Marca da bollo su fatture cartacee: cos’è e come funziona?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Sulle fatture cartacee non soggette a IVA oltre 77,47 euro devi applicare la marca da bollo da 2 euro sull’originale; puoi assolverla con contrassegno o in modo virtuale.

  • Obbligo su fatture cartacee non soggette/esse nti IVA sopra 77,47 euro: base giuridica nel DPR 642/1972, Tariffa, Parte I, art. 13.
  • Contrassegno con data uguale o precedente alla fattura; dicitura “marca da bollo applicata sull’originale” e codice del contrassegno.
  • Alternativa: assolvimento virtuale ex DM 17 giugno 2014, con autorizzazione, dichiarazioni telematiche e versamenti periodici/conguaglio.

Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture cartacee

L’imposta di bollo è un tributo fisso su atti e documenti. Per le fatture non soggette a IVA vale l’importo fisso di 2 euro oltre una certa soglia.

La norma di riferimento è il DPR 642/1972, Tariffa, Parte I, art. 13. Trovi il testo su Normattiva. Le prassi sono chiarite dall’Agenzia delle Entrate.

Nel quotidiano riguarda chi emette fatture senza IVA. Esempi: regime forfettario, operazioni esenti, operazioni fuori campo IVA.

Definizioni utili

Regime forfettario: regime agevolato per partite IVA “piccole”, con imposta sostitutiva. Non si addebita l’IVA in fattura.

Esente IVA: operazione senza IVA per previsione di legge, come prestazioni sanitarie ex art. 10 del DPR 633/1972.

Fuori campo IVA: operazione che non rientra nel campo di applicazione dell’IVA (per esempio, compensi con inversione contabile all’estero).

Quando è obbligatoria la marca da bollo da 2 euro

L’obbligo scatta se la fattura cartacea è non soggetta o esente da IVA e supera 77,47 euro. Questo importo-soglia è previsto dall’art. 13 della Tariffa del DPR 642/1972.

Conta il totale documento. Quindi consideri compenso, contributi previdenziali (per esempio CPA 4%), spese riaddebitate e arrotondamenti. La ritenuta d’acconto non incide sul totale dovuto a titolo di bollo.

Se emetti una fattura da 76,00 euro non metti il bollo. Se l’importo è 77,48 euro, il bollo è dovuto.

Casistiche tipiche

Fattura in regime forfettario oltre 77,47 euro: bollo dovuto. Le fatture forfettarie non espongono IVA per legge.

Prestazione sanitaria esente ex art. 10 DPR 633/1972 oltre 77,47 euro: bollo dovuto, a prescindere dal regime fiscale del medico o della struttura.

Fattura con operazione fuori campo IVA oltre la soglia: bollo dovuto. Indichi il riferimento normativo in fattura e aggiungi il bollo.

Come applicare la marca da bollo in modalità cartacea

Acquista il contrassegno telematico da un rivenditore autorizzato (per esempio tabaccai). Il contrassegno ha un codice univoco e una data di emissione.

Apponi il contrassegno sull’originale della fattura. L’originale è la copia che conservi. La data del contrassegno deve essere uguale o precedente alla data della fattura.

Scrivi in fattura per il cliente: “marca da bollo applicata sull’originale”, seguita dal codice univoco del contrassegno e dall’importo di 2 euro.

Data del bollo e controlli

La data sul contrassegno non può essere successiva alla data della fattura. Una data successiva indica assolvimento tardivo.

In caso di verifica, l’ufficio recupera l’imposta non assolta, più interessi. Possono applicare sanzioni secondo l’art. 25 del DPR 642/1972.

Conserva l’originale con il bollo per 10 anni. L’obbligo deriva dall’art. 2220 del Codice Civile e dalle norme IVA sulla tenuta dei registri.

Assolvimento del bollo in modo virtuale per fatture cartacee

Puoi evitare l’acquisto e l’apposizione fisica dei contrassegni. Usi il “bollo virtuale”. È una modalità di pagamento telematica e periodica, su autorizzazione.

La base giuridica è il DM 17 giugno 2014. L’istanza e le successive dichiarazioni si presentano all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

All’inizio dell’anno comunichi la stima degli atti soggetti a bollo. Durante o a fine anno presenti una dichiarazione consuntiva con gli atti effettivi e l’imposta dovuta.

Versamenti e conguaglio

Versi l’imposta in acconto durante l’anno secondo il piano autorizzato. L’ufficio liquida o conguaglia la differenza in base alla dichiarazione consuntiva.

Il pagamento si effettua con modello F24 o addebito come previsto dall’autorizzazione. Le scadenze sono indicate nel provvedimento di autorizzazione e nella prassi dell’Agenzia.

Su ogni fattura inserisci la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Sanzioni, regolarizzazioni e conservazione

Se ometti il bollo o lo assolvi in modo irregolare, si applicano le sanzioni del DPR 642/1972, art. 25. L’ufficio recupera anche interessi e imposta.

Puoi regolarizzare spontaneamente con il ravvedimento operoso. Paghi imposta dovuta, interessi legali e sanzione ridotta. Si applica il DLgs 472/1997 in via generale.

Conserva l’originale con il bollo e la documentazione di pagamento. Tieni anche ricevute F24 e le dichiarazioni del bollo virtuale. La conservazione dura 10 anni.

Controlli pratici

Prima di emettere la fattura, verifica se è soggetta a IVA. Poi guarda il totale. Se supera 77,47 euro senza IVA, predisponi il bollo.

In caso di dubbi, annota sul gestionale una regola automatica. Eviterai dimenticanze sui casi ricorrenti, come le prestazioni esenti.

In azienda individua un referente interno per il controllo dei bolli. Segna un calendario per versamenti e dichiarazioni del bollo virtuale.

Regola decisionale rapida

Se/Allora per il bollo sulle fatture cartacee

Se la fattura espone IVA, allora il bollo non è dovuto (DPR 642/1972, Tariffa, Parte I, art. 13).

Se la fattura non espone IVA e il totale è fino a 77,47 euro, allora il bollo non è dovuto.

Se la fattura non espone IVA e il totale supera 77,47 euro, allora il bollo è dovuto: apponi contrassegno sull’originale o usa il bollo virtuale.

Se usi il contrassegno, allora la sua data deve essere uguale o precedente alla data della fattura e devi indicarne il codice in fattura.

Se usi il bollo virtuale, allora inserisci la dicitura normativa e rispetta dichiarazioni e versamenti del DM 17/06/2014.

Cosa scrivere in fattura e come gestire l’addebito al cliente

Con contrassegno: riporti “marca da bollo applicata sull’originale”, indichi il codice univoco del contrassegno e l’importo di 2 euro.

Con bollo virtuale: riporti “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Puoi addebitare i 2 euro al cliente. L’addebito non è soggetto a IVA se indicato come imposta di bollo in fattura (prassi Agenzia delle Entrate, tra cui Risoluzione 444/E/2008). Ai fini delle imposte dirette, l’importo incassato concorre ai ricavi.

Attenzione alle note di credito

La nota di credito rettifica una fattura. Se la fattura originaria aveva il bollo, non metti un ulteriore bollo in nota. Se emetti una nota di credito autonoma non IVA con importo a rimborso oltre 77,47 euro, valuta il caso concreto alla luce dell’art. 13 della Tariffa del DPR 642/1972.

Differenze con le e-fatture (per orientarsi)

Per completezza: sulle e-fatture, il bollo si liquida tramite il sistema dell’Agenzia delle Entrate. Non si applicano contrassegni fisici.

Il sistema calcola i bolli dovuti sulle e-fatture e genera scadenze trimestrali per il pagamento con codice tributo dedicato. Le regole sono in provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate successivi al DM 17/06/2014.

Questa guida resta focalizzata sulle fatture cartacee. Le logiche di quando il bollo è dovuto restano le stesse.

Scenario Quando si applica Modalità di pagamento Dicitura da inserire Documenti/Tempistiche
Fattura cartacea in regime forfettario Totale oltre 77,47 euro; fattura senza IVA Contrassegno da 2 euro sull’originale oppure bollo virtuale Contrassegno: “marca da bollo applicata sull’originale” + codice; Virtuale: dicitura normativa DM 17/06/2014 Conserva originale 10 anni; se virtuale, presenta stima iniziale e consuntivo annuale
Prestazione sanitaria esente IVA Totale oltre 77,47 euro; esenzione art. 10 DPR 633/1972 Contrassegno o bollo virtuale, come autorizzato Come sopra, con riferimento all’assolvimento del bollo Tenuta di registri e ricevute; in caso di virtuale, rispetta scadenze di versamento
Operazione fuori campo IVA Totale oltre 77,47 euro; fuori campo art. 7 e seguenti DPR 633/1972 Contrassegno o bollo virtuale “marca da bollo applicata sull’originale” o dicitura virtuale Conserva l’originale e la prova del pagamento; controlli ai sensi del DPR 642/1972
Cartaceo con addebito del bollo al cliente Stesse regole; l’addebito non incide sull’obbligo Assolvi il bollo; poi addebiti 2 euro in fattura Indica chiaramente “Imposta di bollo 2,00 euro” e la modalità di assolvimento L’addebito è fuori campo IVA per prassi; concorre ai ricavi ai fini redditi
Bollo virtuale autorizzato su cartacei Quando hai utenze e volumi che lo giustificano Versamenti periodici in acconto e conguaglio annuale Formula completa ex art. 15 DPR 642/1972 e DM 17/06/2014 Dichiarazioni telematiche iniziale e consuntiva; conserva ricevute F24

FAQ: domande frequenti sulla marca da bollo da 2 euro nelle fatture cartacee

Devo applicare la marca da bollo se ho la ritenuta d’acconto in fattura?

La ritenuta d’acconto non influisce sull’obbligo del bollo. Verifica prima se la fattura espone IVA. Se espone IVA, il bollo non è dovuto. Se non espone IVA, guarda il totale documento. Se supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. La ritenuta è un prelievo in acconto sull’IRPEF, non una voce che fa decadere il bollo. Quindi, fattura non IVA da 300 euro con ritenuta: apponi il bollo da 2 euro sull’originale e indica la dicitura corretta in fattura. Riferimenti: DPR 642/1972, Tariffa, Parte I, art. 13; prassi Agenzia delle Entrate.

Il contributo previdenziale (per esempio CPA 4% o rivalsa INPS) conta per la soglia dei 77,47 euro?

Sì. La soglia si valuta sul totale documento. Quindi includi anche contributi previdenziali obbligatori esposti in fattura. Esempio: compenso 75,00 euro + CPA 4% = 78,00 euro. La fattura è non IVA e supera 77,47 euro, quindi devi il bollo da 2 euro. Questo orientamento deriva dall’impostazione dell’art. 13 della Tariffa del DPR 642/1972 e dalla prassi amministrativa. La ritenuta d’acconto non si considera perché non modifica il corrispettivo fatturato, ma solo l’incasso netto.

Ho dimenticato la marca da bollo: come regolarizzo e quali sanzioni rischio?

Puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso. Versa l’imposta di bollo dovuta, aggiungi gli interessi legali e la sanzione ridotta in base al tempo trascorso. Per i riferimenti generali usa il DLgs 472/1997 e l’art. 25 del DPR 642/1972. Se l’ufficio rileva l’omissione, può liquidare l’imposta, aggiungere interessi e sanzioni ordinarie. Nei casi di contrassegno con data successiva alla fattura, l’irregolarità è trattata come assolvimento tardivo. Conserva sempre la prova del versamento e annota la regolarizzazione nei tuoi registri interni per i controlli.

Le note di credito e le ricevute sono soggette a marca da bollo?

Le ricevute non soggette a IVA oltre 77,47 euro sono soggette al bollo da 2 euro, come le fatture (DPR 642/1972, Tariffa, Parte I, art. 13). Le note di credito rettificano una fattura precedente. Se la fattura originaria aveva già assolto l’imposta di bollo o era soggetta a IVA, in genere non applichi un nuovo bollo in nota perché non stai documentando un nuovo addebito. Se emetti documenti autonomi di accredito non IVA che superano la soglia e non collegati a una fattura già assolta, valuta il caso concreto alla luce dell’art. 13 e confrontati con il tuo consulente. Conserva i riferimenti alla fattura rettificata per giustificare l’assenza del bollo in caso di controllo.

L’addebito dei 2 euro al cliente è soggetto a IVA? E come incide sulle imposte dirette?

Se indichi chiaramente in fattura che si tratta di “Imposta di bollo” e la modalità di assolvimento, l’addebito non è soggetto a IVA secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (per esempio Risoluzione 444/E/2008). Dal punto di vista delle imposte dirette, i 2 euro incassati aumentano i ricavi. Nel regime forfettario entrano tra i compensi rilevanti per il reddito forfettario. Nei regimi ordinari confluiscono nei ricavi/compensi e seguono il principio di competenza o di cassa a seconda della natura del soggetto. Ricorda: l’obbligo di bollo è tuo, anche se addebiti al cliente. Quindi devi sempre curare l’assolvimento e la corretta dicitura.

Posso attaccare più contrassegni su una sola fattura o usare un contrassegno per più fatture?

No. Ogni fattura cartacea soggetta al bollo richiede un singolo contrassegno da 2 euro sull’originale di quella fattura. Non puoi frazionare un contrassegno su più documenti, né sommare contrassegni diversi per coprire più importi dovuti. Se devi regolarizzare più fatture prive di bollo, provvedi per ciascuna con ravvedimento o secondo le indicazioni dell’ufficio. Questa gestione puntuale evita contestazioni e sanzioni su atti specifici, come prevede il DPR 642/1972.

Come funziona il bollo virtuale per documenti cartacei rispetto al bollo sulle e-fatture?

Il bollo virtuale per cartacei richiede un’autorizzazione ex DM 17/06/2014. Presenti una stima iniziale, versi acconti periodici e invii un consuntivo annuale per il conguaglio. Sulle e-fatture, invece, non serve autorizzazione: il Sistema di Interscambio e l’Agenzia delle Entrate calcolano i bolli dovuti e ti assegnano scadenze trimestrali per il pagamento. In entrambi i casi la regola “quando si applica” è la stessa: documento non IVA oltre 77,47 euro. Le basi normative sono consultabili su Normattiva e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto tempo devo conservare le fatture con marca da bollo e che cosa devo esibire in caso di controllo?

Conserva per 10 anni l’originale della fattura con il contrassegno o la fattura con dicitura di assolvimento virtuale, insieme alle ricevute dei versamenti (F24, quietanze, autorizzazioni, dichiarazioni annuali). In caso di controllo devi esibire il documento originale, la prova del pagamento del bollo e le dichiarazioni presentate se utilizzi il bollo virtuale. I riferimenti sono l’art. 2220 del Codice Civile, il DPR 633/1972 per gli obblighi di conservazione delle fatture e il DPR 642/1972 per l’imposta di bollo.

Se ricevo una sanzione per bollo irregolare, posso fare ricorso?

Sì. Puoi presentare osservazioni in autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, se ritieni che l’imposta non fosse dovuta o che ci siano errori materiali. In alternativa puoi impugnare l’atto davanti alla giustizia tributaria nei termini di legge. Valuta sempre il ravvedimento se conviene sanare subito, soprattutto quando l’irregolarità è pacifica. Consulta il DPR 642/1972 per le sanzioni specifiche e il DLgs 546/1992 per il processo tributario. Una valutazione tempestiva riduce costi e rischi.

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