Limite per gli acquisti intrastat: qual è e come si calcola?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per gli acquisti intra UE non esistono limiti massimi da comunicare: l’obbligo Intrastat scatta solo oltre soglia (350.000 euro beni, 100.000 euro servizi). Le vendite intra UE sono sempre dichiarabili, con periodicità legata ai volumi.

  • Soglie acquisti intra UE: beni ≥ 350.000 euro, servizi ricevuti ≥ 100.000 euro (almeno in uno dei quattro trimestri precedenti) impongono l’Intrastat mensile.
  • Vendite intra UE: Intrastat sempre dovuto; periodicità mensile se superi 50.000 euro in un trimestre, altrimenti trimestrale.
  • Forfettario: Intrastat per servizi resi a soggetti UE; per acquisti solo se superi le soglie statistiche; verifica l’iscrizione al VIES.

Intrastat 2026: cos’è, a chi si applica, perché conta

Intrastat è l’elenco riepilogativo delle operazioni intra UE di beni e servizi. Raccoglie dati fiscali e statistici per IVA e Istat. Lo prevede l’art. 50 del D.L. 331/1993, convertito dalla Legge 427/1993.

La disciplina tecnica è definita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con determinazioni direttoriali (ad es. determinazione 8 febbraio 2010 e successive modifiche) e dalle Istruzioni congiunte ADM/Istat aggiornate. Per le classificazioni statistiche si applicano i regolamenti europei sull’EBS, tra cui il Regolamento (UE) 2019/2152.

Devono presentare Intrastat i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che effettuano cessioni o acquisti intra UE. Per “soggetto passivo” si intende chi ha partita IVA ed esercita attività economica.

Cosa si indica nei modelli

I modelli si dividono per tipo di operazione:

  • INTRA-1 bis: cessioni di beni intra UE (vendite).
  • INTRA-1 quater: prestazioni di servizi rese a soggetti UE (B2B).
  • INTRA-2 bis: acquisti di beni intra UE (arrivi) – finalità statistica oltre soglia.
  • INTRA-2 quater: servizi ricevuti da soggetti UE – finalità statistica oltre soglia.

Per i beni si usa la Nomenclatura Combinata a 8 cifre. Per i servizi si usano categorie CPA. Le istruzioni operative sono pubblicate da ADM e Istat.

Vendite intra UE: obbligo sempre, periodicità in base alle soglie

Se vendi beni o rendi servizi a soggetti IVA stabiliti in un altro Stato membro, l’Intrastat è sempre dovuto. La periodicità dipende dai volumi. Si segue la regola storica basata sul trimestre di riferimento e sui quattro precedenti.

Soglia vendite: 50.000 euro per il mensile

Se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare delle cessioni di beni (o dei servizi resi) supera 50.000 euro, presenti i modelli INTRA-1 con periodicità mensile. Se resti sotto soglia, puoi presentare trimestralmente.

Base giuridica: art. 50 D.L. 331/1993 e determinazioni ADM con istruzioni applicative. Le soglie e la periodicità sono riportate nelle Istruzioni Intrastat ADM/Istat.

Contenuti tecnici

Per le vendite di beni indichi: partita IVA del cliente, codice paese, codice NC del bene, valore, condizioni di consegna, massa/quantità quando richiesto. Per i servizi resi: dati del committente e categoria CPA del servizio.

Acquisti intra UE: nessun limite massimo, ma soglie statistiche per l’obbligo

Non esiste un “tetto” agli acquisti da comunicare. L’obbligo per gli acquisti si basa su soglie statistiche fissate da ADM/Istat. Sotto soglia non presenti Intrastat acquisti; sopra soglia presenti mensilmente.

Soglie 2026 per acquisti e servizi ricevuti

  • Beni acquistati intra UE: soglia 350.000 euro.
  • Servizi ricevuti da soggetti UE: soglia 100.000 euro.

Il superamento si valuta sul trimestre di riferimento e sui quattro precedenti. Se superi la soglia in almeno uno di tali trimestri, scatta l’obbligo mensile di presentazione dei modelli INTRA-2 a fini statistici.

Fonti: determinazioni ADM in materia Intrastat (semplificazioni 2017-2020) e Istruzioni ADM/Istat. La finalità degli INTRA-2 è prevalentemente statistica, dopo le semplificazioni introdotte a livello nazionale.

Esempi numerici

Esempio 1: nei quattro trimestri precedenti hai acquistato beni per 120k, 180k, 90k, 410k euro. Poiché un trimestre supera 350k, dal periodo successivo presenti l’INTRA-2 bis mensile finché non rientri sotto soglia per quattro trimestri consecutivi.

Esempio 2: servizi ricevuti per 60k, 80k, 105k, 95k euro. Il trimestre con 105k fa scattare l’obbligo mensile dell’INTRA-2 quater per i servizi ricevuti.

Regola decisionale rapida

Nessi logici per capire “se” e “quando” inviare

  • Stai vendendo a una partita IVA UE? Sì → Intrastat vendite dovuto. Valuta la periodicità: se in uno dei quattro trimestri precedenti hai superato 50.000 euro, invio mensile; altrimenti trimestrale.
  • Stai acquistando beni da una partita IVA UE? Sì → Calcola per ciascun trimestre degli ultimi quattro. Se in almeno uno superi 350.000 euro, invio mensile dell’INTRA-2 bis; altrimenti nessun Intrastat acquisti.
  • Stai ricevendo servizi da una partita IVA UE? Sì → Se in almeno un trimestre superi 100.000 euro, invio mensile dell’INTRA-2 quater; altrimenti nessun Intrastat per servizi ricevuti.
  • Hai operazioni solo con privati consumatori UE (B2C)? In genere niente Intrastat; verifica però gli obblighi OSS per l’IVA sulle vendite a distanza.
  • Sei in regime forfettario? Servizi resi a soggetti UE → Intrastat dovuto secondo la regola delle soglie per la periodicità; acquisti e servizi ricevuti → Intrastat solo se superi le soglie statistiche.

Scadenze, modalità di invio e contenuti minimi

Scadenze

La scadenza è il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). Se il 25 cade in giorno festivo, si slitta al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione è esclusivamente telematica tramite il servizio doganale.

Come si invia

  • Registrazione al servizio telematico doganale (EDI) o uso di software conformi alle specifiche ADM.
  • Scelta del periodo (mese o trimestre) in base alle soglie.
  • Compilazione delle sezioni con i dati fiscali e statistici richiesti dalle Istruzioni.
  • Invio e conservazione della ricevuta di presentazione.

Errori e invii sostitutivi

Se sbagli, puoi presentare un modello sostitutivo o rettificativo. Indica l’elenco da sostituire e riporta i dati corretti. Le Istruzioni ADM/Istat spiegano i casi in cui presentare una rettifica parziale o totale.

Sanzioni e regolarizzazione

Per omessa, incompleta o inesatta presentazione degli elenchi, si applica l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997: sanzione da 500 a 1.000 euro per elenco, con tetti e riduzioni specifiche. Se regolarizzi entro 30 giorni, la sanzione è ridotta.

Puoi utilizzare il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, se ricorrono i presupposti. Le sanzioni statistiche Istat possono applicarsi in caso di inadempienze ripetute o gravi. Verifica sempre le Istruzioni vigenti.

Regime forfettario: cosa cambia davvero

Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89) è un regime agevolato. Prevede imposta sostitutiva e non espone l’IVA in fattura in Italia. Ma Intrastat è un adempimento informativo e statistico, non solo IVA.

Cosa significa in pratica:

  • Prestazioni di servizi rese a soggetti IVA UE: Intrastat dovuto. La periodicità segue le soglie vendite (mensile sopra 50.000 euro in un trimestre, altrimenti trimestrale).
  • Cessioni di beni intra UE: se svolte come operazioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993 e sei iscritto al VIES, si applicano le regole Intrastat vendite. Valuta attentamente l’operatività e l’iscrizione VIES.
  • Acquisti di beni e servizi intra UE: Intrastat solo se superi le soglie statistiche (350.000 euro beni, 100.000 euro servizi ricevuti). Altrimenti, nessun Intrastat acquisti.

Ricorda: la fatturazione elettronica transfrontaliera tramite Sistema di Interscambio, prevista dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015, non sostituisce Intrastat. Sono due flussi informativi distinti.

Scenario Requisiti di obbligo Periodicità Modello Intrastat Scadenza Note e fonti
Vendite di beni a soggetti IVA UE Sempre obbligo per operazioni art. 41 D.L. 331/1993 Mensile se >50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti; altrimenti trimestrale INTRA-1 bis 25 del mese successivo al periodo Art. 50 D.L. 331/1993; Istruzioni ADM/Istat
Servizi resi a soggetti IVA UE Sempre obbligo per B2B intra UE Mensile se >50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti; altrimenti trimestrale INTRA-1 quater 25 del mese successivo al periodo Art. 50 D.L. 331/1993; Istruzioni ADM/Istat
Acquisti di beni da soggetti IVA UE Obbligo solo oltre soglia statistica Mensile se ≥350.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti; altrimenti nessun Intrastat acquisti INTRA-2 bis 25 del mese successivo al periodo Determinazioni ADM; Istruzioni ADM/Istat
Servizi ricevuti da soggetti IVA UE Obbligo solo oltre soglia statistica Mensile se ≥100.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti; altrimenti nessun Intrastat servizi ricevuti INTRA-2 quater 25 del mese successivo al periodo Determinazioni ADM; Istruzioni ADM/Istat

FAQ

Devo presentare Intrastat se ho fatto una sola vendita intra UE di importo minimo?

Sì, se vendi a un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Stato membro, l’Intrastat vendite è dovuto anche per importi bassi. La soglia non elimina l’obbligo, ma incide sulla periodicità. Sotto 50.000 euro per ciascuna tipologia (beni o servizi resi) puoi presentare trimestralmente. Se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti superi 50.000 euro, passi al mensile. Base normativa: art. 50 del D.L. 331/1993 e Istruzioni ADM/Istat. Compila il modello corretto (INTRA-1 bis per beni, INTRA-1 quater per servizi) e invia entro il 25 del mese successivo al periodo.

Gli acquisti intra UE sotto soglia non vanno mai in Intrastat? Come gestisco l’IVA?

Sotto le soglie statistiche (350.000 euro beni; 100.000 euro servizi ricevuti) non presenti Intrastat acquisti. Resta però l’adempimento IVA: per beni e servizi ricevuti da soggetti UE devi applicare l’integrazione o l’autofattura con il meccanismo del reverse charge, registrando correttamente l’operazione in contabilità. La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio è disciplinata dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015. Questo flusso non sostituisce l’Intrastat, che rimane un adempimento informativo distinto, dovuto solo se superi le soglie statistiche.

Sono in regime forfettario: cosa devo fare con Intrastat per servizi resi e beni venduti?

In regime forfettario non addebiti IVA, ma l’Intrastat resta un obbligo informativo. Se presti servizi a soggetti IVA UE, devi presentare l’INTRA-1 quater. La periodicità dipende dalla soglia 50.000 euro. Per le cessioni di beni, valuta se l’operazione rientra tra le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 D.L. 331/1993 e se sei iscritto al VIES. In tal caso, si applicano le regole Intrastat vendite con INTRA-1 bis. Per acquisti di beni e servizi, l’Intrastat scatta solo oltre le soglie statistiche (350.000/100.000 euro). Riferimenti: Legge 190/2014 (regime forfettario), art. 50 D.L. 331/1993, Istruzioni ADM/Istat.

Ho superato la soglia per i servizi ricevuti in un solo trimestre: quando parte l’obbligo e per quanto dura?

Se in uno dei quattro trimestri precedenti superi 100.000 euro di servizi ricevuti, l’obbligo mensile dell’INTRA-2 quater parte dal periodo successivo al superamento, secondo le Istruzioni ADM/Istat. La verifica è “mobile”: controlli ogni trimestre considerando anche i quattro precedenti. Resti in mensile finché non rientri sotto soglia per quattro trimestri consecutivi. Regola analoga per i beni acquistati, con soglia 350.000 euro. Ricorda che l’Intrastat acquisti è per finalità statistiche e richiede dati di dettaglio (es. categoria CPA per i servizi), quindi organizza la raccolta delle informazioni già in emissione/ricezione della fattura.

Quali sono le sanzioni per Intrastat e come posso rimediare a un errore?

L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni da 500 a 1.000 euro per elenco omesso, incompleto o inesatto, con possibili riduzioni se regolarizzi entro 30 giorni. Puoi presentare un elenco sostitutivo o una rettifica, secondo le Istruzioni ADM/Istat. Applica il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, se ne ricorrono i presupposti. Mantieni la prova di invio telematico e la documentazione a supporto (contratti, DDT, CMR, ordini, fatture). In caso di dubbi su triangolazioni, resi, lavorazioni o operazioni complesse, verifica i criteri di compilazione previsti da ADM/Istat e, se necessario, valuta un interpello o un parere tecnico fondato sulle norme applicabili.

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