Marca da bollo da 2€: cosa può succedere se non la metto?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’imposta di bollo di 2 euro si applica alle fatture non soggette a IVA sopra 77,47 euro. Paghi trimestralmente con F24. Se dimentichi, sanzioni da 2 a 10 euro per documento e riduzioni se versi subito.

  • Importo fisso: 2 euro per fatture non soggette a IVA o esenti, sopra 77,47 euro (Tariffa, Parte I, art. 13, D.P.R. 642/1972).
  • Niente bollo su operazioni soggette a IVA, reverse charge, esportazioni e cessioni intracomunitarie non imponibili.
  • Pagamento trimestrale via F24 dall’area Fatture e Corrispettivi; differimenti se l’importo è sotto 250 euro (Decreto MEF 4 dicembre 2020 e Provvedimenti AE 2021-2024).

Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture e quando si applica

L’imposta di bollo è un tributo fisso. Si paga sui documenti fiscali senza IVA. Per “regime forfettario” (tassazione a percentuale sui ricavi, senza IVA) il bollo è spesso dovuto.

La regola cardine è nella Tariffa, Parte I, art. 13, allegata al D.P.R. 642/1972. Devi 2 euro se la fattura supera 77,47 euro e l’operazione non sconta l’IVA.

Rientrano di solito: operazioni esenti IVA (art. 10, D.P.R. 633/1972), fuori campo IVA (quando manca il presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale), prestazioni in forfettario.

La soglia di 77,47 euro spiegata semplice

Guarda il totale fattura, al netto dell’IVA se c’è. Se l’operazione non ha IVA e il totale supera 77,47 euro, applichi 2 euro. Se uguale o inferiore a 77,47 euro, non applichi nulla.

L’importo è fisso. Non cambia con il valore della fattura. Si applica una volta per documento.

Quando il bollo non è dovuto

Il bollo non si paga su fatture con IVA. L’IVA “copre” il documento ai fini del bollo. Vale anche se l’IVA è ad aliquota zero per norma specifica.

Niente bollo in reverse charge. L’operazione è soggetta a IVA per inversione contabile. Anche se la fattura esce senza IVA, qui il bollo non si applica (prassi AE e art. 17, D.P.R. 633/1972).

Niente bollo su esportazioni e operazioni non imponibili con l’estero (art. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972; cessioni intracomunitarie art. 41, D.L. 331/1993). Queste operazioni sono escluse da bollo per previsione specifica.

Esempi rapidi

  • Fattura esente art. 10 per 300 euro: bollo dovuto 2 euro.
  • Fattura reverse charge per 1.000 euro: nessun bollo.
  • Fattura non imponibile art. 8 (export) per 2.000 euro: nessun bollo.
  • Fattura fuori campo IVA per 120 euro: bollo dovuto 2 euro.
  • Fattura non soggetta per 60 euro: nessun bollo (sotto soglia).

Fatture elettroniche: come si assolve e come si paga

Sulle fatture elettroniche l’assolvimento è “virtuale”. Significa che non metti una marca fisica. Indichi il bollo nel file XML e paghi con F24 periodico.

Il Sistema di Interscambio (SdI) rileva i documenti con bollo dovuto. L’Agenzia delle Entrate calcola il totale trimestrale e prepara un F24 precompilato nell’area Fatture e Corrispettivi.

Il riferimento operativo è nel Decreto del MEF 4 dicembre 2020 e nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 2021 in poi. La base normativa generale resta il D.P.R. 642/1972 (Tariffa, Parte I).

Scadenze trimestrali 2026

  • 31 maggio: bollo del primo trimestre.
  • 30 settembre: secondo trimestre.
  • 30 novembre: terzo trimestre.
  • 28 febbraio dell’anno successivo: quarto trimestre.

Se l’importo del primo trimestre non supera 250 euro, puoi pagarlo insieme al secondo entro il 30 settembre. Se la somma di primo e secondo non supera 250 euro, puoi pagare primo, secondo e terzo insieme entro il 30 novembre.

Paghi con F24 telematico. Puoi usare il modello precompilato nell’area personale oppure l’home banking abilitato. Gli interessi legali maturano solo se versi oltre le scadenze.

Sanzioni, avvisi e come rimediare

Ci sono due piani: l’errore “formale” sul documento e l’omesso o tardivo versamento. Le conseguenze sono diverse.

Errore formale: mancata indicazione del bollo in fattura elettronica o indicazione errata. La prassi prevede una sanzione minima, tipicamente da 2 a 10 euro per documento. È una misura “per documento” e di norma si chiude con l’invito dell’Agenzia.

Omesso o tardivo versamento: si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione è il 30% dell’imposta non versata, con interessi. Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) per ridurre molto l’importo.

Come funziona la comunicazione dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di irregolarità quando rileva bollo dovuto e non pagato o pagato in misura incompleta. La trovi nell’area riservata e può arrivare un avviso via PEC.

Se paghi entro 30 giorni dalla comunicazione, accedi alla riduzione della sanzione. La riduzione segue le regole generali delle comunicazioni di irregolarità e del ravvedimento.

Se non condividi l’esito, puoi inviare chiarimenti e richiedere lo scarto di documenti considerati con bollo ma non dovuti, seguendo le istruzioni della comunicazione.

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza logica per ogni fattura.

  • L’operazione è soggetta a IVA? Se sì, nessun bollo. Fine.
  • Se no: è reverse charge, export o cessione intracomunitaria? Se sì, nessun bollo. Fine.
  • Se no: verifica l’importo totale. Se è superiore a 77,47 euro, bollo 2 euro; se è uguale o inferiore, nessun bollo.
  • Se bollo dovuto: indica “bollo assolto in modo virtuale” in FE, verifica riepilogo trimestrale, paga F24 entro scadenza o sfrutta il differimento sotto 250 euro.
  • Se ti accorgi tardi: ravvedimento operoso su F24 per imposta, sanzioni ridotte e interessi legali.

Casi particolari da conoscere

Regime forfettario

Nel forfettario non applichi l’IVA per legge. Quindi il bollo si presenta spesso. Se la fattura supera 77,47 euro, applichi 2 euro. Stesso schema dei trimestri e del F24.

Ricorda di indicare il bollo in XML. In cartaceo, la marca fisica non serve se usi FE. In cartaceo puro, si usa marca da bollo da 2 euro.

Note di credito e anticipi

Note di credito collegate a fatture con bollo: nessun nuovo bollo. Se la nota riduce l’importo sotto la soglia, non recuperi il bollo già assolto. Il bollo resta dovuto perché afferisce al documento originario.

Anticipi senza IVA per esenzione o fuori campo: valuta la soglia sul documento di acconto. Se supera 77,47 euro ed è senza IVA, si applica il bollo anche all’acconto.

Fatture miste e spese “anticipate”

Con voci miste, separa bene le operazioni. Se l’intera fattura è con IVA, nessun bollo. Se tutta senza IVA, verifica la soglia. Evita confusione di righe con e senza IVA nello stesso documento.

Le “anticipazioni ex art. 15, D.P.R. 633/1972” (spese riaddebitate in nome e per conto) non formano base imposibile IVA. Ma per il bollo guardi sempre il regime dell’operazione principale e la soglia del documento.

Fatture cartacee

Se usi ancora la carta, applichi la marca da bollo da 2 euro sul documento quando dovuta. Conserva la prova. In caso di errore, la sanzione segue le regole del D.P.R. 642/1972.

Per semplificare, la FE con bollo virtuale riduce rischi e automatizza i conteggi trimestrali.

Riferimenti normativi utili

D.P.R. 642/1972, Tariffa Parte I, art. 13 (imposta di bollo su fatture, note e simili). D.P.R. 633/1972, art. 8, 8-bis, 9, 10 e 17 (non imponibili, esenti, reverse charge). D.Lgs. 471/1997, art. 13 (sanzioni su omessi versamenti). D.Lgs. 472/1997, art. 13 (ravvedimento operoso). Decreto del MEF 4 dicembre 2020 e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2021-2024 sulle modalità di integrazione e pagamento del bollo in FE.

Le basi normative sono consultabili su Normattiva. Le istruzioni operative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Bollo dovuto? Riferimento normativo Scadenza/Modalità Note operative
Fattura esente IVA art. 10 per 150 euro Sì, 2 euro D.P.R. 642/1972, Tariffa art. 13; D.P.R. 633/1972 art. 10 Trimestrale via F24 Indica bollo in FE; verifica riepilogo SdI
Reverse charge interno per 1.200 euro No D.P.R. 633/1972 art. 17; prassi AE su bollo Nessuna Operazione soggetta a IVA per inversione contabile
Esportazione art. 8 per 3.000 euro No D.P.R. 633/1972 art. 8; esenzione bollo per operazioni estere Nessuna Conserva prova dell’operazione non imponibile
Fattura fuori campo IVA per 90 euro Sì, 2 euro D.P.R. 642/1972, Tariffa art. 13 Trimestrale via F24 Controlla soglia: oltre 77,47 euro
Forfettario, parcella 65 euro No (sotto soglia) D.P.R. 642/1972, Tariffa art. 13 Nessuna Segnala regime in fattura, nessun bollo
Cessione intracomunitaria art. 41, D.L. 331/1993 No D.L. 331/1993 art. 41 Nessuna Verifica VIES e requisiti di trasporto
Acconto esente per 200 euro Sì, 2 euro D.P.R. 642/1972, Tariffa art. 13 Trimestrale via F24 Valuta soglia su ciascun documento di acconto
Omesso pagamento bollo Q2 D.Lgs. 471/1997 art. 13; D.Lgs. 472/1997 art. 13 Ravvedimento su F24 Sanzione ridotta se paghi presto; interessi legali

FAQ

Come calcolo correttamente il bollo sulle mie fatture elettroniche e come verifico che l’Agenzia abbia contato tutto bene?

Parti sempre dalla regola: se la fattura è senza IVA ed è sopra 77,47 euro, il bollo è 2 euro. In FE devi valorizzare il campo dedicato all’assolvimento del bollo. Alla fine del trimestre, accedi all’area Fatture e Corrispettivi e apri il dettaglio del riepilogo imposta di bollo. Troverai l’elenco dei documenti individuati con bollo dovuto e il totale. Confronta la lista con il tuo gestionale: cerca fatture esenti, non imponibili estero e fuori campo. Escludi quelle soggette a IVA e quelle in reverse charge. Se noti documenti erroneamente inclusi (esempio: una cessione intracomunitaria), usa la funzione di segnalazione o attendi la comunicazione per inviare i chiarimenti. Paga l’F24 precompilato entro la scadenza o usa il differimento se rientri nella soglia di 250 euro. Conserva report e ricevute per la tua contabilità.

Ho ricevuto una comunicazione per bollo non pagato: quanto pago di sanzioni e come posso ridurle?

La comunicazione riporta imposta, interessi e sanzioni. Per l’omesso versamento la sanzione base è il 30% dell’imposta (art. 13, D.Lgs. 471/1997). Se paghi entro i termini indicati (di solito 30 giorni), applichi la riduzione prevista dalla procedura e in pratica versi molto meno del 30%. Se ti accorgi dell’errore prima della comunicazione, usa il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997): la sanzione scende progressivamente in base ai giorni di ritardo. In parallelo può esserci una sanzione “formale” per documento, di norma tra 2 e 10 euro, quando il problema è l’indicazione di bollo nel documento. Questa si chiude spesso con l’invito bonario. Se ritieni che il bollo non fosse dovuto (esempio: operazione non imponibile art. 8), prepara la documentazione e chiedi lo scarto dei documenti errati seguendo le istruzioni dell’Agenzia.

Sono in regime forfettario: devo sempre mettere il bollo? E cosa succede se il cliente paga il bollo al posto mio?

Nel forfettario non applichi l’IVA, quindi verifica sempre la soglia di 77,47 euro. Se la superi, il bollo è dovuto. In FE è “virtuale”: non serve la marca fisica. Se il cliente versa i 2 euro in più insieme al pagamento della fattura, è solo un riaddebito economico. L’obbligo di assolvimento e versamento resta tuo. Se dimentichi di indicarlo in fattura ma versi correttamente con F24, riduci i rischi. Se dimentichi anche il versamento, attiva il ravvedimento operoso. Ricorda: il bollo non rientra nei ricavi imponibili ai fini imposta sostitutiva; è un tributo che transita.

Devo applicare il bollo su note di credito, DDT, parcelle con spese anticipate e fatture con righe miste?

Note di credito: non si applica nuovo bollo. Il bollo della fattura originaria resta dovuto e non si “recupera” se la nota riporta l’importo sotto soglia. DDT: non è documento con bollo; guarda sempre la fattura. Spese anticipate ex art. 15: sono fuori base IVA, ma per il bollo conta il carattere complessivo del documento. Se l’operazione principale è senza IVA e superi la soglia, il bollo è dovuto. Fatture con righe miste: è sconsigliato mescolare operazioni con e senza IVA nello stesso documento. Se lo fai, la prassi è valutare l’imposta di bollo in base alla natura complessiva. In caso di dubbi, separa in due fatture per evitare contestazioni e per rendere chiaro al SdI cosa rientra nel perimetro del bollo.

Posso evitare errori di bollo con automatismi? Cosa controllo ogni mese per restare in regola?

Sì. Imposta nel gestionale una regola: se l’aliquota IVA è vuota o “esente/fuori campo”, e il totale supera 77,47 euro, attiva automaticamente il flag bollo. Usa codici natura IVA corretti (es. N1, N2, N3, N4 secondo le specifiche tecniche) perché il SdI si basa anche su quelli. Ogni mese esegui un controllo incrociato: elenco fatture senza IVA sopra soglia, confronto con l’anteprima del portale, verifica degli importi di trimestre. Prima delle scadenze trimestrali, valida il preconteggio e pianifica il pagamento F24. Se l’importo del primo o del primo+secondo trimestre è sotto 250 euro, valuta il differimento. Archivia sempre il dettaglio dei documenti con bollo, le ricevute F24 e, se presenti, le comunicazioni dell’Agenzia. In caso di errore, usa subito il ravvedimento per minimizzare sanzioni e interessi.

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