola automaticamente imposte e agevolazioni.
Se il contratto è digitale, il bollo si assolve in virtuale. Conserva il file registrato e la ricevuta di pagamento per eventuali verifiche.
5) Ho emesso una nota di credito che riduce il totale sotto 77,47 euro: posso recuperare i 2 euro di bollo già pagati?
Per la marca cartacea non si può riutilizzare il contrassegno già annullato. Puoi però chiedere rimborso all’Agenzia delle Entrate con istanza motivata entro tre anni, ai sensi dell’art. 37 del DPR 642/1972.
Per il bollo virtuale sulle e-fatture, verifica in Fatture e Corrispettivi se è possibile compensare l’importo nel trimestre successivo. In alternativa, presenta istanza di rimborso con la documentazione che prova la variazione.
Conserva la nota di credito, la fattura originaria e le quietanze. La tracciabilità dei passaggi accelera l’istruttoria e riduce i rischi di contestazioni.
