Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La “marca da bollo elettronica” può indicare sia la marca virtuale per atti amministrativi (2€ o 16€), sia il bollo da 2€ sulle fatture elettroniche esenti IVA oltre 77,47€, da pagare trimestralmente.
- 2 euro su fatture e ricevute esenti IVA sopra 77,47 euro; 16 euro su molti atti e certificati amministrativi digitali.
- Per le e-fatture si usa il campo DatiBollo del file XML e si versa a trimestre con F24 (codici 2521-2524; 2525 sanzioni; 2526 interessi).
- Scadenze: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02; puoi rinviare se l’importo dovuto resta entro 250 euro nei primi trimestri.
Cos’è davvero la “marca da bollo elettronica” e perché se ne parla in due sensi
Con “marca da bollo elettronica” si indicano due cose distinte.
Primo: la marca da bollo virtuale usata su atti e certificati digitali. Sostituisce il contrassegno cartaceo. Puoi comprarla online tramite i canali abilitati, spesso integrati con pagoPA. Ricevi un codice identificativo da indicare sull’atto.
Secondo: l’imposta di bollo da 2 euro assolta in modo virtuale sulle fatture elettroniche. Si applica quando la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro. La imposti nel tuo software di fatturazione e la versi a trimestre.
La base normativa è il DPR 642/1972 (Tariffa allegata, in particolare l’articolo 13 per fatture e ricevute) e il DM 17 giugno 2014 sull’assolvimento del bollo sui documenti informatici. Per le e-fatture, le regole operative discendono dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e successivi aggiornamenti. Le fonti ufficiali sono consultabili sui portali Normattiva, Agenzia delle Entrate, MEF e AgID.
Normativa di riferimento essenziale
DPR 642/1972: disciplina l’imposta di bollo e la Tariffa allegata, con importi, casi di applicazione e sanzioni.
DM 17 giugno 2014: definisce come assolvere il bollo sui documenti informatici e le relative attestazioni.
Provvedimenti AE 4 luglio 2019 e successivi: regolano l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, i calcoli trimestrali e i versamenti tramite F24 o addebito diretto.
Quando si applica la marca da bollo da 2 euro
L’imposta di bollo di 2 euro si applica su fatture, note e ricevute che non scontano l’IVA. Vale anche per ricevute di prestazione occasionale.
Condizioni chiave: importo documento superiore a 77,47 euro e operazioni esenti, non imponibili o fuori campo IVA. La soglia riguarda l’intero documento.
Esempi tipici: regime forfettario (fatture senza IVA), operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972, operazioni non imponibili art. 8, 8-bis, 9, operazioni fuori campo IVA, ricevute per prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto.
Casi in cui il bollo non è dovuto
Non si applica su documenti con IVA. Quindi no bollo su fatture imponibili IVA, anche se sopra 77,47 euro.
Non si applica su reverse charge o split payment, perché l’operazione resta nel campo IVA.
Non si applica se l’importo del documento è pari o inferiore a 77,47 euro. Non si applica sugli scontrini o ricevute fiscali con IVA.
Fatture “miste” e nota pratica
Se il documento contiene righe imponibili IVA, in via pratica il bollo non si applica. Questo perché la presenza di operazioni imponibili fa venir meno la regola del bollo su fatture esenti o fuori campo.
Per evitare errori, in caso di dubbi emetti due documenti separati: uno imponibile IVA e uno per le operazioni esenti o fuori campo. Così chiarisci se il bollo è dovuto.
Quando si applica la marca da bollo da 16 euro sugli atti
La marca da bollo da 16 euro si usa su molti atti e certificati amministrativi, come richieste, istanze, certificati anagrafici, casellario giudiziale, copie conformi. La base è nella Tariffa del DPR 642/1972 (voci su atti e certificazioni).
In digitale, si compra una marca virtuale tramite i servizi abilitati (@e.bollo) e si associa il codice all’atto. L’ente verifica il pagamento nel suo sistema.
Attenzione: non tutti gli atti della PA scontano il bollo. Alcuni sono esenti per legge. Verifica sempre l’atto specifico e le note in Tariffa.
Come acquistare una marca da bollo elettronica per atti digitali
Molti portali della PA permettono il pagamento della marca durante l’istanza online. Usi pagoPA e ottieni un codice identificativo della marca.
Se paghi esternamente con @e.bollo, dopo il pagamento ricevi un codice univoco. Lo riporti nel documento o nel modulo telematico. Eviti allegati impropri.
Il codice marca si usa una sola volta. Conservalo insieme alla ricevuta di pagamento. È la tua prova di assolvimento.
Imposta di bollo su fatture elettroniche: come si imposta nel software
Nella fattura elettronica (XML), il bollo si indica con il blocco DatiBollo. Imposta “BolloVirtuale: SI” e “ImportoBollo: 2.00”. Il software fa questa operazione in modo guidato.
Inserisci nel corpo della fattura la dicitura di prassi: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Aiuta controlli e chiarezza.
Ricorda: il bollo è a carico del soggetto che emette la fattura. Puoi addebitare al cliente 2 euro in fattura come voce separata, ma la responsabilità resta tua.
Calcolo e versamento trimestrale
L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi dovuti in base alle fatture transitate nel Sistema di Interscambio. Il totale è consultabile in Fatture e Corrispettivi.
Versi a trimestre con modello F24. Codici tributo: 2521 primo trimestre, 2522 secondo, 2523 terzo, 2524 quarto, 2525 sanzioni, 2526 interessi. In alternativa attivi l’addebito diretto.
Scadenze: 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), 28 febbraio dell’anno successivo (Q4). Se l’importo del primo trimestre non supera 250 euro, puoi rinviare al 30 settembre. Se la somma primo e secondo non supera 250 euro, puoi pagare Q1+Q2+Q3 entro il 30 novembre.
Controlli, differenze e sanzioni
Se indichi il bollo ma non versi, l’Agenzia segnala l’irregolarità. Se dimentichi di indicarlo, può rilevarlo dai dati e richiederne il versamento.
Le sanzioni seguono il DPR 642/1972 e le regole generali del DLgs 472/1997 (ravvedimento operoso). In pratica puoi ridurre le sanzioni se regolarizzi spontaneamente prima dei controlli completi.
Verifica sempre gli importi proposti in piattaforma. Se noti differenze, correggi o chiedi assistenza al tuo consulente prima della scadenza.
Regola decisionale rapida
Serve il bollo su questo documento?
Poniti quattro domande, in quest’ordine logico.
1) Il documento è una fattura o ricevuta senza IVA? Se sì, passa al punto 2. Se ha IVA, il bollo non serve.
2) L’importo totale è superiore a 77,47 euro? Se sì, passa al punto 3. Se no, il bollo non serve.
3) È una fattura elettronica? Se sì, attiva DatiBollo=SI e ImportoBollo=2.00 e versa a trimestre. Se è cartacea/analogica, applica marca da 2 euro o indica il rimborso di 2 euro.
4) Il documento è un’istanza o certificato amministrativo digitale? Valuta la voce di Tariffa: spesso è dovuto un bollo da 16 euro. Se sì, acquistalo via @e.bollo e inserisci il codice.
Casi pratici e accortezze operative
Regime forfettario
Fatture senza IVA. Se l’importo supera 77,47 euro, attiva il bollo da 2 euro. Addebitalo come voce a parte. Conserva il riepilogo trimestrale e paga con F24.
Prestazione occasionale
Ricevuta con ritenuta d’acconto. Se l’importo supera 77,47 euro, applica la marca da 2 euro. In pratica la sostieni tu e la addebiti al committente in ricevuta.
Esportazioni e servizi a clienti esteri
Spesso le operazioni sono non imponibili. Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. Anche se il cliente è estero, la regola sul bollo resta italiana.
Reverse charge e split payment
Restano operazioni nel campo IVA. Il bollo non si applica. Controlla che il documento riporti correttamente il regime IVA specifico.
Documenti PA digitali
Molte istanze scontano 16 euro. Il portale spesso calcola e incassa con pagoPA. Conserva la ricevuta @e.bollo e il codice associato all’atto.
| Scenario | Quando il bollo è dovuto | Come si indica/applica | Versamento e scadenze | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Fattura elettronica esente IVA (forfettario, art. 10, non imponibili) | Importo documento > 77,47 euro | XML: DatiBollo=SI; ImportoBollo=2.00; dicitura nel corpo consigliata | F24 codici 2521-2524; 31/05, 30/09, 30/11, 28/02; soglia rinvio 250 euro | DPR 642/1972, Tariffa art. 13; DM 17/06/2014; Provv. AE 04/07/2019 |
| Fattura cartacea senza IVA | Importo documento > 77,47 euro | Applica marca fisica da 2 euro o evidenzia “imposta di bollo 2 euro” | Nessun F24 per la singola marca; è una marca assolta sul documento | DPR 642/1972, Tariffa art. 13 |
| Ricevuta prestazione occasionale | Importo documento > 77,47 euro | Marca da 2 euro sul documento; addebito al committente come rimborso | Non c’è versamento periodico; conserva la ricevuta della marca | DPR 642/1972, Tariffa art. 13 |
| Fattura “mista” (righe con IVA e righe esenti) | Di regola il bollo non si applica | Evita di impostare DatiBollo; valuta emissione documenti separati | — | DPR 642/1972, prassi AE su fatture con IVA |
| Atti e certificati amministrativi digitali | Secondo Tariffa; spesso dovuti 16 euro | Acquisto @e.bollo; inserisci il codice marca nel portale/atto | Assolvimento contestuale con pagoPA o canale abilitato | DPR 642/1972, Tariffa; DM 17/06/2014; regole AgID/@e.bollo |
| Reverse charge o split payment | Non dovuto (operazioni nel campo IVA) | Nessuna indicazione di bollo | — | DPR 633/1972 (IVA); DPR 642/1972 (bollo) |
FAQ
1) Marca da bollo elettronica e imposta di bollo sulle e-fatture sono la stessa cosa?
No. Con “marca da bollo elettronica” spesso si indica la marca virtuale usata su atti e certificati digitali. In quel caso può valere 2 o 16 euro, a seconda dell’atto. La compri tramite un canale abilitato, paghi con pagoPA e ottieni un codice univoco. Lo inserisci nell’istanza o sul documento PDF/portale della PA. Diverso è il bollo di 2 euro sulle fatture elettroniche senza IVA oltre 77,47 euro. Qui non c’è un contrassegno da applicare. Imposti il campo DatiBollo nel file XML, emetti la fattura e versi gli importi dovuti ogni trimestre con F24, usando i codici tributo dedicati. Le norme di base restano le stesse (DPR 642/1972 e DM 17/06/2014), ma le procedure operative cambiano.
2) Sono in regime forfettario: quando metto il bollo da 2 euro e come lo pago?
Nel forfettario le fatture non espongono l’IVA. Quindi scatta la regola del bollo di 2 euro quando l’importo del documento supera 77,47 euro. Se emetti fatture elettroniche, attiva DatiBollo e ImportoBollo=2.00 nel software. Inserisci anche la dicitura consigliata sull’assolvimento virtuale. Addebita 2 euro al cliente come voce separata. L’Agenzia delle Entrate, tramite Fatture e Corrispettivi, somma i bolli delle tue e-fatture per ciascun trimestre. Tu versi con F24 alle scadenze. Se l’importo del primo trimestre non supera 250 euro, puoi rinviare al 30 settembre; se la somma di primo e secondo non supera 250 euro, puoi pagare anche il terzo entro il 30 novembre. Le regole derivano dal DPR 642/1972 e dai Provvedimenti AE del 4 luglio 2019 e successivi.
3) Come gestisco la marca da bollo su una prestazione occasionale con ritenuta?
La prestazione occasionale non espone IVA. Se la ricevuta supera 77,47 euro, devi applicare una marca da bollo da 2 euro. In pratica la marca è a carico del prestatore, ma puoi indicare in ricevuta il rimborso di 2 euro a carico del committente. Se emetti la ricevuta in digitale, molte PA o grandi aziende permettono l’assolvimento tramite @e.bollo. In alternativa si usa ancora la marca cartacea da apporre sulla copia consegnata. Conserva la prova del pagamento della marca. La base giuridica è la Tariffa, parte I, del DPR 642/1972, voce sulle fatture, note e ricevute con operazioni esenti o fuori campo IVA oltre soglia. La ritenuta d’acconto non incide sul bollo: sono due imposte diverse con regole autonome.
4) Esporto o lavoro con clienti esteri: il bollo da 2 euro si applica lo stesso?
Sì, se la tua fattura è senza IVA e supera 77,47 euro. Le esportazioni e molti servizi internazionali sono non imponibili o fuori campo IVA. In questi casi, per la normativa italiana sul bollo (DPR 642/1972), l’imposta di 2 euro è dovuta. Se emetti una e-fattura a soggetto estero, indichi comunque DatiBollo=SI e ImportoBollo=2.00 e poi versi a trimestre. Fai attenzione ai casi di reverse charge interno UE, dove la prestazione può essere nel campo IVA con inversione contabile: in tali casi il bollo non si applica. La chiave è verificare sempre il regime IVA indicato in fattura. Se il documento non espone IVA e supera la soglia, il bollo si applica.
5) Ho dimenticato di impostare il bollo in una e-fattura o ho pagato in ritardo: come rimediare?
Se hai omesso DatiBollo su una e-fattura in cui era dovuto, l’Agenzia può rilevare la criticità dai dati. In piattaforma vedrai un ricalcolo del dovuto. Puoi versare la differenza con F24. Per il ritardo si applicano sanzioni e interessi previsti dal DPR 642/1972 e dal DLgs 472/1997. Il ravvedimento operoso permette riduzioni in base al tempo trascorso. Usa i codici 2525 per sanzioni e 2526 per interessi. Se il sistema propone importi errati, verifica le fatture a cui è stato attribuito il bollo e, se necessario, chiedi assistenza al tuo consulente. Per gli atti amministrativi con marca @e.bollo errata o non usata, contatta subito l’ente procedente: spesso è possibile regolarizzare entro termini brevi, evitando sanzioni più pesanti.
