Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nel regime forfettario applichi un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti requisiti stringenti. Si esce se superi 100.000€ nell’anno o se perdi i requisiti.
- Aliquote: 15% standard; 5% start-up per 5 anni solari se attività nuova, senza precedenti Partite IVA operative e senza mera prosecuzione.
- Requisiti chiave: ricavi/compensi fino a 85.000€ (ragguagliati ad anno all’avvio), niente partecipazioni vietate, redditi da lavoro dipendente sotto 30.000€ salvo cessazione.
- Uscita: dal periodo successivo se superi 85.000€; immediata nell’anno se incassi oltre 100.000€ con passaggio a IVA e IRPEF ordinaria.
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche con Partita IVA. Semplifica calcoli e adempimenti. Lo prevede l’articolo 1, commi 54–89, della Legge 190/2014, come modificata da successive Leggi di Bilancio.
Paghi un’unica imposta sostitutiva. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. L’aliquota è 15%, ridotta al 5% per le start-up per i primi 5 anni. Lo dice la Legge 190/2014, comma 65.
Il reddito imponibile si calcola in modo forfettario. Si applica un coefficiente di redditività ai compensi incassati. Coefficiente di redditività significa percentuale prestabilita per il tuo ATECO che stima il margine. Dal risultato puoi sottrarre i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno.
Conta il principio di cassa. Vuol dire che rileva quanto incassi nell’anno, non quanto fatturi. La base normativa è nella Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti utili da consultare testualmente: Normattiva per i testi di legge; Agenzia delle Entrate per guide e circolari; TUIR (D.P.R. 917/1986) per le regole IRPEF ordinarie in caso di uscita.
Aliquota al 5%: condizioni precise e casi particolari
Quali sono i requisiti per il 5% start-up
Puoi applicare l’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni solari se rispetti tre condizioni. La base è l’articolo 1, comma 65, Legge 190/2014, interpretato dalle circolari Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019.
Primo: non devi aver svolto attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti l’avvio. In parole semplici, niente Partita IVA operativa nei tre anni prima.
Secondo: la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto prima. Mera prosecuzione significa stesso lavoro, stessi clienti e stessa organizzazione. Eccezione: se prima facevi pratica obbligatoria per l’abilitazione professionale.
Terzo: se prosegui un’attività di un altro soggetto, quell’attività non deve aver superato il limite di ricavi/compensi consentito per il forfettario nell’anno precedente (oggi 85.000€). Questo evita abusi da “passaggi di testimone” per mantenere l’agevolazione.
Durata effettiva: anni solari e timing
I 5 anni si contano per anni solari, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Apri a ottobre? Quell’anno conta come anno 1 anche se benefici solo per pochi mesi.
Per massimizzare il beneficio, se hai già i requisiti, aprire a inizio anno ti dà un anno pieno al 5%. Aprire a fine anno riduce i mesi effettivi ma “consuma” comunque uno dei 5 anni.
Requisiti generali di accesso e permanenza
Limite ricavi/compensi e ragguaglio
Per entrare e restare nel forfettario non devi superare 85.000€ di ricavi/compensi annui. La legge prevede il ragguaglio ad anno in caso di avvio in corso d’anno. In pratica, se inizi a metà anno, il tetto si proporziona ai mesi di attività.
Se superi 85.000€ ma non oltre 100.000€, resti nel regime fino a fine anno e passi all’ordinario l’anno dopo. Se superi 100.000€, esci subito nell’anno in corso. Questo meccanismo è stato introdotto e confermato dalle Leggi di Bilancio degli ultimi anni, in particolare la Legge 197/2022.
Altri requisiti: residenza, partecipazioni, lavoro dipendente
Residenza: devi essere residente in Italia. Se sei residente in UE/SEE, il regime è possibile se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, come previsto dalla Legge 190/2014.
Partecipazioni: non puoi avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Non puoi controllare una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua attività individuale.
Lavoro dipendente: se nell’anno precedente hai redditi da lavoro dipendente o assimilato oltre 30.000€, sei escluso, salvo che il rapporto sia cessato. Questa condizione è prevista dalla Legge 190/2014 e ribadita dall’Agenzia delle Entrate.
Spese per dipendenti e beni strumentali: cosa non è più richiesto
Non esiste più un limite a 20.000€ per spese di personale né un tetto fisso per beni strumentali. Tali limiti erano previsti nella versione originaria del forfettario e sono stati eliminati dalla Legge 145/2018.
Puoi quindi avere collaboratori o dipendenti. Resta però prudente nel dimensionamento, perché i compensi erogati non sono deducibili analiticamente. Incidono solo tramite il coefficiente di redditività.
Uscita e passaggio al regime ordinario
Quando esci e cosa cambia nelle fatture
Se incassi tra 85.000,01€ e 99.999,99€, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000€, esci subito, nello stesso anno. Da quel momento devi applicare l’IVA in fattura con regole ordinarie.
Se l’uscita è immediata, da quel momento le fatture successive devono esporre l’IVA. Devi anche gestire registri e liquidazioni periodiche. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superamento va monitorato con il principio di cassa.
Tassazione IRPEF e adempimenti post-forfettario
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni di reddito, le addizionali e l’IRAP se dovuta. Le aliquote 2026, secondo il quadro vigente, sono 23% fino a 28.000€, 33% da 28.001€ a 50.000€, 43% oltre 50.000€.
In ordinario deduci i costi reali e detrai l’IVA sugli acquisti. Crescono gli adempimenti: registri IVA, liquidazioni, esterometro, dichiarazioni più articolate. Valuta bene la convenienza prima di superare stabilmente le soglie.
Regola decisionale rapida
Se nei tre anni precedenti non hai svolto attività autonomo-imprenditoriale, la tua attività è davvero nuova e non prosegue l’ex lavoro dipendente o di un terzo con ricavi alti, allora puoi chiedere il 5% per 5 anni.
Se prevedi incassi entro 85.000€ e rispetti residenza e partecipazioni ammesse, allora puoi entrare o restare nel forfettario. Se stimi di superare 85.000€ ma non 100.000€, preparati a uscire l’anno dopo.
Se rischi di oltrepassare 100.000€ nell’anno, allora scatta l’uscita immediata: da quel momento fatturi con IVA e applichi IRPEF ordinaria a fine anno.
Se nell’anno precedente hai avuto redditi da lavoro dipendente oltre 30.000€ e quel rapporto non è cessato, allora il forfettario non è applicabile.
Se svolgi attività per l’ex datore di lavoro con stesse mansioni e continuità, allora il 5% non è applicabile per mera prosecuzione, e potresti non avere i requisiti di accesso al forfettario.
Pianificazione: quando conviene aprire la Partita IVA
Effetto calendario sui 5 anni
I 5 anni sono solari. Aprire a gennaio massimizza il periodo al 5%. Aprire a fine anno riduce il beneficio effettivo del primo anno ma fa decorrere comunque uno dei 5 anni.
Se stai chiudendo un rapporto di lavoro e vuoi evitare la mera prosecuzione, valuta un cambio sostanziale di attività, clienti, modalità operative. La sostanza conta più della forma, come ricorda l’Agenzia delle Entrate nelle sue circolari.
Ragguaglio del limite a 85.000€
All’avvio in corso d’anno, il limite si ragguaglia ai mesi. Questo incide sulla verifica di permanenza. Pianifica gli incassi di fine anno per non forzare l’uscita non programmata.
Errori frequenti e controlli da evitare
Mera prosecuzione con ex datore di lavoro
Lavorare quasi solo per l’ex datore con stesse mansioni è indice di mera prosecuzione. Il 5% non spetta. In casi estremi potresti non avere i requisiti di accesso complessivi. Documenta cambi di attività, clienti e organizzazione.
Sottostima degli incassi
Molti non monitorano il principio di cassa e sforano le soglie a dicembre. Tieni un cruscotto aggiornato degli incassi. Valuta di posticipare prestazioni o incassi se sei vicino ai 100.000€.
Partecipazioni vietate e controllo di S.r.l.
Controllare una S.r.l. che svolge attività sovrapponibile alla tua esclude dal forfettario. Attento anche a società di persone e associazioni professionali. Fai verifiche preventive sul tuo assetto societario.
Previdenza: aliquote e deducibilità
I contributi INPS si pagano sempre, a prescindere dal forfettario. Artigiani e commercianti hanno contributi fissi e percentuali. Professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata. I contributi sono deducibili dal reddito forfettario.
| Scenario | Requisiti/condizioni chiave | Quando si applica | Effetti fiscali e adempimenti | Riferimenti normativi (testuali) |
|---|---|---|---|---|
| Nuova attività con aliquota 5% | No attività nei 3 anni; no mera prosecuzione; proseguimento da terzi con ricavi precedenti sotto 85.000€ | Primi 5 anni solari dall’avvio | Imposta sostitutiva 5%; niente IVA; contabilità semplificata; contributi deducibili | Legge 190/2014, comma 65; Circolare AdE 10/E 2016; Normattiva |
| Forfettario standard 15% | Ricavi/compensi fino a 85.000€; requisiti su residenza e partecipazioni; lavoro dipendente precedente sotto 30.000€ | Dopo i 5 anni al 5% o se non spetta il 5% | Imposta sostitutiva 15%; coefficiente di redditività; principio di cassa | Legge 190/2014, commi 54–64; Circolare AdE 9/E 2019 |
| Superamento 85.000€ ma sotto 100.000€ | Incassi 85.000,01€–99.999,99€ nell’anno | Valido fino a fine anno; uscita l’anno successivo | Nessuna IVA nell’anno in corso; dal successivo regime ordinario con IVA e IRPEF a scaglioni | Legge 197/2022; chiarimenti Agenzia delle Entrate |
| Superamento 100.000€ | Incassi oltre 100.000€ nell’anno | Uscita immediata nell’anno in corso | Da quel momento fatture con IVA; registri e liquidazioni IVA; IRPEF ordinaria a fine anno | Legge 197/2022; prassi AdE |
| Prosecuzione attività da terzi | Ricavi del cedente nell’anno precedente entro 85.000€; reale discontinuità organizzativa | All’avvio della nuova gestione | 5% se ricorrono anche gli altri requisiti; altrimenti 15% o ordinario | Legge 190/2014, comma 65; circolari AdE |
| Ex dipendente che avvia la “stessa” attività | Stesse mansioni, stesso cliente principale, continuità organizzativa | All’avvio o nei primi anni | Niente 5%; possibile esclusione dal forfettario se i fatti mostrano mera prosecuzione | Legge 190/2014; Circolare AdE 10/E 2016 |
FAQ
Posso applicare il 5% se avevo una Partita IVA “vuota” o cessata nei tre anni precedenti?
La norma richiede che tu non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti. Conta l’attività effettiva, non solo l’esistenza formale di una Partita IVA. Se avevi una Partita IVA attiva ma non hai emesso fatture né svolto attività, la situazione è borderline. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E del 2016, guarda alla sostanza. Dimostra l’assenza di operazioni e di organizzazione. Se invece hai fatturato, anche poco, non puoi accedere al 5% start-up. Se la Partita IVA era cessata da più di tre anni e ora l’attività è nuova e non prosegue la precedente, allora il 5% è applicabile.
Come capisco se la mia nuova attività è “mera prosecuzione” dell’ex lavoro dipendente?
La mera prosecuzione esiste quando cambi solo il contratto ma non la sostanza. Indizi tipici: stesso datore di lavoro che diventa cliente principale, stesse mansioni, stessi orari vincolati, stessi strumenti, nessun rischio imprenditoriale. Se presenti molti di questi elementi, il 5% non spetta. Per superare il rischio, costruisci discontinuità reale: nuovi clienti, nuovo perimetro di servizi, autonomia organizzativa, prezzi e condizioni diverse, strumenti propri. Conserva prove: contratti con nuovi clienti, preventivi, investimenti. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate richiamano la valutazione concreta del caso, non solo formale.
Supero 85.000€ a dicembre: resto nel forfettario fino a fine anno? Devo mettere l’IVA subito?
Se superi 85.000€ ma resti sotto 100.000€, resti nel forfettario fino a fine anno. Non applichi l’IVA nelle fatture di quell’anno. Passerai al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Se invece superi 100.000€ anche per un solo euro di incassi, scatta l’uscita immediata: da quel momento, nell’anno in corso, devi esporre l’IVA in fattura e tenere gli adempimenti IVA. In tutti i casi il conteggio segue il principio di cassa: conta quando incassi, non quando fatturi.
Come si calcola il reddito imponibile nel forfettario e come si applica il 5%?
Formula pratica: ricavi/compensi incassati x coefficiente di redditività = reddito forfettario. Dal reddito forfettario sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up, altrimenti 15%. Esempio semplificato: incassi 40.000€, coefficiente 78% = 31.200€. Contributi pagati 4.000€. Base imponibile 27.200€. Imposta 5% = 1.360€ (oppure 15% = 4.080€). Ricorda che le spese reali (affitti, software, auto) non si deducono analiticamente; incidono “a forfet” tramite il coefficiente.
Come funzionano i contributi INPS nel forfettario? Esistono agevolazioni?
Dipende dall’inquadramento. Artigiani e commercianti INPS pagano contributi fissi più una quota percentuale sul reddito. Possono richiedere, se prevista e confermata, la riduzione contributiva del 35%. I professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata con aliquota piena sui compensi. Le casse professionali autonome seguono i propri regolamenti. In tutti i casi, i contributi obbligatori sono deducibili dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Verifica ogni anno le aliquote aggiornate sul sito INPS o nei documenti ufficiali, e confronta con la tua cassa professionale se iscritta.
Se chiudo e riapro la Partita IVA, posso “ricominciare” i 5 anni al 5%?
No, non in automatico. Il 5% spetta alle nuove attività che rispettano di nuovo, al momento dell’avvio, tutti i requisiti: nessuna attività svolta nei tre anni precedenti, niente mera prosecuzione, proseguimento da terzi con ricavi contenuti. Se riapri la stessa attività dopo una breve chiusura, spesso c’è continuità sostanziale e il 5% non è applicabile. Se riapri dopo oltre tre anni e l’attività è diversa nella sostanza, potresti rientrare nel 5%. In casi complessi conviene valutare documentazione e, se necessario, ricorrere a un interpello all’Agenzia delle Entrate.
