Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La Certificazione Unica sostituisce il CUD. La ricevi se il pagatore è sostituto d’imposta e ha applicato ritenute o trattenute. I forfettari, di norma, non la ricevono. Consegna e invio: entro il 16 marzo.
- Modelli CU: sintetico per il percettore; ordinario/telematico (analitico) per l’Agenzia delle Entrate. Contenuti diversi, stessa base dati.
- Scadenze: consegna al percettore ed invio telematico entro il 16 marzo; per CU senza dati utili alla precompilata, invio entro il 31 ottobre.
- Forfettari: niente ritenuta d’acconto e, in generale, niente CU per i compensi professionali. Ordinari: CU con compensi, imponibile e ritenute.
CU: cos’è, da dove nasce, chi la emette
La Certificazione Unica (CU) è il documento fiscale che attesta i redditi corrisposti e le ritenute operate dal sostituto d’imposta in un anno. Sostituisce il CUD dal 2015. La base normativa arriva dal D.Lgs. 175/2014 sulla dichiarazione precompilata e dall’articolo 4 del DPR 322/1998, che disciplina modelli, termini e invii. Le ritenute d’acconto e alla fonte sono regolate dal DPR 600/1973. Le regole IRPEF generali sono nel DPR 917/1986 (TUIR). Le fonti ufficiali sono consultabili su Normattiva e nei provvedimenti e istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Chi emette la CU è il sostituto d’imposta. In pratica: datori di lavoro, enti pensionistici, committenti, aziende e PA che pagano compensi e, se previsto, trattengono imposte o contributi. Devono consegnare la CU al percettore e trasmetterla all’Agenzia.
La CU fotografa i redditi pagati nell’anno solare, secondo il principio di cassa. Significa che rileva la data dell’incasso, non quella della fattura o del lavoro svolto. Questo è un punto chiave per chi lavora a cavallo tra due anni.
Modelli CU: sintetico e ordinario (analitico)
Esistono due modelli: sintetico e ordinario. Il sintetico è quello che ricevi tu. È leggibile e contiene solo le informazioni che ti servono per la dichiarazione. L’ordinario, detto anche analitico, è quello che il sostituto invia all’Agenzia con tutti i dettagli tecnici.
Termini: consegna del modello sintetico al percettore e invio del modello ordinario all’Agenzia entro il 16 marzo. Se la CU contiene solo dati non utili alla precompilata (per esempio alcuni redditi esenti o fuori 730), l’invio telematico può slittare al 31 ottobre, insieme al Modello 770. Queste scadenze discendono dall’articolo 4 del DPR 322/1998 e dai provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa contiene la CU sintetica: lavoro dipendente e pensioni
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati la CU indica: dati anagrafici, giorni di lavoro, reddito imponibile, imposta lorda, detrazioni per lavoro dipendente e familiari, addizionali regionali e comunali, trattamento integrativo (il bonus 100 euro, regolato dal DL 3/2020 convertito in L. 21/2020), contributi previdenziali trattenuti e TFR se liquidato. Controlla sempre codice fiscale, comune di residenza per le addizionali, giorni e detrazioni.
Cosa contiene la CU sintetica: lavoro autonomo e provvigioni
Per i redditi autonomi e le provvigioni trovi: codice causale della prestazione, compensi lordi corrisposti, somme escluse da ritenuta (rimborsi spese documentati, contributi dovuti alle casse professionali in fattura, dividendo di rivalsa previdenziale ove previsto), imponibile ritenuta, ritenute operate e versate, eventuali contributi INPS trattenuti in presenza di co.co.co. o figure assimilate. Il “codice causale” identifica il tipo di prestazione in base alle istruzioni della CU.
Chi riceve la CU e quando
La regola generale è semplice: ricevi la CU se chi ti paga è sostituto d’imposta e ha operato ritenute fiscali o trattenute previdenziali obbligatorie. Dipendenti e pensionati la ricevono sempre. I collaboratori coordinati e continuativi la ricevono. Gli autonomi in regime ordinario la ricevono quando il committente applica la ritenuta d’acconto.
I contribuenti in regime forfettario, regolato dall’articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche, non subiscono ritenute d’acconto (comma 67). In questi casi, in via generale, il committente non emette la CU per quei compensi. Eccezioni pratiche: puoi ricevere CU se nello stesso anno hai anche redditi da lavoro dipendente, pensione, co.co.co. o prestazioni occasionali con ritenuta. I “minimi” (regime di vantaggio ex DL 98/2011) seguono logiche analoghe di esclusione della ritenuta.
Scadenze operative e flusso dati
Entro il 16 marzo: il sostituto consegna al percettore la CU sintetica e trasmette all’Agenzia il modello ordinario. Se il termine cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo. Le CU che non alimentano la precompilata possono essere inviate entro il 31 ottobre, come da indicazioni dell’Agenzia.
Quei dati alimentano la dichiarazione precompilata (730 o Redditi PF) predisposta dall’Agenzia. Le istruzioni e i provvedimenti di approvazione del modello CU e della precompilata sono pubblicati ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.
Errori nella CU: come correggerli e sanzioni
Se noti un errore nella CU, avvisa subito il sostituto d’imposta. Deve inviare una CU correttiva o sostitutiva all’Agenzia e consegnarti la versione aggiornata. Non correggere da solo nella dichiarazione: rischi scarti o controlli automatici.
Le sanzioni per invii omessi, tardivi o errati sono di 100 euro per certificazione, con un massimo di 50.000 euro per sostituto, secondo l’articolo 4 del DPR 322/1998. Se l’errore si corregge entro 60 giorni, la sanzione si riduce nei limiti previsti. Resta possibile il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997. Conserva la CU per almeno 5 anni, insieme alle buste paga o alle fatture relative.
Come leggere correttamente la CU sintetica
Verifica i dati anagrafici: codice fiscale, residenza e stato di famiglia ai fini delle detrazioni. Un errore sul comune comporta addizionali sbagliate. Un errore sui familiari genera detrazioni non dovute o mancanti.
Controlla poi i numeri: reddito imponibile, imposta lorda, detrazioni, imposta netta, addizionali. Se sei dipendente, verifica giorni di lavoro, trattamento integrativo e eventuali bonus erogati. Se sei autonomo ordinario, controlla compensi lordi, somme escluse da ritenuta, imponibile ritenuta e ritenute versate.
Ricorda il principio di cassa: se hai incassato una fattura a gennaio, finirà nella CU dell’anno nuovo. Se usi il 730 precompilato, troverai già la CU caricata. Confrontala con le tue buste paga o con le quietanze dei compensi.
Regola decisionale rapida
Sei dipendente o pensionato? Sì → Devi ricevere la CU. Se non arriva entro metà marzo, sollecita il sostituto e usa, in emergenza, la precompilata per recuperare i dati.
Sei autonomo in regime ordinario? Sì → Hai lavorato con aziende/PA o sostituti? Se sì, e hanno applicato ritenuta, ricevi la CU con compensi e ritenute. Se non hanno applicato ritenuta (per esenzione specifica), verifica se rientri nei casi senza CU.
Sei autonomo in regime forfettario o di vantaggio? Sì → Hai emesso fatture senza ritenuta dopo aver dichiarato il regime al committente? In generale non ricevi la CU per quei compensi. Ma se hai anche redditi da lavoro dipendente, pensioni, co.co.co. o occasionali con ritenuta, riceverai CU per quelle singole posizioni.
Hai svolto prestazioni occasionali con ritenuta del 20%? Sì → Ricevi la CU dal committente che ha operato la ritenuta. Usa la CU per il 730 o Redditi PF.
Hai più CU nello stesso anno? Sì → Somma i dati in dichiarazione. Verifica detrazioni, trattamento integrativo e addizionali per evitare conguagli inattesi.
Esempi pratici e note applicative
Esempio 1: lavoro dipendente con cambio datore
Hai lavorato 6 mesi con il datore A e 6 mesi con il datore B. Ricevi due CU. Controlla giorni di lavoro totali, detrazioni applicate da entrambi e addizionali. Nel 730, il software somma i redditi e ricalcola il saldo. Possibile debito per detrazioni duplicate o trattamento integrativo non spettante per superamento soglia.
Esempio 2: professionista ordinario con tre committenti
Hai fatturato a tre aziende con ritenuta. Ricevi tre CU, ciascuna con i suoi compensi e ritenute. Verifica che l’imponibile ritenuta escluda spese documentate e contributi a cassa evidenziati in fattura. In dichiarazione, i compensi si sommano e le ritenute si scomputano dall’IRPEF dovuta.
Esempio 3: forfettario con anche lavoro dipendente
Per le fatture in forfettario non arriva CU. Per il lavoro dipendente, sì. In dichiarazione indichi il reddito da lavoro dipendente come da CU e il reddito di impresa o lavoro autonomo forfettario a parte. Niente ritenute da scomputare per la parte forfettaria.
Esempio 4: prestazione occasionale con ritenuta
Hai emesso una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta del 20%. Ricevi CU dal committente. La CU indica compenso lordo, imponibile e ritenuta trattenuta. Inserisci i dati in dichiarazione tra i redditi diversi (articolo 67 TUIR). La ritenuta si scomputa dall’imposta finale.
Fonti e riferimenti normativi
Riferimenti principali: D.Lgs. 175/2014 sulla dichiarazione precompilata; DPR 322/1998, articolo 4, su modelli e termini CU; DPR 600/1973 per le ritenute; DPR 917/1986 (TUIR) per la qualificazione dei redditi; L. 190/2014, articolo 1, commi 54-89, per il regime forfettario; DL 3/2020 convertito in L. 21/2020 per il trattamento integrativo. Le versioni aggiornate sono reperibili sul portale Normattiva e nelle istruzioni e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Ritenute/trattenute | Devi ricevere la CU? | Termini consegna/invio | Dati chiave da controllare |
|---|---|---|---|---|
| Lavoratore dipendente | Sì: IRPEF, addizionali, contributi previdenziali | Sì, sempre | Entro 16 marzo; slitta se festivo | Giorni, imponibile, detrazioni, trattamento integrativo, addizionali |
| Pensionato | Sì: ritenute IRPEF e addizionali su pensione | Sì, dall’ente pensionistico | Entro 16 marzo | Imponibile, detrazioni per pensione, addizionali, eventuali arretrati |
| Autonomo in regime ordinario | Sì: ritenuta d’acconto 20% su imponibile | Sì, dal committente sostituto | Entro 16 marzo | Causale, compensi lordi, somme escluse, imponibile ritenuta, ritenute |
| Autonomo in regime forfettario | No: niente ritenuta se dichiarato il regime | In generale, no per quei compensi | N/A; eccezioni: altre CU per redditi diversi | Eventuali CU separate per lavoro dipendente, co.co.co. o occasionali |
| Prestazione occasionale (art. 67 TUIR) | Sì: ritenuta 20% a titolo d’acconto | Sì, dal committente | Entro 16 marzo | Compenso lordo, imponibile, ritenuta, codice causale |
| Agente/rappresentante con provvigioni | Sì: ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973 | Sì, dalla mandante | Entro 16 marzo | Provvigioni lorde, spese escluse, imponibile e ritenute |
FAQ
1) La mia CU non è arrivata entro il 16 marzo: cosa devo fare e posso comunque inviare il 730?
Contatta subito il sostituto d’imposta e chiedi la consegna della CU. L’obbligo di consegna è suo, come previsto dall’articolo 4 del DPR 322/1998. Se ritarda, sollecita per iscritto. Intanto accedi alla dichiarazione precompilata: l’Agenzia delle Entrate carica le CU trasmesse dai sostituti, spesso prima che tu riceva il cartaceo. Se trovi i dati già presenti, puoi presentare il 730 senza attendere il documento fisico. Se mancano dati essenziali, evita l’invio affrettato: meglio attendere la CU o integrare con i cedolini/quietanze e poi verificare con attenzione. Se il sostituto non adempie, resta responsabile di eventuali sanzioni per omessa trasmissione; tu non sei sanzionabile per la mancata ricezione, ma devi comunque dichiarare correttamente i redditi.
2) Sono in regime forfettario: in quali casi potrei comunque ricevere una CU?
Per i compensi professionali in forfettario, in linea generale non ricevi la CU perché non si applica la ritenuta d’acconto (articolo 1, comma 67, L. 190/2014). La ricevi però se, nello stesso anno, hai anche: redditi di lavoro dipendente o assimilati; pensioni; collaborazioni coordinate e continuative con trattenute contributive; prestazioni occasionali con ritenuta del 20%; provvigioni soggette a ritenuta in qualità diversa da quella di professionista forfettario. In questi casi, le CU certificano quei redditi specifici, non i compensi forfettari. Potresti ricevere facoltativamente una CU anche quando il committente decide di certificare somme senza ritenuta, ma non è la prassi e non è richiesta dalle istruzioni se non vi sono ritenute o contributi da attestare.
3) Ho due CU per lavori diversi: come le inserisco in dichiarazione e cosa rischio se sbaglio?
Somma i redditi imponibili e verifica detrazioni e addizionali. Il 730 precompilato di solito importa entrambe le CU. Controlla i giorni di lavoro, il trattamento integrativo e le detrazioni per familiari: doppie applicazioni generano debiti a saldo. Se uno dei datori non ha effettuato il conguaglio di fine rapporto, il ricalcolo avverrà in dichiarazione. Se ometti una CU, l’Agenzia la rileva dai flussi telematici e ti invia una comunicazione di irregolarità. Puoi correggere con una dichiarazione integrativa e versare eventuali imposte e sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Salva sempre le CU e i cedolini.
4) Nel quadro lavoro autonomo della CU vedo “somme non soggette a ritenuta” e un “imponibile ritenuta” diverso dal lordo: cosa significa?
È normale. Il “compenso lordo” è quanto ti hanno pagato in totale. Le “somme non soggette a ritenuta” sono importi che per legge non subiscono ritenuta: rimborsi spese documentati in fattura, contributi previdenziali obbligatori versati alle casse professionali esposti in fattura, altre somme escluse secondo istruzioni CU e DPR 600/1973. L’“imponibile ritenuta” è la base su cui il committente calcola la ritenuta d’acconto (di solito 20%). Esempio: lordo 1.000; rimborsi documentati 100; contributi cassa 40; imponibile ritenuta 860; ritenuta 172. In dichiarazione scomputi le ritenute dall’IRPEF dovuta e deduci i contributi secondo le regole del TUIR.
5) Errori in CU: differenza tra correttiva e sostitutiva, tempi e impatto sulle sanzioni
La CU “correttiva nei termini” si invia prima della scadenza del 16 marzo e corregge errori materiali. La CU “sostitutiva” si usa dopo la scadenza o quando occorre annullare integralmente una CU sbagliata e inviarne una nuova. Il sostituto deve poi consegnarti la versione aggiornata. Le sanzioni per errori/ritardi sono 100 euro per certificazione, fino a 50.000 euro per sostituto (articolo 4, DPR 322/1998). Se l’invio corretto avviene entro 60 giorni, si applicano riduzioni secondo legge. È possibile il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) con ulteriori riduzioni graduando il tempo del ritardo. Per te, contribuente, l’importante è allineare la dichiarazione ai dati corretti: se hai già inviato il 730, valuta un 730 integrativo o Redditi PF correttivo nei termini.
