Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nel regime forfettario l’Intrastat si invia solo per servizi resi a soggetti con Partita IVA dell’UE. Invio trimestrale sotto 50.000€ per trimestre, mensile da 50.000€. Scadenza: giorno 25 del mese successivo.
- Campo di applicazione: solo prestazioni di servizi B2B rese a soggetti UE con Partita IVA attiva e valida nel VIES. Nessun Intrastat per beni o per operazioni con privati.
- Periodicità: trimestrale se in ciascuno degli ultimi quattro trimestri non superi 50.000€; mensile se in un trimestre raggiungi 50.000€.
- Adempimenti tecnici: iscrizione al VIES, fattura senza IVA con riferimento all’art. 7-ter DPR 633/72, modello INTRA-1 quater entro il 25.
Intrastat e regime forfettario: quando scatta l’obbligo
Il regime forfettario è un regime agevolato. Lo prevede la Legge 190/2014. Applichi un’imposta sostitutiva su un reddito forfettario. Non applichi l’IVA in fattura.
Nonostante ciò, per alcune operazioni restano obblighi IVA specifici. Tra questi c’è la presentazione degli elenchi Intrastat. La base normativa è nel DL 331/1993, articoli 50 e seguenti, consultabili su Normattiva.
Se sei in forfettario, devi presentare l’Intrastat solo quando rendi servizi a soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati membri UE. Si tratta di prestazioni B2B. La regola sul luogo di tassazione è nell’art. 7-ter del DPR 633/1972: l’IVA si applica nel Paese del committente.
Cosa significa in pratica
Emetti fattura senza IVA al cliente UE. Indichi “operazione non soggetta” ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 e “reverse charge”. Verifichi che il cliente abbia una Partita IVA valida nel VIES. Il VIES è l’archivio elettronico degli operatori IVA UE.
Queste operazioni vanno riepilogate nel modello Intrastat per i servizi resi, denominato INTRA-1 quater. L’invio è telematico, tramite il Servizio Telematico Doganale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le istruzioni ufficiali ADM-ISTAT disciplinano contenuti e codici.
Nessun Intrastat per vendite di beni nel forfettario. E nessun Intrastat per operazioni verso privati (B2C), anche se residenti in UE. Per i servizi ricevuti da fornitori UE, in forfettario non presenti l’INTRA acquisti. Restano però le regole sul luogo di imposizione, da valutare caso per caso.
Periodicità, scadenze e soglie: come orientarti
La periodicità dipende dall’ammontare delle prestazioni di servizi rese a soggetti UE. Si considera ciascun trimestre solare. La soglia chiave è 50.000 euro per trimestre.
Se in un trimestre raggiungi o superi 50.000 euro, passi all’invio mensile. Continui mensile finché non rientri sotto soglia secondo le regole ADM. Se resti sotto soglia, puoi inviare trimestralmente. La scadenza è sempre il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Queste regole discendono dalle determinazioni direttoriali di ADM e dalle istruzioni Intrastat ADM-ISTAT. La base normativa generale resta il DL 331/1993. Le sanzioni seguono il D.Lgs. 471/1997, art. 11, per omissioni o ritardi.
Cosa riportare nel modello INTRA-1 quater
Indichi i dati identificativi tuoi e del cliente UE, comprensivi di Partita IVA comunitaria. Descrivi il servizio con il relativo codice CPA. Indichi l’importo secondo il principio di cassa o competenza a seconda della regola Intrastat prevista. Il principio di cassa significa considerare l’incasso; la competenza considera quando maturi il diritto al corrispettivo.
La maggior parte delle prestazioni B2B segue la regola generale dell’art. 7-ter DPR 633/72. Alcuni servizi hanno regole specifiche (ad esempio beni immobili, trasporti, eventi). Verifica sempre la corretta classificazione. Le istruzioni ufficiali ADM-ISTAT spiegano i casi particolari.
Per l’invio, puoi usare software di compilazione conformi o i tracciati ufficiali. La trasmissione avviene via Servizio Telematico Doganale. Conserva la ricevuta di presentazione insieme alle fatture.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per decidere subito
1) Il cliente è stabilito in un altro Stato UE ed è soggetto passivo IVA? Se no, nessun Intrastat. Se sì, vai alla domanda 2.
2) Hai reso un servizio (non venduto beni)? Se no, nessun Intrastat in forfettario. Se sì, vai alla domanda 3.
3) Il servizio ricade nella regola B2B dell’art. 7-ter DPR 633/72 o in altra regola che pone l’imposta nel Paese del committente? Se no, di norma non compili INTRA-1 quater. Se sì, vai alla domanda 4.
4) Hai verificato il numero IVA UE del cliente nel VIES? Se no, verifica. Se sì, vai alla domanda 5.
5) Quanto ammonta il totale dei servizi resi nel trimestre? Se inferiore a 50.000 euro, invio trimestrale. Se pari o superiore a 50.000 euro, invio mensile.
Nessi logici essenziali
Solo B2B UE → potenziale Intrastat. Solo servizi → INTRA-1 quater. Soglia 50.000€/trimestre → stabilisce la frequenza. Scadenza fissa al 25 → definisce il giorno di invio. Assenza di IVA in fattura → riferimento all’art. 7-ter e reverse charge.
Se anche uno di questi tasselli manca (cliente non IVA, operazione B2C, cessione beni), l’obbligo Intrastat nel forfettario non scatta.
Requisiti preliminari: VIES, fatturazione e registrazioni
Iscrizione al VIES
Per operare B2B con controparti UE è opportuno risultare attivo nel VIES. La richiesta si presenta all’Agenzia delle Entrate. La base è nelle regole IVA UE recepite nell’ordinamento nazionale. Il VIES consente ai clienti UE di riconoscerti come soggetto IVA identificato.
Pur essendo in forfettario, hai una Partita IVA. L’iscrizione al VIES non cambia il tuo regime. Serve a qualificare correttamente le operazioni intracomunitarie.
Fatturazione
La fattura va emessa senza addebito IVA. Inserisci la dicitura sull’art. 7-ter DPR 633/72 e “reverse charge”. Indica la Partita IVA UE del cliente. Usa l’e-fattura se obbligato. Dal 2024 l’e-fattura è estesa ai forfettari, con regole operative definite dall’Agenzia delle Entrate.
L’e-fattura non sostituisce l’Intrastat. Sono adempimenti distinti. Uno riguarda la trasmissione fiscale domestica. L’altro è un elenco riepilogativo a fini statistici e di controllo intra-UE.
Conservazione
Conserva fatture e ricevute di invio Intrastat. Puoi adottare conservazione digitale a norma. È buona prassi associare ogni riga Intrastat alla relativa fattura.
Errori, correzioni e sanzioni
Ritardi e omissioni
Se non presenti l’Intrastat o lo presenti in ritardo, si applicano le sanzioni amministrative dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Gli importi variano in base al tipo di violazione e al periodo. È possibile sanare con il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Se l’errore riguarda dati statistici minori, le istruzioni ADM prevedono modalità correttive. Presenti un elenco sostitutivo o integrativo. Agisci con tempestività, preferibilmente entro 30 giorni, per contenere le sanzioni.
Controlli
Le amministrazioni coinvolte sono l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate. I controlli incrociano Intrastat, dichiarazioni fiscali e flussi e-fattura. Coerenza e tracciabilità dei dati riducono rischi e tempi di verifica.
Fonti normative e prassi utili
Le regole sul luogo di tassazione dei servizi sono nel DPR 633/1972, art. 7-ter e seguenti. Le basi dell’Intrastat sono nel DL 331/1993, artt. 50 e seguenti. Il regime forfettario è nella Legge 190/2014, commi 54-89 e successive modifiche.
Le sanzioni sono nel D.Lgs. 471/1997, art. 11. Le modalità di ravvedimento sono nel D.Lgs. 472/1997, art. 13. Le istruzioni di dettaglio per modelli e tracciati sono fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall’ISTAT. Puoi reperire i testi consolidati su Normattiva e i portali istituzionali competenti.
Casi particolari da conoscere
Servizi legati a immobili, eventi, ristorazione e trasporti
Alcuni servizi non seguono la regola generale del B2B. Ad esempio servizi relativi a beni immobili, accessi a eventi culturali, ristorazione e catering, trasporti di passeggeri. In questi casi occorrono verifiche specifiche. La norma è negli artt. 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del DPR 633/72.
Se il luogo di tassazione non è il Paese del committente, di norma l’INTRA-1 quater non si compila. Meglio documentare il ragionamento e la normativa applicata in fattura o in nota interna.
Operazioni con privati UE (B2C)
Le prestazioni verso privati non prevedono Intrastat nel forfettario. Valuta però le regole OSS per servizi elettronici o teleradiodiffusione, se pertinenti. Queste regole sono UE e hanno canali dedicati. Non confonderle con l’Intrastat.
| Scenario | Obbligo Intrastat | Periodicità e scadenza | Modello | Nota operativa |
|---|---|---|---|---|
| Servizi B2B resi a soggetti IVA UE, totale trimestre < 50.000€ | Sì | Trimestrale; invio entro il 25 del mese successivo al trimestre | INTRA-1 quater | Fattura senza IVA, art. 7-ter DPR 633/72, verifica VIES cliente |
| Servizi B2B resi a soggetti IVA UE, totale trimestre ≥ 50.000€ | Sì | Mensile; invio entro il 25 del mese successivo | INTRA-1 quater | Passi al mensile dal mese successivo al superamento soglia |
| Passaggio sotto soglia dopo periodo mensile | Sì | Rientro al trimestrale secondo regole ADM; scadenza sempre il 25 | INTRA-1 quater | Documenta il calcolo dei volumi nei 4 trimestri precedenti |
| Cessione di beni a soggetti IVA UE (forfettario) | No | Nessuna | Nessuno | Nel forfettario non si presentano INTRA beni |
| Prestazioni verso privati UE (B2C) | No | Nessuna | Nessuno | Valuta eventuali regimi OSS per servizi specifici, non Intrastat |
| Servizi ricevuti da fornitori UE | No, per il forfettario | Nessuna | Nessuno | Verifica regole sul luogo di imposizione e oneri extra-IVA |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: quando devo iscrivermi al VIES e perché è importante per l’Intrastat?
Iscriviti al VIES prima di emettere la prima fattura per servizi a un cliente UE con Partita IVA. Il VIES è l’archivio europeo che consente di verificare se un operatore è identificato ai fini IVA. Anche in forfettario hai una Partita IVA. L’iscrizione ti qualifica come operatore IVA agli effetti delle regole intracomunitarie. Il cliente UE può così applicare il reverse charge in modo corretto. Senza VIES, l’operazione può venire trattata come B2C dal cliente, con problemi di fatturazione e di adempimenti. Per l’Intrastat, la presenza del tuo numero nel VIES rafforza la coerenza dei dati comunicati. La base delle regole sta nel DPR 633/72 e nelle disposizioni UE recepite. Le istruzioni operative sono fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2) Come calcolo la soglia dei 50.000 euro per capire se passo all’invio mensile?
Somma tutte le prestazioni di servizi rese a soggetti IVA UE nel trimestre solare di riferimento. Considera l’imponibile delle fatture del periodo. Se in quel trimestre raggiungi o superi 50.000 euro, dal mese successivo passi all’invio mensile. Continui mensile finché i volumi non rientrano sotto soglia secondo le regole ADM. Ricorda che la verifica si fa per ciascuno degli ultimi quattro trimestri. Conserva un prospetto di calcolo, con elenco fatture e controparti UE. Questo ti aiuta in caso di controllo. La disciplina di riferimento è nelle determinazioni ADM e nelle istruzioni Intrastat ADM-ISTAT, su base normativa DL 331/1993.
3) Devo presentare l’Intrastat se vendo corsi online o consulenze a privati che vivono in altri Stati UE?
No, non presenti Intrastat per operazioni con privati (B2C) nel forfettario. L’Intrastat elenca solo operazioni B2B con soggetti IVA UE. Tuttavia, alcuni servizi digitali verso consumatori possono ricadere in regimi speciali UE, come l’OSS, con regole proprie di dichiarazione e versamento IVA nel Paese del consumatore. Questi adempimenti non sostituiscono né richiedono l’Intrastat. Valuta con attenzione la natura del servizio, il luogo di consumo e le soglie previste dal diritto UE. Consulta le fonti istituzionali competenti per i regimi speciali. Per l’Intrastat, la chiave resta: cliente con Partita IVA valida nel VIES e servizio B2B.
4) Sono forfettario e ricevo un servizio da un fornitore UE: devo fare Intrastat o applicare il reverse charge?
Nel forfettario non presenti l’Intrastat per servizi acquisiti da fornitori UE. Sulle regole IVA, il forfettario è esonerato dai principali adempimenti IVA interni. Valuta comunque il luogo di imposizione, perché in alcuni casi potrebbero sorgere oneri indiretti o obblighi informativi specifici extra-Intrastat. La base resta il DPR 633/72, artt. 7-ter e seguenti, e il DL 331/1993. Se il servizio è territorialmente rilevante in Italia, in regime ordinario scatterebbe l’inversione contabile; in forfettario, non detrai e non versi IVA per regime, ma cura la corretta documentazione. Conserva le fatture estere e le evidenze di classificazione del servizio. In caso di dubbi, confronta la fattispecie con le prassi dell’Agenzia delle Entrate e con le istruzioni ADM-ISTAT.
5) Quali sono le sanzioni se dimentico di inviare l’INTRA-1 quater o commetto errori, e come posso rimediare?
L’omissione o il ritardo nella presentazione degli elenchi Intrastat è sanzionato dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. L’importo varia in funzione della gravità e della ripetizione della violazione. Se intervieni in tempi rapidi, puoi usare il ravvedimento operoso dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per ridurre le sanzioni. Se l’errore è nei dati di dettaglio, di solito presenti un elenco sostitutivo o integrativo. Agisci entro 30 giorni quando possibile. Conserva protocolli di invio e ricevute. La coerenza con le fatture emesse e con la verifica VIES del cliente riduce il rischio di contestazioni. In caso di controlli, dimostra la buona fede e la tempestività della correzione. Le modalità tecniche di sostituzione sono descritte nelle istruzioni Intrastat ADM-ISTAT e nelle comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
