Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se vendi al pubblico senza fattura, devi memorizzare e inviare i corrispettivi con registratore telematico o portale dell’Agenzia. L’e-commerce indiretto è esonerato, ma richiede il registro corrispettivi. Sanzioni severe se ometti o ritardi.
- Obbligo per commercianti e artigiani al minuto: documento commerciale e invio telematico dei corrispettivi (art. 22 DPR 633/1972; art. 2 D.Lgs. 127/2015).
- Strumenti ammessi: registratore telematico abilitato o procedura web nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Esonero per vendite online indirette: niente scontrino elettronico; resta il registro corrispettivi IVA e le regole OSS/IOSS se rilevanti.
Che cosa sono i corrispettivi e chi deve inviarli
I corrispettivi sono gli incassi giornalieri di chi vende al pubblico senza emettere fattura. Parliamo di negozi, botteghe artigiane e attività assimilate. La norma base è l’articolo 22 del DPR 633/1972.
Dal 2020, questi incassi devono essere “memorizzati” e inviati all’Agenzia delle Entrate in modo telematico. La regola sta nell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 e nei successivi provvedimenti tecnici dell’Agenzia.
Il vecchio scontrino fiscale è stato sostituito dal “documento commerciale”. È la ricevuta che consegni al cliente. Il registratore telematico, poi, invia i totali del giorno ai server dell’Agenzia.
Con o senza fattura: cosa cambia
Se emetti fattura per quella vendita, non devi conteggiare quell’operazione tra i corrispettivi. La fattura “assorbe” l’obbligo di certificazione e invio per quella specifica transazione.
Se non emetti fattura, devi rilasciare il documento commerciale e inviare i corrispettivi giornalieri. Questo vale a prescindere dal regime fiscale (anche se sei in regime forfettario, cioè con imposta sostitutiva e semplificazioni contabili).
Strumenti per adempiere: registratore telematico o portale
Registratore telematico: come funziona davvero
Il registratore telematico (RT) è un registratore di cassa abilitato a memorizzare e inviare i dati. Lo attivi con il tuo tecnico e lo “censisci” presso l’Agenzia. La base normativa sta nel DM 7 dicembre 2016 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Ogni giorno fai la chiusura giornaliera. L’RT prepara il file con i totali (imponibile, IVA, aliquote, incassi). Appena ha connessione, invia in automatico al Sistema AE. Non devi caricare file a mano.
Se la rete non funziona, l’RT memorizza e ritenta l’invio. Se l’RT è guasto, usi un RT di emergenza o la procedura web, finché non ripari l’apparecchio (Provv. Agenzia Entrate su specifiche RT e gestione anomalie).
Portale “Fatture e Corrispettivi”: quando usarlo e come
Il portale “Fatture e Corrispettivi” è l’alternativa senza RT. Funziona bene per attività con poche vendite o in emergenza. Accedi con SPID, CIE o CNS. Entri nell’area “Corrispettivi” e usi la funzione “Documento commerciale online”.
Per ogni vendita inserisci: bene/servizio, imponibile, IVA, eventuale sconto, totale e metodo di pagamento. Il portale genera il documento commerciale e registra i dati per l’invio. Devi consegnare al cliente la stampa o il PDF.
Questa procedura richiede disciplina operativa. È lenta se hai molte transazioni. Valuta quindi l’RT appena il volume cresce.
Scadenze, cadenza degli invii e giorni particolari
La regola generale: la trasmissione dei corrispettivi è giornaliera e automatica con l’RT alla chiusura. Con il portale, emetti il documento commerciale al momento della vendita e il dato confluisce nel flusso giornaliero.
La regola dei “12 giorni” riguarda le fatture elettroniche (emissione e invio a SDI entro 12 giorni), non i corrispettivi telematici. Per i corrispettivi, l’invio è giornaliero secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia (art. 2 D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi).
Giorni senza vendite ma attività aperta: fai comunque la chiusura giornaliera. L’invio conterrà importi pari a zero. Giorni di chiusura dell’esercizio: non c’è operatività, quindi non ci sono corrispettivi da inviare.
Se l’RT è guasto o manca la connessione, usa il documento commerciale online o un RT sostitutivo. Ripristinato il sistema, assicurati che tutti i dati pendenti risultino trasmessi.
E-commerce: quando si applica l’esonero e cosa fare
Per l’e-commerce indiretto (vendi beni online con spedizione), non c’è obbligo di scontrino elettronico né di ricevuta fiscale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, anche con Circolare n. 3/E del 2020. Resta l’obbligo di registrare i corrispettivi ai fini IVA.
In pratica, devi tenere un registro dei corrispettivi. Può essere un registro cartaceo, un foglio di calcolo o un software gestionale. L’importante è che sia ordinato, cronologico e riconciliabile con pagamenti e ordini.
Se vendi in altri Paesi UE a consumatori, valuta il regime OSS per l’IVA a destinazione. Per vendite extra-UE di beni di piccolo valore, esiste l’IOSS. Questi regimi riguardano l’IVA per Stato di consumo, non i corrispettivi telematici italiani.
Attenzione ai casi “misti”: negozio fisico più e-commerce. Nel negozio fai documento commerciale e invio telematico. Online registri i corrispettivi in registro. Tieni flussi distinti e riconciliati.
Sanzioni: importi, quando scattano e sospensione dell’attività
Se non memorizzi o non trasmetti i corrispettivi, scatta la sanzione proporzionale all’IVA. La disciplina è nel D.Lgs. 471/1997 (articolo 6, tra cui il comma 2-bis, come richiamato dall’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015).
In sintesi operativa: sanzione pari al 90% dell’imposta relativa all’importo non documentato o non trasmesso. Spesso è previsto un minimo edittale. L’Agenzia calcola caso per caso con i riferimenti di legge vigenti.
In caso di violazioni ripetute, è prevista la sospensione dell’attività. Di regola scatta dopo più contestazioni in un arco pluriennale (art. 12 del D.Lgs. 471/1997). La sospensione dura da 3 giorni a 1 mese; fino a 6 mesi se gli importi superano 50.000 euro.
Nei controlli, l’Agenzia incrocia gli invii, i pagamenti elettronici, i movimenti bancari e l’inventario. Conserva le stampe e i file del registratore, le chiusure giornaliere, e i report del gestionale.
Regola decisionale rapida
Se/Allora: nessi logici per non sbagliare
- Se vendi al pubblico in un punto fisico e non emetti fattura, allora devi emettere documento commerciale e inviare i corrispettivi telematici.
- Se il cliente chiede fattura, allora emetti fattura e non includi quella operazione nei corrispettivi.
- Se vendi solo online con spedizione (e-commerce indiretto), allora sei esonerato da scontrino elettronico e devi tenere il registro dei corrispettivi.
- Se fai sia negozio fisico sia e-commerce, allora applica l’obbligo per il fisico e l’esonero per l’online, con registri separati e riconciliati.
- Se l’RT è guasto o manca la rete, allora usa il documento commerciale online o un RT sostitutivo e verifica gli invii appena riprende la connessione.
- Se l’attività è aperta e non incassi nulla, allora fai comunque la chiusura con corrispettivi a zero.
- Se applichi il regime forfettario, allora l’obbligo di certificazione e invio non cambia: dipende dal tipo di vendita, non dal regime fiscale.
Riferimenti normativi da conoscere
Le basi giuridiche sono tracciabili su Normattiva e sui documenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare:
- DPR 633/1972, art. 22: commercio al minuto e assimilati; fattura non obbligatoria salvo richiesta.
- D.Lgs. 127/2015, art. 2 e seguenti: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
- DM 7 dicembre 2016: modalità tecniche e organizzative degli invii.
- Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle specifiche dei registratori telematici e sulla gestione delle anomalie.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 21 febbraio 2020: esoneri, tra cui vendite a distanza e prestazioni sanitarie.
- D.Lgs. 471/1997, artt. 6 e 12: sanzioni e sospensione dell’attività in caso di violazioni.
Operatività pratica: checklist giornaliera e mensile
Giorno per giorno
- Verifica che l’RT sia operativo e connesso; aggiorna il firmware quando richiesto.
- Emetti il documento commerciale a ogni incasso senza fattura.
- Esegui la chiusura giornaliera; controlla l’esito di trasmissione sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Se usi il portale per emettere, compila correttamente le voci (descrizione, imponibile, IVA, sconti, pagamento) e scarica la copia per il cliente.
Ogni mese
- Riconcilia incassi POS, contanti e piattaforme di pagamento con chiusure RT e registro corrispettivi.
- Controlla anomalie e scarti di invio sul cassetto fiscale; ritrasmetti se necessario secondo le istruzioni AE.
- Conserva i report: giornalieri, mensili e di periodo; serviranno in caso di controllo.
| Scenario | Obbligo di certificazione | Strumento consigliato | Tempistiche operative | Sanzioni/Note |
|---|---|---|---|---|
| Negozio fisico B2C (no fattura) | Documento commerciale + invio corrispettivi | Registratore telematico | Emissione al momento della vendita; chiusura e invio giornalieri | Sanzione proporzionale all’IVA se ometti/ritardi; sospensione in caso di reiterazione |
| Artigiano su appuntamento (no fattura) | Documento commerciale + invio corrispettivi | RT o portale “Documento commerciale online” | Documento al momento dell’incasso; invio nel flusso giornaliero | Stesse regole del commercio al minuto |
| Cliente chiede fattura | Solo fattura (niente corrispettivo) | Fattura elettronica via SDI | Emissione e invio fattura entro 12 giorni dall’operazione | Regola dei 12 giorni vale per le fatture, non per i corrispettivi |
| E-commerce indiretto (beni spediti) | Esonero da scontrino/RT | Registro corrispettivi + eventuale OSS/IOSS | Registrazione periodica degli incassi e riconciliazione | Esonero confermato da AE (Circolare 3/E 2020) |
| Attività mista: negozio + e-commerce | RT per negozio; registro per online | RT + gestionale/registro | Chiusure giornaliere per negozio; registrazioni per online | Mantieni flussi separati e tracciabili |
| RT guasto o rete assente | Obbligo invariato | RT sostitutivo o portale AE | Emetti documento commerciale e invia alla prima connessione utile | Documenta l’anomalia; evita interruzioni di certificazione |
FAQ
Devo inviare i corrispettivi anche se ho emesso una fattura per quella vendita?
No. Se emetti fattura, non devi conteggiare quella operazione tra i corrispettivi. La fattura certifica l’operazione e “sostituisce” il documento commerciale. Quindi non c’è doppio adempimento. Ricorda però di gestire bene i flussi: vendite con fattura da un lato, corrispettivi dall’altro. Il riferimento è l’articolo 22 del DPR 633/1972, che rende la fattura non obbligatoria nelle vendite al minuto salvo richiesta. Se il cliente la chiede, emetti fattura e non fai documento commerciale per quell’operazione.
La scadenza dei 12 giorni vale anche per i corrispettivi telematici?
No. I 12 giorni si applicano alla fattura elettronica immediata, non ai corrispettivi. Per i corrispettivi la regola è la memorizzazione e trasmissione giornaliera. Con il registratore telematico l’invio è automatico alla chiusura. Con la procedura web, emetti il documento commerciale al momento della vendita e il dato confluisce nel flusso giornaliero. La disciplina sta nell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 e nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. In caso di problemi tecnici, l’RT ritenta l’invio alla prima connessione utile; se serve, usa il documento commerciale online per non interrompere la certificazione.
Sono in regime forfettario: devo comunque fare scontrino elettronico e inviare i corrispettivi?
Sì, se vendi al pubblico senza fattura in un punto fisico. L’obbligo non dipende dal regime fiscale, ma dal tipo di vendita. Il regime forfettario è un regime agevolato che semplifica i conti delle imposte e dei contributi. Non elimina però l’obbligo di certificare i corrispettivi e di inviarli in via telematica quando richiesto dalla legge (art. 2 D.Lgs. 127/2015). Se fai solo e-commerce indiretto, allora sei esonerato da scontrino elettronico e devi tenere il registro dei corrispettivi.
Gestisco solo un e-commerce con spedizione dei beni: cosa devo fare in pratica?
Se fai solo e-commerce indiretto (ordine e pagamento online, consegna con spedizione), non emetti scontrino elettronico e non usi l’RT. Devi: tenere un registro corrispettivi ordinato; riconciliare incassi (gateway, carte, bonifici) con ordini e note di credito; gestire l’IVA corretta, valutando OSS per vendite B2C intra-UE; conservare le evidenze degli ordini e delle spedizioni. L’esonero è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, anche con la Circolare 3/E del 2020. Se vendi anche in negozio fisico, applica l’obbligo di documento commerciale e invio per il negozio e mantieni separato il flusso online.
Quali sono esattamente le sanzioni se non invio i corrispettivi o li invio in ritardo?
La sanzione è proporzionale all’IVA relativa ai corrispettivi non memorizzati o non trasmessi. In via operativa, è pari al 90% dell’imposta, con i minimi previsti dalla legge. La disciplina è nel D.Lgs. 471/1997 (articolo 6, comma 2-bis e seguenti), come richiamato dall’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015. In caso di violazioni ripetute, può scattare la sospensione dell’attività, da 3 giorni a un mese; fino a 6 mesi se gli importi superano 50.000 euro (articolo 12 del D.Lgs. 471/1997). Per evitare problemi, controlla spesso l’esito degli invii nel cassetto fiscale e usa la procedura web se l’RT ha un guasto o la rete è assente.
