Limiti Intrastat: quali sono e come funzionano?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’Intrastat è obbligatorio per vendite UE in regime ordinario e per servizi in forfettario; sugli acquisti scatta oltre 350.000 euro beni e 100.000 euro servizi; invio entro il 25, mensile o trimestrale.

  • Soglie acquisti: beni da 350.000 euro e servizi da 100.000 euro, su base annua, per l’obbligo di Intra 2.
  • Vendite: in regime ordinario sempre obbligo; in forfettario obbligo solo per servizi resi.
  • Periodicità: mensile o trimestrale in base alla soglia 50.000 euro; scadenza sempre il giorno 25.

Cos’è l’Intrastat e perché esiste

Intrastat è l’elenco riepilogativo degli scambi di beni e servizi tra soggetti IVA stabiliti in Stati membri UE. Serve per finalità fiscali e statistiche.

La base normativa è europea e nazionale. In UE valgono il Regolamento (UE) 2019/2152 sulla statistica d’impresa europea e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197. In Italia si applicano il D.L. 331/1993, artt. 38-50, e il DPR 633/1972.

Le modalità operative italiane sono fissate dalle Determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui la n. 22778/RU del 22 febbraio 2021 con modelli e istruzioni aggiornate. I testi ufficiali sono consultabili su Normattiva e sui portali ADM e Agenzia delle Entrate.

Chi deve presentarlo: inquadramento per regime fiscale

Regime ordinario IVA

Se sei in regime ordinario presenti sempre l’Intrastat per le vendite intracomunitarie. Parliamo di beni e di servizi resi a soggetti IVA UE. L’importo non conta.

Per gli acquisti intracomunitari l’obbligo scatta solo oltre soglia. Devi guardare due soglie diverse: 350.000 euro per beni e 100.000 euro per servizi, su base annua.

Se resti sotto queste soglie sugli acquisti, non invii Intra 2. Restano però gli adempimenti IVA interni, come l’integrazione o l’autofattura quando previsti.

Regime forfettario

Il regime forfettario è un regime agevolato senza IVA a debito né detrazione (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). Ha regole Intrastat semplificate.

Per i servizi resi a soggetti UE devi presentare l’Intrastat. Vale indipendentemente dall’importo. Per i servizi ricevuti da soggetti UE scatta l’Intrastat oltre 100.000 euro annui.

Per i beni, in generale il forfettario non presenta Intrastat sulle vendite. Sugli acquisti di beni dall’UE valgono le normali regole IVA su soglia “consumatore” e VIES, ma l’Intrastat si applica solo se superi 350.000 euro.

Altri soggetti e casi particolari

Enti non commerciali e agricoltori esonerati seguono regole specifiche definite dal D.L. 331/1993. In caso di attività commerciale con partita IVA possono ricadere negli obblighi Intrastat.

Regno Unito: dopo la Brexit gli scambi con GB non sono Intrastat. Rimane Intrastat solo per beni con Irlanda del Nord, riconoscibile dal prefisso XI nella partita IVA, in base agli accordi applicativi.

Le comunicazioni transfrontaliere tramite Sistema di Interscambio non sostituiscono l’Intrastat. Sono adempimenti distinti introdotti dalla normativa italiana recente; i due flussi coesistono.

Soglie, modelli e periodicità

Quali modelli usare

I modelli sono quattro. Intra 1-bis: cessioni di beni. Intra 1-ter: servizi resi. Intra 2-bis: acquisti di beni. Intra 2-quater: servizi ricevuti.

I modelli “Intra 1” sono per operazioni attive verso l’UE. I modelli “Intra 2” sono per operazioni passive da fornitori UE. Le istruzioni ADM precisano i dati obbligatori e facoltativi.

Le informazioni statistiche aggiuntive possono essere richieste a campione o al superamento di determinate soglie. ADM indica quando servono natura transazione, condizioni di consegna e Paese d’origine.

Le soglie che attivano l’obbligo sugli acquisti

Acquisti di beni: l’Intrastat scatta se raggiungi o superi 350.000 euro complessivi nell’anno. Il calcolo è sull’ammontare delle fatture ricevute.

Servizi ricevuti: l’Intrastat scatta se raggiungi o superi 100.000 euro complessivi nell’anno. Anche qui contano gli importi fatturati dai fornitori UE.

Se non superi le soglie, sui modelli “Intra 2” non hai obbligo. Restano però gli adempimenti IVA come l’integrazione e, se dovuta, l’annotazione nei registri.

La soglia dei 50.000 euro e la periodicità

La periodicità dipende da 50.000 euro per ciascun flusso e tipologia. Se superi 50.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti, passi al mensile per quel modello.

Se resti sotto 50.000 euro, puoi presentare trimestralmente. La scadenza è sempre il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

La valutazione si fa separatamente per Intra 1-bis, Intra 1-ter, Intra 2-bis e Intra 2-quater. Potresti avere cessioni mensili e servizi trimestrali, ad esempio.

Termini, canali e operatività

Scadenze

Mensile: entro il 25 del mese successivo. Esempio: operazioni di marzo, invio entro il 25 aprile.

Trimestrale: entro il 25 del mese successivo al trimestre. Esempio: operazioni gennaio-marzo, invio entro il 25 aprile.

Attenzione ai giorni non lavorativi. Se il 25 cade di sabato o festivo, si applica lo slittamento al primo giorno lavorativo secondo le regole ADM.

Canali di invio

Puoi inviare tramite il Servizio Telematico Doganale. Hai tre strumenti: software Intr@web installabile, web app Intr@web online e software gestionali compatibili.

Serve abilitazione al servizio e firma digitale o credenziali forti. In alternativa puoi usare un intermediario abilitato, come il commercialista o un centro servizi autorizzato.

Conserva ricevute e protocolli. Serviranno per controlli statistici o fiscali successivi.

Dati da indicare

Devi riportare partita IVA del partner UE, codice operazione, ammontare imponibile, eventuale natura della transazione e Paese d’origine. I codici seguono le istruzioni ADM.

Per i servizi, usa i codici CPA corretti. Per i beni, verifica la classificazione merceologica quando richiesta a fini statistici.

Controlla anche lo stato VIES del partner. La validità della partita IVA UE è un requisito chiave per le regole di non imponibilità e per la corretta compilazione.

Errori, correzioni e sanzioni

Se ometti o ritardi la presentazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. L’entità varia in base alla gravità e alla recidiva.

Puoi inviare una rettifica se ti accorgi di un errore. Le modalità di rettifica sono previste dalle istruzioni ADM. Fai la correzione con tempestività e conserva la documentazione.

Il regime sanzionatorio considera anche gli errori statistici rilevanti. Evita difformità su codici CPA e quantità. Predisponi controlli interni e match con la contabilità IVA.

Regola decisionale rapida

Se vendi beni a un soggetto IVA UE

Regime ordinario: presenta sempre Intra 1-bis. Periodicità in base alla soglia 50.000 euro. Scadenza il 25.

Regime forfettario: in via generale non presenti Intra 1-bis. Verifica comunque VIES e corretta fatturazione senza IVA.

Se vendi servizi a un soggetto IVA UE

Regime ordinario: presenta sempre Intra 1-ter. Periodicità legata alla soglia 50.000 euro. Scadenza il 25.

Regime forfettario: presenta sempre Intra 1-ter. La soglia 50.000 euro regola solo la periodicità.

Se acquisti beni da un soggetto IVA UE

Tutti i regimi: presenta Intra 2-bis solo se superi 350.000 euro annui. Se sotto soglia, niente Intrastat ma resta l’integrazione IVA se dovuta.

Se acquisti servizi da un soggetto IVA UE

Tutti i regimi: presenta Intra 2-quater solo se superi 100.000 euro annui. Se sotto soglia, niente Intrastat ma resta l’autofattura/integrazione.

Periodicità

Se superi 50.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti per un modello, passi al mensile per quel modello. Altrimenti resti al trimestrale.

Riferimenti normativi utili

Regolamento (UE) 2019/2152 e Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197. D.L. 331/1993, artt. 38-50, e DPR 633/1972 per le regole IVA. Determinazioni ADM, tra cui la n. 22778/RU del 22 febbraio 2021, con modelli e istruzioni.

I testi sono reperibili su Normattiva e sui portali istituzionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate. Per aspetti lavoristici connessi ai codici attività, consulta anche il Ministero del Lavoro.

Scenario Obbligo Intrastat Modello Periodicità e scadenza Note operative
Vendita beni a soggetto IVA UE (regime ordinario) Sì, sempre Intra 1-bis Mensile se > 50.000 euro, altrimenti trimestrale; invio entro il 25 Verifica VIES cliente; applica non imponibilità UE secondo D.L. 331/1993
Vendita servizi a soggetto IVA UE (regime ordinario) Sì, sempre Intra 1-ter Mensile se > 50.000 euro, altrimenti trimestrale; invio entro il 25 Codifica CPA corretta; luogo di tassazione art. 7-ter DPR 633/1972
Vendita servizi a soggetto IVA UE (regime forfettario) Sì, sempre Intra 1-ter Mensile se > 50.000 euro, altrimenti trimestrale; invio entro il 25 Fattura senza IVA; nessuna detrazione; verifica VIES del cliente
Acquisto beni da soggetto IVA UE (tutti i regimi) Sì solo se ≥ 350.000 euro annui Intra 2-bis Se obbligato, periodicità per soglia 50.000; invio entro il 25 Integra fattura; applica IVA in Italia; verifica tetti e cumulativi
Acquisto servizi da soggetto IVA UE (tutti i regimi) Sì solo se ≥ 100.000 euro annui Intra 2-quater Se obbligato, periodicità per soglia 50.000; invio entro il 25 Reverse charge; per forfettari IVA a debito senza detrazione
Scambi beni con Irlanda del Nord (prefisso XI) Sì, come UE Intra 1-bis / 2-bis Come regole generali; invio entro il 25 Tratta come intra-UE per i beni secondo prassi vigenti
Scambi con Regno Unito (GB) No Intrastat Dogana extra-UE Non applicabile Usa dichiarazioni doganali; IVA all’import/export

FAQ

Come calcolo le soglie di 350.000 e 100.000 euro per gli acquisti ai fini Intrastat?

Somma le fatture ricevute da fornitori UE nell’anno solare, suddivise per beni e per servizi. Per i beni conta l’imponibile complessivo; se raggiungi 350.000 euro scatta l’Intra 2-bis. Per i servizi vale la soglia di 100.000 euro per l’Intra 2-quater. Considera anche le note di variazione. Se ricevi una fattura in valuta estera, converti secondo i tassi ufficiali del periodo di effettuazione dell’operazione. Se superi la soglia a metà anno, l’obbligo decorre dalle operazioni del periodo in cui la superi e prosegue fino a fine anno.

Se non supero le soglie sugli acquisti, devo comunque fare qualcosa per l’IVA?

Sì. L’assenza di Intrastat non elimina gli adempimenti IVA. Per i beni acquistati e i servizi ricevuti da fornitori UE può essere dovuta l’integrazione della fattura o l’autofattura con inversione contabile. Registra il documento nei registri IVA con il corretto codice natura. Versa l’IVA se dovuta. Questi adempimenti discendono dal DPR 633/1972 e dal D.L. 331/1993. L’Intrastat è un riepilogo statistico-fiscale, distinto dalla liquidazione IVA.

Come scelgo tra mensile e trimestrale? La soglia 50.000 euro si guarda una volta o ogni trimestre?

La soglia di 50.000 euro si valuta per ciascun modello e per ciascun flusso (vendite beni, vendite servizi, acquisti beni, acquisti servizi). Se in uno dei quattro trimestri precedenti superi 50.000 euro per quella categoria, passi alla periodicità mensile per l’anno o finché la soglia rimane superata. Se resti sotto 50.000 euro per quattro trimestri consecutivi, puoi stare o tornare al trimestrale. La scadenza resta il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, sia che tu sia mensile sia che tu sia trimestrale.

In regime forfettario, devo iscrivermi al VIES per fare operazioni UE e l’Intrastat cambia?

Sì. Per emettere o ricevere fatture intracomunitarie B2B serve l’iscrizione al VIES. La richiedi all’Agenzia delle Entrate. Senza VIES il partner UE non può trattarti come soggetto IVA comunitario. Una volta abilitato, per i servizi resi compili l’Intra 1-ter indipendentemente dall’importo. Per i servizi ricevuti compili l’Intra 2-quater solo se superi 100.000 euro annui. Sui beni, l’Intrastat si applica agli acquisti solo oltre 350.000 euro; sulle vendite in via generale non compili l’Intrastat, fermo restando che emetti fatture senza IVA secondo le regole del regime.

Che sanzioni rischio se sbaglio l’Intrastat e come posso rimediare?

L’omissione o il ritardo comportano sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, con importi che variano in base al tipo di violazione e alla recidiva. Gli errori nei dati statistici possono essere sanzionati se rilevanti. Puoi inviare una dichiarazione rettificativa secondo le istruzioni ADM: si usano apposite sezioni o invii correttivi. Correggi entro tempi brevi e conserva le prove dei calcoli e delle comunicazioni. Se il problema riguarda anche l’IVA (ad esempio errata applicazione del reverse charge), regolarizza con i ravvedimenti operosi previsti per l’imposta, distinti dall’Intrastat.

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