Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nel regime forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non la detrai. La versi solo in casi specifici: inversione contabile, acquisti intra-UE soggetti, importazioni e particolari reverse charge interni.
- Regola base: nel forfettario non eserciti la rivalsa IVA e non hai diritto alla detrazione sugli acquisti (Legge 190/2014, commi 54-89, su Normattiva).
- Eccezioni: versi l’IVA in reverse charge per servizi da estero, per alcune operazioni interne e per acquisti intra-UE di beni/servizi secondo DL 331/1993 e DPR 633/1972.
- Adempimenti 2026: e-fattura obbligatoria via SDI, documenti TD16-TD19, bollo virtuale, versamenti con F24 entro il 16 del mese successivo quando sorge il debito.
IVA e regime forfettario: quadro normativo aggiornato
Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche con ricavi/compensi fino a 85.000 euro. La norma base è la Legge 190/2014, commi 54-89, consultabile su Normattiva.
In questo regime non applichi l’IVA sulle vendite e non detrai l’IVA sugli acquisti. Si dice che non eserciti la rivalsa e non hai detrazione. Sono parole tecniche che indicano un regime “fuori IVA”.
Restano però attivi alcuni obblighi IVA quando compri dall’estero o in specifici settori con inversione contabile. La base è il DPR 633/1972, in particolare l’articolo 17. Per gli scambi UE si applica anche il DL 331/1993.
Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. La base è il D.Lgs. 127/2015, come modificato, e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 restano in vigore i tipi documento TD16–TD19 per il reverse charge.
Il superamento delle soglie di ricavi è regolato dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Sotto 85.000 euro resti nel forfettario. Oltre 85.000 e fino a 100.000 esci dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito.
Vendite in Italia: niente IVA in rivalsa, ma attenzione a bollo e diciture
Quando emetti una fattura a un cliente italiano nel forfettario, non addebiti l’IVA. Il prezzo in fattura è “tutto compreso”. Questo ti rende competitivo, perché il cliente paga meno.
Devi però scrivere una dicitura chiara. Esempio: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – Regime forfettario”. Serve a spiegare perché non c’è IVA.
Se l’importo supera 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo da 2 euro. È una tassa fissa, non è IVA. La regola deriva dal DPR 642/1972. In e-fattura indichi il bollo e lo versi trimestralmente in modalità virtuale.
Acquisti in Italia: paghi l’IVA e non la detrai
Quando acquisti in Italia da fornitori ordinari, paghi l’IVA in fattura. Nel forfettario non puoi detrarla. Il costo totale, IVA inclusa, resta a tuo carico.
Questo influisce sui margini. Se compri beni strumentali costosi, l’IVA non recuperabile pesa. Valuta sempre il confronto con il regime ordinario se i tuoi acquisti con IVA sono alti.
Ricorda che nel forfettario calcoli le imposte sul reddito con un coefficiente di redditività. È una percentuale fissa dei ricavi. Non scarichi i costi uno per uno e non usi l’IVA come credito.
Operazioni estere e reverse charge: quando versi tu l’IVA
Il reverse charge (inversione contabile) sposta l’obbligo di versare l’IVA dal fornitore al cliente. La regola è nell’art. 17 del DPR 633/1972. Nel forfettario, in questi casi versi l’IVA senza poterla detrarre.
Servizi da fornitori esteri: se ricevi un servizio da un soggetto UE o extra-UE, di regola applichi l’inversione contabile in Italia. Emetti un’autofattura elettronica con tipo documento TD17 (o TD19 per beni/servizi ex art. 17, c. 2). Calcoli l’IVA con l’aliquota italiana.
Acquisti intracomunitari di beni: se sei iscritto al VIES, gli acquisti da UE sono, in pratica, sempre in inversione contabile. Usi il TD18 e versi l’IVA italiana. Se non sei VIES, sotto alcune soglie del DL 331/1993 può applicarsi l’IVA del Paese del fornitore. Superata la soglia o se opti per il regime degli acquisti intra-UE, applichi l’inversione contabile in Italia.
Importazioni extra-UE: l’IVA si paga in dogana sulla bolletta doganale. La riscuote l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. In forfettario non la detrai.
Reverse charge interno: in alcuni settori (edilizia, subappalto, rottami, energia) l’IVA la versa il cessionario. Se sei tu il cessionario in forfettario, registri il TD16 e versi l’IVA dovuta.
E-fattura, SDI e documenti elettronici obbligatori nel 2026
Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. La base è il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 restano attivi i documenti “TD” per i casi particolari.
Usa i codici corretti: TD16 per reverse charge interno; TD17 per servizi da estero; TD18 per acquisti intra-UE di beni; TD19 per acquisti da estero ex art. 17, c. 2. Questo garantisce l’allineamento con SDI e con i controlli.
Per il bollo virtuale indica in fattura il campo “Bollo” quando dovuto. L’Agenzia delle Entrate addebita trimestralmente. Puoi saldare con F24 o con addebito diretto, secondo le istruzioni ufficiali.
Uscita dal forfettario e impatti IVA
Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario l’anno successivo. Passi al regime IVA ordinario e inizi ad applicare IVA in fattura e a detrarla sugli acquisti.
Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata. Applichi l’IVA dal mese successivo al superamento. Dovrai adeguare da subito listini, fatture e adempimenti periodici (liquidazioni e dichiarazione IVA).
Queste regole derivano dalla Legge 197/2022. Sono consultabili su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Versamenti, scadenze e sanzioni
Quando sorge un debito IVA (reverse charge, acquisti intra-UE, ecc.), versi con modello F24, sezione Erario. La scadenza ordinaria è il 16 del mese successivo al momento di esigibilità.
Se dimentichi il versamento o l’autofattura, si applicano sanzioni del D.Lgs. 471/1997. Puoi ridurle con il ravvedimento operoso del D.Lgs. 472/1997, pagando presto interessi e sanzioni ridotte.
Conserva le fatture elettroniche secondo le regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate. La conservazione digitale garantisce la validità nel tempo e semplifica i controlli.
Regola decisionale rapida
Sei nel forfettario e ti chiedi: “Devo pagare l’IVA?”
1) Stai vendendo a un cliente italiano? Allora non addebiti IVA. Inserisci la dicitura del forfettario e il bollo se dovuto.
2) Stai comprando da un fornitore italiano ordinario? Paghi l’IVA in fattura e non la detrai. Nessun F24 da fare, salvo casi speciali.
3) Hai ricevuto un servizio da un soggetto estero (UE o extra-UE)? Devi fare inversione contabile in Italia: TD17/TD19 e versamento IVA entro il 16 del mese successivo.
4) Hai comprato beni da un fornitore UE? Se sei iscritto al VIES o superi le soglie del DL 331/1993, fai TD18 e versi l’IVA in Italia. Altrimenti il fornitore può applicare la sua IVA.
5) Importi beni extra-UE? Paghi l’IVA in dogana sulla bolletta. Non la detrai.
6) Operi in settori con reverse charge interno e sei cessionario? Fai TD16 e versi l’IVA. Non la detrai.
Esempi pratici di calcolo
Vendita a cliente italiano
Emetti fattura di 1.000 euro per una consulenza. Non aggiungi IVA. Inserisci la dicitura del forfettario. Se superi 77,47 euro, indichi bollo da 2 euro. Incassi 1.002 euro. Nessun versamento IVA.
Servizio ricevuto da fornitore USA
Acquisti un software SaaS per 500 euro. Emetti TD17. Applichi IVA 22% pari a 110 euro. Versi 110 euro con F24 entro il 16 del mese successivo. Non puoi detrarre quell’IVA.
Acquisto intra-UE di beni con VIES attivo
Compri un computer da un fornitore tedesco per 1.200 euro. Emessi documenti senza IVA tedesca. Produci TD18 e versi l’IVA italiana 22% pari a 264 euro entro il 16 del mese successivo. Nessuna detrazione.
Importazione extra-UE
Importi attrezzature per 2.000 euro. In dogana liquidano IVA 22% pari a 440 euro. Paghi al corriere o in sdoganamento. L’IVA resta costo.
Reverse charge interno in edilizia (sei cessionario)
Ricevi una fattura senza IVA per lavori edili soggetti a reverse charge. Emetti TD16, calcoli l’IVA e la versi. Non puoi detrarla.
Attenzione alle vendite a distanza UE (OSS) e B2C
Se vendi online a consumatori UE
Le regole UE sulle vendite a distanza possono imporsi anche se sei in forfettario. Se superi la soglia UE di 10.000 euro annui per vendite a distanza e servizi TTE, potresti dover applicare l’IVA del Paese del consumatore e usare l’OSS.
Queste regole derivano da direttive UE recepite nell’ordinamento IVA (DPR 633/1972 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). Valuta caso per caso perché incidono sui prezzi e sul flusso di cassa.
Errori comuni e come evitarli
Non indicare la dicitura di legge
Scrivi sempre in fattura che applichi il regime forfettario ai sensi della Legge 190/2014. Eviti contestazioni e chiarisci perché non c’è IVA.
Dimenticare il TD corretto
Per estero e reverse charge usa TD16–TD19 corretti. Un TD sbagliato può generare errori nei controlli automatici e sanzioni.
Sottovalutare le scadenze
Il 16 del mese successivo è la data chiave per i versamenti IVA da inversione contabile. Metti promemoria e verifica gli F24.
Ignorare il bollo
Se emetti molte fatture sopra 77,47 euro, calcola e versa il bollo virtuale a fine trimestre. L’omesso versamento comporta sanzioni.
Non presidiare le soglie
Tieni sotto controllo il fatturato. Se sfori 100.000 euro, l’IVA scatta subito. Devi aggiornare rapidamente listini e documenti.
| Scenario | Requisiti/Soglie | Documento da emettere | Imposta da versare | Scadenza | Note operative |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendita a cliente italiano | Regime forfettario attivo | Fattura elettronica con dicitura L. 190/2014 | Nessuna IVA; bollo 2€ se > 77,47€ | Bollo: versamento trimestrale | Nessuna detrazione; conserva e-fattura |
| Servizio da fornitore extra-UE | Qualsiasi importo | TD17 (autofattura) | IVA italiana (22%, 10%, 5%, 4%) senza detrazione | 16 del mese successivo | Base: art. 17 DPR 633/1972; calcola aliquota corretta |
| Acquisto beni da fornitore UE | VIES attivo o superata soglia DL 331/1993 | TD18 (integrazione) | IVA italiana, non detraibile | 16 del mese successivo | Verifica iscrizione VIES e regole Intrastat/ADM |
| Reverse charge interno (edilizia, ecc.) | Committente/cessionario soggetto passivo | TD16 | IVA italiana, non detraibile | 16 del mese successivo | Controlla se l’operazione rientra nelle casistiche dell’art. 17 |
| Importazione extra-UE di beni | Sdoganamento in Italia | Bolletta doganale (ADM) | IVA in dogana, non detraibile | Al momento dell’import | Custodisci bolletta per contabilità e garanzie |
| Vendite a distanza B2C verso UE | Soglia UE 10.000€ annui superata (aggregata UE) | Fatturazione secondo OSS/IVA Paese consumatore | IVA estera tramite OSS | Periodicità OSS | Caso avanzato: verifica disciplina UE e prassi AE |
FAQ
Nel forfettario devo mai applicare l’IVA in fattura?
No, nel forfettario non addebiti l’IVA ai clienti. La base è la Legge 190/2014, commi 54-89, su Normattiva. In fattura inserisci la dicitura che spiega la non applicazione dell’IVA. Fai eccezione solo per i casi in cui la legge sposta l’obbligo d’imposta su di te come cessionario o committente, cioè nel reverse charge. Ma in quei casi non “applichi IVA in fattura di vendita”. Emetti o integri un documento elettronico specifico (TD16–TD19) e versi l’IVA con F24, senza diritto a detrazione. Quindi: sulle tue vendite non metti IVA, ma potresti versarla su alcuni acquisti o servizi ricevuti.
Come e quando verso l’IVA in caso di reverse charge se sono forfettario?
Quando scatta l’inversione contabile (servizi da estero, acquisti intra-UE soggetti, reverse charge interno), emetti o integri la fattura con il corretto tipo documento (TD16–TD19) tramite SDI. Calcoli l’IVA con l’aliquota italiana applicabile all’operazione. Versi l’importo risultante con modello F24, sezione Erario, entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione, secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate. Non fai liquidazioni periodiche IVA perché nel forfettario non hai detrazione e non compili la dichiarazione IVA annuale. Ma i versamenti in F24 sono dovuti quando sorge il debito. In caso di ritardo, puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni.
Posso detrarre l’IVA sugli acquisti importanti (per esempio un’auto o un computer) se sono in forfettario?
No. Nel forfettario l’IVA pagata sugli acquisti resta un costo. Non esiste il meccanismo della detrazione. Se compri un computer da 1.220 euro IVA inclusa, il costo che consideri è 1.220, non 1.000. Valuta la convenienza del regime anche in base agli acquisti con IVA significativa. Se sostieni spese elevate con molta IVA e margini stretti, il regime ordinario potrebbe risultare più efficiente perché consente la detrazione dell’IVA e la deduzione analitica dei costi. Il passaggio di regime, però, va pianificato considerando soglie, adempimenti e impatto di cassa. Verifica sempre la normativa su Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede all’IVA se supero 85.000 euro o 100.000 euro di ricavi/compensi?
Se superi 85.000 euro ma non oltrepassi 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Dal 1° gennaio dell’anno dopo applichi l’IVA in fattura e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. Devi attivare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione IVA. Se superi 100.000 euro nell’anno, la cessazione è immediata. Dal mese successivo inizi ad applicare l’IVA e a gestire tutti gli adempimenti ordinari. Queste regole sono nella Legge 197/2022 (consultabile su Normattiva) e nelle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. In entrambi i casi, aggiorna subito listini, contratti e software di fatturazione. Prevedi anche l’impatto sui prezzi al cliente e sui flussi di cassa.
Come compilo correttamente un’autofattura elettronica per servizi acquistati dall’estero?
Per un servizio ricevuto da un fornitore estero, accedi al tuo software di e-fattura o al portale dell’Agenzia delle Entrate. Crea un documento di tipo TD17 (autofattura per servizi dall’estero). Indica te stesso come cedente e cessionario. Descrivi il servizio, imposta l’aliquota IVA italiana corretta (22%, 10%, 5% o 4% a seconda del servizio) e calcola l’imposta. Inserisci gli estremi del fornitore estero nei campi anagrafici dedicati. Trasmetti tramite SDI. Conserva la ricevuta di consegna. Entro il 16 del mese successivo versa l’IVA con F24. Questa procedura discende dall’art. 17 DPR 633/1972 e dalle specifiche tecniche dell’e-fattura approvate dall’Agenzia delle Entrate. Se il servizio è territorialmente non imponibile in Italia secondo le regole degli artt. 7 e seguenti del DPR 633/1972, l’autofattura non espone IVA e non sorge debito: verifica sempre la territorialità prima di emettere il documento.
Fonti di riferimento: Normattiva per Legge 190/2014, DPR 633/1972 e DL 331/1993; documenti e guide dell’Agenzia delle Entrate; provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per importazioni; decreti sanzionatori D.Lgs. 471/1997 e 472/1997.
