Marca da bollo con data successiva alla fattura: cosa succede?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Se la marca da bollo ha data successiva alla fattura, regolarizza prima possibile: imposta di 2 euro più sanzione ridotta. Dopo la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, pagherai imposta e sanzioni secondo l’avviso.

  • L’imposta di bollo si applica alle fatture non soggette o esenti IVA, sopra 77,47 euro.
  • Marca con data successiva: regolarizzi con ravvedimento prima dell’avviso; dopo, segui la comunicazione e versi con F24.
  • Per e-fatture, il bollo è virtuale e si paga a scadenze trimestrali tramite F24 generato in “Fatture e Corrispettivi”.

Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture e quando scatta

L’imposta di bollo è un tributo fisso che si applica su determinati atti e documenti. Sulle fatture si paga quando non c’è IVA e l’importo supera 77,47 euro.

Per “non c’è IVA” intendiamo due casi: fattura esente (ad esempio prestazioni sanitarie) oppure fattura non soggetta (ad esempio regime forfettario, che è un regime agevolato con imposta sostitutiva al posto dell’IVA). In entrambi i casi la soglia è 77,47 euro per documento.

Base normativa: Decreto del Presidente della Repubblica 642/1972 (imposta di bollo) e Tariffa allegata; per l’IVA, Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 (articolo 10 per le esenzioni, articolo 17 per il reverse charge). Consulta i testi su Normattiva.

Quando il bollo non si paga

Non applichi il bollo quando la fattura è con IVA. Questo perché l’imposta di bollo non si cumula con l’IVA sullo stesso documento.

Non applichi il bollo neppure quando l’operazione è in reverse charge. Il reverse charge è il “giro” dell’IVA al cliente, che la calcola lui. In questo caso, niente bollo.

Infine, non applichi il bollo se l’importo totale della fattura (compresi eventuali rimborsi non documentati) è uguale o inferiore a 77,47 euro.

Marca da bollo con data successiva alla fattura: cosa significa davvero

Nelle fatture cartacee si usa il contrassegno (la “marca” fisica) da 2 euro. Deve avere data uguale o precedente alla data della fattura. Se la data della marca è successiva, l’imposta risulta assolta in ritardo.

Con la fattura elettronica non c’è marca fisica. Indichi “bollo: SÌ” nel file XML e versi il bollo in via virtuale con F24, su base trimestrale. Qui l’errore tipico non è la “data della marca”, ma la mancata indicazione del bollo dovuto o il versamento tardivo.

Base normativa e prassi: DPR 642/1972 (imposta di bollo), Decreto MEF 17 giugno 2014 sull’assolvimento del bollo in modo virtuale, provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi. Consulta i riferimenti su Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate.

Prima che arrivi la comunicazione dell’Agenzia

Se ti accorgi dell’errore prima di ogni comunicazione, regolarizza spontaneamente con il ravvedimento operoso. Il ravvedimento è uno sconto di sanzioni se paghi e sistemi da solo.

In pratica, per una fattura cartacea con marca postdatata: versi l’imposta dovuta (2 euro) e una sanzione ridotta calcolata secondo l’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997 (ravvedimento operoso). La misura dipende dal ritardo. Più sei rapido, meno paghi.

Per la fattura elettronica: se non hai indicato il bollo o hai versato in ritardo, puoi ravvederti versando l’imposta e la sanzione ridotta per tardivo versamento (articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997) con le riduzioni dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997.

Dopo che arriva la comunicazione dell’Agenzia

Se ricevi la comunicazione, segui le istruzioni e paga con il modello F24 allegato. Trovi già importi, periodi e codici tributo.

La comunicazione può riguardare: bollo non indicato su e-fatture che lo richiedevano, oppure bollo indicato ma non versato. In genere, l’Agenzia richiede l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte se paghi entro i termini indicati nella comunicazione.

Per le fatture cartacee irregolari (marca con data successiva o non apposta), in caso di contestazione si applicano le sanzioni previste dal DPR 642/1972 per l’imposta di bollo. La quantificazione effettiva dipende dalla fattispecie concreta e dai tempi di regolarizzazione.

Come si paga: canali e codici

Puoi pagare in banca, in ufficio postale o con F24. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per le e-fatture contiene l’F24 precompilato. In alternativa, puoi generarlo dalla tua area riservata in “Fatture e Corrispettivi”.

Per il bollo sulle fatture elettroniche si usano codici tributo dedicati per trimestre e per sanzioni/interessi. Trovi i codici aggiornati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e nell’area riservata, che li propone in automatico.

Scadenze tipiche per il bollo e-fatture: per il 1° trimestre entro il 31 maggio; 2° entro il 30 settembre; 3° entro il 30 novembre; 4° entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Possibili differimenti se l’importo è contenuto, come da decreti MEF e provvedimenti AE vigenti.

Chi paga se il bollo non è stato assolto

L’obbligo principale è di chi emette la fattura. Se non lo fa, è responsabile in solido anche il cliente. “In solido” vuol dire che l’Agenzia può rivolgersi a uno o all’altro per riscuotere.

Il cliente può regolarizzare entro 15 giorni dalla ricezione della fattura, versando l’imposta e le eventuali sanzioni. È una tutela per chi riceve una fattura non in regola.

Base normativa: articolo 22 del DPR 642/1972 sulla responsabilità in solido. Consulta il testo su Normattiva.

Regola decisionale rapida

Se la fattura è cartacea e la marca ha data successiva

– Ti sei accorto ora, nessuna comunicazione dell’Agenzia: regolarizza con ravvedimento operoso. Versa 2 euro di imposta per documento e la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.

– Hai ricevuto comunicazione: paga quanto indicato (imposta, interessi, sanzioni) con l’F24 allegato entro la scadenza.

Se la fattura è elettronica

– Hai dimenticato il bollo o lo hai indicato ma non versato: entra in “Fatture e Corrispettivi”, visualizza l’elenco, genera l’F24 e paga. Se sei nei termini, puoi applicare ravvedimento e ridurre le sanzioni.

– Hai ricevuto comunicazione: paga con l’F24 precompilato. Verifica se puoi beneficiare della riduzione per adempimento entro i termini dell’avviso.

Passo-passo: come sistemare senza errori

Fattura cartacea con marca postdatata

1) Verifica che la fattura rientri effettivamente tra i casi con bollo dovuto: esente o non soggetta IVA e oltre 77,47 euro.

2) Prepara la regolarizzazione: se possibile, acquista un nuovo contrassegno da 2 euro e annota a margine la regolarizzazione, oppure versa l’imposta e la sanzione con modalità indicate dall’ufficio competente. Conserva ricevute e note interne.

3) Applica il ravvedimento operoso: calcola la sanzione ridotta in base ai giorni trascorsi (articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997) e versa. Chiedi all’ufficio locale le modalità pratiche per i documenti cartacei.

Fattura elettronica con bollo errato o non versato

1) Accedi a “Fatture e Corrispettivi” e apri la sezione “Pagamento imposta di bollo su e-fatture”. Troverai l’elenco delle fatture con bollo dovuto.

2) Se manca l’indicazione, il sistema può proporti l’integrazione. Se il versamento è tardivo, genera l’F24 con imposta, sanzioni e interessi.

3) Versa entro la scadenza del trimestre o quella indicata nella comunicazione. Se sei in ritardo ma non hai ancora ricevuto comunicazione, valuta il ravvedimento per ridurre le sanzioni.

Errori ricorrenti e come evitarli

Somme escluse o incluse nel calcolo della soglia

La soglia di 77,47 euro riguarda l’importo del documento. Attenzione ai rimborsi spese: se sono “non documentati”, possono concorrere alla soglia. Se sono “documentati” con fattura intestata al cliente, di solito non concorrono.

Reverse charge e bollo

Con il reverse charge non si applica il bollo, perché l’operazione è soggetta a IVA in modo particolare. Riferimento: articolo 17 del DPR 633/1972.

Note di credito

La nota di credito che rettifica una fattura senza IVA non richiede bollo, salvo casi particolari. Verifica sempre la natura dell’operazione originaria e l’importo finale dopo la rettifica.

Fatture con più operazioni

Se la fattura contiene voci con e senza IVA, di regola non applichi il bollo perché l’IVA è presente. Valuta l’impostazione corretta delle righe per evitare errori.

Regime forfettario

In forfettario l’IVA non si applica. Quindi, se la fattura è oltre 77,47 euro, il bollo è dovuto. Inserisci la dicitura in fattura e, se elettronica, indica “bollo: SÌ”. Base normativa: Legge 190/2014 (commi 54-89). Consulta il testo su Normattiva.

Riferimenti normativi e prassi utili

– DPR 642/1972: imposta di bollo, obblighi, sanzioni e responsabilità in solido. Tariffa allegata per la soglia di 77,47 euro. Fonte: Normattiva.

– DPR 633/1972: IVA, esenzioni (articolo 10) e reverse charge (articolo 17). Fonte: Normattiva.

– Decreto MEF 17 giugno 2014: assolvimento del bollo in modo virtuale sulle fatture elettroniche. Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

– Decreti e provvedimenti AE su scadenze e codici tributo del bollo e-fatture. Fonte: Agenzia delle Entrate, area Fatture e Corrispettivi.

– D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997: sanzioni e ravvedimento operoso per tardivo versamento e altre violazioni tributarie. Fonte: Normattiva.

Scenario Che cosa devi verificare Cosa pagare per regolarizzare Tempistiche e canale
Fattura cartacea con marca da bollo datata dopo la fattura (accorto prima di comunicazione AE) Presupposti del bollo (no IVA, oltre 77,47 euro); data marca rispetto alla data fattura Imposta 2 euro per documento + sanzione ridotta con ravvedimento operoso (calcolata in base ai giorni di ritardo) Subito; pagamento in banca/posta secondo indicazioni ufficio AE competente; conserva ricevute
Fattura cartacea con marca assente o postdatata (dopo comunicazione AE) Contenuto della comunicazione (imposta, interessi, sanzioni) e termini Imposta 2 euro per documento + sanzioni e interessi come da comunicazione Entro la scadenza indicata; paga con F24 allegato alla comunicazione
E-fattura con bollo dovuto non indicato Elenco in “Fatture e Corrispettivi”; verifica quali fatture richiedono il bollo Imposta dovuta + eventuale sanzione/integrazione; puoi ravvederti se non è arrivata la comunicazione Entro scadenze trimestrali; genera F24 dall’area riservata e paga in banca o online
E-fattura con bollo indicato ma non versato entro la scadenza Importo trimestrale non versato; eventuale comunicazione AE Imposta dovuta + interessi + sanzione per tardivo versamento (riducibile con ravvedimento) Al più presto; utilizza F24 con codici tributo dedicati; se comunicazione, rispetta i termini indicati

FAQ

La marca da bollo con data successiva rende nulla la fattura?

No, la fattura non diventa nulla. L’errore riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo, non la validità dell’operazione. La fattura resta valida ai fini fiscali e civilistici, ma l’imposta risulta assolta in ritardo. Devi regolarizzare versando l’imposta dovuta e la sanzione. Se intervieni prima della comunicazione dell’Agenzia, puoi applicare il ravvedimento operoso e ridurre molto la sanzione. Se l’Agenzia ti ha già scritto, segui l’avviso e paga entro i termini per beneficiare delle riduzioni previste.

Quanto pago esattamente se mi ravvedo su una marca postdatata?

Paghi l’imposta di 2 euro per ciascuna fattura interessata, più una sanzione ridotta. La sanzione dipende dai giorni di ritardo, in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Prima paghi, meno spendi. A titolo esemplificativo: entro 14 giorni la riduzione è molto ampia; oltre 30 o 90 giorni le riduzioni diminuiscono. Per fissare l’importo corretto, puoi chiedere all’ufficio competente o usare i calcolatori disponibili nei gestionali fiscali, sempre ancorando il calcolo alle percentuali di legge del ravvedimento.

Con la fattura elettronica esiste ancora il problema della “data della marca”?

No, perché non c’è una marca fisica. Il rischio, con l’e-fattura, è non indicare il bollo quando dovuto o non versarlo entro la scadenza trimestrale. L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati e, se rileva bollo non assolto, invia una comunicazione con l’elenco delle e-fatture interessate e l’F24 precompilato. Puoi anche prevenire l’avviso: accedi a “Fatture e Corrispettivi”, controlla i prospetti di bollo e versa spontaneamente imposta, interessi e sanzioni ridotte con ravvedimento.

Chi paga il bollo se l’emittente non lo ha assolto?

Per legge sono responsabili in solido sia l’emittente sia il cliente. Significa che l’Agenzia può richiedere il pagamento a uno dei due. Se sei il cliente e ricevi una fattura senza bollo dovuto, puoi regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento, versando l’imposta e le eventuali sanzioni. Questa regola tutela entrambe le parti e consente di rimettere in regola i documenti in tempi rapidi. Riferimento: articolo 22 del DPR 642/1972, consultabile su Normattiva.

In quali casi il bollo non si applica anche se la fattura è senza IVA?

Ci sono due esclusioni frequenti: il reverse charge e gli importi pari o inferiori a 77,47 euro. Con il reverse charge l’operazione è comunque “in ambito IVA”, quindi il bollo non si applica. Se l’importo della fattura è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non è dovuto per espressa previsione della Tariffa allegata al DPR 642/1972. Attenzione ai rimborsi spese: se sono non documentati, possono far superare la soglia e far scattare il bollo. Se sono documentati e intestati al cliente, di norma non concorrono alla soglia.

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