Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva al 15% (5% per start-up), senza IVA e con reddito calcolato in modo forfettario. Vale fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
- Limiti chiave: 85.000 euro per restare nel regime; fuoriuscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno (Legge 197/2022).
- Aliquota: 15% standard; 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” (Legge 190/2014).
- Obblighi: e-fattura per tutti dal 2024 (DL 36/2022, conv. in Legge 79/2022); imposta di bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro.
Che cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’unica imposta sostitutiva. Non applichi IVA in fattura. Hai contabilità semplificata.
La base imponibile non usa i costi reali. Si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi. “Coefficiente di redditività” significa percentuale fissa che trasforma i ricavi in reddito imponibile, diversa per settore ATECO (allegato alla Legge 190/2014).
Il regime si applica finché resti entro i limiti e non scattano cause di esclusione. La normativa base è nella Legge 190/2014, più modifiche successive (Legge 145/2018 e Legge 197/2022). Le fonti ufficiali sono consultabili su Normattiva e sui documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Aliquote: 15% standard e 5% “start-up”
Applichi il 15% sulla base imponibile. Puoi scendere al 5% per i primi 5 anni se:
– non hai esercitato attività nei 3 anni precedenti;
– l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui;
– se prosegui attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non superavano i limiti del forfettario.
Queste condizioni sono previste dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 e prassi Agenzia delle Entrate (ad esempio circolare 9/E del 2019).
Determinazione del reddito e principio di cassa
Il reddito imponibile si calcola così: ricavi/compensi incassati x coefficiente di redditività. “Principio di cassa” significa che contano solo gli incassi ricevuti nell’anno, non le fatture emesse e non pagate.
Dal reddito così calcolato sottrai solo i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno. Non deduci altri costi reali. Non detrai IVA sugli acquisti perché non applichi IVA sulle vendite.
I coefficienti sono elencati nell’allegato alla Legge 190/2014 e nelle istruzioni del modello Redditi PF (quadro LM). Verificali in base al tuo codice ATECO.
IVA, ritenute e adempimenti
Non addebiti IVA ai clienti. Indichi in fattura la norma di esenzione (regime forfettario). Non subisci ritenute d’acconto sui compensi ricevuti, se dichiari in fattura la relativa esclusione (comma 67, Legge 190/2014).
Se paghi stipendi, operi le ritenute come sostituto d’imposta per i dipendenti. Se non hai dipendenti, di norma non operi ritenute su professionisti terzi, secondo la disciplina del forfettario.
L’imposta di bollo di 2 euro è dovuta per fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Si paga trimestralmente tramite F24 o addebito sul cassetto fiscale, secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti di accesso e permanenza
Soglia 85.000 euro e uscita immediata a 100.000
Puoi restare nel regime se i ricavi/compensi dell’anno non superano 85.000 euro. Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000, esci dal regime l’anno successivo.
Se superi 100.000 euro in corso d’anno, scatta l’uscita immediata. Da quella operazione in poi applichi l’IVA e il regime ordinario per il resto dell’anno. Questa regola deriva dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’anno di apertura non si riproporziona la soglia a mesi. L’accesso non richiede verifiche sul “precedente anno” perché non esiste. Conta però la soglia per verificare eventuale uscita l’anno successivo o immediata se superi 100.000.
Redditi da lavoro dipendente o pensione: limite 30.000 euro
Se nel periodo d’imposta precedente hai avuto redditi da lavoro dipendente o pensione oltre 30.000 euro, non puoi accedere o restare nel forfettario, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.
Tradotto: se hai un lavoro dipendente attivo e la tua RAL supera 30.000 euro, il regime non è applicabile. Se il rapporto cessa, la causa di esclusione viene meno. Base normativa: articolo 1, comma 57, Lettera d-bis, Legge 190/2014 e prassi Agenzia delle Entrate.
Valuta sempre il dato del CUD/Certificazione Unica e la situazione del rapporto alla data di accesso o permanenza.
Rapporti con ex datore di lavoro e “prevalenza”
Non puoi usare il forfettario se svolgi l’attività prevalentemente verso il tuo datore di lavoro attuale o verso chi ti ha occupato nei due anni precedenti (o soggetti a essi riconducibili).
“Prevalentemente” in pratica significa oltre il 50% dei compensi. È una soglia operativa utile per evitare la riqualificazione in “falsa partita IVA”. Regola: diversifica i clienti e attendi due anni prima di collaborare in modo prevalente con l’ex datore.
Fonte: Legge 190/2014 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio circolare 9/E del 2019).
Spese per personale e collaboratori: tetto 20.000 euro complessivi
Se superi 20.000 euro lordi di spese annue complessive per lavoro dipendente, collaboratori, co.co.co., lavoro accessorio e familiari coadiuvanti, perdi l’accesso o la permanenza nel forfettario.
“Complessivi” vuol dire somma totale, non per singola persona. Tieni un controllo puntuale dei costi di personale. Valuta contratti e tempi per non superare il limite.
Riferimento: articolo 1, comma 54 e seguenti, Legge 190/2014.
Partecipazioni societarie e altre esclusioni
Se partecipi a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, non puoi adottare il forfettario.
Se detieni, direttamente o indirettamente, il controllo di una SRL che svolge attività riconducibile alla tua e traete vantaggi fiscali, scatta l’esclusione. Attenzione alle strutture societarie “a specchio”.
Altre esclusioni: uso di regimi IVA speciali (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, ecc.), residenza fiscale estera salvo residenti in UE/SEE che producono almeno il 75% del reddito in Italia. Fonti: Legge 190/2014, istruzioni AE, Normattiva.
Contributi previdenziali: come funzionano
Artigiani e commercianti (INPS IVS)
Paghi contributi fissi minimi e contributi variabili sul reddito eccedente il minimale. Se aderisci al forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS. È un’agevolazione su domanda all’INPS.
Il reddito previdenziale, in genere, coincide con quello fiscale forfettario. Sottrai i contributi versati dalla base imponibile prima di applicare l’imposta sostitutiva.
Fonti: circolari INPS annuali e Legge 190/2014.
Professionisti senza Cassa (Gestione Separata INPS)
Versi aliquote sulla base dei compensi incassati. Non hai riduzione del 35%. Il contributo segue il principio di cassa.
Questi contributi sono integralmente deducibili dal reddito forfettario. Ricorda acconti e saldi con F24 alle scadenze ordinarie.
Consulta le circolari INPS e il portale del Ministero del Lavoro per aliquote aggiornate.
Professionisti con Cassa ordinistica
Se sei iscritto a una Cassa (avvocati, ingegneri, ecc.), applichi le regole contributive dell’ente. Il contributo integrativo può restare dovuto in fattura anche in forfettario, secondo regolamenti di Cassa.
I contributi obbligatori versati si deducono dal reddito. Verifica statuti e delibere della tua Cassa per il 2026.
Fatturazione elettronica, tempi e bollo
Obbligo per tutti dal 2024 e tempi di invio
Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari devono emettere fattura elettronica tramite SDI, a prescindere dai ricavi (DL 36/2022, conv. in Legge 79/2022).
Tempi: invio entro 12 giorni dall’operazione per le fatture immediate. Per fatture differite, entro il 15 del mese successivo. Lo SDI recapita al cliente e registra il bollo virtuale quando dovuto.
Ritardi ed errori possono generare sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 471/1997. Monitora lo scadenzario per evitare multe.
Natura operazione, ritenute e imposta di bollo
Nelle e-fatture indica un “tipo documento” corretto e una “natura” di operazione coerente con il regime senza IVA. Inserisci la dicitura di esclusione ritenute se richiesta.
Per importi sopra 77,47 euro, il bollo da 2 euro è dovuto. L’Agenzia delle Entrate riepiloga il bollo trimestrale nell’area riservata. Puoi pagare con F24 o addebito diretto.
Per operazioni con l’estero, usa i tipi documento TD17, TD18, TD19 o e-fattura transfrontaliera. Non esiste più l’“esterometro” separato come in passato.
Regola decisionale rapida
1) Ricavi/compensi previsti entro 85.000 euro? Sì: vai al punto 2. No: se superi 100.000 euro ipotizzati, non puoi; tra 85.000 e 100.000, valuta che usciresti l’anno dopo (o immediatamente se sfori 100.000).
2) Hai avuto nel periodo d’imposta precedente redditi da lavoro dipendente o pensione oltre 30.000 euro con rapporto ancora attivo? Sì: non puoi, a meno che il rapporto sia cessato. No: vai al punto 3.
3) Fatturerai prevalentemente a datore attuale o ex degli ultimi 2 anni? Sì: non puoi. No: vai al punto 4.
4) Spese per personale complessive supereranno 20.000 euro? Sì: non puoi. No: vai al punto 5.
5) Partecipi a società di persone, associazioni professionali o controlli una SRL con attività riconducibile? Sì: non puoi. No: puoi entrare nel forfettario. Fonti: Legge 190/2014 e Legge 197/2022, documenti AE su Normattiva.
Esempi di calcolo: come stimare l’imposta
Esempio base: compensi incassati 40.000 euro; coefficiente settore 70% (esempio). Reddito forfettario = 28.000 euro. Contributi versati 4.000 euro. Base imponibile = 24.000 euro. Imposta 15% = 3.600 euro.
Start-up 5%: stessi dati. Imposta 5% = 1.200 euro. Risparmio notevole, ma valida solo per i primi 5 anni e se rispetti i requisiti.
Acconti: l’anno seguente versi acconti dell’imposta sostitutiva in due rate (giugno e novembre), calcolati col metodo “storico” o “previsionale”, come per IRPEF ordinaria.
Scadenze e adempimenti nel corso dell’anno
Imposta sostitutiva: saldo e acconti
Versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto a giugno, il secondo acconto a novembre. Le date esatte seguono il calendario fiscale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Usi il modello F24 con i codici tributo specifici del quadro LM. Valuta il metodo previsionale se attendi cali di reddito o uscite dal regime.
Conserva la documentazione (e-fatture, pagamenti, F24) per eventuali controlli.
Contributi previdenziali e bollo
Contributi INPS: acconti e saldi con modello F24 alle scadenze comunicate dall’INPS o dalla Cassa. Pianifica cassa per non arrivare corto con i flussi.
Bollo e-fatture: pagamento trimestrale. Se l’importo dovuto è contenuto, possono esserci cumulazioni al trimestre successivo secondo le regole vigenti dell’Agenzia delle Entrate.
Consulta sempre le circolari INPS e i provvedimenti AE per aggiornamenti annuali.
| Scenario | Requisiti principali | Decorrenza/Uscita | Adempimenti/Note |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con 5% start-up | No attività nei 3 anni precedenti; non prosecuzione; limiti forfettario rispettati | Aliquota 5% per massimo 5 anni | Verifica annuale requisiti; contributi deducibili; coefficiente per ATECO |
| Professionista con RAL 32.000 e lavoro attivo | Redditi da lavoro dipendente >30.000 euro e rapporto non cessato | Escluso dall’accesso/permanenza | Possibile accesso solo se il rapporto dipendente cessa |
| Ricavi 92.000 nell’anno | Sopra 85.000 ma sotto 100.000 | Regime valido fino a fine anno; uscita dal 1° gennaio successivo | L’anno dopo passi a ordinario/semplificato con IVA |
| Ricavi 105.000 nell’anno | Superi 100.000 in corso d’anno | Uscita immediata dal forfettario dalla fattura che fa superare la soglia | Da quel momento applichi IVA e obblighi ordinari |
| Partecipazione di controllo in SRL “connessa” | Controllo diretto/indiretto e attività riconducibile | Esclusione dal regime | Rivaluta assetti societari per evitare conflitti normativi |
| Collaboratori multipli per 22.000 euro totali | Spese personale complessive oltre 20.000 | Esclusione dall’accesso/permanenza | Rimodula contratti per rientrare nel limite |
FAQ
Qual è la differenza pratica tra imposta sostitutiva al 15% e al 5%?
Il 15% è l’aliquota standard del regime forfettario. Si applica alla base imponibile forfettaria, cioè ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività, al netto dei contributi previdenziali versati. Il 5% è l’aliquota agevolata prevista per “nuove iniziative produttive” per un massimo di 5 anni. Per ottenerla devi rispettare condizioni precise: non avere esercitato attività nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività già svolta come dipendente o autonomo (salvo il periodo di pratica obbligatoria), e in caso di prosecuzione di attività altrui, assicurarti che i ricavi dell’anno precedente non abbiano superato i limiti del forfettario. La differenza economica è rilevante nei primi cinque anni, ma non vale la pena forzare l’interpretazione: controlli e recuperi imposta sono possibili. Fonti: Legge 190/2014 e circolari Agenzia delle Entrate (ad esempio 9/E del 2019).
Come si calcolano acconti e saldo dell’imposta sostitutiva nel forfettario?
Il saldo si calcola sul reddito effettivo dell’anno: ricavi incassati per coefficiente, meno contributi versati. Applichi il 15% o il 5% e paghi a giugno il saldo. Nella stessa scadenza versi il primo acconto per l’anno in corso; il secondo acconto cade a novembre. Gli acconti si calcolano di solito con il metodo “storico” (percentuale del debito dell’anno precedente). Se prevedi ricavi inferiori o uscita dal regime, puoi usare il metodo “previsionale” per ridurre gli acconti, assumendoti il rischio di eventuali interessi se sbagli la stima. I versamenti avvengono con F24 e codici tributo del quadro LM. Le scadenze seguono il calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda di coordinare anche gli acconti e saldi dei contributi previdenziali secondo INPS o Cassa professionale.
Posso assumere dipendenti o usare collaboratori nel forfettario?
Sì, ma con un limite. Le spese complessive annue per personale e collaborazioni non devono superare 20.000 euro lordi. Nel calcolo rientrano salari di dipendenti, co.co.co., lavoro accessorio, compensi a collaboratori familiari. Non è un limite per testa, è un tetto unico complessivo. Se lo superi, esci dal regime. In pratica, pianifica i contratti e le tempistiche di pagamento per restare entro la soglia. Se hai dipendenti, resti comunque sostituto d’imposta per le ritenute su stipendi e contributi. Valuta anche l’impatto contributivo INPS: i costi del personale non sono deducibili dal reddito forfettario, mentre i soli contributi previdenziali obbligatori del titolare sì. Riferimento: Legge 190/2014 e prassi AE.
Cosa succede se fatturo soprattutto al mio ex datore di lavoro?
Se fatturi prevalentemente (oltre il 50% dei compensi) al tuo ex datore di lavoro degli ultimi due anni, o a soggetti riconducibili, scatta la causa di esclusione dal forfettario. La ratio è evitare trasformazioni fittizie da dipendente a finto autonomo. Soluzioni possibili: diversifica la base clienti in modo che l’ex datore non sia più prevalente; attendi due anni dalla cessazione del rapporto prima di instaurare una collaborazione importante; documenta la reale autonomia organizzativa e il rischio economico, se comunque lavori con l’ex datore. In caso di violazione, l’Agenzia delle Entrate può disapplicare il regime, ricalcolare le imposte e irrogare sanzioni. Fonti: Legge 190/2014 e circolari interpretative dell’Agenzia.
Nel forfettario posso dedurre l’auto, il telefono e altri costi? E l’IVA sugli acquisti?
No. Nel forfettario non deduci i costi reali, quindi niente deduzione specifica per auto, telefono, canoni o servizi. Tutto è “assorbito” dal coefficiente di redditività che rappresenta, in modo forfettario, i costi dell’attività. L’unica deduzione ammessa è per i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno. Non detrai l’IVA sugli acquisti, perché non applichi IVA sulle vendite. Se compri un bene strumentale costoso, il forfettario non ti consente ammortamenti o recupero dell’IVA: valuta se il regime ordinario sarebbe più efficiente. Valuta numericamente con un prospetto di confronto. Fonti: Legge 190/2014, istruzioni del modello Redditi PF quadro LM, documenti dell’Agenzia delle Entrate su Normattiva.
