IVA trimestrale: quali sono le scadenze previste?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’IVA trimestrale si versa il 16/05, 20/08, 16/11 e 16/03 dell’anno dopo. È ammessa se rispetti i limiti di volume d’affari e, in via ordinaria, paghi la maggiorazione dell’1% per trimestre.

  • Requisiti: volume d’affari precedente non oltre 400.000 euro (servizi) o 700.000 euro (altri beni), come da art. 7 D.P.R. 542/1999.
  • Scadenze: Q1 16/05, Q2 20/08, Q3 16/11, Q4 entro 16/03 con dichiarazione IVA annuale (D.P.R. 100/1998 e prassi Agenzia delle Entrate).
  • Maggiorazione: 1% a titolo di interessi sui primi tre trimestri; F24 con codici 6031, 6032, 6033, 6034.

Cos’è la liquidazione IVA trimestrale e quando conviene

La liquidazione IVA è il calcolo periodico dell’IVA a debito meno l’IVA a credito. A debito è l’imposta incassata sulle vendite. A credito è l’IVA pagata su acquisti legati all’attività.

La liquidazione può essere mensile o trimestrale. Trimestrale significa che versi l’IVA quattro volte l’anno. Può darti respiro di cassa se hai incassi stagionali.

La base giuridica è nel D.P.R. 633/1972 (imposta sul valore aggiunto) e nel D.P.R. 100/1998 (liquidazioni e versamenti). La cadenza trimestrale “per volume d’affari” è prevista dall’art. 7 del D.P.R. 542/1999.

Attenzione alla differenza tra “volume d’affari” e “ricavi”

Il volume d’affari, definito dall’art. 20 del D.P.R. 633/1972, comprende quasi tutte le operazioni registrate ai fini IVA. Include imponibili, non imponibili ed esenti. Esclude, tra le principali, la cessione di beni ammortizzabili.

Non è la stessa cosa dei ricavi di bilancio o dei compensi per imposte dirette. Per la trimestralità conta il volume d’affari, non il fatturato “IVA solo imponibile”.

Esempio: se vendi 600.000 euro di beni, di cui 200.000 non imponibili (esportazioni art. 8), il tuo volume d’affari è 600.000 euro. Le operazioni non imponibili concorrono ai limiti.

Chi può liquidare l’IVA trimestralmente

Puoi scegliere la liquidazione trimestrale “per volume d’affari” se, nell’anno precedente, il tuo volume d’affari non supera:

– 400.000 euro se la tua attività prevalente è di servizi o professionale.
– 700.000 euro se l’attività prevalente è cessione di beni (commercio, produzione).

Questi limiti sono nell’art. 7 del D.P.R. 542/1999. Verifica sempre la prevalenza. Se svolgi attività miste, conta l’attività con volume maggiore.

Chi è escluso

– Regime forfettario: non addebita IVA in fattura, quindi non liquida né versa IVA.
– Regimi speciali con regole proprie che non prevedono la trimestralità “per volume”.
– Chi supera i limiti: resta mensile per l’anno successivo.

Esistono anche “trimestrali speciali” per natura, previsti da norme specifiche (per esempi storici, autotrasportatori e altre categorie). Per questi non si applica la maggiorazione dell’1%, perché la trimestralità è imposta dalla legge (riferimento: art. 74 D.P.R. 633/1972 e art. 7 D.P.R. 542/1999).

Scadenze 2026 e regole pratiche di versamento

Le scadenze ordinarie per chi liquida trimestralmente sono:

– 16 maggio: primo trimestre (gennaio-marzo).
– 20 agosto: secondo trimestre (aprile-giugno), per la sospensione estiva dei termini.
– 16 novembre: terzo trimestre (luglio-settembre).
– 16 marzo dell’anno successivo: quarto trimestre con dichiarazione annuale.

Base normativa: D.P.R. 100/1998 per i termini generali; disciplina trimestrale in art. 7 D.P.R. 542/1999. La data del 20 agosto deriva dalla sospensione feriale dei termini disposta dalla normativa fiscale e confermata ogni anno dai provvedimenti attuativi.

Maggiorazione 1% e codici tributo

Se sei trimestrale “per volume d’affari”, aggiungi l’1% all’IVA dovuta per ciascuno dei primi tre trimestri. È un interesse forfettario.

Si versa con F24, sezione Erario, usando i codici:
– 6031: IVA 1° trimestre.
– 6032: IVA 2° trimestre.
– 6033: IVA 3° trimestre.
– 6034: IVA 4° trimestre (con dichiarazione annuale).

L’1% non si versa separatamente. Lo includi nell’importo a debito del trimestre. I “trimestrali speciali” non applicano l’1%.

Come si calcola l’IVA da versare

Il calcolo segue la compensazione: IVA a debito meno IVA a credito. La regola è il “principio di esigibilità”. L’IVA diventa esigibile quando sorge l’obbligo di versarla, di norma all’emissione della fattura o secondo le regole specifiche.

Esempio semplice: hai IVA a debito di 200 euro e IVA a credito di 150 euro. Versi 50 euro più, se trimestrale per volume, la maggiorazione dell’1% sui 50 euro. Se il risultato è negativo, maturi un credito.

Puoi usare il credito per compensare altre imposte in F24, nel rispetto dei limiti e delle regole sulla compensazione orizzontale (D.Lgs. 241/1997 e successive modifiche; prassi Agenzia delle Entrate). Per i crediti trimestrali è previsto il modello IVA TR per il rimborso o l’utilizzo in compensazione anticipata, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre.

Documenti e registri da curare

– Fatture elettroniche attive e passive correttamente emesse e ricevute.
– Registri IVA vendite e acquisti aggiornati, se dovuti.
– Prospetti di liquidazione per ogni trimestre, conservati e riconciliati con i versamenti F24.

La base normativa per la fatturazione e i registri è nel D.P.R. 633/1972 e nel D.P.R. 100/1998. Le specifiche tecniche sono indicate dall’Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni periodiche (LIPE) e dichiarazione annuale

I soggetti IVA devono inviare le Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE), con i dati delle liquidazioni per ciascun trimestre, secondo l’art. 21-bis del D.L. 78/2010.

Le scadenze tipiche sono entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con particolarità operative confermate annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Per il quarto trimestre, la comunicazione è assorbita dalla dichiarazione IVA annuale, salvo diverse istruzioni.

La dichiarazione IVA annuale riepiloga l’anno d’imposta. Il versamento di marzo include il quarto trimestre e l’eventuale saldo annuale (codice tributo 6099 per il saldo).

Regola decisionale rapida

– Se il tuo volume d’affari 2025 è fino a 400.000 euro (servizi) o 700.000 euro (beni), nel 2026 puoi scegliere la liquidazione trimestrale per volume d’affari.

– Se superi i limiti, resti o torni mensile per tutto il 2026. Verificherai di nuovo a fine 2026 per il 2027.

– Se sei in regime forfettario, non applichi IVA e non fai liquidazioni, quindi niente trimestri.

– Se rientri tra i trimestrali “speciali” per natura, liquidazione trimestrale senza maggiorazione 1%.

– Se hai crediti IVA ricorrenti, valuta il modello IVA TR per usarli subito in compensazione. Se devi versare, ricordati la maggiorazione 1% sui primi tre trimestri.

Casi particolari e accortezze operative

Operazioni non imponibili, esenti e volume d’affari

Le operazioni non imponibili (esportazioni art. 8 D.P.R. 633/1972, cessioni intracomunitarie D.L. 331/1993) e quelle esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972) concorrono al volume d’affari. Non escluderle dal conteggio per la soglia trimestrale.

Le cessioni di beni ammortizzabili non contano nel volume d’affari. Fai un controllo voce per voce prima di decidere la cadenza.

IVA per cassa

L’IVA per cassa è un regime che sposta l’esigibilità al momento dell’incasso e la detrazione al pagamento. La base è nell’art. 32-bis del D.L. 83/2012, convertito in legge.

Puoi essere trimestrale anche con IVA per cassa. Cambia il momento di esigibilità, non le scadenze di versamento.

Compensazioni e controlli preventivi

Se compensi crediti IVA oltre determinati importi, servono controlli formali (visto di conformità) e canali telematici dedicati. Riferimenti: D.Lgs. 241/1997 e successive modifiche, circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Per i crediti trimestrali chiesti a rimborso o in compensazione anticipata, usa il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre.

Errori comuni, sanzioni e rimedi

Gli errori tipici sono: confondere volume d’affari con ricavi, scordare l’1% sui trimestri, usare il codice tributo sbagliato, trascurare le LIPE.

Per versamenti IVA tardivi o insufficienti, si applica la sanzione del 30% (D.Lgs. 471/1997). Puoi ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), versando imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base al ritardo.

Se la LIPE manca o è errata, scattano sanzioni specifiche previste dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. È possibile il ravvedimento anche per le comunicazioni, con riduzioni.

Esempi pratici

Servizi professionali: sotto soglia

Studio professionale con volume d’affari 350.000 euro nel 2025. Nel 2026 può liquidare trimestralmente. Verserà Q1, Q2 e Q3 con 1% di maggiorazione. Q4 confluirà nel saldo di marzo 2027.

Commercio al dettaglio: soglia superata

Negozio con volume d’affari 720.000 euro nel 2025. Nel 2026 è mensile. Verificherà la soglia a fine 2026 per il 2027.

Attività mista

Agenzia che svolge servizi e vende beni. Volume d’affari totale 600.000 euro, di cui 380.000 servizi e 220.000 beni. Prevalgono i servizi. Limite da applicare: 400.000. Superato. Deve restare mensile.

Scenario Requisito di accesso Codice tributo e scadenze Note operative e maggiorazioni
Professionista servizi 350.000 euro volume d’affari Entro 400.000 (art. 7 D.P.R. 542/1999) 6031 16/05; 6032 20/08; 6033 16/11; 6034 16/03 anno successivo Maggiorazione 1% su Q1-Q3; Q4 in dichiarazione annuale; LIPE trimestrali
Commerciante beni 650.000 euro volume d’affari Entro 700.000 (art. 7 D.P.R. 542/1999) Stesse scadenze e codici 6031-6034 Maggiorazione 1% su Q1-Q3; verifica corretta prevalenza “beni”
Attività mista: servizi prevalenti 450.000 euro Soglia 400.000 superata: non ammesso trimestrale Mensile: 6001-6012, versamento il 16 del mese successivo Resti mensile per tutto l’anno; valuta ritorno a trimestrale l’anno dopo se rientri
Regime forfettario Escluso: non applica l’IVA Nessun versamento IVA periodico Non presenta LIPE; verifica solo eventuali passaggi di regime
Trimestrale “speciale” per natura Previsto da norme specifiche (art. 74 D.P.R. 633/1972) 6031-6034 alle scadenze trimestrali Nessuna maggiorazione 1%; regole particolari di settore

FAQ

Quali sono i limiti esatti per scegliere la liquidazione IVA trimestrale e come li verifico?

I limiti sono fissati dall’art. 7 del D.P.R. 542/1999 e si basano sul volume d’affari dell’anno precedente. Sono 400.000 euro per chi presta servizi e 700.000 euro per chi cede beni. Devi calcolare il volume d’affari come definito dall’art. 20 del D.P.R. 633/1972. Include operazioni imponibili, non imponibili ed esenti registrate ai fini IVA, salvo eccezioni come la cessione di beni ammortizzabili. Verifichi l’attività prevalente: se incassi più da servizi, applichi il limite di 400.000; se più da beni, 700.000. Se superi il limite, sei mensile per l’anno successivo. Se rientri sotto, puoi optare per la trimestralità. Conserva prospetti e registri che dimostrano il conteggio.

Devo aggiungere sempre l’1% quando pago l’IVA trimestrale? Come si calcola e si versa?

L’1% si applica ai contribuenti trimestrali “per volume d’affari”, come maggiorazione a titolo di interessi sui primi tre versamenti trimestrali. Non si applica ai “trimestrali speciali” previsti per natura dall’art. 74 del D.P.R. 633/1972. Il calcolo è semplice: prendi l’IVA a debito netta del trimestre (dopo la compensazione con l’IVA a credito) e aggiungi l’1%. Versi l’importo complessivo con F24 entro la scadenza, usando i codici 6031, 6032, 6033. Per il quarto trimestre non applichi l’1% perché confluisce nella dichiarazione annuale e si versa entro il 16 marzo con il codice 6034 (o 6099 per il saldo annuale, secondo le istruzioni di compilazione). Non esiste un codice separato per l’1%: lo inglobi nell’importo a debito.

Le operazioni non imponibili o esenti mi aiutano a rientrare nella soglia per il trimestrale?

No. È un errore diffuso. Le operazioni non imponibili (come le esportazioni) e le operazioni esenti (come taluni servizi finanziari o sanitari) fanno parte del volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 633/1972. Quindi contano ai fini del raggiungimento dei limiti dell’art. 7 del D.P.R. 542/1999. Se realizzi 600.000 euro totali, anche se 200.000 sono non imponibili, il tuo volume d’affari è 600.000 e non 400.000. Fa eccezione la cessione di beni ammortizzabili, che non entra nel volume d’affari. Prima di decidere la cadenza, ricostruisci il volume d’affari corretto e verifica la prevalenza dell’attività.

Che adempimenti si aggiungono con la trimestralità: LIPE, modelli, compensazioni?

Con la trimestralità presenti comunque le Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) per ciascun trimestre, secondo l’art. 21-bis del D.L. 78/2010 e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Le scadenze cadono, in via generale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con particolarità per il secondo trimestre. Se maturi un credito trimestrale e vuoi rimborsarlo o usarlo subito in compensazione “orizzontale” in F24, presenti il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Per compensazioni oltre determinate soglie servono il visto di conformità e l’utilizzo dei canali telematici obbligatori, come previsto dal D.Lgs. 241/1997 e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se pago tardi o sbaglio importo? Posso rimediare con il ravvedimento operoso?

Se versi l’IVA oltre la scadenza o in misura insufficiente, si applica la sanzione del 30% prevista dal D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi legali. Puoi rimediare con il ravvedimento operoso dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997: paghi l’imposta dovuta, gli interessi legali maturati giorno per giorno e una sanzione ridotta in base al ritardo (più ravvicinato, più bassa). Se hai omesso o errato la LIPE, si applicano sanzioni specifiche amministrative (art. 11 D.Lgs. 471/1997), ravvedibili. Conserva le ricevute F24 e le ricevute telematiche delle comunicazioni. In caso di dubbi, consulta la normativa su Normattiva o le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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