Marca da bollo su fatture elettroniche: come funziona?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Applica il bollo da 2€ sulle fatture elettroniche esenti IVA sopra 77,47 euro (forfettari, minimi, sanitarie). Non si applica se l’operazione è soggetta a IVA, in reverse charge o non imponibile export/intra-UE.

  • Soglia: bollo dovuto se l’importo documento supera 77,47 euro e l’operazione non sconta IVA.
  • FatturaPA: attiva DatiBollo con BolloVirtuale = “SI” e ImportoBollo = “2.00”; inserisci la dicitura normativa.
  • Versamento trimestrale con F24: codici tributo 2521-2524; rinvio se debito trimestre non supera 250 euro.

Quando si applica l’imposta di bollo da 2€ sulle fatture

L’imposta di bollo di 2 euro si applica alle fatture e ai documenti fiscali non assoggettati a IVA quando l’importo del documento supera 77,47 euro. Il limite deriva dalla conversione delle 150.000 lire prevista dalle tabelle del DPR 642/1972.

Rientrano in questa regola le fatture emesse in regime forfettario o nel vecchio regime dei minimi. Questi regimi non addebitano l’IVA in fattura. Quindi, superata la soglia, il bollo è dovuto.

Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche sono normalmente esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972. Anche qui, se l’importo supera 77,47 euro, si applica il bollo da 2 euro.

Non si applica il bollo quando l’operazione è soggetta a IVA. L’esclusione vale anche se l’IVA è dovuta dal cliente con il meccanismo del reverse charge (articolo 17, DPR 633/1972). In quel caso l’operazione resta “soggetta a IVA”.

Non si applica il bollo sulle fatture non imponibili relative a esportazioni e operazioni assimilate e sulle cessioni intracomunitarie, secondo quanto previsto dalla disciplina del DPR 633/1972 (articoli 8, 8-bis, 9, 71) e dalle voci di tabella del DPR 642/1972. La prassi dell’Agenzia delle Entrate conferma questa esclusione.

Riferimenti normativi principali

Il quadro giuridico si fonda su: DPR 642/1972 (imposta di bollo, inclusi articolo 15 sul pagamento virtuale e articolo 25 sulle sanzioni); DM 17 giugno 2014 (modalità di assolvimento del bollo in modo virtuale sulle fatture elettroniche); DPR 633/1972 (IVA: esenzioni, non imponibilità, reverse charge); Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo e sul riversamento trimestrale del bollo sulle e-fatture. Le versioni vigenti sono consultabili su Normattiva e sui portali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come si compila la fattura elettronica con bollo

Sull’e-fattura il bollo si assolve in modo virtuale. Non servono marche cartacee. Devi impostare correttamente i campi del tracciato FatturaPA. I software seri lo fanno con una spunta, ma è utile capire cosa accade dietro le quinte.

Tag tecnici nel tracciato XML

Nel file XML, inserisci il blocco DatiBollo con BolloVirtuale = “SI” e ImportoBollo = “2.00”. In genere si compila il bollo quando il documento contiene linee con natura IVA diversa da imponibile (per esempio N2.1 non soggette, N3.x non imponibili, N4 esenti) e l’importo supera 77,47 euro.

Per fatture “miste” con parte imponibile IVA e parte esente/non imponibile, l’imposta di bollo si applica se la parte non assoggettata supera 77,47 euro. L’e-fattura ammette un solo bollo per documento. Quindi valuta la soglia riferita alla porzione non soggetta a IVA.

Dicitura da riportare in fattura

Inserisci nel corpo documento la frase: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. La dicitura rende chiaro il titolo giuridico dell’assolvimento.

Puoi addebitare i 2 euro al cliente come rivalsa. Inserisci una riga “Imposta di bollo addebitata al cliente” non soggetta a IVA. È una prassi ammessa. La responsabilità del versamento resta sempre tua.

Versamento trimestrale con F24: scadenze, codici, proroghe

L’Agenzia delle Entrate, tramite l’area Fatture e Corrispettivi, calcola gli importi del bollo dovuto sulle e-fatture inviate al Sistema di Interscambio. Ti mette a disposizione l’F24 precompilato per il versamento trimestrale.

Le scadenze ordinarie sono: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre), 28 febbraio dell’anno successivo (4° trimestre). Queste date discendono dal DM 17 giugno 2014 e dai successivi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Codici tributo da usare in F24

Per il versamento usa i codici tributo dedicati: 2521 (1° trimestre), 2522 (2° trimestre), 2523 (3° trimestre), 2524 (4° trimestre). Indica l’anno di riferimento e il trimestre corretto. Verifica sempre il precompilato per evitare errori.

Modalità di pagamento

Puoi pagare l’F24 tramite home banking, se abilitato, oppure con addebito dal sito dell’Agenzia delle Entrate se hai registrato l’IBAN. Le procedure sono descritte nei manuali dell’Agenzia.

Possibilità di rinvio entro soglia 250 euro

Se l’importo dovuto per il 1° trimestre non supera 250 euro, puoi rinviare al 30 settembre. Se la somma dei primi due trimestri non supera 250 euro, puoi versare i primi tre trimestri insieme entro il 30 novembre. La regola è prevista dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione del DM 17 giugno 2014.

Sanzioni, controlli e ravvedimento operoso

Se ometti di applicare o versare il bollo dovuto, si applicano le sanzioni del DPR 642/1972, articolo 25. La sanzione ordinaria va dal 100% al 500% dell’imposta. Per un bollo di 2 euro, significa da 2 a 10 euro per documento, oltre all’imposta.

Per il mancato versamento nei termini, si applicano anche gli interessi e le riduzioni per ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Ravvederti subito costa meno. Paghi imposta, interessi legali e una sanzione ridotta in base al ritardo (per esempio entro 30 giorni la sanzione si riduce sensibilmente).

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociando i dati del Sistema di Interscambio con le regole del tracciato FatturaPA e le causali IVA. Se non hai spuntato il bollo quando dovuto, può integrare l’importo nei conteggi trimestrali.

Se ricevi un avviso per differenze, verifica le nature IVA, la soglia, eventuali note di credito e le integrazioni. Puoi correggere con ravvedimento, oppure presentare osservazioni se ritieni non dovuto il bollo per norme specifiche (ad esempio esportazioni ex articolo 8, DPR 633/1972).

Casi particolari: sanitarie, esoneri e documenti diversi dalla fattura

Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche spesso rientrano nell’esonero dall’obbligo di fattura elettronica se i dati confluiscono nel Sistema Tessera Sanitaria. In tal caso, per i documenti cartacei, si applica la marca da bollo fisica da 2 euro sopra 77,47 euro. La marca va annullata con data e firma. Verifica ogni anno le istruzioni MEF ed Agenzia delle Entrate, perché l’esonero può cambiare.

Ricevute, note di addebito e quietanze seguono regole simili: se non soggette a IVA e oltre 77,47 euro, scatta il bollo secondo la tariffa del DPR 642/1972. Per i registri e gli atti societari valgono voci e importi specifici della tariffa. Consulta sempre Normattiva per la voce corretta.

Per le note di credito elettroniche: se stornano una fattura con bollo, non si applica un nuovo bollo. Ma l’imposta di bollo originaria resta dovuta se la fattura è stata emessa e registrata. L’Agenzia calcola comunque il bollo sui documenti emessi con flag impostato.

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza logica:

1) L’operazione è soggetta a IVA? Sì: niente bollo, anche in reverse charge. No: vai al punto 2.

2) L’operazione è non imponibile per esportazioni o cessioni intra-UE ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9, 71 DPR 633/1972? Sì: in generale niente bollo. No: vai al punto 3.

3) L’importo del documento (o la parte non soggetta a IVA in una fattura mista) supera 77,47 euro? Sì: applica il bollo da 2 euro. No: niente bollo.

4) Fattura elettronica: imposta DatiBollo con BolloVirtuale = “SI” e ImportoBollo = “2.00”, inserisci la dicitura normativa e versa l’importo con F24 trimestrale.

Scenario Trattamento IVA Bollo 2€ dovuto? Requisiti/Note operative Versamento e scadenza
Regime forfettario/minimi Esente da IVA in fattura Sì, se documento > 77,47 euro Attiva DatiBollo in e-fattura; puoi addebitare 2€ al cliente F24 cod. 2521-2524; scadenze trimestrali; rinvio se <= 250€
Prestazione sanitaria a persona fisica Esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 Sì, se documento > 77,47 euro E-fattura con bollo virtuale; se esonero e-fattura, marca cartacea da annullare Versamento cumulativo trimestrale; F24 o home banking
Reverse charge interno Soggetta a IVA (inversione contabile) No La natura è N6.x; niente bollo anche oltre 77,47 euro Nessun versamento di bollo
Esportazioni/cessioni intra-UE Non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, 71) In generale no Verifica la corretta natura N3.x e i presupposti di non imponibilità Nessun versamento di bollo
Fattura mista (parte imponibile + parte esente) Mista Solo se parte non IVA > 77,47 euro Bollo unico per documento; calcola la sola quota non soggetta a IVA F24 trimestrale sull’e-fattura con DatiBollo
Documento ≤ 77,47 euro Qualsiasi No La soglia è netta: pari o sotto 77,47 euro, nessun bollo Nessun versamento di bollo

FAQ

Devo applicare il bollo su una fattura con righe imponibili IVA e righe esenti? Come calcolo la soglia di 77,47 euro?

Sì, puoi doverlo applicare. Nelle fatture “miste” considera solo la parte non soggetta a IVA (righe con natura N2.1/N2.2/N3.x/N4). Se la somma di queste righe supera 77,47 euro, l’imposta di bollo di 2 euro è dovuta. In e-fattura puoi comunque impostare un solo bollo per documento. Procedi così: somma gli importi delle righe non assoggettate a IVA; se il totale supera 77,47 euro, imposta DatiBollo (BolloVirtuale = “SI”, ImportoBollo = “2.00”), inserisci la dicitura normativa e, facoltativamente, una riga di rivalsa “Imposta di bollo addebitata al cliente”. Se la parte esente/non imponibile non supera la soglia, non applicare il bollo, anche se il totale documento supera 77,47 euro grazie alle righe imponibili IVA.

Come funziona il bollo su note di credito e note di debito elettroniche?

La nota di credito che storna una fattura con bollo non genera un nuovo bollo. Il bollo si lega al documento originario. Se hai emesso una fattura con DatiBollo = “SI”, l’Agenzia delle Entrate conteggerà quel bollo nel trimestre di emissione. Una nota di credito successiva riduce imponibile e imposta IVA, ma non annulla l’obbligo di bollo già sorto. Se invece emetti una nota di debito per un’operazione non IVA e superi la soglia di 77,47 euro solo con la nota di debito, dovrai valutare il bollo anche su quel documento (impostando DatiBollo) e versarlo nel trimestre corrispondente. Controlla sempre i calcoli nell’area Fatture e Corrispettivi e, se necessario, effettua il ravvedimento per allineare quanto dovuto.

L’Agenzia delle Entrate mi segnala un bollo dovuto su fatture dove non ho spuntato il bollo. Cosa devo fare?

Prima cosa: verifica le nature IVA delle righe e la soglia di 77,47 euro. Se la fattura contiene operazioni esenti o non imponibili (esclusi i casi di esportazioni e cessioni intra-UE), è probabile che il bollo fosse dovuto. In tal caso, puoi accettare i conteggi dell’Agenzia e versare con F24 precompilato entro la scadenza del trimestre. Se ritieni che l’operazione rientri nelle esclusioni (per esempio esportazioni ex articolo 8 DPR 633/1972) o che l’importo non superasse la soglia riferita alla parte non IVA, raccogli la documentazione e presenta le tue osservazioni. Per versamenti tardivi usa il ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997) pagando imposta, interessi legali e sanzione ridotta. Ricorda che le sanzioni del DPR 642/1972, articolo 25, vanno dal 100% al 500% dell’imposta, ma il ravvedimento riduce molto il carico.

Sono un medico esonerato dall’e-fattura verso pazienti. Devo ancora usare la marca da bollo cartacea? Come si annulla correttamente?

Sì, se rientri nell’esonero dall’e-fattura per le spese sanitarie verso persone fisiche e rilasci documenti analogici, per importi superiori a 77,47 euro devi applicare la marca da bollo fisica da 2 euro. Applica la marca sull’originale del documento e annullala scrivendo la data e apponendo la firma a cavallo della marca. Conserva la matrice o il riferimento seriale per eventuali controlli. L’importo delle marche utilizzate non si versa con F24 perché l’assolvimento è avvenuto con contrassegno. Se emetti anche e-fatture in altri casi, ricorda che su quelle il bollo è sempre virtuale e confluisce nel conteggio trimestrale dell’Agenzia. Verifica ogni anno le indicazioni del MEF e dell’Agenzia, perché l’esonero e-fattura sanitario è oggetto di periodici aggiornamenti.

Posso addebitare al cliente i 2 euro di bollo? Incide su IVA o reddito?

Sì, puoi addebitare al cliente i 2 euro come rivalsa in fattura. Inserisci una riga dedicata, non soggetta a IVA. L’addebito non trasforma l’operazione in imponibile IVA e non rientra nella base imponibile dell’IVA stessa. Fiscalmente, in contabilità ordinaria, l’imposta di bollo è un costo e la rivalsa è un ricavo accessorio; gli effetti si compensano di norma. Nel regime forfettario, dove il reddito si calcola in modo forfettario, la rivalsa non modifica il coefficiente di redditività ma concorre al totale dei ricavi. In ogni caso, la responsabilità del corretto assolvimento e del versamento del bollo resta tua, non del cliente. Indica sempre la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014” per chiarezza e per i controlli.

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