Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’esterometro non esiste più: per operazioni con soggetti esteri si usa lo SdI. Vendi con fattura elettronica (codice destinatario XXXXXXX). Per acquisti esteri invii documenti TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo.
- Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica via SdI dal 1° luglio 2022 (art. 1, D.Lgs. 127/2015, come modificato).
- Vendite a esteri: e-fattura con “XXXXXXX”, natura IVA corretta e diciture normative; forfettario indica la non applicazione IVA.
- Acquisti da esteri: invio TD17/TD18/TD19 via SdI entro il 15 del mese successivo; sanzione art. 11, D.Lgs. 471/1997.
Cosa è cambiato e cosa devi fare oggi
Dal 1° luglio 2022 non devi più inviare l’esterometro. Devi invece trasmettere allo SdI le fatture verso clienti esteri e i documenti di integrazione/autofattura per acquisti da fornitori esteri. La base normativa è l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dal D.L. 146/2021 convertito in Legge 215/2021. Le regole tecniche sono definite dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dalle Specifiche tecniche del Sistema di Interscambio.
Se sei in regime forfettario, la fattura elettronica è obbligatoria: prima solo sopra certe soglie, poi per tutti dal 1° gennaio 2024 (art. 18, D.L. 36/2022, convertito in Legge 79/2022). Il forfettario è un regime fiscale semplificato che non applica l’IVA in fattura e paga un’imposta sostitutiva.
Per vendite a esteri emetti una normale e-fattura XML e la invii allo SdI. Per acquisti da esteri crei e invii documenti tipo TD17, TD18 o TD19 allo SdI. Non usi più modelli “esterometro”.
Fatture verso clienti esteri: dati, codici e diciture
Dati obbligatori e codice destinatario
Per una vendita a un soggetto estero compila la fattura elettronica con:
- Numerazione progressiva e data.
- Dati anagrafici tuoi e del cliente (se il cliente ha partita IVA estera, inseriscila nel campo dedicato).
- Codice destinatario: “XXXXXXX” (sette X), riservato a controparti non gestite da SdI.
- Descrizione chiara del bene o servizio.
- Corrispettivo e valuta (puoi usare valuta estera; l’IVA, se dovuta, va indicata in euro).
- Eventuali riferimenti (ordine, contratto, incoterms, ecc.).
Lo SdI può restituire “Impossibile recapitare” per soggetti non raggiungibili. Non è un errore: la fattura è emessa e valida, conservane la ricevuta di consegna o di impossibilità.
Nature IVA da usare nelle vendite estere
La “natura IVA” spiega perché non applichi l’IVA italiana. Le più comuni, secondo le Specifiche tecniche SdI, sono:
- N3.2 per cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (art. 41, D.L. 331/1993).
- N3.1 per esportazioni fuori UE (art. 8, DPR 633/1972).
- N2.1 per servizi non soggetti per mancanza del presupposto territoriale verso soggetti passivi esteri (artt. 7-ter e seguenti, DPR 633/1972).
- N2.2 per operazioni non soggette in altri casi; spesso usata dai forfettari con dicitura di legge.
- N3.3 per cessioni verso San Marino non imponibili secondo gli accordi vigenti.
Scelta errata della natura può comportare sanzioni e rilavorazioni contabili. Valuta sempre il luogo di tassazione (regole territorialità IVA).
Forfettari: come compilare la fattura estera
Nel forfettario non applichi l’IVA. Indica “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014” (il comma 58 richiama l’esclusione IVA). Usa normalmente la natura N2.2 e inserisci la dicitura normativa nel campo Causale.
Se vendi un servizio a un’azienda UE, di regola non applichi IVA italiana per territorialità. Se vendi beni spediti in UE, valuta se si tratta di cessione intracomunitaria (N3.2) con obblighi VIES oppure di vendite a distanza con OSS.
Acquisti da fornitori esteri: integrazione e autofattura elettronica
Quando usare TD17, TD18, TD19
- TD17: servizi ricevuti da soggetti esteri (UE o extra-UE). È l’autofattura per inversione contabile ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972.
- TD18: acquisto intracomunitario di beni. È il documento di integrazione/autofattura per acquisti da operatori UE.
- TD19: acquisto di beni da soggetto estero con beni già presenti in Italia (reverse charge interno ex art. 17, comma 2, secondo periodo, DPR 633/1972).
Non emetti e-fattura per importazioni extra-UE: l’IVA si paga in dogana e la prova è la bolletta doganale. Per esportazioni extra-UE emetti e-fattura N3.1, la prova è la dichiarazione doganale di esportazione.
Termini e registrazioni IVA
Invia TD17/TD18/TD19 allo SdI entro il 15 del mese successivo a:
- Ricezione della fattura estera (per i servizi: anche al momento di pagamento se manca fattura, secondo art. 6 DPR 633/1972).
- Effettuazione dell’operazione per i beni (regola di realizzo ex art. 39, D.L. 331/1993).
Se sei in regime ordinario, con TD17/18/19 applichi il reverse charge: addebiti e detrai la stessa IVA nello stesso periodo, se detraibile.
Se sei in forfettario, emetti comunque il TD17/18/19 quando previsto e versi l’IVA dovuta senza diritto a detrazione. La base è l’art. 17, DPR 633/1972. Verifica la tua iscrizione VIES per gli scambi intracomunitari.
Scadenze, sanzioni e conservazione
Scadenze di emissione e invio
- Fattura immediata: invio entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, DPR 633/1972).
- Fattura differita: invio entro il 15 del mese successivo, se supportata da DDT o documento equipollente.
- TD17/TD18/TD19: invio entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione.
Sanzioni
Per omissioni o errori nelle trasmissioni delle operazioni transfrontaliere si applica l’art. 11, D.Lgs. 471/1997: 2 euro per fattura, massimo 400 euro per mese; 1 euro, massimo 200 euro se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza corretta.
Conservazione elettronica
Conserva le fatture e i documenti TD in modalità conforme per 10 anni (art. 2220 c.c. e art. 39, DPR 633/1972). La conservazione a norma garantisce integrità, autenticità e leggibilità nel tempo.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per scegliere documento, natura e scadenza:
- Se vendi a un cliente con sede fuori Italia:
- È un bene spedito in UE con cliente soggetto IVA? Fattura TD01, natura N3.2, codice “XXXXXXX”. Verifica VIES. Scadenza: 12 giorni (o 15 mese successivo se differita).
- È un bene esportato fuori UE? TD01, natura N3.1, “XXXXXXX”. Conserva prova doganale.
- È un servizio a soggetto passivo estero? TD01, natura N2.1, “XXXXXXX”.
- Se sei forfettario: TD01 con natura N2.2 e dicitura Legge 190/2014, salvo casi di non imponibilità specifici (N3.x).
- Se acquisti da un fornitore estero:
- Servizi da estero (UE o extra-UE): TD17. Scadenza: 15 del mese successivo. Reverse charge.
- Beni da UE: TD18. Scadenza: 15 del mese successivo. Reverse charge.
- Beni da estero già in Italia: TD19. Scadenza: 15 del mese successivo. Reverse charge.
- Import extra-UE: niente e-fattura; usa bolletta doganale.
- Errore o ritardo? Trasmetti al più presto: entro 15 giorni dalla scadenza dimezzi la sanzione.
Casi particolari 2026
San Marino
Per scambi con San Marino vige l’interscambio elettronico e specifiche regole di non imponibilità. Usa natura N3.3 per cessioni non imponibili e rispetta i controlli dell’Ufficio Tributario sammarinese. La disciplina deriva dagli accordi bilaterali recepiti e dai Provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
E-commerce, OSS e IOSS
Se vendi a consumatori UE tramite vendite a distanza e aderisci a OSS, versi l’IVA nel paese del consumatore tramite sportello unico (D.Lgs. 83/2021, attuazione riforma e-commerce UE). In fattura elettronica valuta l’indicazione della natura coerente e conserva la quadratura con le dichiarazioni OSS. Per importazioni fino a 150 euro con IOSS, l’IVA è riscossa in dogana secondo il codice IOSS. In questi casi non emetti TD17/18/19 per l’IVA già assolta correttamente.
Valuta estera e cambio
Puoi fatturare in valuta estera. Indica la valuta nel campo Divisa. Se l’IVA è dovuta in Italia, indica anche l’imponibile e l’imposta in euro usando il cambio di riferimento pubblicato (normativa IVA nazionale: art. 13 DPR 633/1972 e prassi). Mantieni in contabilità il tasso usato.
Scarti SdI e “Impossibile recapitare”
Uno scarto è un rifiuto tecnico per errori formali: in questo caso la fattura non esiste e va reinviata corretta. “Impossibile recapitare” non è scarto: la fattura è valida e si considera emessa; invia copia al cliente con altri canali e conserva la ricevuta SdI.
Fonti normative essenziali
- D.Lgs. 127/2015, art. 1: fatturazione elettronica e trasmissione dati delle operazioni transfrontaliere.
- D.L. 146/2021, convertito in Legge 215/2021: estensione obblighi e superamento dell’esterometro tradizionale.
- DPR 633/1972, artt. 17, 21, 39: inversione contabile, fatturazione e conservazione.
- D.Lgs. 471/1997, art. 11: sanzioni per omessa o errata trasmissione.
- D.L. 36/2022, art. 18, convertito in Legge 79/2022: obbligo e-fattura per i forfettari.
- D.L. 331/1993, artt. 38-47: operazioni intracomunitarie di beni.
- Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su SdI e Specifiche tecniche pubblicati sui canali istituzionali e su Normattiva.
- Accordi Italia–San Marino e relativi Decreti/Provvedimenti attuativi.
| Scenario | Documento da inviare via SdI | Natura/Codici | Termine | Requisiti/Note operative | Riferimenti e sanzioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendita servizi a soggetto passivo estero (UE o extra-UE) | Fattura elettronica TD01 | N2.1 (territorialità art. 7-ter e seguenti) | 12 giorni (o 15 mese successivo se differita) | Codice destinatario “XXXXXXX”; indicare partita IVA estera se disponibile; nessuna IVA italiana | DPR 633/1972 artt. 7-ter e 21; sanzioni art. 11 D.Lgs. 471/1997 |
| Cessione intracomunitaria di beni a soggetto IVA UE | Fattura elettronica TD01 | N3.2 | 12 giorni (o 15 mese successivo se differita) | Verifica VIES; prova di trasporto; codice “XXXXXXX” | D.L. 331/1993 art. 41; sanzioni art. 11 D.Lgs. 471/1997 |
| Acquisto servizi da fornitore estero | TD17 (autofattura) | N6 (reverse charge) secondo specifiche tecniche | Entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione | Cliente italiano integra l’IVA; forfettari versano IVA senza detrazione | DPR 633/1972 art. 17, c. 2; sanzioni art. 11 D.Lgs. 471/1997 |
| Acquisto beni da fornitore UE | TD18 (integrazione/autofattura) | N6 (reverse charge intracomunitario) | Entro il 15 del mese successivo all’operazione | Richiede iscrizione VIES; integra imponibile e IVA | D.L. 331/1993 artt. 38-46; sanzioni art. 11 D.Lgs. 471/1997 |
| Acquisto beni da fornitore extra-UE già in Italia | TD19 (autofattura) | N6 (reverse charge interno) | Entro il 15 del mese successivo all’operazione | Verifica che i beni fossero in Italia; nessuna bolletta doganale | DPR 633/1972 art. 17, c. 2; sanzioni art. 11 D.Lgs. 471/1997 |
| Esportazione extra-UE | Fattura elettronica TD01 | N3.1 | 12 giorni (o 15 mese successivo se differita) | Prova doganale (MRN); “XXXXXXX” | DPR 633/1972 art. 8; controlli doganali |
FAQ
Devo ancora inviare l’esterometro per le fatture estere 2026?
No. L’esterometro come comunicazione separata non esiste più dal 1° luglio 2022. Oggi comunichi le operazioni estere direttamente allo SdI. Per vendite a soggetti esteri emetti una fattura elettronica TD01 con codice destinatario “XXXXXXX” e natura IVA corretta. Per acquisti da soggetti esteri invii documenti TD17/TD18/TD19 secondo il tipo di operazione. Le basi sono l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dal D.L. 146/2021, e i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Se hai salti di periodo, regolarizza e trasmetti quanto prima: entro 15 giorni dalla scadenza applichi la sanzione ridotta prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.
Come compilo una e-fattura a un cliente extra-UE che non ha partita IVA?
Emetti una fattura elettronica normale (TD01) e indica i dati anagrafici completi del cliente. Nel campo partita IVA lascia vuoto se si tratta di privato. Usa il codice destinatario “XXXXXXX”. Scegli la natura IVA in base alla territorialità: ad esempio, per servizi generici a privati extra-UE l’imposta può essere dovuta in Italia o all’estero a seconda della regola specifica (artt. 7-septies e seguenti, DPR 633/1972). Per la vendita di beni esportati, usa N3.1 e conserva la prova doganale. Invia sempre la fattura allo SdI entro i termini. Se lo SdI segnala “Impossibile recapitare”, la fattura è comunque valida: trasmetti copia al cliente via email o altro canale e archivia la ricevuta SdI.
Sono in regime forfettario: devo inviare TD17/TD18/TD19 per acquisti esteri?
Sì, quando ricorrono i presupposti dell’inversione contabile. Il forfettario non applica l’IVA in vendita, ma per servizi ricevuti da soggetti esteri (TD17) e per acquisti intracomunitari di beni (TD18) o beni di estero già in Italia (TD19) deve emettere il documento elettronico e, se l’operazione è imponibile, versare l’IVA senza diritto a detrazione (art. 17, DPR 633/1972). Il termine è il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione. Verifica anche l’eventuale obbligo di iscrizione al VIES per operazioni intracomunitarie. Se ometti o ritardi, si applicano le sanzioni dell’art. 11, D.Lgs. 471/1997.
Quali sono gli errori più comuni nelle fatture estere e come evitarli?
Gli errori ricorrenti sono: scelta sbagliata della natura IVA (ad esempio N2.1 al posto di N3.2), uso errato del codice destinatario (diverso da “XXXXXXX”), mancato invio dei TD entro il 15 del mese successivo, confusione tra importazioni (bolletta doganale, niente e-fattura) e acquisti UE (TD18), mancata prova del trasporto per cessioni intracomunitarie. Per evitarli: mappa l’operazione (bene/servizio, UE/extra-UE, soggetto passivo/privato), applica la “Regola decisionale rapida” indicata, compila i campi obbligatori, verifica VIES prima delle cessioni UE, conserva la documentazione di supporto (DDT, CMR, MRN). In caso di scarto SdI, correggi e reinvia; se “Impossibile recapitare”, conserva la ricevuta e invia copia al cliente con canali alternativi.
Posso fatturare in valuta estera e come gestisco il cambio in e-fattura?
Sì. Indica la valuta nel campo Divisa del tracciato XML e valorizza gli importi nella valuta prescelta. Se l’IVA è dovuta in Italia, devi indicare imponibile e imposta anche in euro. Usa il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione secondo i criteri fiscali applicabili (normativa IVA nazionale e prassi dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai cambi pubblicati da autorità ufficiali). Mantieni in contabilità il tasso usato e la fonte. Questo garantisce coerenza tra fatture, liquidazioni IVA e dichiarazioni.
