Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Sulle fatture mediche esenti IVA di importo pari o superiore a 77,47 euro si applica l’imposta di bollo da 2 euro: marca cartacea sull’originale o bollo virtuale se fattura elettronica.
- Soglia: bollo di 2 euro per fatture esenti IVA da 77,47 euro in su (Tariffa, parte I, art. 13 allegata al D.P.R. 642/1972).
- Cartaceo: contrassegno con data non successiva alla fattura, su originale da conservare 10 anni (art. 2220 c.c.).
- Elettronico: bollo “virtuale” attivato nel file XML e versato periodicamente tramite F24, secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Quando scatta la marca da bollo sulle fatture mediche
La marca da bollo si applica alle fatture, note e simili non soggette a IVA quando l’importo totale è pari o superiore a 77,47 euro. La base giuridica è la Tariffa, parte I, art. 13, allegata al D.P.R. 642/1972. Le prestazioni sanitarie rivolte alla tutela della salute sono esenti IVA per l’art. 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972. Quindi le fatture mediche superata la soglia richiedono il bollo da 2 euro.
La soglia si valuta sul totale documento, compresi eventuali rimborsi spese imponibili o non imponibili, se concorrono all’importo. Non contano gli importi già assoggettati a IVA, perché l’imposta di bollo non si applica quando l’IVA è dovuta sulla prestazione.
Se emetti una fattura con più prestazioni sanitarie esenti nella stessa data, ma in un unico documento, applichi un solo bollo da 2 euro. La marca riguarda il documento, non ogni riga.
Fatture cartacee: come applicare correttamente il contrassegno
Posizionamento, data e indicazioni in fattura
Per la fattura cartacea serve il contrassegno adesivo da 2 euro. Applicalo sull’originale che conservi nei tuoi archivi. La data sulla marca deve essere uguale o precedente alla data di emissione della fattura. Evita date successive: in caso di controllo può essere sanzionabile.
Sulla copia consegnata al cliente indica il numero univoco del contrassegno e la dicitura chiara. Esempio pratico: “Imposta di bollo assolta sull’originale ai sensi del D.P.R. 642/1972. Contrassegno n. XXXXXXXX”. Questo collega la copia alla marca presente sull’originale.
Conserva l’originale per 10 anni. Lo prevede l’art. 2220 del Codice civile e la normativa fiscale sulla tenuta delle scritture (D.P.R. 633/1972). In caso di accertamento dovrai esibirlo al funzionario dell’Agenzia delle Entrate.
Chi paga il bollo e come gestire l’addebito
L’obbligo di bollo ricade su chi emette la fattura. La legge prevede la solidarietà d’imposta fra le parti (art. 8 del D.P.R. 642/1972), quindi l’ufficio può chiedere il pagamento anche al cliente se utilizza il documento. Nella pratica, il professionista sanitario applica la marca e può addebitarne il costo al cliente.
Come indicare l’addebito? Una riga dedicata in fondo al documento. Esempio: “Imposta di bollo addebitata al cliente ai sensi del D.P.R. 642/1972: euro 2,00”. L’addebito non sconta IVA. Contabilmente è un ricavo. Nel regime forfettario, dove i costi non sono deducibili analiticamente, incide sul reddito imponibile. Nei regimi ordinari il costo del bollo compensa l’addebito.
Fatture elettroniche mediche e bollo “virtuale”
Quando si usa l’e-fattura e come funziona il bollo
Se emetti fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio, non usi la marca cartacea. Se il documento è non assoggettato a IVA e supera 77,47 euro, attivi il campo “bollo virtuale” nel tracciato XML. L’imposta è poi versata periodicamente.
Le regole operative del bollo sulle e-fatture discendono dal D.P.R. 642/1972 e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. I codici tributo per il versamento tramite F24 ordinario sono dedicati ai trimestri di riferimento. Le scadenze e le eventuali soglie di differimento sono fissate dai provvedimenti direttoriali dell’Agenzia.
Attenzione agli obblighi specifici del settore sanitario. Le prestazioni sanitarie verso persone fisiche hanno vincoli particolari sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Verifica sempre le proroghe e i divieti in essere, consultando la normativa e i comunicati del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate.
Controlli, quadrature e pagamento
Nel cassetto fiscale puoi consultare il riepilogo del bollo virtuale dovuto sulle e-fatture inviate. L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi sulla base dei documenti con bollo attivo. È tuo dovere verificare la correttezza dei dati ed eventuali integrazioni.
Il versamento avviene con F24, con i codici tributo istituiti per il bollo su e-fatture. Se l’importo di un trimestre rientra in soglie di lieve entità, i provvedimenti dell’Agenzia permettono di sommare al trimestre successivo. Leggi sempre l’ultimo provvedimento per confermare importi e scadenze.
Eccezioni: quando il bollo non si applica
Prestazioni imponibili IVA o documenti esclusi
Niente bollo quando la prestazione è soggetta a IVA. Alcune attività medico-legali, perizie o consulenze non aventi finalità di tutela della salute possono essere imponibili IVA. In quel caso il bollo non è dovuto, a prescindere dall’importo.
Il bollo non si applica su documenti diversi dalle fatture, quando non rientrano nelle voci della Tariffa del D.P.R. 642/1972. Se emetti una nota di credito che rettifica integralmente una fattura già bollata, non serve un nuovo bollo. Se rettifica parziale e il documento originario resta sopra soglia, non cambia nulla sul bollo già assolto.
Duplicati, copie e più pagine
Una sola marca da 2 euro per fattura, anche se composta da più pagine. Le copie non richiedono un’ulteriore imposta di bollo, se riportano che l’imposta è stata assolta sull’originale e i riferimenti del contrassegno.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per non sbagliare:
- La prestazione è sanitaria e rientra nell’esenzione IVA dell’art. 10, n. 18, D.P.R. 633/1972? Se sì, vai al passo successivo. Se no, l’IVA si applica e il bollo non serve.
- Importo totale documento è pari o superiore a 77,47 euro? Se sì, il bollo da 2 euro è dovuto. Se no, non serve.
- Documento cartaceo o elettronico? Cartaceo: applica contrassegno con data non successiva alla fattura e annota numero e dicitura in copia. Elettronico: attiva bollo virtuale nel file XML e versa con F24 alle scadenze.
- Vuoi addebitare il bollo al cliente? Inserisci riga separata “Imposta di bollo 2,00 euro – non soggetta a IVA”. Ricorda: nel forfettario entra nei ricavi.
- Hai sbagliato o dimenticato il bollo? Procedi al ravvedimento operoso, versando imposta e sanzione ridotta. Conserva la documentazione di regolarizzazione.
Sanzioni e regolarizzazioni
Omissioni o bollo con data errata
Se ometti l’imposta di bollo o la assolvi in modo irregolare, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 25 del D.P.R. 642/1972: dal 100% al 500% dell’imposta. Su un bollo di 2 euro, la sanzione va da 2 a 10 euro.
In caso di e-fatture con bollo virtuale non versato o versato in ritardo, si applicano le regole generali sulle sanzioni per tardivo od omesso versamento, con possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. La sanzione si riduce in base alla tempestività del ravvedimento.
Come mettersi in regola
Per fatture cartacee senza marca, acquista il contrassegno e regolarizza con richiesta di convalida presso l’ufficio competente, oppure versa l’imposta e la sanzione tramite i canali indicati dall’Agenzia delle Entrate. Conserva le prove del pagamento e annota la regolarizzazione sull’originale.
Per e-fatture, verifica nel cassetto fiscale il riepilogo dell’imposta di bollo dovuta. Se trovi differenze, integra l’importo e versa con F24, applicando il ravvedimento se necessario. Annota internamente la correzione.
Riferimenti normativi e prassi
Fonti utili da consultare
- D.P.R. 642/1972 e Tariffa, parte I, art. 13: disciplina dell’imposta di bollo su fatture.
- D.P.R. 642/1972, art. 8 e art. 25: obbligati in solido e sanzioni.
- D.P.R. 633/1972, art. 10, n. 18: esenzione IVA per prestazioni sanitarie.
- Codice civile, art. 2220: conservazione delle scritture e dei documenti per 10 anni.
- Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bollo sulle fatture elettroniche e codici tributo per F24.
Le norme sono consultabili su Normattiva. Le regole operative e gli aggiornamenti sulle scadenze e i codici tributo sono pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Per gli aspetti settoriali sanitari, verifica anche i comunicati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la documentazione sul Sistema Tessera Sanitaria.
| Scenario | Documento | Requisito bollo | Operatività e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Prestazione sanitaria esente IVA ≥ 77,47 euro | Fattura cartacea | Bollo 2 euro dovuto | Applica contrassegno sull’originale con data ≤ data fattura; indica numero e dicitura in copia; conserva 10 anni. |
| Prestazione sanitaria esente IVA ≥ 77,47 euro | Fattura elettronica (SdI) | Bollo 2 euro dovuto | Attiva bollo virtuale nel file XML; versa per trimestre con F24 usando i codici tributo dedicati entro le scadenze fissate dall’Agenzia. |
| Prestazione imponibile IVA (es. perizia medico-legale) | Cartacea o elettronica | Bollo non dovuto | Applica IVA secondo aliquota; verifica natura operazione; nessun bollo, anche oltre 77,47 euro. |
| Fattura esente IVA già emessa senza bollo | Cartacea o elettronica | Regolarizzazione | Cartacea: assolvi e annota, con eventuale sanzione art. 25 D.P.R. 642/1972. Elettronica: integra e versa con F24, ravvedimento operoso D.Lgs. 472/1997. |
FAQ
Devo applicare la marca da bollo su tutte le fatture mediche o solo oltre una certa soglia?
Solo quando l’importo totale della fattura è pari o superiore a 77,47 euro e l’operazione non è soggetta a IVA. La regola discende dalla Tariffa, parte I, art. 13, allegata al D.P.R. 642/1972. Le prestazioni sanitarie sono di norma esenti IVA per l’art. 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972, quindi molte fatture mediche superata la soglia richiedono il bollo. Se l’operazione è imponibile IVA, invece, il bollo non si applica, a prescindere dall’importo. Valuta sempre la natura della prestazione e poi verifica la soglia.
Come devo compilare la fattura cartacea per essere in regola con il bollo?
Applica il contrassegno adesivo da 2 euro sull’originale della fattura che resterà nei tuoi archivi. Assicurati che la data stampata sul contrassegno sia uguale o precedente alla data della fattura. Sulla copia destinata al cliente scrivi: “Imposta di bollo assolta sull’originale ai sensi del D.P.R. 642/1972. Contrassegno n. XXXXXXXX”. Conserva l’originale per 10 anni secondo l’art. 2220 del Codice civile. Se riaddebiti il bollo al cliente, inserisci una riga a piè di documento con l’importo di 2 euro, specificando che non è soggetto a IVA.
Cosa cambia se emetto fattura elettronica per una prestazione sanitaria?
Con la fattura elettronica non si usa la marca cartacea. Se l’operazione è non soggetta a IVA e supera la soglia di 77,47 euro, devi impostare il campo di bollo virtuale nel file XML. L’imposta viene poi versata periodicamente con modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti. Le scadenze e le eventuali soglie per il differimento sono stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda che per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche esistono regole specifiche sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria: verifica sempre la disciplina vigente al momento dell’emissione.
Posso far pagare al paziente i 2 euro della marca da bollo? Questo come incide sulle tasse?
Sì, puoi addebitare al paziente i 2 euro. Indicalo in una riga separata della fattura. L’addebito non è soggetto a IVA. Dal punto di vista fiscale, costituisce un ricavo. Nel regime forfettario i ricavi formano la base imponibile con il coefficiente di redditività, quindi anche i 2 euro incidono, mentre il costo del contrassegno non è deducibile analiticamente. Nei regimi ordinari l’addebito è un ricavo e il costo della marca è deducibile, con effetto tendenzialmente neutro. Scegli una prassi coerente e mantienila nel tempo per semplificare controlli e riconciliazioni.
Quali sono le sanzioni se dimentico la marca da bollo o la applico con data successiva alla fattura? Come posso rimediare?
Per omissione o irregolarità dell’imposta di bollo si applica la sanzione dell’art. 25 del D.P.R. 642/1972: dal 100% al 500% dell’imposta. Con un bollo da 2 euro, la sanzione va da 2 a 10 euro, oltre all’imposta dovuta. Per rimediare, procedi alla regolarizzazione: su fatture cartacee, assolvi l’imposta e annota la sanatoria; su e-fatture, integra e versa con F24. Puoi usare il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che riduce le sanzioni in base alla tempestività del pagamento. Conserva le ricevute e le note di regolarizzazione per eventuali controlli.
Se emetto più fatture lo stesso giorno per lo stesso paziente e ciascuna supera 77,47 euro, quante marche devo applicare?
Il bollo si applica per documento. Se emetti più fatture distinte, ognuna con importo pari o superiore a 77,47 euro e non assoggettata a IVA, su ciascuna è dovuta una marca da 2 euro. Se invece emetti un’unica fattura cumulativa con più prestazioni nello stesso documento, applichi una sola marca da 2 euro. Valuta sempre se conviene emettere un’unica fattura riepilogativa o più documenti separati, tenendo conto di adempimenti, chiarezza contabile e gestione del bollo.
