Dichiarazione Intrastat: quando è trimestrale?

Step Form (#73)

Richiedi una consulenza fiscale gratuita

Eccellente Trustpilot Fiscozen

Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’Intrastat è trimestrale finché resti sotto 50.000 euro per beni o servizi nel trimestre di riferimento e nei quattro precedenti; diventa mensile quando superi la soglia. Scadenza: giorno 25 del mese successivo.

  • Soglia 50.000 euro separata per beni e per servizi. Conta il trimestre in corso e i quattro precedenti.
  • Scadenza fissa: giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre). Se festivo, slitta al primo giorno lavorativo.
  • Invio solo telematico tramite Servizio Telematico Doganale. Modelli: Intra-1 bis (beni ceduti), Intra-1 quater (servizi resi). Intra-2 bis statistico su selezione Istat.

Che cos’è l’Intrastat e chi deve presentarlo

L’Intrastat è l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie tra soggetti con partita IVA. Serve per controlli fiscali e per fini statistici.

Per “operazioni intracomunitarie” intendiamo scambi di beni o prestazioni di servizi tra partite IVA stabilite in due Stati membri diversi. Il cliente dev’essere iscritto al VIES, l’archivio delle partite IVA abilitate al commercio UE.

La base normativa principale è nel Decreto-legge 331/1993, articoli 50 e 50-bis (fonte: Normattiva). Le regole operative e i modelli sono definiti dalle Determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle istruzioni Istat (fonti: ADM e Istat). Dal 2022 il quadro statistico si coordina con il Regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee d’impresa.

I modelli principali oggi sono:

  • Intra-1 bis: cessioni intracomunitarie di beni (vendite B2B verso soggetti UE identificati IVA).
  • Intra-1 quater: servizi intracomunitari resi (prestazioni B2B verso soggetti UE identificati IVA).
  • Intra-2 bis: acquisti intracomunitari di beni, per finalità statistiche e su selezione Istat.

La vecchia comunicazione per i servizi ricevuti (Intra-2 quater) è stata eliminata già con le semplificazioni del 2017, confermate negli aggiornamenti successivi (fonti: Determinazioni ADM e istruzioni Istat).

La soglia dei 50.000 euro: come si calcola davvero

La soglia dei 50.000 euro decide la frequenza. È distinta per beni e per servizi. Quindi puoi avere beni mensili e servizi trimestrali, o viceversa.

La verifica va fatta così: guarda l’ammontare delle operazioni del trimestre di riferimento e di ciascuno dei quattro trimestri precedenti, per ciascuna categoria (beni o servizi). Se in uno solo di questi trimestri superi 50.000 euro, scatta l’obbligo mensile per quella categoria.

L’ammontare è al netto dell’IVA. Usa la base imponibile delle fatture emesse (o registrate) nel periodo. Considera anche note di credito e debito che rettificano importi di operazioni incluse. Per operazioni in valuta, converti con il cambio del giorno fattura o con il cambio mensile pubblicato, usando un criterio costante.

Attenzione: la soglia si valuta per trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre). Non sommare beni e servizi. Sono due valutazioni indipendenti.

Fonti di riferimento: art. 50 e 50-bis del D.L. 331/1993 (Normattiva) e istruzioni operative ADM/Istat sui modelli Intrastat.

Periodicità: trimestrale o mensile e quando cambia

Se non superi 50.000 euro per beni o per servizi nel trimestre in corso e nei quattro precedenti, invii l’elenco di quella categoria ogni trimestre. Se superi la soglia in almeno uno di quei trimestri, per quella categoria devi passare al mensile.

Il cambio di periodicità opera dal trimestre successivo rispetto a quello che ha fatto scattare la soglia. Esempio: superi 50.000 euro sui beni nel secondo trimestre. Dal terzo trimestre, per i beni, passi a mensile.

Per tornare al trimestrale serve restare sotto soglia per cinque trimestri consecutivi (il trimestre corrente più i quattro precedenti) per quella stessa categoria. La verifica si fa a rotazione a ogni nuovo trimestre.

Se inizi l’attività, parti di norma con il trimestrale. Passerai al mensile solo dopo il primo superamento della soglia verificato con la regola dei cinque trimestri.

Nei mesi in cui non hai operazioni per una categoria con periodicità mensile, invia un “elenco a zero” solo se richiesto dalle istruzioni specifiche del periodo. In generale, se non hai operazioni, non devi inviare, ma controlla sempre le istruzioni ADM/Istat aggiornate.

Scadenze, invio telematico e contenuti dei modelli

La scadenza è fissa: giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se il 25 è festivo o di sabato, si rinvia al primo giorno lavorativo successivo (fonte: istruzioni ADM/Istat).

L’invio è solo telematico tramite il Servizio Telematico Doganale (STD). Devi richiedere le credenziali e abilitare la tua posizione. Puoi usare i tracciati E.D.I. o il software ufficiale di compilazione messo a disposizione dagli enti competenti.

Intra-1 bis (beni ceduti) contiene dati fiscali e, per alcuni operatori, anche statistici. I dati tipici includono: partita IVA del cliente UE, Paese, ammontare delle cessioni, natura della transazione, modalità di trasporto, condizioni di consegna, codici merceologici e quantità quando richiesti.

Intra-1 quater (servizi resi) riporta: partita IVA del committente UE, Paese, ammontare del servizio, codice del tipo di servizio secondo classificazioni statistiche, eventuali modalità di erogazione. Per i servizi, il pacchetto statistico è più limitato.

Intra-2 bis (acquisti beni) oggi è per fini statistici e su campione. Se selezionato, ricevi comunicazione formale. In tal caso invii i dati di dettaglio richiesti da Istat. Se non selezionato, non presenti Intra-2 bis.

Per rettifiche e annullamenti usa i modelli di tipo 2 (rettifica) e 3 (annullamento) previsti dalle specifiche tecniche. Correggi non appena scopri l’errore. Il tempestivo invio riduce il rischio di sanzioni.

Sanzioni e coordinamento con fattura elettronica ed “esterometro”

La mancata presentazione o la presentazione incompleta comporta sanzioni amministrative. La norma di riferimento è l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 (fonte: Normattiva). Le violazioni si possono regolarizzare con il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

In concreto, per l’omissione o l’errata presentazione dell’Intrastat l’ammontare sanzionatorio varia in base alla gravità e al ritardo. La regolarizzazione spontanea e le rettifiche tempestive attenuano la sanzione.

Dal 2022 la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (ex “esterometro”) avviene tramite invio di fatture elettroniche allo SdI con codici natura specifici. Questo non sostituisce l’Intrastat. I due adempimenti hanno finalità diverse e convivono. Verifica il corretto inquadramento IVA del documento e, separatamente, le regole Intrastat.

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza logica per scegliere la periodicità corretta e rispettare le scadenze.

  • Passo 1: separa le operazioni in due insiemi. Beni ceduti. Servizi resi. Non sommarli.
  • Passo 2: per ciascun insieme, calcola l’ammontare del trimestre corrente e dei quattro trimestri precedenti. Usa la base imponibile, al netto IVA.
  • Passo 3: se in almeno uno dei cinque trimestri considerati superi 50.000 euro, per quell’insieme passi al mensile dal trimestre successivo. Se non superi, resti al trimestrale.
  • Passo 4: quando cambi periodicità, mantienila finché non resti sotto soglia per cinque trimestri consecutivi. Poi potrai tornare al trimestrale.
  • Passo 5: pianifica l’invio entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.
  • Passo 6: controlla ogni trimestre se l’eventuale selezione Istat ti impone l’Intra-2 bis statistico per acquisti di beni.

Casi particolari da conoscere

Triangolazioni e call-off stock richiedono attenzione. In questi schemi, la merce viaggia tra Paesi UE con tre soggetti coinvolti o con stock in conto deposito. L’Intrastat segue regole specifiche su natura della transazione e Paesi da indicare. Consulta sempre le istruzioni ADM/Istat e la normativa IVA UE per l’esatto inquadramento.

I contribuenti in regime forfettario hanno partita IVA ma applicano regole semplificate. Se sono iscritti al VIES e cedono beni o rendono servizi a partite IVA UE, presentano l’Intrastat per le operazioni attive. Per gli acquisti, le attuali semplificazioni escludono l’Intra-2 quater e limitano l’Intra-2 bis al caso statistico su selezione.

Le prestazioni B2C (verso privati UE) non entrano nell’Intrastat. Le vendite a distanza B2C di beni, gestite con il regime OSS, seguono regole IVA speciali e non generano Intrastat. Qui conta la soglia OSS e il Paese di consumo, non l’Intrastat.

Enti non commerciali con partita IVA solo per acquisti possono avere obblighi diversi. Verifica sempre lo status ai fini IVA del soggetto e la presenza nel VIES del partner UE. Senza VIES, l’operazione non è una cessione intracomunitaria e non va in Intrastat.

Se ricevi una PEC da Istat che ti seleziona per l’Intra-2 bis, segui le istruzioni e invia i dati statistici richiesti. La selezione può essere temporanea o continuativa, in base alle esigenze statistiche.

Esempi pratici

Esempio 1, beni: Q1 2026 = 18.000 euro; Q4 2025 = 22.000; Q3 2025 = 19.000; Q2 2025 = 17.000; Q1 2025 = 16.000. Nessun trimestre supera 50.000. Resti trimestrale per i beni in Q2 2026.

Esempio 2, servizi: Q1 2026 = 62.000 euro. Hai superato la soglia nel trimestre corrente. Dal trimestre successivo (Q2 2026) i servizi passano al mensile. Verifica e imposta tre invii mensili con scadenza 25 del mese successivo.

Esempio 3, rientro al trimestrale: servizi mensili dal Q2 2026. Resti sotto 50.000 euro per servizi in Q2, Q3, Q4 2026, Q1 e Q2 2027. Da Q3 2027 puoi tornare al trimestrale per i servizi.

Esempio 4, selezione Istat per acquisti beni: ricevi comunicazione a maggio 2026. Dovrai inviare l’Intra-2 bis statistico per gli acquisti di beni, con le specifiche richieste, rispettando la scadenza del 25.

Fonti normative e tecniche di riferimento

D.L. 331/1993, articoli 50 e 50-bis (fonte: Normattiva). Regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee d’impresa. Determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che approvano e aggiornano i modelli Intrastat e le specifiche tecniche, incluse le semplificazioni 2017 e gli adeguamenti 2021-2022 (fonti: ADM e Istat). Istruzioni operative Istat per la compilazione dei modelli e per gli obblighi statistici.

Scenario Modello da presentare Periodicità e soglia Scadenza Note operative
Cessioni di beni B2B UE Intra-1 bis Trimestrale finché nessun trimestre tra corrente e quattro precedenti supera 50.000 euro; altrimenti mensile Giorno 25 del mese successivo a mese/trimestre Dati fiscali sempre; dati statistici e di trasporto secondo istruzioni. Verifica VIES del cliente.
Servizi resi B2B UE Intra-1 quater Stessa regola: soglia 50.000 euro per i servizi, separata dai beni Giorno 25 del mese successivo a mese/trimestre Indica codice tipo servizio secondo classificazioni. Verifica regola del luogo di tassazione IVA.
Acquisti di beni B2B UE Intra-2 bis (solo statistico) Nessuna soglia fiscale. Obbligo solo se selezionato da Istat Giorno 25 del mese successivo a mese/trimestre Ricevi comunicazione formale di selezione. Dati merceologici e logistici più estesi.
Servizi ricevuti B2B UE Nessun modello Intrastat Adempimento Intrastat soppresso. Restano gli obblighi IVA interni Non applicabile Gestisci la fattura estera in contabilità IVA. Comunica allo SdI secondo regole transfrontaliere.
Nuovo operatore senza storico Intra-1 bis / Intra-1 quater Di norma trimestrale finché non superi 50.000 euro Giorno 25 del mese successivo Controlla ogni trimestre l’andamento e l’eventuale passaggio al mensile dal trimestre successivo.
Rientro da mensile a trimestrale Intra-1 bis / Intra-1 quater Dopo 5 trimestri consecutivi sotto soglia Giorno 25 del mese successivo Documenta la verifica interna. Aggiorna procedure e scadenziario.

FAQ

Come si calcola correttamente la soglia dei 50.000 euro con note di credito e fatture in valuta?

Calcola la soglia sulla base imponibile, al netto IVA, delle fatture emesse nel periodo. Includi le note di credito e le note di debito che rettificano operazioni già conteggiate. Le note di credito diminuiscono l’ammontare. Le note di debito lo aumentano. Se fatturi in valuta, converti in euro usando il cambio del giorno di emissione indicato in fattura. In alternativa, puoi usare il cambio mensile pubblicato, ma resta coerente nel criterio. Applica il calcolo separatamente per beni e per servizi. Considera il trimestre in corso e ciascuno dei quattro trimestri precedenti. Se almeno uno supera 50.000 euro, per quella categoria passi al mensile dal trimestre successivo. Questa impostazione deriva dalle istruzioni ADM/Istat sui modelli e dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 331/1993 (fonte: Normattiva).

Cosa succede se supero la soglia a metà trimestre? Devo inviare elenchi mensili retroattivi?

La verifica della soglia si effettua su base trimestrale. Se superi la soglia nel trimestre T, la periodicità mensile si applica dal trimestre successivo (T+1). Non devi ripresentare in forma mensile i mesi già trascorsi di T, perché la regola non opera in modo retroattivo. Tuttavia, devi assicurarti che i dati del trimestre T siano corretti nell’elenco trimestrale. Dal trimestre T+1 prepari tre elenchi mensili, con scadenza 25 del mese successivo a ciascun mese. La stessa logica vale quando rientri al trimestrale: verifichi cinque trimestri consecutivi sotto soglia e cambi periodicità dal trimestre seguente. Trovi conferma di questa dinamica nelle istruzioni operative ADM/Istat.

Sono in regime forfettario: devo presentare l’Intrastat?

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per le partite IVA di piccole dimensioni. Non addebita IVA in fattura in Italia. Tuttavia, ai fini UE, sei un soggetto passivo IVA. Se sei iscritto al VIES e vendi beni o rendi servizi B2B verso soggetti UE identificati, devi presentare l’Intrastat per le operazioni attive. La periodicità segue sempre la soglia dei 50.000 euro, separata tra beni e servizi. Per gli acquisti, oggi non si presenta l’Intra-2 quater per i servizi ricevuti. L’Intra-2 bis per acquisti beni opera solo se Istat ti seleziona a fini statistici. Resta inoltre l’obbligo di gestire correttamente le autofatture o integrazioni IVA secondo le regole interne, indipendentemente dall’Intrastat (fonti: D.L. 331/1993 su scambi UE e istruzioni ADM/Istat).

L’Intrastat è sostituito dalla fattura elettronica transfrontaliera o dall’OSS per l’e-commerce?

No. La fattura elettronica inviata allo SdI per operazioni con controparti estere soddisfa gli obblighi di comunicazione IVA interna. Non sostituisce gli elenchi Intrastat, che hanno anche finalità statistiche. Devi quindi rispettare entrambi gli adempimenti quando applicabili. Il regime OSS per le vendite a distanza B2C di beni e alcuni servizi digitali riguarda operazioni verso consumatori UE. In OSS versi l’IVA nel Paese di consumo tramite un portale unico. Queste operazioni B2C non generano Intrastat, perché l’Intrastat copre solo scambi tra soggetti passivi (B2B). Continua a distinguere chiaramente: B2B UE con VIES = possibile Intrastat; B2C con OSS/IOSS = niente Intrastat, ma regole IVA dedicate. Le basi normative sono nel D.L. 331/1993, nella direttiva IVA UE e nel Regolamento (UE) 2019/2152 per il profilo statistico.

Quali sono le sanzioni in caso di invio tardivo o errato e come si rimedia?

Per omessa, incompleta o infedele presentazione degli elenchi Intrastat si applicano le sanzioni dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 (fonte: Normattiva). L’importo varia in funzione della gravità e del numero di elenchi coinvolti. Se ti accorgi dell’errore, invia subito una rettifica (modello di tipo 2) o un annullamento (tipo 3) e ripresenta correttamente. Puoi usare il ravvedimento operoso dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per ridurre la sanzione, se intervieni spontaneamente prima di controlli formali. Conserva la documentazione di supporto al calcolo e alla correzione (registri IVA, fatture, scambi e-mail). In caso di ripetute irregolarità, le autorità possono intensificare i controlli. La prevenzione resta la strategia migliore: procedure interne chiare, scadenziario e verifica trimestrale della soglia per evitare errori sistematici.

Parla con un nostro consulente fiscale

Step Form (#73)

Richiedi una consulenza fiscale gratuita

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.

Seguito e consigliato

Ho parlato con Enea che mi ha seguito in tutte le mie domande e consigliato la migliore soluzione per l'apertura della P.IVA. Super consigliato facile e intuitivo. Per chi è alle prime armi e giovane...

Giacomo Z.

Un servizio eccezionale

Fiscozen è un servizio eccezionale per chi ha bisogno di gestire la propria partita iva in modo efficace ed efficiente. Ciò che mi ha colpito maggiormente in Fiscozen è stata la...

Yuri B.

Assistenza sempre presente

L'assistenza sempre presente ha reso l'apertura del contratto con Fiscozen davvero una passeggiata. Consigliatissimo!

Claudia C.

Dritti al punto

Mi sono affidato a Fiscozen per l’apertura della partita Iva, sin da subito sono stato affidato ad un consulente e ho apprezzato molto che qualsiasi chiamata fosse stata preventivamente...

Francesco L.

Ottimo team

In Fiscozen, mi sto trovando benissimo, perché mi danno spiegazioni chiare, puntuali, precise, data anche la mia inesperienza nel settore.Gentilezza, supporto e umanità non mancano.

Luciana P.

Disponibilità e gentilezza

Come primo approccio ho trovato una grande disponibilità da parte di Riccardo! Ringrazio per la pazienza, sono nuova per quanto riguarda questo mondo!

Samantha L.

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.

Seguito e consigliato

Ho parlato con Enea che mi ha seguito in tutte le mie domande e consigliato la migliore soluzione per l'apertura della P.IVA. Super consigliato facile e intuitivo. Per chi è alle prime armi e giovane...

Giacomo Z.

Assistenza sempre presente

L'assistenza sempre presente ha reso l'apertura del contratto con Fiscozen davvero una passeggiata. Consigliatissimo!

Claudia C.

Dritti al punto

Mi sono affidato a Fiscozen per l’apertura della partita Iva, sin da subito sono stato affidato ad un consulente e ho apprezzato molto che qualsiasi chiamata fosse stata preventivamente...

Francesco L.

Ottimo team

In Fiscozen, mi sto trovando benissimo, perché mi danno spiegazioni chiare, puntuali, precise, data anche la mia inesperienza nel settore.Gentilezza, supporto e umanità non mancano.

Giacomo Z.

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.