Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei in regime forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non la detrai sugli acquisti. La versi solo in pochi casi: acquisti esteri, reverse charge, importazioni e vendite B2C UE con OSS oltre soglia.
- Nel forfettario non si applica l’IVA in uscita e non c’è detrazione in entrata (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; DPR 633/1972).
- L’IVA si paga in casi particolari: reverse charge, acquisti/servizi esteri, importazioni, OSS per e-commerce B2C UE (art. 17 DPR 633/1972; DL 331/1993; D.Lgs. 83/2021).
- Obblighi 2026: e-fattura per tutti, bollo da 2 euro ove dovuto, comunicazioni transfrontaliere e versamenti F24 nei termini (D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022; DPR 642/1972).
Regime forfettario e IVA: inquadramento normativo
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato. È stato introdotto dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. Qui trovi le regole base su ricavi, imposta sostitutiva e semplificazioni.
Per l’IVA, la conseguenza principale è semplice: non addebiti l’imposta nelle fatture e non puoi detrarla sugli acquisti. Questa esclusione discende dai commi sul regime di franchigia e dal DPR 633/1972 sul funzionamento dell’IVA.
Nonostante l’esonero, resti un soggetto IVA ai fini identificativi. Hai una partita IVA, fatturi, applichi regole di territorialità e, in alcuni casi, versi l’imposta con procedure particolari.
Fatturazione senza IVA: cosa scrivere e quando applicare il bollo
Quando vendi in Italia, emetti fattura senza IVA. Inserisci una dicitura chiara, ad esempio: “Operazione in franchigia da IVA – regime forfettario (Legge 190/2014)”. Nella e-fattura, usa il corretto “codice Natura” previsto dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Se l’imponibile della fattura supera 77,47 euro e non c’è IVA, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Si paga in modo virtuale sulle e-fatture e si versa periodicamente. Il riferimento è il DPR 642/1972 e i decreti attuativi dell’Agenzia.
Con clienti privati puoi emettere documento commerciale tramite registratore telematico. In alternativa puoi emettere e-fattura. Restano valide le regole sulla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (D.Lgs. 127/2015).
Quando l’IVA si paga anche in forfettario
Servizi ricevuti da fornitori esteri: reverse charge
Se acquisti servizi da un fornitore estero (UE o extra-UE), spesso si applica l’inversione contabile. Il riferimento è l’art. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972 (territorialità) e l’art. 17, comma 2 (reverse charge).
In pratica il fornitore emette senza IVA. Tu integri o autofatturi, calcoli l’IVA italiana e la versi. Non puoi detrarla: per te diventa un costo. Esempi comuni: consulenze, software as a service, pubblicità online, hosting.
Acquisti intracomunitari di beni: soglia 10.000 euro
Per gli acquisti di beni da fornitori UE valgono le regole del DL 331/1993. Se, nell’anno, non superi 10.000 euro di acquisti intracomunitari e non hai optato diversamente, puoi essere trattato come “privato”. Il fornitore UE applica la sua IVA nazionale.
Se superi 10.000 euro (o opti per l’imponibilità in Italia), devi integrare la fattura UE con l’IVA italiana e versarla qui. Anche in questo caso non puoi detrarre. Questa è una franchigia speciale per piccoli operatori prevista dalla normativa UE/IT.
Reverse charge domestico su specifici settori
L’art. 17, comma 6, del DPR 633/1972 elenca casi di reverse charge interno. Esempi frequenti: servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relative a edifici; cessioni di alcuni rottami; gas ed energia in particolari condizioni.
Se li ricevi come committente soggetto IVA, integri la fattura, calcoli l’IVA e la versi. Se invece sei tu a prestare il servizio in regime forfettario, non applichi reverse charge in uscita: emetti senza IVA con la tua dicitura di regime.
Importazioni extra-UE
Quando importi merce da Paesi extra-UE, l’IVA si paga in dogana. È indicata nella bolletta doganale. Non hai diritto a detrazione, per cui resta un costo. Le regole sono nel DPR 633/1972 e nel Codice doganale.
Esistono procedure di differimento o assolvimento in dichiarazione per operatori con requisiti particolari. Sono però casi avanzati e richiedono abilitazioni specifiche.
E-commerce B2C verso altri Paesi UE: soglia unica 10.000 euro e OSS
Se vendi online a consumatori UE (B2C), vale la soglia UE unica di 10.000 euro annui per tutte le vendite a distanza e alcuni servizi TTE. Le fonti sono la Direttiva 2006/112/CE, il Regolamento UE 2017/2455 e il D.Lgs. 83/2021.
Sotto i 10.000 euro, puoi applicare l’IVA italiana (nel forfettario non addebiti: la vendita resta “senza IVA” in Italia). Sopra la soglia devi applicare l’IVA del Paese del cliente e usare il regime OSS per dichiararla e versarla centralmente.
Anche chi è in forfettario può aderire all’OSS se effettua vendite a distanza B2C UE oltre soglia. In quel caso l’IVA estera si addebita al cliente e si versa tramite il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti operativi nel 2026
E-fattura obbligatoria
Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. Il percorso normativo parte dal D.Lgs. 127/2015 e arriva al DL 36/2022 (conversione in Legge 79/2022). Prepara correttamente i campi, specialmente la Natura operazione.
Con la Pubblica Amministrazione l’e-fattura era già obbligatoria. Con i privati ora lo è per tutti. La carta resta eccezione solo in pochi casi specifici.
Operazioni transfrontaliere e codici documento
Le operazioni con soggetti esteri si trasmettono al Sistema di Interscambio nei tempi previsti. Si usano i codici documento TD17, TD18, TD19 per integrazioni/autofatture su servizi esteri e acquisti UE, secondo i provvedimenti tecnici dell’Agenzia.
Questo adempimento ha sostituito la vecchia “esterometro” come comunicazione separata. Ora l’invio avviene con file XML simili alle e-fatture, entro scadenze ravvicinate.
Versamenti IVA da reverse charge e acquisti esteri
Quando devi versare l’IVA per reverse charge o acquisti UE, usi il modello F24, sezione Erario. Di norma la scadenza è il 16 del mese successivo all’operazione.
Si utilizzano i codici tributo mensili della serie 6001-6012, in base al mese di riferimento. Non essendoci detrazione, versi l’intero importo calcolato. Le istruzioni dell’Agenzia chiariscono i campi da compilare.
Imposta di bollo sulle e-fatture
Per le fatture senza IVA sopra 77,47 euro si applica il bollo da 2 euro. Il pagamento è trimestrale tramite F24, con codici specifici. Riferimenti: DPR 642/1972 e successivi decreti attuativi del Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate.
Controlla il riepilogo dell’Agenzia, che calcola l’importo dovuto in base alle e-fatture trasmesse con bollo virtuale.
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici per capire se devi addebitare o versare IVA.
- Vendo in Italia: sono in forfettario, quindi fatturo senza IVA e, se dovuto, applico il bollo. Fine.
- Compro servizi da estero: verifico la territorialità. Se imponibili in Italia, integrazione/autofattura e verso l’IVA. Nessuna detrazione.
- Compro beni da UE: sommo gli acquisti annui. Sotto 10.000 euro posso farmi fatturare con IVA estera; sopra, integro con IVA italiana e verso.
- Ricevo servizi soggetti a reverse charge interno (pulizie, edilizia, impianti, casi art. 17): integro la fattura e verso l’IVA.
- Vendo online a privati UE: sommo ricavi B2C intra-UE. Sotto 10.000 euro nessun addebito IVA; sopra, aderisco a OSS e applico IVA del Paese del cliente.
- Importo beni extra-UE: pago l’IVA in dogana, senza detrazione.
Riferimenti normativi utili
Regime forfettario: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89; successive modifiche con Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Testi consultabili su Normattiva.
IVA: DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (in particolare artt. 1, 7-ter e seguenti, 17, 19, 21). Acquisti intra-UE: DL 30 agosto 1993, n. 331 (artt. 38-41). E-fattura e corrispettivi: D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022. OSS/IOSS: Direttiva 2006/112/CE, Regolamento UE 2017/2455, D.Lgs. 83/2021. Imposta di bollo: DPR 642/1972. Chiarimenti operativi: circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e portali istituzionali del Ministero dell’Economia e del Ministero del Lavoro.
| Scenario | Come fatturi/paghi | Riferimenti | Tempistiche/Note |
|---|---|---|---|
| Vendita in Italia (B2B o B2C) | Fattura senza IVA con dicitura forfettario; bollo 2 euro se > 77,47 euro | Legge 190/2014; DPR 642/1972; D.Lgs. 127/2015 | E-fattura obbligatoria; bollo trimestrale via F24 |
| Servizio acquistato da fornitore UE (es. software Irlanda) | Fattura estera senza IVA; integri/autofatturi e versi IVA italiana | DPR 633/1972, art. 7-ter e 17, c. 2 | Versamento entro il 16 del mese successivo; nessuna detrazione |
| Acquisto beni da fornitore UE sotto 10.000 €/anno | Fornitore applica la sua IVA nazionale; nessun versamento in Italia | DL 331/1993, art. 38 (franchigia acquisti) | Monitora soglia annua; occhio alle opzioni esercitate |
| Acquisto beni da fornitore UE sopra 10.000 €/anno | Integri la fattura con IVA italiana e versi in Italia | DL 331/1993, art. 38-39; DPR 633/1972, art. 17 | Versamento entro il 16 del mese successivo; nessuna detrazione |
| Servizi edilizia/pulizie/impianti ricevuti in Italia | Reverse charge interno: integri e versi IVA | DPR 633/1972, art. 17, c. 6 | Annota correttamente il documento; versa entro il 16 |
| Vendite online B2C a privati UE oltre 10.000 € | Applichi IVA del Paese del cliente e usi il portale OSS | Direttiva 2006/112/CE; Reg. UE 2017/2455; D.Lgs. 83/2021 | Dichiarazioni OSS periodiche; scadenze trimestrali |
| Importazione beni extra-UE | Paghi IVA in dogana sulla bolletta; costo indetraibile | DPR 633/1972; Codice doganale UE | Pagamento al momento dello sdoganamento |
| Prestazione resa a PA italiana | Fattura elettronica senza IVA, con dicitura regime forfettario | Legge 190/2014; D.Lgs. 127/2015 | Split payment non rileva perché non addebiti IVA |
FAQ
Devo mai addebitare l’IVA se sono in regime forfettario?
Nelle vendite interne in Italia, no. Il regime forfettario esonera dall’addebito dell’IVA in fattura e dal diritto di detrazione sugli acquisti, come previsto dalla Legge 190/2014 e dal DPR 633/1972. Fai però attenzione a due eccezioni operative: vendite B2C a consumatori di altri Paesi UE oltre la soglia unica di 10.000 euro annui e operazioni per cui la normativa ti rende debitore d’imposta come cessionario (reverse charge). Nel primo caso, se superi la soglia, devi applicare l’IVA del Paese del cliente e usare l’OSS. Nel secondo, non addebiti l’IVA al tuo cliente, ma versi quella dovuta sulle fatture ricevute, integrando o autofatturando. In nessuna di queste ipotesi maturi detrazione: l’IVA resta costo.
Come funziona la soglia dei 10.000 euro per gli acquisti da fornitori UE?
È la franchigia per gli acquisti intracomunitari di beni disciplinata dal DL 331/1993. Se, nell’anno precedente e in corso, resti sotto 10.000 euro di acquisti UE e non hai optato per l’imponibilità in Italia, il fornitore UE ti tratta come “privato” e applica la sua IVA nazionale. Se superi la soglia (o hai esercitato opzione), devi integrare la fattura con l’IVA italiana e versarla. Ricorda: comunicare o meno la tua partita IVA al fornitore incide sul trattamento, ma non può eludere una soglia superata. Tieni un prospetto aggiornato degli acquisti UE e formalizza le scelte in modo coerente con la normativa.
Ho comprato un servizio pubblicitario da una piattaforma estera: cosa devo fare?
Di regola il servizio è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972). Ricevi documento senza IVA e applichi il reverse charge: integri o emetti autofattura, calcoli l’IVA italiana e versi tramite F24 entro il 16 del mese successivo. Non puoi detrarre, quindi il costo complessivo include anche l’IVA versata. Devi inoltre trasmettere il documento integrativo al Sistema di Interscambio con il corretto codice documento (ad esempio TD17 per servizi esteri), secondo i provvedimenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate. Conserva la documentazione per eventuali controlli.
Come gestisco il bollo sulle fatture senza IVA nel 2026?
Se l’importo della fattura supera 77,47 euro e non c’è IVA, devi l’imposta di bollo da 2 euro. Nelle e-fatture il bollo è “virtuale”: indichi il flag in fattura elettronica e versi periodicamente tramite F24. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili gli importi dovuti per trimestre, secondo le tempistiche fissate dai decreti attuativi del DPR 642/1972. Controlla a fine trimestre il cassetto fiscale per evitare carenze o versamenti duplicati. Se emetti anche documenti commerciali, verifica i casi in cui il bollo non si applica perché la tipologia di documento o l’operazione non lo richiede.
Posso usare l’OSS se sono in forfettario e vendo online in UE?
Sì. Il regime OSS è un canale speciale per dichiarare e versare l’IVA dovuta nei Paesi dei clienti B2C UE quando superi la soglia unica di 10.000 euro annui per vendite a distanza e servizi TTE. Anche chi opera in regime forfettario può aderirvi. Se superi la soglia, applichi l’IVA del Paese di consumo sulle vendite e la versi tramite la dichiarazione OSS trimestrale sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Sotto soglia puoi restare con le regole interne italiane; nel forfettario, questo significa continuare a non addebitare IVA nelle vendite domestiche. Valuta attentamente logistica, marketplace e gestione resi, perché l’OSS richiede tracciabilità accurata delle vendite per Paese e aliquota, in linea con la Direttiva 2006/112/CE e il D.Lgs. 83/2021.
