Marca da bollo in fattura: quando è obbligatoria e come si applica?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La marca da bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA oltre 77,47 euro. In e-fattura attiva il bollo virtuale e paga trimestralmente via F24 (codici 2521–2524). Sanzioni da 4 a 10 euro per fattura.

  • Regola base: bollo di 2 euro su fatture non soggette a IVA con totale documento superiore a 77,47 euro.
  • E-fattura: compila DatiBollo con BolloVirtuale=SI e ImportoBollo=2.00; puoi addebitare 2 euro al cliente come riga.
  • Versamento trimestrale con F24 codici 2521–2524; soglia 5.000 euro per eventuale rinvio; ravvedimento art. 13 D.Lgs. 472/1997.

Quando si applica la marca da bollo sulle fatture

La marca da bollo è un’imposta fissa di 2 euro. Si paga quando la fattura non riporta IVA e il totale documento supera 77,47 euro. Il totale è l’importo complessivo indicato in fattura.

Questa regola vale per chi emette fatture senza IVA. Esempi tipici: regime forfettario (regime che applica un’imposta sostitutiva al posto dell’IVA), prestazioni sanitarie esenti, operazioni non imponibili come alcune esportazioni.

La base giuridica è nel DPR 642/1972, Tariffa, parte I, art. 13, e nella Tabella allegato B che esenta dall’imposta di bollo gli atti soggetti a IVA. Consulta anche il DPR 633/1972 art. 10 (operazioni esenti) e art. 8–9 (non imponibili). Le norme sono reperibili su Normattiva e sui documenti dell’Agenzia delle Entrate.

Atti soggetti a IVA: niente bollo

Se la fattura contiene almeno una riga con IVA, non applichi il bollo. La tabella allegato B al DPR 642/1972 esenta dall’imposta di bollo le fatture per operazioni soggette a IVA.

Questa esenzione vale anche quando l’IVA non è addebitata in fattura per regole speciali. Esempi: reverse charge (inversione contabile) e split payment. L’operazione resta soggetta a IVA per legge, quindi il bollo non si applica.

Cosa entra nella soglia dei 77,47 euro

Conta il totale documento. Includi compensi, rivalsa previdenziale (ad esempio 4% o 2%), e spese riaddebitate che fanno parte del corrispettivo.

Di solito non conti le anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972. Sono somme pagate in nome e per conto del cliente e documentate. Includile solo se non sono vere anticipazioni ai sensi dell’art. 15.

Come applicare il bollo in fattura elettronica

Nella fattura elettronica devi attivare il “bollo virtuale”. Nel tracciato XML FatturaPA questo si indica nel blocco DatiBollo. Imposta BolloVirtuale su “SI” e ImportoBollo su “2.00”.

Molti software mostrano una casella “Assolve bollo” oppure “Marca da bollo da 2 euro”. Spunta la casella. Il Sistema di Interscambio rileva le fatture con bollo e calcola il totale da versare ogni trimestre.

Puoi addebitare al cliente i 2 euro. Inserisci una riga fuori campo IVA con descrizione “Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972 – € 2,00”. L’addebito non è soggetto a IVA.

Fattura mista: righe con IVA e righe senza IVA

Se il documento contiene almeno una riga con IVA, il bollo non si applica. Non splittare artificiosamente le fatture per far scattare o evitare il bollo: la numerazione e la coerenza contabile devono restare corrette.

Se emetti due documenti separati nello stesso giorno per lo stesso servizio, valuta la sostanza. Se hai separato impropriamente per eludere imposta o obblighi, corri rischi sanzionatori.

Come e quando si paga: F24 e portale Fatture e Corrispettivi

Per le e-fatture, paghi l’imposta di bollo in modo cumulato, per trimestre. Puoi usare il modello F24 oppure l’addebito diretto dal portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze ordinarie: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio dell’anno successivo (4°). Le scadenze derivano dal DM 17 giugno 2014 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Soglia da 5.000 euro: se il bollo dovuto per il 1° trimestre è inferiore a 5.000 euro, puoi pagarlo insieme al 2° entro il 30 settembre. Se la somma dei primi due trimestri resta sotto 5.000 euro, puoi rinviare al 3° e pagare entro il 30 novembre. La disciplina è nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che attuano il DM 17 giugno 2014.

Compilazione F24: codici tributo

Usa la sezione “Erario”. Codici tributo: 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Per sanzioni e interessi in ravvedimento: 2525 (sanzioni), 2526 (interessi). Anno di riferimento: l’anno del trimestre.

Importi a debito versati: inserisci il totale dovuto. Non compensare se non ne ricorrono le condizioni e non superare i limiti di compensazione. Verifica sempre il prospetto nel portale Fatture e Corrispettivi.

Sanzioni e come rimediare

Se ometti il bollo dovuto, si applica l’art. 25 del DPR 642/1972. La sanzione va dal doppio al quintuplo dell’imposta non assolta. Per il bollo da 2 euro, la sanzione va quindi da 4 a 10 euro a documento.

Puoi sanare con il ravvedimento operoso, art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Paghi l’imposta, gli interessi legali e una sanzione ridotta. La riduzione dipende dal ritardo.

Riduzioni tipiche: entro 30 giorni paghi 1/10 del minimo; entro 90 giorni 1/9; entro 1 anno 1/8; entro 2 anni 1/7; oltre 2 anni e prima del controllo 1/6. Usa i codici 2525 per la sanzione e 2526 per gli interessi.

Errori comuni che fanno scattare le sanzioni

Dimenticare il flag DatiBollo in e-fattura. Errato calcolo della soglia 77,47 euro. Addebito del bollo al cliente senza assolvimento virtuale. Mancato versamento alle scadenze trimestrali.

Per prevenire: controlla una checklist prima dell’invio, usa alert sulle scadenze, riconcilia il prospetto del portale con i tuoi registri e correggi subito con ravvedimento in caso d’errore.

Regola decisionale rapida

Se… allora…

Segui questi passaggi logici per decidere in pochi secondi.

  • La fattura contiene anche una sola riga con IVA? Allora il bollo non si applica.
  • La fattura non ha IVA e il totale supera 77,47 euro? Allora applica il bollo da 2 euro.
  • Operazione in reverse charge o split payment? È soggetta a IVA per legge, quindi niente bollo.
  • Fattura esente (ad esempio sanitaria) o non imponibile (export, art. 8–9) sopra 77,47 euro? Allora applichi il bollo.
  • Hai emesso una nota di credito che riduce l’importo sotto 77,47 euro? Valuta lo storno del bollo e l’eventuale rimborso secondo il DM 17 giugno 2014 e prassi dell’Agenzia.

Esempi pratici

Professionista in regime forfettario

Compenso 600 euro + 2 euro bollo addebitato al cliente = totale 602 euro. In e-fattura imposta DatiBollo e aggiungi la riga “Imposta di bollo € 2,00”. Pagherai il bollo nel trimestre.

Prestazione sanitaria esente

Fattura a privato per 100 euro, esente art. 10 DPR 633/1972. Totale 100 euro. Applica bollo da 2 euro. Se il totale fosse 70 euro, nulla è dovuto.

Fornitura con reverse charge

Fattura con inversione contabile. Non addebiti IVA, ma l’operazione è soggetta a IVA per legge. Non applichi il bollo. Inserisci la dicitura di legge sul reverse charge.

Esportazione art. 8

Fattura non imponibile da 1.200 euro a cliente extra-UE. Applica bollo da 2 euro. Puoi addebitarlo al cliente, ma resti tu obbligato al versamento trimestrale.

Nota di credito che annulla la fattura

Hai applicato il bollo su fattura da 200 euro e poi storni tutto. Chiedi il rimborso o la compensazione del bollo non dovuto secondo le regole del DM 17 giugno 2014 e le istruzioni dell’Agenzia.

Riferimenti normativi utili

DPR 642/1972: istituisce l’imposta di bollo; Tariffa, parte I, art. 13 per fatture e ricevute; Tabella allegato B, esenzione per atti soggetti a IVA. DPR 633/1972: IVA; art. 10 operazioni esenti; art. 8–9 non imponibili; art. 15 anticipazioni escluse.

DM 17 giugno 2014: modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e termini di versamento. D.Lgs. 127/2015: fatturazione elettronica. D.Lgs. 472/1997 art. 13: ravvedimento operoso. Consulta Normattiva e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per aggiornamenti.

Scenario Obbligo bollo (2 €) Impostazioni in e-fattura Versamento e codici F24 Note operative
Regime forfettario, parcella 500 € Sì (nessuna IVA, totale > 77,47 €) DatiBollo: SI; ImportoBollo: 2.00; riga “Imposta di bollo € 2,00” Trimestre di emissione; 2521–2524; anno di riferimento Addebito al cliente facoltativo; obbligo di versamento resta al cedente
Prestazione sanitaria esente art. 10 Sì se totale > 77,47 € Come sopra; indicare norma di esenzione in causale Scadenze: 31/5, 30/9, 30/11, 28/2 Conserva la documentazione sanitaria secondo le regole di privacy
Reverse charge edilizia No (atto soggetto a IVA per legge) Non attivare DatiBollo; inserire dicitura inversione contabile Nessun versamento bollo per il documento Verifica corretta natura IVA e codice Natura N6.x
Esportazione art. 8 non imponibile Sì se totale > 77,47 € DatiBollo: SI; indicare “non imponibile art. 8” F24 del trimestre con codice appropriato Ricorda oneri doganali e prova dell’uscita
Fattura con riga IVA e riga esente No (presenza di IVA nel documento) Non attivare DatiBollo Nessun F24 per bollo su questo documento Evita separazioni artificiose di prestazioni
Nota di credito totale su fattura con bollo Storno possibile TD04 con riferimento alla fattura originaria Richiesta rimborso/compensazione secondo DM 17/06/2014 Conserva nesso tra NC e fattura originaria

FAQ

1) Come calcolo correttamente la soglia dei 77,47 euro? Devo includere rivalsa previdenziale, ritenute e spese?

La soglia di 77,47 euro riguarda il totale del documento. Includi il compenso, la rivalsa previdenziale (ad esempio il 4% gestione separata o il 2% cassa professionale) e le spese che fanno parte del corrispettivo. La rivalsa è un onere a carico del cliente e incrementa il totale. Le ritenute d’acconto, quando presenti, non riducono il totale documento ai fini del bollo: incidono sul netto a pagare, non sul valore del documento. Le anticipazioni in nome e per conto del cliente, se reali e documentate ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972, di regola non si sommano alla base per valutare la soglia perché non sono corrispettivo. In pratica: se il totale in fattura supera 77,47 euro e non c’è IVA, applichi 2 euro di bollo, salvo il caso di operazioni soggette a IVA per legge (come il reverse charge). Questa lettura è coerente con il DPR 642/1972, Tariffa art. 13, e con il DPR 633/1972 art. 15.

2) Devo applicare la marca da bollo su fatture in reverse charge o in split payment, dato che non addebito l’IVA?

No. Anche se in fattura non indichi l’IVA, l’operazione resta soggetta a IVA per legge. La Tabella allegato B al DPR 642/1972 esenta dall’imposta di bollo gli atti soggetti a IVA. Nel reverse charge l’imposta è assolta dal cliente, nello split payment la P.A. versa l’IVA. In entrambi i casi non attivi il DatiBollo e non versi i 2 euro. Ricorda però di indicare in fattura la corretta dicitura normativa e il codice Natura IVA (serie N6.x per inversione contabile; N6.1–N6.9 a seconda del caso) o l’annotazione sullo split payment. Così mantieni la coerenza fiscale e riduci il rischio di sanzioni formali.

3) Come pago l’imposta di bollo sulle e-fatture e quali codici F24 devo usare? Posso rimandare il primo trimestre?

Hai due strade. La prima è l’addebito diretto dal portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema propone l’importo calcolato sulle fatture transitate con DatiBollo=SI, per trimestre. La seconda è il modello F24. Usa i codici tributo: 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Per ravvedimento: 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi). Le scadenze sono: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio. Se l’importo del 1° trimestre è inferiore a 5.000 euro, puoi pagarlo insieme al 2° entro il 30 settembre. Se la somma dei primi due trimestri resta sotto 5.000 euro, puoi rinviare al 3° e pagare entro il 30 novembre. Queste regole discendono dal DM 17 giugno 2014 e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Conserva sempre le ricevute di pagamento o l’esito dell’addebito per la tua contabilità.

4) Cosa succede se dimentico di mettere il bollo o pago in ritardo? Come funziona il ravvedimento operoso in pratica?

Se ometti il bollo dovuto, si applica l’art. 25 del DPR 642/1972. La sanzione varia dal doppio al quintuplo dell’imposta non assolta. Per il bollo da 2 euro, significa da 4 a 10 euro per documento. Puoi rimediare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Devi versare: l’imposta omessa (codici 2521–2524 in base al trimestre), gli interessi legali giorno per giorno (codice 2526) e la sanzione ridotta (codice 2525). Le riduzioni standard sono: 1/10 del minimo entro 30 giorni; 1/9 entro 90 giorni; 1/8 entro un anno; 1/7 entro due anni; 1/6 oltre due anni e prima di accertamento. Esempio: dovevi 40 euro di bollo e sei a 20 giorni dalla scadenza. Paghi 40 euro + interessi legali + sanzione 0,40 euro per fattura (1/10 di 4 euro), moltiplicata per il numero di documenti. Compila l’F24 in tre righi separati per imposta, sanzioni e interessi, con stesso anno di riferimento.

5) Come gestisco il bollo in casi particolari: fatture estere, note di credito e errori di applicazione?

Fatture verso estero: se non imponibili art. 8–9 DPR 633/1972 e superano 77,47 euro, il bollo è dovuto. Anche se addebiti 2 euro al cliente estero, l’obbligo di versamento resta tuo. Note di credito: se annulli integralmente una fattura con bollo, puoi chiedere rimborso o compensazione dell’imposta non dovuta seguendo il DM 17 giugno 2014 e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se riduci solo parzialmente l’importo, valuta se il documento originario restava sopra soglia; in generale il bollo resta dovuto se la fattura iniziale superava 77,47 euro. Errori di applicazione: se hai attivato il bollo per sbaglio su una fattura non dovuta (ad esempio documento con IVA), puoi chiedere il rimborso secondo le modalità previste dai provvedimenti dell’Agenzia. Conserva sempre la catena documentale (fattura, eventuale nota di variazione, istanza) per sostenere la tua richiesta. Le basi normative sono il DPR 642/1972 e il DM 17 giugno 2014, consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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