Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il numero REA identifica la tua impresa nel registro camerale. Lo trovi sulla visura camerale. Lo ottieni con l’iscrizione al Registro Imprese o con pratiche REA presso la Camera di Commercio.
- Il REA è composto dalla sigla della provincia e da 6 cifre (esempio: TO-123456) ed è rilasciato dalla Camera di Commercio competente.
- Si legge su visura camerale e certificati camerali. È diverso da Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese.
- Non tutti hanno un REA: serve un’attività d’impresa o una pratica REA specifica (es. SCIA per agenti). I professionisti “puri” non lo hanno.
Cos’è il REA: definizione tecnica e riferimenti normativi
REA significa Repertorio Economico Amministrativo. È un archivio camerale che integra il Registro delle Imprese con dati amministrativi, statistici ed economici.
Il REA non è un albo “a parte”, ma un repertorio accessorio. Serve a censire attività e informazioni che non rientrano totalmente nel Registro Imprese, o che lo completano.
La base normativa è nel D.P.R. 581/1995, in particolare agli articoli che disciplinano Registro Imprese e REA, e nella Legge 580/1993 sul riordino delle Camere di Commercio. Le norme sono consultabili su Normattiva.
Il codice REA identifica la posizione della tua impresa nel repertorio della Camera di Commercio di una provincia. È formato da sigla della provincia e sei cifre: ad esempio MI-765432.
Attenzione a non confonderlo con la Partita IVA (codice fiscale ai fini fiscali) e con il numero di iscrizione al Registro Imprese (identificativo giuridico nel registro).
Chi ha il REA e chi no
Imprese individuali e società
Ditte individuali e società iscritte al Registro Imprese hanno un numero REA. Nasce con la pratica di iscrizione o con l’apertura di una unità locale.
L’articolo 2195 del Codice Civile definisce chi è imprenditore. Se svolgi attività d’impresa, l’iscrizione è obbligatoria e il REA viene assegnato dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Sedi secondarie e unità locali
Le unità locali sono punti operativi dell’impresa. Per unità locale si intende ogni sede operativa diversa dalla sede legale. L’apertura si comunica alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova.
Ogni unità locale genera un’annotazione nel REA connessa alla posizione dell’impresa, utile per controlli e statistiche.
Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e attività soggette a SCIA
Per alcune attività abilitate dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 L. 241/1990, l’iscrizione o l’annotazione avviene in REA. Esempi tipici: agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione.
Il quadro deriva dal D.Lgs. 59/2010 (recepimento della direttiva servizi). La Camera di Commercio, ricevuta la SCIA e verificati i requisiti, registra i dati nel REA.
Professionisti senza impresa e lavoratori occasionali
Un professionista “puro” (es. architetto, avvocato, consulente) con sola Partita IVA e senza impresa non ha REA. È iscritto a un Ordine o Albo, non al Registro Imprese.
Il lavoratore autonomo occasionale non ha REA. Non svolge attività d’impresa stabile e non è tenuto a iscrizione camerale.
Regimi fiscali e REA: non c’è legame diretto
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato con tassazione semplificata. Non decide se hai o meno il REA.
Conta la natura dell’attività: se è impresa, esiste una posizione in Registro Imprese e REA; se è professione “pura”, no.
Dove si trova il numero REA nei documenti
Visura camerale
La visura camerale è il documento che riporta i dati ufficiali dell’impresa. Include denominazione, codice fiscale, numero Registro Imprese e numero REA.
Su molte visure il REA appare in alto, accanto ai dati anagrafici. È indicato con la sigla della provincia e sei cifre.
Certificati camerali e ricevute di pratica
Anche il certificato di iscrizione e le ricevute rilasciate a seguito di pratiche telematiche mostrano il REA. Sono utili quando non hai a portata di mano la visura aggiornata.
La Comunicazione Unica (procedura telematica che unifica adempimenti verso Registro Imprese, INPS, INAIL e Agenzia Entrate) produce ricevute che spesso richiamano il REA. La Comunicazione Unica è stata introdotta dal D.L. 7/2007, convertito nella L. 40/2007, attuata con decreti e specifiche tecniche consultabili su Normattiva.
Siti web, carta intestata e fatture
La legge prevede indicazioni obbligatorie per le società su atti e corrispondenza (art. 2250 c.c.). Il REA non è sempre tra gli elementi obbligatori, ma molte imprese lo riportano volontariamente.
Se non lo trovi sui documenti commerciali, torna alla visura camerale: è la fonte più diretta e aggiornata.
Come ottenere la visura per recuperare il REA
Canali disponibili
Puoi richiedere la visura in tre modi chiari:
- Online sul portale ufficiale del Registro Imprese, gestito dalle Camere di Commercio.
- Allo sportello della Camera di Commercio competente per territorio.
- Tramite un intermediario abilitato: commercialista, consulente fiscale, avvocato o notaio.
Per evitare omonimie, indica il codice fiscale o la Partita IVA dell’impresa. In alternativa, comunica denominazione completa e provincia.
Costi, tempi e validità pratica
I diritti di segreteria sono modesti e variano per tipologia di visura. In media, una visura ordinaria di ditta individuale costa intorno ai 3 euro. Una visura storica può costare di più.
Le tariffe sono fissate con decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e aggiornate periodicamente. La consultazione dei decreti è disponibile su Normattiva.
La visura fotografa la situazione alla data di estrazione. Molti bandi e contributi pubblici chiedono una visura “aggiornata negli ultimi 6 mesi”. Non è una scadenza legale generale, ma una prassi nei procedimenti amministrativi.
Quando serve il REA in pratica
Bandi, contributi e agevolazioni
Molti avvisi pubblici e contributi per imprese chiedono il numero REA nel form di domanda. Serve a validare rapidamente l’esistenza e lo stato dell’impresa.
La richiesta può arrivare da amministrazioni centrali e locali. Ad esempio, misure del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali usano il REA come dato di controllo.
SUAP, permessi e attività soggette a titolo abilitativo
Quando invii pratiche allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), spesso devi inserire il REA. Facilita gli incroci con il Registro Imprese.
Se stai aprendo, trasferendo o ampliando un esercizio, il REA aiuta a ricondurre la pratica alla tua posizione camerale.
Controlli e verifiche
Il REA agevola le verifiche di conformità. Se i dati anagrafici cambiano (sede, oggetto, soci), devi aggiornare anche le informazioni camerali.
L’omessa o tardiva comunicazione può comportare sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 581/1995 e dalla Legge 580/1993, consultabili su Normattiva.
Regola decisionale rapida
Hai bisogno del REA? Segui questi nessi logici
1) Hai solo Partita IVA da professionista e non svolgi attività d’impresa? Allora non hai REA. Verifica l’iscrizione al tuo Ordine/Albo.
2) Hai una ditta individuale o una società iscritta al Registro Imprese? Allora hai REA. Recuperalo dalla visura camerale.
3) Eserciti attività soggetta a SCIA camerale (es. agente di commercio, mediatore)? Presenta la SCIA alla Camera di Commercio. Ti verrà attribuito o aggiornato il REA.
4) Hai aperto una unità locale in un’altra provincia? Avrai un’annotazione REA per quella unità. Controlla la visura aggiornata.
5) Devi partecipare a un bando che richiede il REA? Estrai una visura recente. Se i dati non sono aggiornati, regolarizza prima di inviare la domanda.
Errori comuni e come evitarli
Confondere REA, Partita IVA e numero Registro Imprese
La Partita IVA identifica l’aspetto fiscale. Il numero Registro Imprese identifica l’iscrizione giuridica. Il REA è l’identificativo nel repertorio camerale. Sono tre codici diversi.
Per modulistica e bandi leggi sempre la richiesta esatta. Se chiedono “REA”, non inserire la Partita IVA.
Richiedere la visura dell’impresa sbagliata
Le omonimie sono frequenti. Usa sempre codice fiscale o Partita IVA per identificare l’impresa corretta. Indica anche la provincia.
Controlla che sede, legale rappresentante e codice ATECO coincidano con i tuoi.
Trasferimenti di sede tra province
Se trasferisci la sede legale in un’altra provincia, cambia la Camera di Commercio competente. La sigla del REA potrebbe cambiare, con storicizzazione della vecchia posizione.
Gestisci il trasferimento con le pratiche telematiche previste (modelli camerali). Riferimenti: D.P.R. 581/1995 e specifiche tecniche Unioncamere, consultabili tramite fonti istituzionali.
Mancato aggiornamento dati
Modifiche societarie o dell’attività devono riflettersi subito nelle banche dati camerali. La comunicazione tempestiva evita sanzioni e ritardi nei procedimenti.
Conserva ricevute telematiche e protocolli delle pratiche. Ti serviranno in caso di controlli.
| Scenario | Ha il REA? | Requisito/Adempimento | Dove recuperarlo | Tempistiche e costi indicativi |
|---|---|---|---|---|
| Ditta individuale commerciale (nuova apertura) | Sì | Iscrizione al Registro Imprese con Comunicazione Unica | Visura camerale (online o sportello) | Attribuzione entro pochi giorni lavorativi; visura ~3 euro |
| Società a responsabilità limitata | Sì | Iscrizione al Registro Imprese a seguito di atto notarile | Visura camerale e certificato di iscrizione | Iscrizione entro pochi giorni dalla pratica; visura 5-7 euro |
| Agente e rappresentante di commercio | Sì (annotazione in REA) | SCIA alla Camera di Commercio ai sensi D.Lgs. 59/2010 e L. 241/1990 | Visura/annotazioni REA e ricevuta SCIA | Registrazione generalmente entro 5-10 giorni; diritti variabili |
| Professionista con sola Partita IVA (es. architetto) | No | Nessuna iscrizione al Registro Imprese; iscrizione ad Ordine professionale | Non applicabile; usa dati dell’Albo/Ordine | — |
| E-commerce come ditta individuale | Sì | Iscrizione al Registro Imprese e apertura unità locale se diversa dalla sede | Visura camerale aggiornata | Attribuzione rapida; visura ~3 euro (ordinaria) |
| Trasferimento sede legale in altra provincia | Sì (con nuova sigla provinciale) | Pratica di trasferimento tra Camere di Commercio | Nuova visura post-trasferimento | Da 5 a 15 giorni secondo carico uffici; diritti variabili |
FAQ
Che differenza c’è tra REA, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese?
La Partita IVA è il codice fiscale dell’attività ai fini tributari. Serve per fatturare e versare imposte. Il numero di iscrizione al Registro Imprese identifica l’impresa nel registro giuridico gestito dalle Camere di Commercio. È legato all’atto di iscrizione e alle successive modifiche. Il REA, invece, identifica la posizione dell’impresa nel Repertorio Economico Amministrativo. È formato da sigla provinciale e sei cifre. Non sostituisce la Partita IVA e non sostituisce il numero di iscrizione al Registro Imprese. Molti moduli chiedono espressamente “numero REA”: in quel caso non inserire la Partita IVA. Le basi normative sono nel D.P.R. 581/1995 e nella Legge 580/1993, consultabili su Normattiva.
Quando ottengo il REA se sto aprendo una nuova impresa? Devo fare qualcosa in più oltre alla Partita IVA?
Ottieni il REA contestualmente all’iscrizione al Registro Imprese. La procedura oggi avviene tramite Comunicazione Unica, che unifica l’invio a Registro Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. La sola apertura della Partita IVA non basta per le attività d’impresa: devi iscriverti al Registro Imprese della Camera di Commercio competente. In genere l’assegnazione del REA avviene entro pochi giorni lavorativi dalla protocollazione, salvo richieste di integrazione. La Comunicazione Unica è stata introdotta dal D.L. 7/2007, convertito nella L. 40/2007, con regole tecniche fissate da decreti ministeriali reperibili su Normattiva.
Sono in regime forfettario: ho il REA? Dove lo trovo per un bando?
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato. Non determina da solo l’esistenza del REA. Se sei un imprenditore in forfettario (ditta individuale o socio-amministratore di società), hai il REA e lo trovi su visura camerale. Se sei un professionista in forfettario senza impresa (es. ingegnere iscritto all’Albo), non hai REA perché non sei iscritto al Registro Imprese. Per un bando che richiede il REA, estrai una visura aggiornata dal Registro Imprese. Se sei un professionista “puro”, verifica se il bando ammette l’indicazione dell’Albo professionale in alternativa.
Trasferisco la sede in un’altra provincia: il numero REA cambia? Cosa devo fare per non avere problemi con bandi o fornitori?
La sigla provinciale del REA cambia con il trasferimento di sede legale in altra provincia. La vecchia posizione viene storicizzata. Devi presentare la pratica di trasferimento alla Camera di Commercio, con i modelli e gli allegati previsti. Dopo la protocollazione e l’evasione della pratica, estrai una nuova visura che riporti la sigla REA aggiornata. Avvisa fornitori, clienti e, se partecipi a gare o bandi, aggiorna la documentazione amministrativa. I riferimenti generali sono nel D.P.R. 581/1995 e nelle istruzioni camerali. Conserva ricevute e protocolli, in caso di controlli.
Non riesco a recuperare il REA: come posso risalirci rapidamente e quali dati devo tenere a portata di mano?
Il modo più rapido è la visura camerale. Se cerchi online, prepara almeno uno tra: codice fiscale dell’impresa, Partita IVA o denominazione e provincia. Con denominazioni comuni, il codice fiscale evita errori. Se hai aperto da poco, usa la ricevuta di Comunicazione Unica: spesso riporta riferimenti utili fino alla piena iscrizione. In caso di attività soggetta a SCIA (es. agente di commercio), conserva la ricevuta SUAP/Camera di Commercio. Per richieste allo sportello, porta un documento e i dati identificativi dell’impresa. Ricorda che diritti e tariffe sono fissati da decreti ministeriali consultabili su Normattiva.
