Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per un infermiere il forfettario conviene sotto 85.000 euro e con spese reali sotto il 22%. Con spese elevate, collaboratori oltre 20.000 euro o attività miste IVA, l’ordinario è spesso migliore.
- Prestazioni infermieristiche verso la persona: esenti IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/1972 anche in ordinario. Il forfettario non applica mai l’IVA.
- Forfettario: soglia 85.000 euro, uscita immediata a 100.000, limite 20.000 euro per personale/collaboratori, coefficiente 78%, imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up).
- Ordinario: deduci i costi effettivi, subisci IRPEF a scaglioni e addizionali, ritenuta d’acconto 20% sulle fatture a sostituti, regole IVA per attività imponibili.
Quale regime per l’infermiere libero professionista: quadro tecnico e norme
Per un infermiere libero professionista la scelta è tra regime forfettario e regime ordinario. La decisione incide su tasse, contributi e adempimenti.
La base normativa è nella Legge 190/2014 (commi 54-89) per il forfettario, come modificata dalla Legge 197/2022. Per l’IVA vale il DPR 633/1972. Per l’IRPEF il riferimento è il TUIR, DPR 917/1986. Le norme sono consultabili su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le prestazioni sanitarie verso la persona sono in esenzione IVA. Questo vale anche in regime ordinario. L’esenzione deriva dall’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. Attività diverse (formazione, consulenze non sanitarie) sono invece imponibili IVA.
Contributi: iscrizione ENPAPI e principi di calcolo
L’infermiere è iscritto a ENPAPI. Paga contributi previdenziali secondo il Regolamento ENPAPI vigente. In fattura espone un contributo integrativo (di norma 4%) anche se la prestazione è esente IVA.
I contributi previdenziali si calcolano sul reddito professionale e sono deducibili dal reddito. La deducibilità vale sia nel forfettario sia nell’ordinario. Le regole di dettaglio sono nei regolamenti ENPAPI e nel TUIR.
Le informazioni ufficiali sono pubblicate da ENPAPI e dal Ministero del Lavoro. Per le scadenze, verificare le circolari annuali.
Regime forfettario per infermieri: come funziona davvero
Requisiti di accesso e permanenza
Puoi entrare o restare nel forfettario se i ricavi/compensi annui non superano 85.000 euro. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito. Da quel momento applichi le regole ordinarie per le operazioni successive.
Non devi sostenere spese per personale e collaboratori oltre 20.000 euro lordi annui. Rientrano dipendenti, co.co.co., collaboratori occasionali e figure analoghe. Se superi il limite, esci dal forfettario dall’anno successivo.
Restano le altre cause di esclusione: non puoi usare regimi IVA speciali, non puoi controllare una Srl con attività riconducibile, e devi rispettare le regole di residenza. Le basi sono nell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014.
Come si calcola il reddito: coefficiente 78% e principio di cassa
Nel forfettario non deduci i costi reali. Usi un “coefficiente di redditività”. Per i professionisti sanitari (come gli infermieri) è il 78%. Significa che il 78% degli incassi è reddito su cui calcoli l’imposta.
Applichi il “principio di cassa”. Paghi le tasse in base a quanto incassi nell’anno, non a quanto fatturi. Dal reddito forfettario puoi sottrarre i contributi previdenziali versati nell’anno.
L’imposta sostitutiva è il 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”: nessuna attività simile nei tre anni precedenti, non mera prosecuzione di lavoro dipendente, salvo tirocinio obbligatorio. Le fonti sono la Legge 190/2014 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
IVA, ritenute, fatturazione e bollo nel forfettario
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura. Scrivi la dicitura di esonero secondo la Legge 190/2014. Non subisci ritenuta d’acconto. Se la fattura supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro.
La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. La previsione deriva dal DL 36/2022 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Si usa sempre il Sistema di Interscambio.
Se l’attività è infermieristica verso la persona, l’operazione resta comunque esente IVA per natura. L’assenza di IVA nel forfettario è quindi per due ragioni: regime e oggetto della prestazione.
Regime ordinario per infermieri: quando e perché sceglierlo
IRPEF a scaglioni, addizionali e deduzioni
Nell’ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni e le addizionali regionali e comunali. Gli scaglioni e le aliquote sono fissati dalla legge di bilancio vigente. Verifica sempre i valori aggiornati su Normattiva e Agenzia delle Entrate.
Il reddito si calcola per cassa. Parti dagli incassi dell’anno e sottrai i costi effettivi inerenti, più i contributi previdenziali. Le regole di deducibilità sono nel TUIR (DPR 917/1986) e nei documenti dell’Agenzia.
Le persone fisiche non pagano più l’IRAP per le attività professionali. La misura è stata introdotta con la legge di bilancio 2022 e normativa collegata (D. Lgs. 446/1997 come modificato).
IVA: esenzione sanitaria e casi imponibili
Le prestazioni infermieristiche di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti IVA. Lo prevede l’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. L’esenzione vale nel regime ordinario.
Se svolgi anche attività imponibili (formazione non sanitaria, docenze, consulenze aziendali), applichi l’IVA secondo l’aliquota prevista. Nei casi “misti” si applicano le regole del pro-rata IVA.
Le esenzioni IVA non eliminano gli adempimenti contabili. Verifica obblighi di registri, dichiarazioni e imposta di bollo sulle fatture esenti. Riferimenti: DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Ritenuta d’acconto, costi deducibili e tipologie di spesa
Se fatturi a un sostituto d’imposta (per esempio una struttura sanitaria), in ordinario applichi la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso. La ritenuta riduce l’acconto IRPEF da versare.
Nell’ordinario deduci i costi effettivi e inerenti. Esempi: assicurazione RC professionale, dispositivi e materiali sanitari, strumenti, formazione, software, affitto studio, utenze, auto e trasporti nei limiti di legge.
Se le spese superano circa il 22% degli incassi, l’ordinario spesso batte il forfettario. Questo perché nel forfettario la quota “spese” è fissa al 22% per i professionisti.
Regola decisionale rapida
Usa questa regola pratica per scegliere in modo rapido.
- Incassi previsti sotto 85.000 euro + spese reali sotto ~22% + nessun collaboratore oltre 20.000 euro: forfettario preferibile.
- Incassi 50-85.000 euro ma spese reali oltre ~22% o attrezzature importanti: ordinario probabile vincente.
- Attività solo sanitaria verso la persona: IVA esente anche in ordinario; valuta quindi i costi deducibili per decidere.
- Attività miste (sanitaria + corsi/consulenze imponibili): ordinario più flessibile per la gestione IVA e dei costi.
- Start-up con requisiti rispettati: forfettario 5% offre un forte vantaggio nei primi 5 anni.
Esempi numerici comparati
Esempio A: incassi 50.000 euro, spese reali 8.000 euro (16%), solo prestazioni sanitarie
Forfettario: reddito forfettario 50.000 x 78% = 39.000. Ipotizziamo contributi versati 6.000. Base imposta 33.000. Imposta sostitutiva 15% = 4.950. Totale fiscale: imposta 4.950 + contributi 6.000.
Ordinario: reddito 50.000 – 8.000 – 6.000 = 36.000. IRPEF a scaglioni su 36.000, più addizionali. Ritenute subite riducono i versamenti. Con spese al 16%, spesso il forfettario resta competitivo.
IVA: esenzione in entrambi i regimi per prestazioni sanitarie verso la persona. Imposta di bollo da 2 euro se la fattura supera 77,47 euro.
Esempio B: incassi 70.000 euro, spese reali 20.000 euro (28%), attività mista (sanitaria + corsi imponibili)
Forfettario: reddito forfettario 70.000 x 78% = 54.600. Ipotizziamo contributi 8.000. Base imposta 46.600. Imposta 15% = 6.990. Nessuna deduzione per spese reali oltre i contributi.
Ordinario: reddito 70.000 – 20.000 – 8.000 = 42.000. IRPEF a scaglioni su 42.000, più addizionali. Per i corsi imponibili, applichi IVA e detrai l’IVA sugli acquisti. Con spese al 28% e attività mista, l’ordinario è spesso migliore.
Verifica sempre aliquote, addizionali e pro-rata IVA aggiornati su Normattiva e Agenzia delle Entrate.
Fonti e riferimenti normativi da consultare
Per il regime forfettario: Legge 190/2014, commi 54-89, e Legge 197/2022. Per l’IRPEF: DPR 917/1986 (TUIR) e leggi di bilancio vigenti. Per l’IVA: DPR 633/1972, art. 10, n. 18 (esenzione prestazioni sanitarie).
Per i contributi previdenziali: Regolamento ENPAPI e circolari ENPAPI. Per l’abolizione IRAP per persone fisiche: normativa su D. Lgs. 446/1997 come modificato. Per gli adempimenti e-fattura: provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Consulta sempre Normattiva, Agenzia delle Entrate, ENPAPI e Ministero del Lavoro per i testi vigenti e gli aggiornamenti.
| Scenario | Requisiti e soglie | Tassazione e IVA | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Forfettario “standard” | Ricavi fino a 85.000 euro; spese personale sotto 20.000 euro; nessun regime IVA speciale | Imposta sostitutiva 15%; coefficiente 78%; niente IVA; deducibilità contributi | Fattura elettronica; bollo 2 euro > 77,47; imposta a saldo/AC a giugno-novembre |
| Forfettario start-up 5% | Nuova attività; no prosecuzione; niente attività simile nei 3 anni; tirocini esclusi | Imposta 5% per 5 anni; coefficiente 78%; niente IVA; contributi deducibili | Stesse scadenze; verifica requisiti ogni anno; note nel quadro LM della dichiarazione |
| Uscita “differita” forfettario | Ricavi 85.001–99.999 euro | Rimani forfettario nell’anno; dal successivo passi all’ordinario | Programma il passaggio a gennaio; adegua fatturazione e contabilità |
| Uscita “immediata” forfettario | Ricavi ≥ 100.000 euro in corso d’anno | Da quel momento applichi l’ordinario; IVA sulle operazioni imponibili successive | Scatta l’obbligo IVA da subito; comunica al consulente; monitora il plafond |
| Ordinario con sola attività sanitaria | Nessuna soglia; attività verso la persona esente IVA | IRPEF a scaglioni + addizionali; IVA esente ex art. 10 n. 18; ritenuta d’acconto 20% | Registri, dichiarazione IVA anche con esenti se dovuta; bollo 2 euro |
| Ordinario attività “mista” | Sanitaria + corsi/consulenze imponibili | IVA su attività imponibili; pro-rata; deduci costi reali; IRPEF a scaglioni | Liquidazioni IVA periodiche; detrazione IVA acquisti; gestione ritenute |
| Collaboratori e personale | Forfettario: max 20.000 euro lordi; oltre, ordinario | Compensi a collaboratori deducibili solo in ordinario | Gestisci CU e ritenute; verifica limiti entro dicembre |
| ENPAPI contributi | Iscrizione all’avvio della P.IVA | Contributo soggettivo su reddito; integrativo in fattura; maternità | Acconti e saldi secondo calendario; deducibilità nel modello Redditi |
FAQ
Devo applicare l’IVA come infermiere libero professionista?
Nella maggior parte dei casi no, perché le prestazioni infermieristiche di diagnosi, cura e riabilitazione verso la persona sono esenti IVA. Lo stabilisce l’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione vale anche in regime ordinario. Se però affianchi attività diverse, come corsi di formazione non sanitaria, consulenze a strutture su processi organizzativi o servizi non qualificabili come prestazioni sanitarie alla persona, quelle sono normalmente imponibili IVA. In regime forfettario non addebiti mai IVA per norma di regime, ma resta l’esenzione oggettiva per le prestazioni sanitarie. In ordinario, se sei “misto”, dovrai gestire la detrazione dell’IVA sugli acquisti con il pro-rata. Verifica la natura della prestazione per ogni fattura e usa la corretta dicitura di esenzione o di imponibilità. I riferimenti sono il DPR 633/1972 e le risposte dell’Agenzia delle Entrate.
Quando conviene davvero il forfettario rispetto all’ordinario per un infermiere?
Il forfettario conviene quando i tuoi incassi sono sotto 85.000 euro e le spese effettive sono basse. Per i professionisti il coefficiente è 78%. Questo implica che il 22% degli incassi copre, in modo forfettario, le spese. Se le tue spese reali stanno sotto quel 22%, di solito il forfettario vince. Se invece superano il 22% (ad esempio perché acquisti attrezzature costose, affitti uno studio, hai molti spostamenti e formazione), l’ordinario tende a essere migliore perché deduci tutto ciò che è inerente. Considera anche i collaboratori: oltre 20.000 euro lordi annui, dal periodo successivo non puoi restare nel forfettario. Ultimo fattore: se hai i requisiti “start-up”, l’imposta al 5% per 5 anni è molto conveniente e spesso batte l’ordinario anche con spese più alte della media. Le regole sono nella Legge 190/2014.
Come funzionano i contributi ENPAPI e come incidono sulla scelta del regime?
Come infermiere ti iscrivi a ENPAPI all’apertura della partita IVA. Paghi un contributo soggettivo sul reddito professionale, un contributo integrativo che addebiti in fattura e i contributi minimi previsti dal regolamento. Il contributo soggettivo e gli eventuali minimi sono deducibili dal reddito sia in forfettario sia in ordinario. L’integrativo in fattura non è un’imposta: è un contributo che versi a ENPAPI e che concorre alla base previdenziale secondo il regolamento. In forfettario, deduci i contributi dal reddito determinato con coefficiente 78%. In ordinario, i contributi riducono direttamente il reddito imponibile. L’effetto fiscale è simile: più contributi versi nell’anno, meno imposte paghi. Le aliquote, i minimi e le scadenze possono cambiare: verifica sempre le circolari ENPAPI e le istruzioni del Ministero del Lavoro.
Se supero 85.000 o 100.000 euro, cosa succede alle mie fatture e alle imposte?
Tra 85.000 e 99.999 euro resti forfettario fino a fine anno. Dall’anno successivo passi all’ordinario. Prepara il cambio a gennaio: aggiorna la numerazione, la dicitura in fattura e, se svolgi attività imponibili, l’IVA. Se invece superi 100.000 euro in corso d’anno, esci dal forfettario subito. Da quel momento, per tutte le operazioni successive, applichi il regime ordinario. Se rendi prestazioni sanitarie esenti IVA, l’esenzione continua a valere, ma cambiano le regole su ritenute, deduzioni e adempimenti. Ricorda che in ordinario, quando fatturi a sostituti d’imposta, si applica la ritenuta d’acconto. Le regole discendono dalla Legge 197/2022 che ha introdotto la soglia dei 100.000 e dalla Legge 190/2014.
Quali adempimenti devo seguire all’avvio e durante l’anno nei due regimi?
All’avvio: apri la partita IVA con codice ATECO coerente (per gli infermieri è in sezione 86). Iscriviti a ENPAPI e comunica l’inizio attività. Attiva PEC e fatturazione elettronica. Se apri uno studio, verifica con il SUAP del Comune se serve SCIA sanitaria. Durante l’anno: emetti fatture elettroniche, applica la marca da bollo se dovuta, versa i contributi ENPAPI secondo scadenze, conserva i documenti. In ordinario, gestisci liquidazioni IVA se hai attività imponibili, versa ritenute se sei sostituto d’imposta, calcoli IRPEF a giugno e novembre con acconti e saldi. In forfettario, versi l’imposta sostitutiva con lo stesso calendario dei redditi delle persone fisiche. Per ogni adempimento puoi fare riferimento ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e alle istruzioni su Normattiva e Ministero del Lavoro.
