Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per le vendite online B2C intra-UE l’IVA si paga, in generale, nel Paese del cliente. Sotto 10.000 euro annui puoi restare in Italia. L’OSS consente dichiarazione e versamento unici.
- La soglia unica UE di 10.000 euro annui vale per vendite a distanza B2C di beni e servizi TBE; oltre soglia l’IVA si applica sempre nel Paese del cliente.
- Se spedisci da un magazzino situato in un altro Stato membro, la soglia non si applica: l’IVA segue sempre il Paese di destinazione.
- L’OSS (One Stop Shop) permette di dichiarare trimestralmente, in un solo Stato, l’IVA dovuta negli altri Paesi UE.
Regole base: dove si paga l’IVA nelle vendite online intra-UE
La regola generale per le vendite a distanza B2C di beni è semplice. L’IVA si applica dove finisce il trasporto, cioè nel Paese del cliente. Questa è la “destinazione”.
Questa impostazione discende dalla Direttiva 2006/112/CE, modificata dalle Direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995, e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. In Italia le norme sono nel DPR 633/1972 e nel D.Lgs. 83/2021 che ha attuato il pacchetto e-commerce.
La stessa logica vale per i servizi TBE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) resi a consumatori. Sono quei servizi erogati online senza intervento umano rilevante. Per esempio software in download, hosting, e-learning automatizzato.
Soglia unica UE di 10.000 euro: come funziona davvero
C’è una semplificazione per i piccoli volumi. Se, nell’anno corrente e in quello precedente, il totale di vendite a distanza B2C verso l’UE, sommate ai servizi TBE B2C verso l’UE, non supera 10.000 euro al netto IVA, puoi applicare l’IVA italiana.
Se superi la soglia anche con una sola operazione, da quella vendita e per le successive devi applicare l’IVA del Paese del cliente. Puoi gestire questa obbligazione tramite l’OSS, così eviti aperture IVA in ogni Stato.
Puoi anche scegliere volontariamente di tassare a destinazione fin da subito, anche sotto soglia. Questa opzione, secondo la disciplina UE, ti vincola per due anni civili.
Quando la soglia non si applica
La soglia non vale se spedisci da un magazzino in un altro Stato membro. In quel caso, le vendite partono già da quel Paese e l’IVA segue la destinazione senza semplificazioni.
Attenzione anche al deposito di merce in un altro Paese UE per evadere ordini locali. Lo spostamento dei tuoi beni nel magazzino estero è un “trasferimento intra-UE” rilevante ai fini IVA e può richiedere una partita IVA locale per i movimenti e per le vendite domestiche in quel Paese.
La presenza di marketplace che agiscono come “fornitori presunti” in certe condizioni (per esempio vendite di operatori extra-UE verso consumatori UE) modifica il soggetto debitore d’imposta. La disciplina è nella Direttiva 2006/112/CE come modificata dal pacchetto e-commerce.
OSS: cos’è, quando serve, come si usa
L’OSS (One Stop Shop) è una piattaforma unica per dichiarare e versare l’IVA dovuta in più Paesi UE. Si usa per le vendite a distanza B2C di beni tra Stati membri e per alcuni servizi B2C transfrontalieri.
In Italia l’adesione e la gestione operativa seguono il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2021 e successivi aggiornamenti. Con l’OSS presenti una dichiarazione trimestrale e versi in euro allo Stato di identificazione, che ripartisce gli importi agli altri Stati.
L’OSS non sostituisce la necessità di una partita IVA locale quando effettui vendite interne nello Stato del magazzino (per esempio consegne Germania-Germania) o quando devi dichiarare i trasferimenti di stock. In questi casi servono adempimenti nazionali nel Paese interessato.
Calcolo dell’IVA corretta e gestione pratica
Per applicare l’aliquota giusta, devi identificare lo Stato del cliente e la categoria del bene o servizio. Ogni Paese ha aliquote standard e ridotte, con regole diverse per prodotti specifici.
Usa listini per Paese e regole di mappatura delle aliquote nel tuo e-commerce. Aggiorna periodicamente le aliquote. Conserva gli aggiornamenti come prova del tuo processo di compliance.
Per i servizi TBE, il Regolamento UE richiede due elementi di prova non contraddittori sul luogo del consumatore (per esempio indirizzo di fatturazione e indirizzo IP). Conserva queste evidenze per 10 anni. È un obbligo previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Fatturazione e documentazione
Se usi l’OSS, le regole di fatturazione seguono in genere lo Stato di identificazione. In Italia, per l’e-commerce B2C non c’è obbligo di fattura salvo richiesta del cliente o casi specifici previsti dal DPR 633/1972.
Devi comunque tenere registri dettagliati delle vendite per 10 anni, come chiede la normativa UE. I registri OSS devono consentire il controllo delle aliquote, degli Stati di consumo e degli importi versati.
Verifica i requisiti di certificazione dei corrispettivi e gli obblighi nazionali nel Paese di consumo, specie se vendi tramite punti di ritiro o con presenza fisica.
Eccezioni e casi particolari
Vendite B2B intra-UE
Se vendi a un soggetto passivo con partita IVA valida in un altro Paese UE, in genere l’operazione è una cessione intracomunitaria non imponibile nel Paese di partenza, con inversione contabile (reverse charge) nel Paese di arrivo.
Controlla sempre la validità della partita IVA del cliente. Conserva le prove del trasporto. Compila gli elenchi riepilogativi (Intrastat) secondo le regole nazionali. Le basi restano nella Direttiva 2006/112/CE e nel DPR 633/1972.
Marketplace e “fornitore presunto”
Le piattaforme possono essere considerate responsabili del versamento dell’IVA per determinate vendite B2C, specie se il venditore è extra-UE. Verifica i contratti con il marketplace. Capisci chi emette la fattura e chi versa l’imposta.
Questa disciplina nasce dal pacchetto e-commerce UE attuato con D.Lgs. 83/2021 e norme collegate. Le condizioni pratiche sono descritte anche nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Magazzini e logistica cross-border
Se sposti merce in magazzini esteri per evadere ordini locali, scattano obblighi nel Paese del magazzino. Potresti dover aprire una posizione IVA locale per il trasferimento di beni e per le vendite domestiche.
Per le vendite da quel magazzino verso altri Paesi UE, puoi usare l’OSS per l’IVA a destinazione. Ma la gestione del magazzino e dei trasferimenti richiede contabilità puntuale e, spesso, dichiarazioni locali.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per scegliere correttamente dove applicare l’IVA e quali adempimenti attivare.
- Se vendi B2C, spedisci dall’Italia e il totale annuo UE di vendite a distanza e servizi TBE è fino a 10.000 euro: puoi applicare IVA italiana oppure optare per l’IVA del cliente (opzione vincolante per due anni).
- Se vendi B2C, spedisci dall’Italia e superi 10.000 euro: applichi l’IVA del Paese del cliente. Per semplificare, aderisci all’OSS e presenti una dichiarazione trimestrale unica.
- Se vendi B2C e spedisci da un magazzino in un altro Paese UE: la soglia non vale. Applichi sempre l’IVA a destinazione. Valuta OSS per le vendite cross-border e partita IVA locale per vendite domestiche e trasferimenti di stock.
- Se vendi B2B intra-UE con partita IVA valida del cliente: in genere non addebiti IVA (cessione intracomunitaria). Il cliente integra con reverse charge. Tu gestisci Intrastat e conservi prove di trasporto.
- Se fornisci servizi TBE B2C: sotto 10.000 euro annui puoi applicare IVA italiana; sopra soglia l’IVA segue il Paese del cliente. Puoi usare l’OSS non-Union o Union a seconda della tua stabilizzazione.
Riferimenti normativi e prassi
Le basi principali sono: Direttiva 2006/112/CE (IVA), come modificata dalle Direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995; Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e successivi aggiornamenti; DPR 633/1972 e D.Lgs. 83/2021, consultabili su Normattiva; Provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate in tema di OSS/IOSS; sintesi della Commissione europea sul pacchetto e-commerce.
La riforma “VAT in the Digital Age” (ViDA) è in fase di avanzamento a livello UE. Al momento, ad agosto 2026, molte misure sono oggetto di negoziato e di prossimi atti attuativi. Verifica sempre gli aggiornamenti ufficiali della Commissione europea e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
| Scenario | Dove si paga l’IVA | Requisiti e prove | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| B2C beni, spedisci dall’Italia, totale UE ≤ 10.000 euro | Italia (opzione: Paese del cliente) | Verifica tetto annuo su beni + servizi TBE; calcolo al netto IVA | Se resti in Italia: liquidazioni ordinarie; se opti per destinazione: attiva OSS, dichiarazione trimestrale entro fine mese successivo al trimestre |
| B2C beni, spedisci dall’Italia, totale UE > 10.000 euro | Paese del cliente (destinazione) | Tracciamento delle vendite per Stato; mappatura aliquote | Adesione OSS consigliata; dichiarazione OSS trimestrale e versamento unico; registri da conservare 10 anni |
| B2C beni, spedisci da magazzino estero (es. DE) | Paese del cliente per vendite cross-border; Paese del magazzino per vendite domestiche | Prove del luogo di partenza e di consegna; gestione trasferimenti intra-UE | OSS per vendite cross-border; possibile partita IVA locale per trasferimenti e vendite domestiche; scadenze locali + trimestrali OSS |
| B2B beni intra-UE (cliente con partita IVA valida) | Nessuna IVA addebitata dal venditore; reverse charge nel Paese del cliente | Verifica partita IVA cliente; prove di trasporto; VIES e documenti | Registrazione cessione intracomunitaria; Intrastat secondo scadenze nazionali; conservazione documenti |
| Servizi TBE B2C intra-UE | Italia sotto 10.000 euro; Paese del cliente oltre soglia | Due elementi di prova del Paese del consumatore; conservazione 10 anni | OSS per semplificare i versamenti; dichiarazioni trimestrali; aggiornamento aliquote per Stato |
FAQ
1) Come si calcola la soglia unica di 10.000 euro e cosa succede quando la supero?
La soglia è unica per tutta l’UE e somma due tipologie: le vendite a distanza B2C di beni verso consumatori di altri Stati membri e i servizi TBE B2C resi a consumatori UE. Devi considerare l’anno civile corrente e quello precedente. Il calcolo si fa sul corrispettivo imponibile, quindi al netto dell’IVA. Sono escluse dal conteggio le vendite B2B e le vendite domestiche. Se superi la soglia anche con una sola operazione, da quella vendita applichi l’IVA del Paese del cliente e continui così per il resto dell’anno. In pratica, non si applica un conguaglio retroattivo sulle vendite già effettuate, ma cambi regime dal momento del superamento in avanti. Conviene iscriversi subito all’OSS per dichiarare e versare l’IVA dovuta ai vari Paesi tramite un’unica piattaforma. Ricorda che puoi scegliere volontariamente di tassare a destinazione anche sotto soglia; questa scelta vincola per due anni civili, come previsto dalla disciplina UE richiamata dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e dalla Direttiva 2006/112/CE.
2) Che differenza c’è tra OSS Union, OSS non-Union e IOSS? Quale devo usare?
OSS Union è il regime per soggetti stabiliti nell’UE che effettuano vendite a distanza B2C di beni intra-UE e determinati servizi B2C transfrontalieri. Ti registri nello Stato membro di identificazione (per esempio Italia) e presenti una dichiarazione trimestrale unica. OSS non-Union è per soggetti non stabiliti nell’UE che prestano servizi B2C a consumatori UE; serve a evitare identificazioni multiple. IOSS (Import One Stop Shop) riguarda invece le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro. Con IOSS l’IVA si riscuote al checkout e lo sdoganamento è più rapido perché non si applicano diritti all’importazione all’arrivo per l’IVA. Se vendi solo beni spediti da un Paese UE a clienti UE, valuti l’OSS Union. Se vendi servizi B2C e non sei stabilito in UE, valuti OSS non-Union. Se vendi beni da extra-UE verso consumatori UE con spedizioni fino a 150 euro, valuti IOSS. Le regole derivano dalla Direttiva 2006/112/CE, dalle modifiche 2017/2455 e 2019/1995 e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
3) Uso magazzini FBA in vari Paesi UE: devo aprire partite IVA locali anche se ho l’OSS?
Sì, spesso sì. L’OSS ti semplifica i versamenti per le vendite cross-border B2C, ma non sostituisce gli obblighi connessi allo stoccaggio locale e alle vendite domestiche. Quando trasferisci i tuoi beni dall’Italia a un magazzino in un altro Stato UE, compi un trasferimento intra-UE assimilato a una cessione/acquisto intracomunitario ai fini IVA. Questo richiede, in molti Stati, l’apertura di una posizione IVA locale per registrare il trasferimento e per addebitare l’IVA sulle vendite domestiche effettuate da quel magazzino a clienti del medesimo Paese. L’OSS resta utile per le vendite dallo stesso magazzino verso clienti situati in altri Stati UE (IVA a destinazione dichiarata via OSS). Controlla sempre le regole locali e le procedure del marketplace. Le basi normative sono nella Direttiva 2006/112/CE e nella normativa italiana (DPR 633/1972; D.Lgs. 83/2021), con chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate.
4) Devo emettere fattura ai clienti consumer UE? E come gestisco i corrispettivi?
Con l’OSS, le regole di fatturazione seguono lo Stato di identificazione. Se sei identificato in Italia, per l’e-commerce B2C di beni non sei tenuto a emettere fattura, salvo richiesta del cliente o casi particolari previsti dal DPR 633/1972. Devi però documentare l’operazione con sistemi idonei, registrare i corrispettivi e conservare i registri OSS e le evidenze del luogo di consumo per 10 anni, come impone il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. Verifica anche gli obblighi di certificazione dei corrispettivi secondo la normativa italiana e le eventuali richieste del Paese di consumo, specie se effettui vendite con ritiro in negozio o punti fisici. Per i servizi TBE, oltre alla documentazione economica, raccogli due prove non contraddittorie del Paese del cliente (per esempio indirizzo di fatturazione e geolocalizzazione del mezzo di pagamento) e conservale per i controlli.
5) Cosa cambia con “VAT in the Digital Age” (ViDA) e cosa fare adesso?
ViDA è un pacchetto di riforme per modernizzare l’IVA nell’era digitale. Tra i temi ci sono la rendicontazione digitale delle operazioni transfrontaliere, il possibile rafforzamento dell’e-fattura come standard europeo, e regole più chiare per la piattaform economy. Ad agosto 2026, il processo è in corso in sede UE. Alcune misure richiedono atti attuativi e recepimenti nazionali. È prudente organizzarsi già oggi su tre fronti: adottare sistemi che gestiscono correttamente aliquote e prove del luogo di consumo per ogni Paese UE; strutturare registri e archivi per una conservazione di 10 anni a prova di audit; scegliere canali di versamento centralizzati (OSS/IOSS) quando applicabili, per ridurre aperture IVA multiple. Monitora gli aggiornamenti della Commissione europea, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate. Le basi attuali restano nella Direttiva 2006/112/CE, nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e nella normativa italiana (DPR 633/1972; D.Lgs. 83/2021).
