Invio Intrastat: quando è obbligatorio e come si fa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’Intrastat è obbligatorio per cessioni intracomunitarie B2B sempre; per acquisti UE solo oltre soglie trimestrali (350.000 euro beni, 100.000 euro servizi); invio telematico entro il 25 del mese successivo al periodo.

  • Cessioni verso soggetti IVA UE: Intrastat sempre dovuto (modelli INTRA-1), periodicità mensile o trimestrale in base alla soglia 50.000 euro.
  • Acquisti da soggetti IVA UE: Intrastat dovuto solo oltre soglie trimestrali 350.000 euro beni e 100.000 euro servizi (modelli INTRA-2).
  • Invio solo telematico tramite Intr@web/Servizio Telematico Doganale o intermediario abilitato; scadenza fissa il giorno 25 del mese successivo.

Cos’è l’Intrastat e chi deve inviarlo

L’Intrastat è un insieme di elenchi riepilogativi su scambi di beni e servizi tra soggetti IVA di Stati membri UE. Serve per fini fiscali e statistici.

Lo devono presentare i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che effettuano scambi B2B con soggetti titolari di partita IVA in altri Paesi UE. Il VIES è necessario per operare.

Base normativa: D.L. 331/1993 (artt. 38-50 e 50-bis) per scambi intra-UE; DPR 633/1972 (art. 7-ter per servizi “generici” e art. 17, comma 2 per reverse charge); Regolamento (UE) 2019/2152 e Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per la statistica; determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 dicembre 2021 e successive modifiche. Le leggi sono consultabili sul portale Normattiva e sui canali istituzionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Definizioni operative utili

Regime forfettario: regime agevolato con imposta sostitutiva; mantiene una partita IVA. Anche nel forfettario l’Intrastat può essere dovuto.

Servizi “generici”: servizi B2B con regola base del luogo del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). Sono i soli rilevanti nei modelli servizi.

Principio di cassa: rilevi un’operazione quando incassi o paghi. Non vale per l’Intrastat: qui conta il momento di effettuazione IVA.

Quando è obbligatorio: beni e servizi, soglie e periodicità

Cessioni di beni e servizi resi (INTRA-1)

Cessioni di beni intra-UE B2B e servizi “generici” resi a soggetti IVA UE richiedono sempre l’Intrastat, a prescindere dall’importo. I modelli sono:

  • INTRA-1 bis per cessioni di beni.
  • INTRA-1 quater per servizi resi.

Periodicità: mensile se superi 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti per la specifica categoria (beni o servizi). Trimestrale se resti sotto la soglia in tutti e quattro.

Scadenza: giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Acquisti di beni e servizi ricevuti (INTRA-2)

Gli acquisti intra-UE comportano Intrastat solo per finalità statistiche oltre determinate soglie trimestrali. I modelli sono:

  • INTRA-2 bis per acquisti di beni: obbligo se superi 350.000 euro nel trimestre di riferimento o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
  • INTRA-2 quater per servizi “generici” ricevuti: obbligo se superi 100.000 euro nel trimestre di riferimento o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Sotto tali soglie, l’elenco acquisti non è dovuto. Resta ovviamente l’assolvimento IVA tramite inversione contabile quando previsto.

Operazioni escluse e casi particolari

Operazioni B2C verso privati UE non generano Intrastat. Per le vendite a distanza si applicano le regole OSS, non l’Intrastat.

Servizi “non generici” (ad esempio su immobili, trasporto passeggeri, ristorazione) non rientrano nei modelli servizi Intrastat. Si seguono regole IVA specifiche.

Le movimentazioni non imponibili come trasferimenti di beni tra depositi dello stesso soggetto possono essere rilevanti ai fini statistici. Valuta caso per caso con la norma dell’art. 41 D.L. 331/1993 e le istruzioni ADM.

Scadenze, periodicità e cambio di frequenza

La regola generale prevede l’invio entro il 25 del mese successivo. Se sei trimestrale, invii entro il 25 del mese successivo alla fine del trimestre.

Se superi la soglia di 50.000 euro durante un trimestre per cessioni/servizi resi, passi al mensile dal mese in cui superi la soglia. Devi anche inviare gli elenchi dei mesi già trascorsi nel trimestre entro il 25 del mese successivo al superamento.

Per gli acquisti, il superamento delle soglie trimestrali attiva l’obbligo per quel trimestre e finché la soglia resta superata nei quattro trimestri di osservazione.

Come calcolare correttamente le soglie

Le soglie si calcolano separatamente per beni e per servizi. Considera gli imponibili al netto dell’IVA. Usa dati del registro IVA vendite o degli SDI per coerenza.

Per gli acquisti, considera il totale delle fatture con luogo di tassazione in Italia per reverse charge intra-UE, effettuate nel trimestre di riferimento.

Come si compila e si invia: canali, step e controlli

L’invio è solo telematico. Hai tre opzioni: Intr@web desktop, Intr@web online o un gestionale compatibile col Servizio Telematico Doganale. Puoi delegare un intermediario abilitato.

Passi operativi tipici: verifica soglie e periodicità; estrai dati da fatture; compila modelli; effettua i controlli formali; firma digitalmente se richiesto; invia al Servizio Telematico Doganale; conserva la ricevuta.

Per utilizzare il canale doganale serve l’abilitazione al Servizio Telematico Doganale e la firma digitale del dichiarante o dell’intermediario.

Dati richiesti nel 2026 (schema EBS)

Per cessioni di beni: partita IVA cliente UE, paese di destinazione, codice NC a 8 cifre, ammontare imponibile, natura della transazione. Oltre certe soglie, anche incoterms, modalità di trasporto, provincia di origine, paese di origine e valore statistico.

Per servizi resi: partita IVA cliente UE, paese del committente, ammontare imponibile, codice CPA del servizio, modalità di erogazione. Per servizi acquistati: analoghi dati riferiti al fornitore UE.

Le specifiche tecniche discendono dalla determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 dicembre 2021, aggiornata per adeguarsi al Regolamento (UE) 2019/2152 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197.

Errori frequenti e come evitarli

VIES non attivo: senza VIES l’operazione non è intracomunitaria. Verifica la posizione tua e del partner prima di fatturare.

Codici merce/servizio errati: usa classificazioni ufficiali (NC per beni, CPA per servizi). Un codice sbagliato altera la statistica e può generare sanzioni.

Periodicità incoerente: controlla trimestralmente le soglie e applica lo switch tempestivamente. Conserva i calcoli di soglia come carta di lavoro.

Regola decisionale rapida

Nessi logici per capire se e quando inviare

  • Operazione B2B con soggetto IVA UE? Se no, niente Intrastat. Se sì, vai avanti.
  • È cessione di beni o servizio “generico” reso? Intrastat sempre dovuto (INTRA-1). Scegli periodicità: mensile se superi 50.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti, altrimenti trimestrale.
  • È acquisto di beni o servizio “generico” ricevuto? Verifica soglia trimestrale: oltre 350.000 euro beni o 100.000 euro servizi scatta l’INTRA-2. Sotto soglia, nessun INTRA-2.
  • Scadenza: sempre il 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre).
  • Hai superato la soglia durante il trimestre? Passa al mensile per cessioni/servizi resi dal mese di superamento e recupera i mesi precedenti entro il 25 successivo.

Sanzioni, ravvedimento e rettifiche

Per omessa, incompleta o inesatta presentazione degli elenchi Intrastat si applica l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione va, in via generale, da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco.

La correzione spontanea entro termini ravvicinati riduce la sanzione. È possibile presentare modelli rettificativi o sostitutivi secondo le istruzioni ADM. Effettua il ravvedimento operoso quando ammesso.

Se un dato statistico risulta errato (ad esempio codice NC o valore statistico), invia un modello rettificativo. Fai riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alle norme pubblicate su Normattiva per le basi legali.

Coordinamento con IVA, e-fatture e VIES

Reverse charge e documenti elettronici

Servizi “generici” ricevuti da UE: il committente italiano integra la fattura o emette autofattura elettronica via SDI (tipi documento TD17/TD18/TD19 a seconda dei casi) e versa l’IVA con inversione contabile (art. 17, comma 2, DPR 633/1972).

Questo adempimento non sostituisce l’Intrastat. Intrastat e fattura elettronica servono a finalità diverse e coesistono.

Iscrizione VIES e controlli

Per effettuare cessioni o servizi B2B intracomunitari è necessaria l’iscrizione al VIES. La controparte estera deve essere anch’essa attiva ai fini IVA.

Senza VIES, la cessione può essere trattata come nazionale con IVA applicata. Verifica sempre le posizioni per evitare irregolarità negli elenchi.

Focus regimi speciali e soggetti particolari

Regime forfettario: l’Intrastat si applica alle operazioni intracomunitarie secondo le regole generali. Per i servizi ricevuti si applica il reverse charge con F24 o integrazione elettronica, come previsto dalla normativa IVA.

Enti non commerciali identificati ai fini IVA per superamento soglia acquisti intra-UE possono avere obblighi Intrastat sugli acquisti statistici. Valuta con attenzione la soglia annuale di acquisti intra-UE e le regole di identificazione.

Stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri: applicano le stesse regole sui flussi che imputano alla partita IVA italiana, secondo D.L. 331/1993 e istruzioni ADM.

Scenario Modello Intrastat Soglia e periodicità Scadenza Note operative
Cessione di beni a soggetto IVA UE INTRA-1 bis Sempre dovuto; mensile se > 50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti, altrimenti trimestrale Giorno 25 del mese successivo al periodo Richiede codice NC, paese destinazione, eventuali variabili statistiche aggiuntive
Prestazione di servizi “generici” resa a soggetto IVA UE INTRA-1 quater Sempre dovuto; soglia 50.000 euro per scelta periodicità Giorno 25 del mese successivo al periodo Indicare codice CPA del servizio e paese del committente
Acquisto di beni da soggetto IVA UE INTRA-2 bis Dovuto solo se nel trimestre > 350.000 euro (o superata in uno dei 4 trimestri precedenti) Giorno 25 del mese successivo al trimestre/mese (se attivo) Obbligo statistico; IVA in reverse charge a parte
Acquisto di servizi “generici” da soggetto IVA UE INTRA-2 quater Dovuto solo se nel trimestre > 100.000 euro (o superata in uno dei 4 trimestri precedenti) Giorno 25 del mese successivo al trimestre/mese (se attivo) Obbligo statistico; integrare/autofatturare elettronicamente (TD17/18/19)
Superamento soglia 50.000 euro a metà trimestre (cessioni/servizi resi) INTRA-1 Passaggio a mensile dal mese di superamento; recupero mesi precedenti del trimestre Entro il 25 del mese successivo al superamento Inviare elenchi mancanti per i mesi già trascorsi del trimestre
Operazioni B2C UE o vendite a distanza con OSS Nessuno Nessuna soglia rilevante per Intrastat Nessuna Gestione tramite regole OSS; non compilare Intrastat

FAQ

Devo presentare l’Intrastat se vendo servizi a un’azienda UE ma fatturo meno di 1.000 euro?

Sì. Per i servizi “generici” resi B2B l’Intrastat è sempre dovuto, anche per importi minimi. Cambia solo la periodicità: se resti sotto i 50.000 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, puoi presentare l’elenco trimestralmente. Se superi la soglia in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, devi passare al mensile. La base giuridica è nell’art. 7-ter del DPR 633/1972 (per l’inquadramento dei servizi), nel D.L. 331/1993 e nelle istruzioni ADM. Verifica che il tuo cliente sia soggetto passivo e attivo al VIES. Se non lo è, l’operazione non è una prestazione intracomunitaria B2B e non entra nell’Intrastat.

Per gli acquisti di beni UE, quando scatta l’obbligo e come calcolo la soglia di 350.000 euro?

L’obbligo di presentare l’INTRA-2 bis per gli acquisti di beni scatta quando l’ammontare imponibile degli acquisti intra-UE raggiunge o supera 350.000 euro nel trimestre di riferimento o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. La soglia è trimestrale, non annuale. Devi sommare gli acquisti del trimestre con luogo di tassazione in Italia (quindi soggetti a inversione contabile). Non includere le spese accessorie già incluse nei prezzi, per evitare duplicazioni. La regola discende dalle determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emanate in attuazione del Regolamento (UE) 2019/2152 e del D.L. 331/1993. Se superi la soglia, l’obbligo decorre per l’intero trimestre e persiste finché la soglia resta superata nella finestra mobile dei quattro trimestri.

Sono in regime forfettario: devo fare l’Intrastat e il reverse charge sui servizi UE ricevuti?

Sì, i regimi agevolati non esonerano dall’Intrastat quando ricorrono i presupposti. Per i servizi “generici” ricevuti da un fornitore UE, applichi il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/1972: integri o emetti autofattura elettronica via SDI con il tipo documento corretto (TD17/TD18/TD19) e versi l’IVA dovuta. L’Intrastat servizi acquistati (INTRA-2 quater) scatta però solo se superi la soglia trimestrale dei 100.000 euro per finalità statistiche. Per cessioni e servizi resi intra-UE, l’Intrastat è sempre dovuto (INTRA-1) con periodicità legata alla soglia 50.000 euro. Ricorda anche l’iscrizione al VIES prima di effettuare operazioni intracomunitarie.

Come si gestiscono errori o omissioni negli elenchi già inviati? Esistono sanzioni ridotte?

Se hai commesso errori formali (codici NC o CPA errati, paese errato, ammontare sbagliato) o hai omesso un elenco, invia un modello rettificativo o sostitutivo seguendo le istruzioni ADM. Per le sanzioni, si applica l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, con importi in genere da 500 a 1.000 euro per elenco omesso o inesatto. La correzione tempestiva e la collaborazione con l’amministrazione consentono riduzioni. Conserva le ricevute di invio e la documentazione che giustifica la rettifica. Se l’errore impatta anche l’IVA (ad esempio autofattura mancata), regolarizza con fattura elettronica integrativa e ravvedimento operoso, in linea con le norme consultabili su Normattiva.

Quali dati concreti devo avere sotto mano per compilare l’Intrastat senza errori nel 2026?

Per beni: dati anagrafici e partita IVA del partner UE, paese di destinazione, codice NC a 8 cifre, quantità/peso netto se richiesto, ammontare imponibile, natura della transazione. Se ricadi nelle casistiche statistiche avanzate, anche incoterms, modalità di trasporto, provincia di origine, paese di origine, valore statistico. Per servizi: dati anagrafici e partita IVA, paese del partner, ammontare imponibile, codice CPA del servizio, eventuali note previste dalle specifiche. Prepara anche l’evidenza del calcolo delle soglie per periodicità, la verifica VIES, le copie delle fatture elettroniche (SDI) e la ricevuta dell’invio telematico. Tutto ciò è coerente con la determinazione ADM del 23 dicembre 2021 e aggiornamenti in attuazione del Regolamento (UE) 2019/2152 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197, oltre al D.L. 331/1993 per il perimetro delle operazioni.

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