IVA sull’importazione: come si paga e quando?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per importare da Paesi extra-UE in Italia devi presentare dichiarazione doganale, pagare IVA e dazi, determinare la base imponibile corretta e registrare la bolletta; aliquote 4%, 5%, 10%, 22%. Il forfettario paga ma non detrae.

  • Base imponibile IVA import: valore doganale + dazi e oneri + spese fino al primo luogo UE (DPR 633/1972, art. 69; Codice doganale dell’Unione, artt. 70-74).
  • Pagamento IVA in dogana, con possibili alternative lecite: deposito IVA o plafond esportatori abituali (DL 331/1993, art. 50-bis; DPR 633/1972, art. 8).
  • Bolletta doganale H1/H7 e MRN obbligatori; registrazione nei registri IVA per ordinari; forfettario paga e non detrae; EORI necessario.

Che cos’è l’importazione ai fini IVA

L’importazione, ai fini IVA, è l’introduzione nel territorio doganale dell’Unione di beni provenienti da Paesi terzi. In Italia si applicano le regole del DPR 633/1972, art. 67 e seguenti.

L’operazione sorge alla presentazione della dichiarazione doganale e allo svincolo dei beni. In quel momento l’IVA all’import diventa esigibile.

La dogana verifica classificazione merce, origine, valore e applica dazi e IVA. La competenza è dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo il Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione.

La base imponibile dell’IVA all’importazione

Componenti da includere

La base imponibile segue una logica chiara. Si parte dal valore doganale del bene. Il valore doganale è, di norma, il prezzo pagato o da pagare, più aggiustamenti previsti dal CDU.

Alla base si sommano: dazi di importazione, diritti di monopolio, sovrimposte di confine e tutte le spese fino al primo luogo di destinazione nell’UE. Per spese si intendono trasporto, assicurazione, imballaggio e oneri accessori analoghi.

Il riferimento è il DPR 633/1972, art. 69, che rimanda ai criteri del Codice doganale dell’Unione (artt. 70-74) per il valore doganale e agli oneri fino al primo luogo di destinazione.

Cosa escludere

Non si somma l’IVA stessa. Restano fuori anche penali contrattuali e interessi moratori. Eventuali spese dopo il primo luogo UE non entrano nella base imponibile italiana.

Le spese di sdoganamento del rappresentante doganale non rientrano nella base se fatturate separatamente all’importatore come servizio interno. Rientrano se il broker le anticipa per tuo conto in dogana.

Esempio numerico

Prezzo merce: 10.000. Trasporto e assicurazione extra-UE: 800. Trasporto fino a primo luogo in Italia: 200. Dazio 4% sul valore doganale (10.800): 432.

Base imponibile IVA = 10.800 + 432 + 200 = 11.432. Se l’aliquota è 22%, IVA dovuta = 2.514,99. L’IVA si paga in dogana allo svincolo.

Aliquote IVA applicabili in Italia nel 2026

Quadro delle aliquote

In Italia, ad agosto 2026, le aliquote sono: 4%, 5%, 10%, 22%. La scelta dipende dalla natura del bene, come da Tabella A, parti I, II e III, allegata al DPR 633/1972.

4% per beni di prima necessità come libri e alcuni alimenti di base. 5% per alcune categorie particolari di alimenti e servizi. 10% per medicinali e alcune forniture energetiche domestiche. 22% per la generalità dei beni.

In dubbio, si applica la 22%. La classificazione merceologica TARIC aiuta a trovare l’aliquota e gli eventuali regimi particolari. Consulta le note della Tabella A e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (fonti reperibili su Normattiva e documenti di prassi).

Procedure doganali e documenti

EORI, dichiarazioni H1/H7 e bolletta

Serve un codice EORI per operare in dogana. Lo rilascia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Senza EORI, non puoi presentare la dichiarazione.

La dichiarazione di importazione usa tracciati H1-H7 del modello dati unionale. Le spedizioni di basso valore possono usare H7. La tua pratica genera un MRN, codice univoco di riferimento.

Ricevi la bolletta doganale in forma digitale, con prospetto di riepilogo ai fini contabili. Conserva questi documenti. Sono la prova del pagamento di dazi e IVA e servono per la contabilità.

Incoterms e impatto sul calcolo

Gli Incoterms definiscono chi paga trasporto e assicurazione. Con CIF o CIP, molte spese sono già nel prezzo e dunque nel valore doganale. Con FOB, il trasporto fino all’Italia si aggiunge per formare la base IVA.

Indica correttamente l’Incoterm nel contratto. Eviti contestazioni su cosa includere nella base imponibile e su chi sopporta i rischi fino alla consegna.

Modalità di pagamento e garanzie

Puoi pagare al momento dello svincolo o usare il pagamento differito dei diritti con conto di debito garantito. La dogana richiede una garanzia fideiussoria per autorizzare il differimento.

Il pagamento differito non elimina l’IVA. Sposta solo il momento del versamento. Le regole seguono il Codice doganale dell’Unione e i provvedimenti ADM.

Registrazioni contabili e fiscali

Contribuenti IVA ordinari e semplificati

Chi applica l’IVA in regime ordinario registra la bolletta nel registro IVA acquisti. L’IVA doganale è detraibile, se i beni sono inerenti all’attività, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972.

La bolletta sostituisce la fattura del fornitore ai fini IVA. Non si emette autofattura. La detrazione confluisce nella liquidazione periodica.

Regime forfettario

Nel regime forfettario si paga l’IVA in dogana ma non si detrae. L’IVA è un costo definitivo. Non esistono registri IVA da aggiornare, ma conserva la bolletta per eventuali controlli.

Il forfettario calcola il reddito su una percentuale dei ricavi. I costi, compresa l’IVA doganale, non entrano nel calcolo del reddito. Valuta però l’impatto sul prezzo di vendita.

Beni strumentali e cespiti

Per i regimi IVA ordinari, i beni strumentali importati si attivano in contabilità con costo comprensivo di dazi e oneri accessori. L’IVA, se detraibile, resta fuori dal costo.

Nel forfettario l’IVA non è detraibile. Di fatto si somma al costo economico del bene, pur non rilevando nel calcolo del reddito forfettario.

Strumenti per non pagare l’IVA in dogana (sospensione o esenzione)

Deposito IVA

Il deposito IVA, previsto dall’art. 50-bis del DL 331/1993, consente di introdurre i beni in sospensione. Non paghi l’IVA in dogana. La paghi, in reverse charge, quando estrai il bene dal deposito.

All’estrazione, integri il documento e registri la liquidazione interna senza esborso finanziario netto, se detrai integralmente. Serve un gestore autorizzato e corretta tenuta dei registri del deposito.

Plafond esportatori abituali

Chi ha status di esportatore abituale può importare senza pagamento dell’IVA in dogana, entro il plafond disponibile. Base normativa: art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972 e DM 23 dicembre 1972.

Serve inviare una dichiarazione d’intento e rispettare i requisiti (operazioni non imponibili dell’anno precedente almeno pari al 10% del volume d’affari e plafond calcolato correttamente). L’Agenzia delle Entrate e ADM effettuano controlli.

Spedizioni B2C di basso valore e IOSS

Per vendite B2C verso consumatori UE effettuate da soggetti extra-UE, l’IVA può essere riscossa al checkout con il regime IOSS fino a 150 euro. In quel caso, in dogana non si paga IVA, ma si usa il codice IOSS.

Per importatori italiani che acquistano per la propria attività, l’IOSS non si applica. Per loro valgono le regole ordinarie di importazione e pagamento in dogana.

Sanzioni, controlli ed errori comuni

Valore doganale e revisione accertamento

La dogana può rettificare il valore se ritiene incompleto il prezzo dichiarato. Si applicano sanzioni e interessi. Base normativa nazionale: DPR 43/1973 (TULD) e D.Lgs. 374/1990 in tema di revisione dell’accertamento.

Per violazioni tributarie si applica anche il D.Lgs. 472/1997. Conserva contratti, listini, prove di pagamento e accordi di royalties. Sono richiesti per provare il valore.

Classificazione e origine

Una voce TARIC errata altera dazi e IVA. Verifica il codice HS corretto. L’origine preferenziale può ridurre i dazi con accordi UE. Servono certificazioni corrette.

Un certificato d’origine errato può far decadere il beneficio e generare recuperi. La fonte è il Codice doganale dell’Unione e gli accordi preferenziali UE.

Conservazione documentale

Conserva digitalmente MRN, bolletta, prospetto contabile e prove di trasporto. I termini di conservazione seguono le norme fiscali e doganali italiane.

In caso di controlli, documenti completi riducono tempi e rischi di sanzioni. Riferimenti istituzionali: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Quale strada scegliere, in pratica

Se compri da extra-UE per la tua attività e non hai strumenti speciali: paghi IVA e dazi in dogana. Registri la bolletta. Se sei ordinario, detrai l’IVA.

Se sei in regime forfettario: paghi IVA in dogana. Non la detrai. Conservi la bolletta. Valuti il prezzo di rivendita tenendo conto del maggior costo.

Se sei ordinario con forte export: valuta il plafond esportatore abituale. Se disponibile, usa la dichiarazione d’intento per importare senza pagare IVA in dogana.

Se hai volumi e cash flow da ottimizzare: usa il deposito IVA. Introduci i beni in sospensione. All’estrazione applichi il reverse charge interno.

Se importi tante spedizioni piccole destinate a consumatori: verifica se il fornitore extra-UE usa IOSS. Per acquisti B2B, IOSS non si applica: segue la regola ordinaria.

Scenario Chi può usarlo Requisiti documentali Quando si paga l’IVA Registrazioni/Note Tempistiche medie
Pagamento ordinario in dogana Tutti gli importatori EORI, dichiarazione H1, fattura estera, documenti di trasporto Allo svincolo Ordinari: registro IVA acquisti e detrazione; Forfettari: solo conservazione 1-3 giorni se pratica completa
Deposito IVA (art. 50-bis DL 331/1993) Operatori con gestione autorizzata o accesso a depositi terzi Documenti di introduzione/estrazione, registri del deposito All’estrazione, via reverse charge Nessun esborso in dogana; autoliquidazione interna Introduzione immediata; estrazione secondo esigenze
Plafond esportatori abituali Soggetti con plafond disponibile Dichiarazione d’intento, verifica ricezione da parte della dogana Non si paga in dogana, entro plafond Conservazione DI; controlli incrociati Entrate/ADM Come l’import ordinario, se DI valida
Spedizioni di basso valore con IOSS Venditori extra-UE B2C; non per acquisti B2B Codice IOSS del venditore; H7 Al checkout dal venditore; nulla in dogana Non applicabile agli importatori italiani B2B Svincolo rapido se IOSS valido
Pagamento differito diritti doganali Operatori con garanzia attiva Autorizzazione ADM, garanzia fideiussoria Mensile, secondo scadenziario Non elimina l’IVA; differisce il versamento In base all’autorizzazione
Import con benefici da origine preferenziale Chi importa da Paesi con accordi UE Certificato di origine preferenziale o attestazione di origine Si paga IVA sulla base al netto dei dazi ridotti Conservare prova origine; possibili controlli Come ordinario, se documenti corretti

FAQ

1) Sono in regime forfettario: come pago l’IVA all’importazione e cosa devo registrare?

Paghi l’IVA al momento dello sdoganamento insieme ai dazi. La dogana calcola l’imposta sulla base imponibile formata da valore doganale, dazi e spese fino al primo luogo di destinazione nell’UE. Non puoi detrarre quell’IVA. Per il regime forfettario non esistono registri IVA da aggiornare. Devi però conservare la bolletta doganale, il MRN e il prospetto di riepilogo. Servono come prova dell’avvenuto pagamento e per eventuali controlli. Il costo IVA incide sul prezzo di acquisto e quindi sul prezzo di rivendita. Non modifica il calcolo del tuo reddito, che nel forfettario si basa su una percentuale dei ricavi. Le regole si fondano sul DPR 633/1972, art. 67-69, e sulla prassi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2) Come calcolo la base imponibile se l’Incoterm è FOB o CIF e ci sono dazi?

Con FOB, il prezzo non include trasporto e assicurazione fino all’Italia. Devi aggiungere quei costi alla base imponibile, oltre ai dazi calcolati sul valore doganale. Con CIF, trasporto e assicurazione verso il porto di arrivo sono già nel prezzo e di norma dentro il valore doganale. Per l’IVA all’import devi comunque includere le spese fino al primo luogo di destinazione in Italia, ad esempio un trasferimento interno dal porto al tuo magazzino. La base imponibile = valore doganale + dazi e diritti + spese fino al primo luogo UE. La fonte è l’art. 69 del DPR 633/1972 e gli artt. 70-74 del Codice doganale dell’Unione. Verifica sempre il documento di trasporto e le voci di costo in fattura.

3) Posso evitare di pagare l’IVA in dogana con deposito IVA o plafond? Qual è la procedura pratica?

Sì, con strumenti previsti dalla legge. Il deposito IVA (art. 50-bis del DL 331/1993) consente di non versare l’IVA in dogana: i beni entrano in sospensione. Quando estrai, applichi il reverse charge interno. Serve appoggiarsi a un deposito autorizzato e curare i registri di introduzione ed estrazione. Lo strumento è efficace se detrai integralmente l’IVA e vuoi alleggerire il cash flow. In alternativa, se sei esportatore abituale con plafond disponibile, puoi importare senza IVA in dogana, entro i limiti del plafond. Devi inviare una dichiarazione d’intento e verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’ufficio doganale. Le basi normative sono l’art. 8 del DPR 633/1972 e il DM 23 dicembre 1972. Ricorda: usi legittimi, documentazione precisa e coerenza con i dati dichiarati all’Agenzia delle Entrate e all’ADM.

4) Qual è la differenza tra dazio e IVA e come incidono sul prezzo di vendita?

Il dazio è un’imposta doganale legata a origine e classificazione merceologica. Si calcola sul valore doganale e tutela il mercato UE. L’IVA è un’imposta sui consumi. All’import si applica all’atto di sdoganamento sulla base imponibile che include anche i dazi. Per chi è in regime IVA ordinario, l’IVA è di norma detraibile se il bene è inerente. Il dazio non lo è e rimane costo. Nel prezzo di vendita, il dazio aumenta il costo del bene. L’IVA può non pesare economicamente se la detrai integralmente. Nel forfettario, invece, anche l’IVA diventa costo perché non è detraibile. Riferimenti: DPR 633/1972 per l’IVA, Codice doganale dell’Unione e tariffa integrata dell’UE (TARIC) per i dazi.

5) Cosa succede se la dogana rettifica il valore o l’aliquota? Posso chiedere rimborso dell’IVA doganale?

Se la dogana contesta valore, origine o classificazione, può emettere un avviso di rettifica con recupero di dazi e IVA, più sanzioni e interessi. La disciplina della revisione dell’accertamento è nel D.Lgs. 374/1990, con riferimenti sanzionatori nel D.Lgs. 472/1997 e nel TULD (DPR 43/1973). Puoi presentare osservazioni e, se necessario, ricorso. Per il rimborso dell’IVA doganale, è possibile in specifici casi: importazioni annullate, merce resa o non conforme reintrodotta fuori dall’UE, errori materiali in dichiarazione. Devi attivare l’istanza entro i termini previsti e allegare prove idonee (ad esempio, documenti di riesportazione o note di credito). La prassi applicativa è consultabile nelle istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate, reperibili su Normattiva e sui portali istituzionali.

Fonti normative e istituzionali di riferimento

DPR 633/1972, artt. 67-70 e Tabella A; Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, e regolamenti delegati e di esecuzione; DL 331/1993, art. 50-bis; DM 23 dicembre 1972; D.Lgs. 374/1990; D.Lgs. 472/1997; DPR 43/1973 (TULD). Per testi e prassi: portale Normattiva, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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