Esterometro e Intrastat: chi è obbligato farli?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per operazioni UE/extra-UE invia i dati via SDI (fattura elettronica o TD17-18-19) e presenta gli Intrastat per cessioni; per acquisti solo oltre soglie statistiche: beni 350.000€, servizi 100.000€.

  • Dal 1/7/2022 l’ex esterometro è sostituito dall’invio via SDI: fatture a clienti esteri e documenti TD17/TD18/TD19 per acquisti esteri.
  • Intrastat: cessioni intra UE sempre obbligatorie (mensile o trimestrale). Acquisti solo se superi soglie statistiche: beni 350.000€, servizi 100.000€.
  • Forfettari: e-fattura obbligatoria per tutti dal 1/1/2024. Stesse regole SDI e Intrastat (servizi venduti sempre; acquisti solo oltre soglia statistica).

Cosa è cambiato: dall’esterometro alla trasmissione via SDI

L’esterometro è stato abolito dal 1 luglio 2022. Oggi invii i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La base normativa è l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015, come modificato dal D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021. Le specifiche tecniche sono nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche FatturaPA.

In pratica, per vendite a clienti UE o extra-UE emetti una fattura elettronica transitando dallo SDI. Per acquisti da fornitori esteri trasmetti un documento elettronico “autofattura/integrazione” con i tipi documento TD17 (servizi dall’estero), TD18 (acquisto intracomunitario di beni), TD19 (acquisto di beni ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972).

Scadenze operative via SDI

Per le vendite estere, rispetti i termini di emissione della fattura: 12 giorni dall’operazione per la fattura immediata o entro il 15 del mese successivo per la fattura differita (art. 21, DPR 633/1972).

Per gli acquisti esteri, invii il TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento del fornitore o di effettuazione dell’operazione (art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015).

Questi invii sostituiscono la vecchia comunicazione trimestrale dell’esterometro. L’Agenzia delle Entrate e il portale Normattiva riportano i riferimenti aggiornati.

Intrastat: quando, chi e come

Gli elenchi Intrastat sono dichiarazioni riepilogative delle operazioni intracomunitarie. Riguardano scambi di beni e servizi B2B (tra soggetti con partita IVA) all’interno dell’Unione Europea.

La base normativa è il D.L. 331/1993 (artt. 50 e 50-bis) e le Determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui la n. 493869/RU del 23 dicembre 2021. Le istruzioni operative sono congiunte ADM-ISTAT e aggiornate annualmente.

Regola generale: se fai cessioni intracomunitarie di beni o presti servizi generici a soggetti UE con partita IVA, presenti sempre Intrastat vendite (periodicità mensile o trimestrale in base ai volumi). Per gli acquisti, presenti Intrastat solo per finalità statistiche quando superi soglie specifiche.

Beni: cessioni e acquisti

Per cessioni intracomunitarie di beni presenti il modello Intra 1-bis. La periodicità è mensile se superi la soglia di cambio periodo prevista dalle istruzioni ADM-ISTAT (storicamente 50.000€ in uno dei quattro trimestri precedenti), altrimenti trimestrale.

Per acquisti intracomunitari di beni (Intra 2-bis) l’obbligo è solo statistico e scatta se superi 350.000€ in uno dei quattro trimestri precedenti o nel trimestre in corso. Se non superi la soglia, non compili il modello acquisti.

Le soglie sono fissate dalle istruzioni ADM-ISTAT in attuazione del D.L. 331/1993 e possono essere aggiornate; consulta le istruzioni più recenti sul sito ADM o Normattiva.

Servizi: prestati e ricevuti

Per servizi generici B2B a clienti UE, la territorialità segue l’art. 7-ter del DPR 633/1972: l’IVA si applica nel Paese del committente. Tu emetti fattura senza IVA italiana e presenti Intra 1-quater.

Per servizi ricevuti da fornitori UE, presenti Intra 2-quater solo se superi 100.000€ in uno dei quattro trimestri precedenti o nel trimestre in corso (obbligo statistico). In SDI registri il TD17 per assolvere il reverse charge interno (art. 17, c. 2, DPR 633/1972).

“Reverse charge” significa che tu, cliente italiano, integri o autofatturi l’IVA in Italia perché il fornitore estero non la applica.

Regola decisionale rapida

Segui questo percorso logico per capire cosa inviare e quando.

  • L’operazione è con soggetto non stabilito in Italia?
    • Sì: trasmetti via SDI.
      • Se vendi: emetti fattura elettronica (TipoDocumento TD01) verso estero, codice destinatario “XXXXXXX”.
      • Se acquisti: invia TD17 (servizi), TD18 (beni UE), TD19 (altri beni ex art. 17, c. 2) entro il 15 del mese successivo.
    • No: segui le regole interne italiane (fuori tema qui).
  • L’operazione è intracomunitaria B2B?
    • Vendite di beni o servizi: presenta Intrastat vendite (Intra 1-bis/1-quater). Periodicità:
      • Mensile se superi la soglia mensile prevista dalle istruzioni ADM-ISTAT.
      • Trimestrale altrimenti.
    • Acquisti di beni o servizi: presenta Intrastat acquisti (Intra 2-bis/2-quater) solo se superi le soglie statistiche:
      • Beni: 350.000€.
      • Servizi: 100.000€.
  • Sei in regime forfettario?
    • Dal 1/1/2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti (D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022 e Legge 197/2022). Valgono le stesse regole SDI.
    • Intrastat: vendite di servizi sempre; acquisti solo oltre soglie statistiche, come sopra.
  • Operazioni B2C estere:
    • Se la legge ti obbliga ad emettere fattura, trasmettila via SDI.
    • Se non devi emettere fattura (per esempio vendite B2C gestite in OSS), Intrastat non si applica e non invii nulla via SDI per quell’operazione.

Dettagli tecnici: come compilare correttamente

Fatture di vendita UE beni: indica natura IVA “N3.2” (non imponibile – cessioni intracomunitarie art. 41, D.L. 331/1993). Riporta il numero di partita IVA comunitaria del cliente (validato VIES) e la resa Incoterms se rilevante.

Fatture di vendita UE servizi generici: usa natura “N2.1” (operazioni non soggette ex artt. 7-7-septies DPR 633/1972). Indica “reverse charge” in descrizione e la partita IVA UE del cliente.

TD18 (acquisto beni UE): integra la fattura estera con IVA italiana. Indica base imponibile, aliquota e imposta. La registrazione è a doppio impatto (acquisti e vendite) per neutralità.

TD17 (servizi esteri): stesso principio del TD18 ma per prestazioni di servizi. Verifica sempre la territorialità con l’art. 7-ter DPR 633/1972.

Intrastat: compila correttamente natura della transazione, modalità di trasporto, Paese di destinazione/origine, codice nomenclatura combinata (beni), ammonti in euro e quantità. Le istruzioni ADM-ISTAT spiegano campi e casistiche.

Periodicità e scadenze Intrastat

Intrastat si presenta entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se mensile, entro il 25 del mese successivo; se trimestrale, entro il 25 del mese successivo al trimestre.

La periodicità può cambiare in corso d’anno se superi o scendi sotto le soglie previste dalle istruzioni. Monitora i volumi ogni trimestre.

Per i soli acquisti, se non superi le soglie statistiche, non presenti nulla. Continua però ad assolvere l’IVA in reverse charge con TD17/TD18.

Casi particolari e accortezze

Triangolazioni UE: la corretta qualificazione dipende da chi trasporta i beni e da dove avviene la consegna. Le “quick fixes” recepite in Italia dal D.Lgs. 192/2021 hanno semplificato alcuni casi di call-off stock. Verifica sempre art. 41 e seguenti del D.L. 331/1993.

E-commerce e OSS/IOSS: se usi l’OSS per vendite B2C UE, versi l’IVA nel portale OSS e, di norma, non compili Intrastat né emetti fattura italiana salvo obblighi specifici del Paese del cliente (D.Lgs. 83/2021). La trasmissione via SDI è dovuta solo quando emetti una fattura italiana.

Servizi elettronici B2C: regole speciali di territorialità; spesso gestite via OSS. Se emetti fattura, usa natura IVA coerente con l’art. 7-septies DPR 633/1972.

Validazione VIES: prima di fatturare in non imponibilità intra, verifica la partita IVA UE del cliente nel sistema VIES. Se non è valida, la cessione può diventare imponibile e cambiano Intrastat e natura IVA.

Documentazione di prova: conserva CMR, DDT, tracking e dichiarazioni del cliente per provare la spedizione verso altro Stato UE, come richiesto dalle norme doganali e IVA.

Sanzioni e ravvedimento

Omissioni o errori nella trasmissione via SDI delle operazioni transfrontaliere sono sanzionati dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione è per singola fattura con tetto mensile; si riduce se correggi entro 15 giorni.

Per Intrastat, l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni per omissione, tardività o errori. È possibile rettificare con liste sostitutive o integrative. In caso di ravvedimento, le sanzioni si riducono secondo le regole generali.

Le indicazioni operative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Consulta i testi su Normattiva per il quadro aggiornato.

Scenario Cosa inviare via SDI Intrastat da presentare Scadenze e requisiti
Vendita beni B2B a cliente UE (con partita IVA) Fattura elettronica TD01 con natura IVA N3.2, codice destinatario “XXXXXXX” Intra 1-bis (sempre). Mensile se oltre soglia istruzioni ADM-ISTAT, altrimenti trimestrale Fattura: 12 giorni (immediata) o 15 del mese successivo (differita). Intrastat entro il 25 del mese successivo
Vendita servizi generici B2B a cliente UE Fattura elettronica TD01 con natura IVA N2.1 Intra 1-quater (sempre). Periodicità come da soglie Fattura nei termini art. 21 DPR 633/1972. Intrastat entro il 25
Acquisto beni da fornitore UE TD18 con integrazione IVA italiana Intra 2-bis solo se superi 350.000€ (in uno dei 4 trimestri precedenti o in corso) TD18 entro il 15 del mese successivo a ricezione. Intrastat, se dovuto, entro il 25
Acquisto servizi da fornitore UE TD17 con reverse charge Intra 2-quater solo se superi 100.000€ (in uno dei 4 trimestri precedenti o in corso) TD17 entro il 15 del mese successivo. Intrastat, se dovuto, entro il 25
Vendita beni/servizi a soggetto extra-UE Fattura elettronica TD01 (natura IVA N3.1 per esportazioni, N2.1/N3.x per servizi a seconda del caso) Nessun Intrastat (extra-UE) Termini ordinari di fatturazione. Verifica prove di uscita per non imponibilità
B2C UE gestito in OSS (e-commerce) Nessun invio SDI se la legge non richiede fattura; altrimenti TD01 No Intrastat (operazioni B2C in OSS) Dichiarazione OSS periodica secondo norme UE. Fattura solo se obbligatoria

FAQ

Devo ancora inviare l’esterometro trimestrale? No. Dal 1 luglio 2022 non esiste più l’esterometro trimestrale. Ora devi trasmettere via SDI ogni singola operazione transfrontaliera nei tempi ordinari di fatturazione (vendite) o entro il 15 del mese successivo (acquisti con TD17/TD18/TD19). Questa sostituzione è prevista dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015. L’obiettivo è avere dati tempestivi e coerenti con l’e-fattura. Ricorda: l’omessa o tardiva trasmissione comporta sanzioni secondo l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, ridotte se correggi subito.

Sono in regime forfettario: cosa cambia per me? Dal 1 gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti i forfettari (D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022 e Legge 197/2022). Quindi, per vendite a clienti esteri emetti fattura elettronica via SDI. Per acquisti da fornitori esteri invii i TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo. Per Intrastat: se vendi servizi a clienti UE con partita IVA presenti sempre Intra 1-quater; per acquisti compili i modelli solo se superi le soglie statistiche (beni 350.000€, servizi 100.000€). Se fai e-commerce B2C gestito con OSS e non sei obbligato a emettere fattura, non invii nulla via SDI e non presenti Intrastat per quelle vendite.

Come scelgo tra TD17, TD18 e TD19? È semplice: usa TD17 per servizi acquistati da soggetti esteri (UE o extra-UE) quando la territorialità è in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972) e devi applicare il reverse charge. Usa TD18 per acquisti intracomunitari di beni da fornitori UE: integri l’IVA italiana sulla base imponibile. Usa TD19 per acquisti di beni da soggetti esteri non UE o per altre ipotesi di inversione contabile su beni ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972. Se sbagli codice, puoi emettere un documento di storno/correzione e reinviare quello corretto. Tieni conto che il codice giusto aiuta nei controlli incrociati e nella corretta liquidazione dell’IVA.

Quando presento Intrastat vendite in modo mensile e quando trimestrale? Dipende dai volumi. Le istruzioni ADM-ISTAT fissano soglie che determinano la periodicità: se in uno dei quattro trimestri precedenti superi la soglia per le cessioni o i servizi, passi al mensile; se resti sotto, puoi presentare il trimestrale. Per gli acquisti, invece, i modelli sono solo statistici e scattano oltre 350.000€ (beni) o 100.000€ (servizi). La scadenza è sempre il 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre). Verifica periodicamente i tuoi volumi per evitare errori di periodicità e possibili sanzioni.

Devo emettere fattura elettronica per vendite B2C a privati esteri? La regola pratica è questa: se la normativa ti obbliga a emettere fattura, devi farla in formato elettronico e trasmetterla via SDI anche se il cliente è estero. Se non esiste obbligo di fattura (tipico nelle vendite B2C e-commerce gestite tramite OSS), non devi emetterla e quindi non invii nulla via SDI. In ogni caso, Intrastat non si compila per operazioni B2C. Valuta anche gli adempimenti nel Paese del cliente e le regole OSS/IOSS (D.Lgs. 83/2021) per applicare correttamente l’IVA e conservare la documentazione richiesta.

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