Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In Italia l’IVA prevede aliquote 22%, 10%, 5% e 4% (Tabella A, DPR 633/1972). Alcune operazioni sono non imponibili, esenti o escluse. Di seguito criteri, esempi, regole pratiche e riferimenti normativi.
- Aliquote per beni/servizi stabilite da Tabella A (Parti II, II-bis, III) e art. 16 DPR 633/1972; principio di territorialità artt. 7-ter e seguenti.
- Non imponibili: export e intra-UE (art. 8 DPR 633/1972; art. 41 DL 331/1993). Esenti: art. 10 DPR 633/1972. Escluse: fuori campo o art. 15.
- Forfettario: non addebita IVA né detrae. Applica reverse charge negli acquisti intra-UE/extra-UE e OSS/IOSS se e-commerce. Riferimenti: L. 190/2014.
Aliquote IVA in Italia nel 2026: quadro tecnico e quando si applicano
L’IVA è un’imposta sui consumi. Colpisce il valore aggiunto in ogni fase della filiera. In Italia è regolata dal DPR 633/1972.
Le aliquote non si scelgono a piacere. Sono fissate per legge nella Tabella A allegata al DPR 633/1972 e dall’art. 16. La scelta dipende da bene/servizio e contesto.
Ricorda tre presupposti: soggettivo (operatore IVA), oggettivo (cessione/prestazione) e territoriale (Italia). Se manca uno di questi, l’operazione è fuori campo.
Aliquota ordinaria 22%: quando si applica
È l’aliquota di default. Si applica se il bene o servizio non rientra tra le fattispecie agevolate. Esempi tipici: abbigliamento, calzature, elettronica, arredi, consulenze generiche.
Base normativa: art. 16 DPR 633/1972 e Tabella A (residuale). Se hai dubbi, parti dal 22%. Scendi a 10%, 5% o 4% solo se trovi un punto Tabella A pertinente.
Aliquota ridotta 10%: beni e servizi di rilevanza sociale
Si applica a categorie dettagliate nella Tabella A, Parte III. Esempi ricorrenti: somministrazione di alimenti e bevande; alcune forniture di energia e gas a usi domestici; specifici beni alimentari; interventi edilizi su immobili abitativi.
Nell’edilizia il 10% copre, in generale, manutenzioni ordinarie e straordinarie su abitazioni. Attenzione ai beni significativi: la parte eccedente si tassa al 22% (vedi DM 29/12/1999).
Aliquota ridotta 5%: ambiti specifici
È prevista per ambiti mirati indicati nella Tabella A, Parte II-bis. Riguarda in primis servizi a elevata valenza sociale. In taluni periodi la legge può includere beni determinati.
Verifica sempre il testo vigente su Normattiva, perché l’elenco può cambiare con le leggi di bilancio o decreti settoriali.
Aliquota super-ridotta 4%: beni di prima necessità
La Tabella A, Parte II, prevede il 4% per beni essenziali. Esempi ricorrenti: pane, latte, alcuni prodotti alimentari di base, libri e giornali, agevolazioni edilizie per la “prima casa” in casi specifici.
Per i libri l’aliquota al 4% copre anche quelli elettronici equiparati ai cartacei dalla normativa unionale recepita in Italia.
Non imponibili, esenti, escluse: differenze pratiche e conseguenze
Tre parole chiave creano confusione: non imponibile, esente, esclusa. Hanno effetti IVA molto diversi, specialmente su detrazione e dichiarazioni.
Operazioni non imponibili: ci sono, ma con IVA zero
La base imponibile esiste ma l’imposta non si applica per scelta del legislatore. Esempi: esportazioni (art. 8 DPR 633/1972), servizi internazionali connessi a trasporti (art. 9), cessioni intracomunitarie B2B (art. 41 DL 331/1993).
Conseguenze: fattura con indicazione di non imponibilità e norma; diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti correlati resta salvo. Serve prova del trasporto per intra-UE (Regolamento di esecuzione UE 2018/1912).
Operazioni esenti: esistono ma senza IVA e con indetraibilità
Le esenzioni dell’art. 10 DPR 633/1972 coprono prestazioni sanitarie, educative in certe condizioni, finanziarie, assicurative, locazioni abitative e altri casi.
Conseguenze: non si addebita IVA e in generale non si detrae l’IVA a monte. Se svolgi anche attività imponibili, scatta il pro-rata di detrazione (art. 19-bis DPR 633/1972).
Operazioni escluse (fuori campo): manca un presupposto o rimborsi spese
Sono fuori da IVA perché manca un presupposto. Esempi: operazioni senza corrispettivo, risarcimenti, contributi senza controprestazione, operazioni fuori territorio (artt. 7-ter e seguenti), spese escluse ex art. 15.
In fattura si indica la natura fuori campo e il riferimento normativo. Non incidono sul pro-rata perché non rientrano nel campo IVA.
Territorialità IVA e operazioni con estero nel 2026
La regola di territorialità decide dove tassare. È fondamentale per servizi digitali, consulenza, logistica e commercio elettronico.
Per i servizi “generici” B2B vale la regola del committente (art. 7-ter). Se il cliente è un’azienda UE con partita IVA, l’operazione è fuori campo in Italia e si applica il reverse charge nel Paese del cliente.
Cessioni e acquisti intra-UE: requisiti formali
Per cessioni B2B intra-UE: cliente iscritto al VIES, prova di trasporto verso altro Stato membro, corretta fattura non imponibile con riferimento art. 41 DL 331/1993.
Per acquisti intra-UE: integrazione della fattura estera, reverse charge in Italia, registrazioni nei termini. Obblighi statistici Intrastat se superi le soglie.
E-commerce, OSS e IOSS
Per vendite a consumatori UE di beni/servizi digitali si usa l’OSS. Consente di dichiarare e versare l’IVA estera in un’unica sede. Base: direttiva 2006/112/CE e pacchetto e-commerce UE.
Per importazioni B2C di modico valore si usa lo IOSS. Gestisce l’IVA dovuta nel Paese di destinazione al momento della vendita.
Edilizia ed energia: quando scatta il 10% e come calcolare i beni significativi
Gli interventi su abitazioni hanno spesso aliquota 10%. Base: Tabella A, Parte III, numeri dedicati alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto su immobili residenziali.
Con beni significativi (caldaie, ascensori, infissi, sanitari e rubinetteria, condizionatori e simili) il 10% si applica fino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri beni non significativi. L’eccedenza va al 22% (DM 29/12/1999).
Forniture di energia e gas a uso domestico
In molte casistiche l’aliquota è 10% per usi domestici, secondo Tabella A, Parte III. Verifica le condizioni del contratto e l’uso effettivo. Le riduzioni temporanee vanno sempre controllate su normativa vigente.
Regime forfettario e IVA: cosa cambia davvero
Il regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89) è un regime agevolato per persone fisiche con ricavi entro soglie di legge. Non si addebita IVA e non si detrae l’IVA sugli acquisti.
In fattura si indica che l’operazione è “in franchigia da IVA” con richiamo alla L. 190/2014. Si applica l’imposta di bollo se dovuta. Niente split payment.
Per acquisti intra-UE o servizi da estero, il forfettario integra la fattura e versa l’IVA con reverse charge. Per vendite digitali B2C UE può usare l’OSS se ricorrono i presupposti.
Regola decisionale rapida
Passi logici per scegliere correttamente aliquota o trattamento
1) Verifica i presupposti: soggetto IVA? Cessione/prestazione? Operazione in Italia? Se no, è esclusa o fuori campo.
2) Se è in Italia, cerca in Tabella A: bene/servizio rientra in Parte II (4%)? Nella Parte II-bis (5%)? Nella Parte III (10%)? Se nessun punto si applica, usa il 22%.
3) Se cliente/fornitore è estero, applica le regole di territorialità (artt. 7-ter e seguenti) e valuta non imponibilità intra-UE (DL 331/1993) o export (art. 8).
4) Se l’operazione è tra quelle dell’art. 10, è esente e incide sul pro-rata. Se rimborsi spese puri o esclusioni art. 15, indicali come escluse.
5) In edilizia, se applichi il 10%, controlla i beni significativi e scorpora correttamente l’eccedenza al 22%.
Fonti normative da consultare
DPR 633/1972 (artt. 1-7-ter e seguenti, 8-9, 10, 15, 16 e Tabella A); DL 331/1993 (artt. 38-56); Direttiva 2006/112/CE; Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912; DM 29/12/1999. Consulta i testi su Normattiva e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Aliquota/Trattamento | Requisiti minimi | Documenti/Prove richieste | Tempistiche operative |
|---|---|---|---|---|
| Vendita abbigliamento in Italia (B2C/B2B) | 22% (art. 16; assenza di agevolazioni Tabella A) | Cessione in Italia; bene non agevolato | Fattura o corrispettivo; registrazione IVA | Fattura entro 12 giorni; liquidazione periodica ordinaria |
| Cessione intra-UE di beni a soggetto con VIES | Non imponibile (art. 41 DL 331/1993) | Cliente con partita IVA attiva VIES; trasferimento fisico in altro Stato UE | Prova trasporto (CMR, DDT, documenti di spedizione); fattura con norma | Fattura entro termini; elenchi Intrastat se dovuti |
| Esportazione extra-UE | Non imponibile (art. 8 DPR 633/1972) | Uscita fisica dei beni dal territorio doganale UE | Bolla doganale di esportazione; documenti di trasporto | Fattura alla spedizione; conservazione prove per 10 anni |
| Manutenzione straordinaria abitazione con beni significativi | 10% fino a concorrenza; eccedenza beni al 22% | Immobile residenziale; DM 29/12/1999 per elenchi | Fattura con dettaglio valori; computo scorporo | Fase di fatturazione; eventuale SAL se appalti |
| Prestazione di consulenza a impresa UE (B2B) | Fuori campo Italia; reverse charge nel Paese cliente (art. 7-ter) | Cliente soggetto passivo UE; servizio “generico” | Fattura senza IVA con richiamo norma e VAT-ID cliente | Immediata; verifica VIES prima di fatturare |
| Prestazione sanitaria a privato | Esente (art. 10) | Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti abilitati | Fattura esente con norma; gestione pro-rata se attività mista | Fatturazione ordinaria; attenzione a dichiarazioni IVA |
FAQ
Come distinguo tra non imponibile, esente ed esclusa quando compilo la fattura?
Parti dai presupposti IVA: soggetto, oggetto, territorio. Se uno manca, l’operazione è esclusa (fuori campo) e indichi la norma pertinente: per esempio artt. 7-ter e seguenti per territorialità o art. 15 per spese escluse. Se i presupposti ci sono, verifica se l’operazione è esente ex art. 10 (sanitarie, assicurative, finanziarie, locazioni abitative, ecc.). In tal caso non addebiti IVA e, salvo eccezioni, non detrai l’IVA sugli acquisti collegati (pro-rata). Se non è esente, valuta la non imponibilità: export art. 8, servizi internazionali art. 9, cessioni intracomunitarie art. 41 DL 331/1993. In questi casi la fattura riporta la dicitura “non imponibile” con il riferimento di legge e mantieni il diritto alla detrazione. Se nessuna delle precedenti condizioni si applica, determina l’aliquota corretta con Tabella A e art. 16 e addebita l’IVA.
Come scelgo tra 22%, 10%, 5% e 4% per un bene alimentare o un servizio?
Usa un metodo a imbuto. 1) Identifica con precisione bene/servizio e uso (domestico/professionale). 2) Consulta la Tabella A: Parte II (4% beni essenziali, inclusi molti alimenti di base), Parte II-bis (5% per specifiche categorie sociali), Parte III (10% per somministrazioni e vari beni/servizi). 3) Se non trovi una voce precisa, applica il 22%. Ricorda che la voce Tabella A è tassativa e spesso molto descrittiva: conta la natura oggettiva del bene/servizio, non la volontà delle parti. In caso di dubbio, confronta la descrizione legale con schede tecniche, classificazioni doganali o prassi dell’Agenzia delle Entrate. Conserva la tua analisi insieme alla documentazione: aiuta in caso di controlli.
Che cosa sono i beni significativi in edilizia e come calcolo correttamente l’IVA?
I beni significativi sono componenti di rilievo forniti nell’appalto di manutenzione su immobili abitativi (es. infissi, caldaie, ascensori, sanitari e rubinetteria, condizionatori, apparecchiature di sicurezza). L’elenco è nel DM 29/12/1999. Regola pratica: applichi il 10% al valore complessivo della prestazione fino a coprire manodopera e beni non significativi; sull’eventuale eccedenza imputabile ai beni significativi applichi il 22%. Devi esporre in fattura i valori separati e dimostrare il metodo di calcolo. Se vendi il bene senza posa, non c’è prestazione di manutenzione: si applica l’aliquota propria del bene (spesso 22%). Documenta contratti, computi metrici e preventivi per giustificare lo scorporo.
Svolgo attività esenti e imponibili: come funziona il pro-rata di detrazione IVA?
Se vendi sia operazioni imponibili sia esenti art. 10, non puoi detrarre tutta l’IVA a monte. Applichi il pro-rata (art. 19-bis DPR 633/1972): è una percentuale che riflette il peso delle operazioni imponibili/non imponibili rispetto al totale del volume d’affari. In pratica, detrai solo la quota di IVA corrispondente alla percentuale di operazioni che generano diritto a detrazione. Devi calcolare un pro-rata provvisorio nell’anno, poi conguagliarlo a fine periodo con i dati definitivi. Alcune spese sono sempre indetraibili o con limiti (auto, telefonia, rappresentanza). Tieni registri accurati e separa, quando possibile, le attività con contabilità separata per evitare effetti distorsivi.
Sono in regime forfettario: quando entra in gioco l’IVA con clienti/fornitori esteri?
Nel forfettario non addebiti IVA ai clienti italiani e non detrai quella sugli acquisti. Tuttavia, per acquisti di servizi da estero o intra-UE e per acquisti intracomunitari di beni oltre soglie, devi applicare il reverse charge in Italia: integri la fattura estera, versi l’IVA e non la detrai. Se vendi servizi a imprese UE, spesso l’operazione è fuori campo in Italia con regola del committente (art. 7-ter): fatturi senza IVA con richiamo normativo e VAT-ID del cliente. Se vendi online a consumatori UE, valuta l’OSS per gestire l’IVA dei Paesi di destinazione. Controlla sempre i presupposti su Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate, perché gli adempimenti possono aggiornarsi.
Quali prove servono per applicare la non imponibilità nelle cessioni intra-UE ed export?
Per cessioni intra-UE a soggetti passivi: prova di uscita dei beni dall’Italia e arrivo in altro Stato membro. Sono tipici il CMR firmato, il DDT con documenti di trasporto, le dichiarazioni del vettore, le ricevute di consegna. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 introduce presunzioni legali se possiedi due prove non contraddittorie rilasciate da parti indipendenti. Per export extra-UE: la bolla doganale di esportazione (MRN) e la prova di uscita dal territorio doganale. In entrambi i casi, la fattura deve riportare la natura “non imponibile” e il corretto riferimento normativo (art. 41 DL 331/1993 per intra-UE; art. 8 DPR 633/1972 per export). Conserva le prove per i termini di accertamento previsti.
